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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 06/10/2025
TRA
(C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Scafati (SA) Parte_1 P.IVA_1
alla via Tricino Trav. nella persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e CP_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Cristina Commone e dall'avv. Maria OL RB, ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Cristina Commone sito in Arzano (NA) alla via A. Pecchia n.
112/bis.
PEC: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
pagina 1 di 8 E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Altavilla Silentina (Sa), alla Via Solimene n. 25, Cap 84045, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Michele Asciore, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e con cui elettivamente domicilia presso il suo studio alla via Palermo n. 18, 81054 San Prisco (CE). pec: Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2024 (R.G. 1670/2024) emesso dal tribunale di
Salerno in data 08.03.2024 su ricorso di CP_2
Il decreto predetto ingiungeva il pagamento della somma di € 25.200,00 oltre interessi e spese quale saldo insoluto della success fee dovuta in virtù di un contratto di consulenza e assistenza del 04.10.2022. L'incarico aveva ad oggetto l'ottenimento di un finanziamento nell'ambito del programma "POR Campania FESR 2014-2020". fondava il proprio credito sul raggiungimento del risultato primario: CP_2
l'ammissione al finanziamento (decreto dirigenziale n. 1103/2022) con un programma di spesa inizialmente ammesso di € 720.000,00. La success fee, pattuita nel 7% di tale importo, era stata parzialmente versata da (€ 33.244,00 a fronte di un Parte_1
totale di € 50.400,00 + IVA), con il residuo di € 25.200,00 richiesto a saldo della seconda tranche (fattura n. 33/2023).
pagina 2 di 8 Con atto di citazione, proponeva opposizione, eccependo in via Parte_1
principale l'exceptio non adimpleti contractus, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la richiesta di risarcimento del danno.
L'opponente lamentava: l'inesatto adempimento di controparte, in quanto l'attività di consulenza di sarebbe stata negligente e incompetente, in particolare CP_2
nella fase di rendicontazione successiva all'ammissione; il danno da negligenza, specificamente riconducibile all'omessa o errata applicazione dei costi standard orari regionali nella compilazione dei time sheets e della relativa documentazione, avrebbe determinato una drastica riduzione del progetto finanziabile da parte della Pt_2
infine la contrazione del finanziamento, giacché la ha
[...] Parte_2
riconosciuto come ammissibile un programma di spesa finale di soli € 412.696,00, con un taglio effettivo di € 128.948,80 rispetto al programma iniziale ammesso (€
720.000,00).
L'opponente chiedeva quindi la revoca del d.i. per infondatezza del credito, la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 1455 c.c.) e la condanna di al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'importo CP_2
del contributo perso a causa del taglio (€ 142.948,50), oltre alla restituzione delle somme già versate e al risarcimento per danno all'immagine. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_2
conferma del D.I., sostenendo di aver adempiuto alla propria obbligazione di mezzi, il cui risultato principale ossia l'ammissione al finanziamento era stato ottenuto, con emissione del relativo decreto, per cui la success fee era dovuta;
assumeva inoltre il riconoscimento del debito da parte di e un piano di rateizzazione per la Parte_1
totalità del compenso e aveva effettuato anche pagamenti parziali dopo il presunto inadempimento;
sosteneva la propria assenza di colpa in quanto il successivo taglio di spesa da parte dell'Ente erogatore non era ascrivibile alla propria condotta, ma rientrava nell'ordinaria discrezionalità della Pubblica Amministrazione;
infine l'infondatezza del pagina 3 di 8 danno, sia per la spesa non ammessa che per il danno all'immagine, ritenuta non fondata e non provata.
Non sono state svolte attività istruttorie ulteriori. La causa è stata quindi avviata alla fase decisionale sulle basi documentali e sulle eccezioni di merito e di diritto sollevate dalle parti.
All'udienza del 29.09.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, ribadendo le domande già formulate negli atti introduttivi e nelle memorie autorizzate.
ha chiesto in via subordinata la quantificazione del dovuto in base alle attività Pt_1
svolte, mentre ha chiesto l'accertamento della diligenza della propria CP_2
prestazione e la conferma del credito ingiunto.
Il giudicante, lette le note di discussione come depositate telematicamente, introitava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il contratto di consulenza per l'accesso a finanziamenti agevolati, pur non potendo essere inquadrato rigidamente come obbligazione di risultato poiché l'esito finale dipende sempre dall'ente erogatore, esige dal professionista un adempimento che trascende la mera obbligazione di mezzi. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la diligenza del consulente (art. 1176, co. 2, c.c.) debba essere valutata non solo in relazione alla condotta tenuta, ma anche in rapporto al risultato concreto che, secondo la lex artis, era ragionevolmente prevedibile e realizzabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
577/2008).
Nel caso di specie, l'incarico di non si esauriva con l'ottenimento del CP_2
decreto di ammissione al finanziamento (che costituisce l'evento scatenante della success fee), ma includeva l'assistenza nelle successive e cruciali fasi di progettazione dei costi e di rendicontazione. Tali fasi, che assicurano la finalizzazione e l'effettiva erogazione del contributo, sono essenziali per il cliente e, se eseguite negligentemente, possono vanificare l'intero sforzo.
pagina 4 di 8 A fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da (art. 1460 c.c.), Parte_1
fondata sulla grave riduzione del programma di spesa, incombeva sull'opposta CP_2
l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta,
[...]
dimostrando che il taglio subito non fosse ascrivibile a un proprio errore o omissione
(art. 1218 c.c.).
L'opponente ha specificamente allegato che la drastica riduzione del programma di spesa
(da € 720.000,00 ammessi a € 412.696,00 liquidati, con una decurtazione di oltre il
40%) sia stata causata da errori nella rendicontazione, in particolare nella mancata applicazione o errata gestione dei criteri sui costi standard orari previsti dal bando regionale.
Il giudice ritiene che, in assenza di prova liberatoria fornita dall'opposta e a fronte della specifica e documentata contestazione sui criteri tecnici di rendicontazione, la condotta di integri gli estremi dell'inesatto adempimento. La ratio della consulenza CP_2
per la finanza agevolata è garantire al cliente il massimo beneficio possibile, nei limiti della legalità e della corretta esecuzione delle procedure. Un errore tecnico nella determinazione dei costi ammissibili, che si traduce in una contrazione così rilevante della base finanziabile, rivela un livello di diligenza inferiore a quello richiesto a un professionista specializzato.
Tale inadempimento non è da considerarsi di scarsa importanza: la riduzione del finanziamento ha alterato in maniera profonda l'equilibrio economico dell'operazione e le previsioni finanziarie di Ne consegue che l'inadempimento di Parte_1 [...]
è grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., e giustifica la pronuncia di risoluzione del Parte_3
contratto.
La declaratoria di risoluzione del contratto per colpa di travolge il titolo CP_2
del credito azionato in via monitoria.
In ogni caso, anche in via subordinata e a prescindere dalla risoluzione, l'eccezione di inadempimento di comporta l'infondatezza del credito ingiunto. La Parte_1
"success fee" era calcolata sul programma di spesa ammesso (€ 720.000,00), per un pagina 5 di 8 totale di € 50.400,00 (+ IVA). A seguito dell'inadempimento e della conseguente riduzione da parte dell'Ente, la base di calcolo del compenso, ove ritenuto ancora dovuto, non può che essere quella effettivamente liquidabile, ovvero € 412.696,00.
Ricalcolando il compenso sul risultato effettivo:
Compenso dovuto = 7% di €412.696,00 = €28.888,72
(a tale importo andrebbe aggiunta l'IVA, ma ai fini dell'accertamento del debito si usano le basi imponibili).
Risulta dagli atti che aveva versato complessivamente € 33.244,00 Parte_1
(prima tranche e parziale seconda tranche).
Poiché la somma totale già pagata (€ 33.244,00) è superiore all'importo massimo del compenso teoricamente dovuto anche a fronte dell'esito ridotto (€ 28.888,72), ne deriva che il credito azionato da con il Decreto Ingiuntivo per un saldo di € CP_2
25.200,00 è inesistente. Il decreto ingiuntivo n. 427/2024 deve essere, quindi, integralmente revocato.
A seguito della risoluzione del contratto per colpa della quest'ultima, CP_2
stante l'inesistenza del credito residuo, e anzi, l'accertato surplus versato rispetto al dovuto calcolato sulla spesa ammessa, deve essere condannata alla restituzione dell'eccedenza di € 4.355,28 (€ 33.244,00 - € 28.888,72), oltre IVA e interessi.
Con riguardo al risarcimento del danno emergente per finanziamento non ottenuto, il danno principale subito da consiste nella perdita del contributo spettante Parte_1
sulla quota di spesa non ammessa (€ 142.948,50), atteso il negligente svolgimento dell'attività di consulenza.
Infine, la domanda di risarcimento del danno all'immagine, pur astrattamente ammissibile per le persone giuridiche, non è stata supportata da elementi probatori idonei a dimostrare una specifica e concreta lesione reputazionale della società opponente nei confronti della o del mercato di riferimento. Tale domanda deve Pt_2
essere rigettata.
pagina 6 di 8 In conclusione, l'opposizione è fondata, comportando la risoluzione del contratto, la revoca del D.I., la restituzione delle somme versate in eccedenza e l'accertamento del diritto al risarcimento per la quota di finanziamento persa.
P.Q.M.
Il tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 427/2024 emesso dal tribunale di Salerno
l'08.03.2024.
2. Dichiara la risoluzione del contratto di consulenza professionale stipulato tra e in data 04.10.2022 per grave Parte_1 CP_2
inadempimento della società CP_2
3. Condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1
della somma base di € 4.355,28, oltre IVA e interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo.
4. Condanna al risarcimento dei danni in favore di CP_2 Parte_1
aventi come causale il parziale mancato finanziamento, liquidati in euro
[...]
142.948,50, oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
5. Rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine.
6. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2
che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro Parte_1
11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Cristina Commone e Maria
OL RB, che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 26 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 06/10/2025
TRA
(C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Scafati (SA) Parte_1 P.IVA_1
alla via Tricino Trav. nella persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e CP_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Cristina Commone e dall'avv. Maria OL RB, ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Cristina Commone sito in Arzano (NA) alla via A. Pecchia n.
112/bis.
PEC: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
pagina 1 di 8 E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Altavilla Silentina (Sa), alla Via Solimene n. 25, Cap 84045, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Michele Asciore, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e con cui elettivamente domicilia presso il suo studio alla via Palermo n. 18, 81054 San Prisco (CE). pec: Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2024 (R.G. 1670/2024) emesso dal tribunale di
Salerno in data 08.03.2024 su ricorso di CP_2
Il decreto predetto ingiungeva il pagamento della somma di € 25.200,00 oltre interessi e spese quale saldo insoluto della success fee dovuta in virtù di un contratto di consulenza e assistenza del 04.10.2022. L'incarico aveva ad oggetto l'ottenimento di un finanziamento nell'ambito del programma "POR Campania FESR 2014-2020". fondava il proprio credito sul raggiungimento del risultato primario: CP_2
l'ammissione al finanziamento (decreto dirigenziale n. 1103/2022) con un programma di spesa inizialmente ammesso di € 720.000,00. La success fee, pattuita nel 7% di tale importo, era stata parzialmente versata da (€ 33.244,00 a fronte di un Parte_1
totale di € 50.400,00 + IVA), con il residuo di € 25.200,00 richiesto a saldo della seconda tranche (fattura n. 33/2023).
pagina 2 di 8 Con atto di citazione, proponeva opposizione, eccependo in via Parte_1
principale l'exceptio non adimpleti contractus, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la richiesta di risarcimento del danno.
L'opponente lamentava: l'inesatto adempimento di controparte, in quanto l'attività di consulenza di sarebbe stata negligente e incompetente, in particolare CP_2
nella fase di rendicontazione successiva all'ammissione; il danno da negligenza, specificamente riconducibile all'omessa o errata applicazione dei costi standard orari regionali nella compilazione dei time sheets e della relativa documentazione, avrebbe determinato una drastica riduzione del progetto finanziabile da parte della Pt_2
infine la contrazione del finanziamento, giacché la ha
[...] Parte_2
riconosciuto come ammissibile un programma di spesa finale di soli € 412.696,00, con un taglio effettivo di € 128.948,80 rispetto al programma iniziale ammesso (€
720.000,00).
L'opponente chiedeva quindi la revoca del d.i. per infondatezza del credito, la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 1455 c.c.) e la condanna di al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'importo CP_2
del contributo perso a causa del taglio (€ 142.948,50), oltre alla restituzione delle somme già versate e al risarcimento per danno all'immagine. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_2
conferma del D.I., sostenendo di aver adempiuto alla propria obbligazione di mezzi, il cui risultato principale ossia l'ammissione al finanziamento era stato ottenuto, con emissione del relativo decreto, per cui la success fee era dovuta;
assumeva inoltre il riconoscimento del debito da parte di e un piano di rateizzazione per la Parte_1
totalità del compenso e aveva effettuato anche pagamenti parziali dopo il presunto inadempimento;
sosteneva la propria assenza di colpa in quanto il successivo taglio di spesa da parte dell'Ente erogatore non era ascrivibile alla propria condotta, ma rientrava nell'ordinaria discrezionalità della Pubblica Amministrazione;
infine l'infondatezza del pagina 3 di 8 danno, sia per la spesa non ammessa che per il danno all'immagine, ritenuta non fondata e non provata.
Non sono state svolte attività istruttorie ulteriori. La causa è stata quindi avviata alla fase decisionale sulle basi documentali e sulle eccezioni di merito e di diritto sollevate dalle parti.
All'udienza del 29.09.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, ribadendo le domande già formulate negli atti introduttivi e nelle memorie autorizzate.
ha chiesto in via subordinata la quantificazione del dovuto in base alle attività Pt_1
svolte, mentre ha chiesto l'accertamento della diligenza della propria CP_2
prestazione e la conferma del credito ingiunto.
Il giudicante, lette le note di discussione come depositate telematicamente, introitava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il contratto di consulenza per l'accesso a finanziamenti agevolati, pur non potendo essere inquadrato rigidamente come obbligazione di risultato poiché l'esito finale dipende sempre dall'ente erogatore, esige dal professionista un adempimento che trascende la mera obbligazione di mezzi. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la diligenza del consulente (art. 1176, co. 2, c.c.) debba essere valutata non solo in relazione alla condotta tenuta, ma anche in rapporto al risultato concreto che, secondo la lex artis, era ragionevolmente prevedibile e realizzabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
577/2008).
Nel caso di specie, l'incarico di non si esauriva con l'ottenimento del CP_2
decreto di ammissione al finanziamento (che costituisce l'evento scatenante della success fee), ma includeva l'assistenza nelle successive e cruciali fasi di progettazione dei costi e di rendicontazione. Tali fasi, che assicurano la finalizzazione e l'effettiva erogazione del contributo, sono essenziali per il cliente e, se eseguite negligentemente, possono vanificare l'intero sforzo.
pagina 4 di 8 A fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da (art. 1460 c.c.), Parte_1
fondata sulla grave riduzione del programma di spesa, incombeva sull'opposta CP_2
l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta,
[...]
dimostrando che il taglio subito non fosse ascrivibile a un proprio errore o omissione
(art. 1218 c.c.).
L'opponente ha specificamente allegato che la drastica riduzione del programma di spesa
(da € 720.000,00 ammessi a € 412.696,00 liquidati, con una decurtazione di oltre il
40%) sia stata causata da errori nella rendicontazione, in particolare nella mancata applicazione o errata gestione dei criteri sui costi standard orari previsti dal bando regionale.
Il giudice ritiene che, in assenza di prova liberatoria fornita dall'opposta e a fronte della specifica e documentata contestazione sui criteri tecnici di rendicontazione, la condotta di integri gli estremi dell'inesatto adempimento. La ratio della consulenza CP_2
per la finanza agevolata è garantire al cliente il massimo beneficio possibile, nei limiti della legalità e della corretta esecuzione delle procedure. Un errore tecnico nella determinazione dei costi ammissibili, che si traduce in una contrazione così rilevante della base finanziabile, rivela un livello di diligenza inferiore a quello richiesto a un professionista specializzato.
Tale inadempimento non è da considerarsi di scarsa importanza: la riduzione del finanziamento ha alterato in maniera profonda l'equilibrio economico dell'operazione e le previsioni finanziarie di Ne consegue che l'inadempimento di Parte_1 [...]
è grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., e giustifica la pronuncia di risoluzione del Parte_3
contratto.
La declaratoria di risoluzione del contratto per colpa di travolge il titolo CP_2
del credito azionato in via monitoria.
In ogni caso, anche in via subordinata e a prescindere dalla risoluzione, l'eccezione di inadempimento di comporta l'infondatezza del credito ingiunto. La Parte_1
"success fee" era calcolata sul programma di spesa ammesso (€ 720.000,00), per un pagina 5 di 8 totale di € 50.400,00 (+ IVA). A seguito dell'inadempimento e della conseguente riduzione da parte dell'Ente, la base di calcolo del compenso, ove ritenuto ancora dovuto, non può che essere quella effettivamente liquidabile, ovvero € 412.696,00.
Ricalcolando il compenso sul risultato effettivo:
Compenso dovuto = 7% di €412.696,00 = €28.888,72
(a tale importo andrebbe aggiunta l'IVA, ma ai fini dell'accertamento del debito si usano le basi imponibili).
Risulta dagli atti che aveva versato complessivamente € 33.244,00 Parte_1
(prima tranche e parziale seconda tranche).
Poiché la somma totale già pagata (€ 33.244,00) è superiore all'importo massimo del compenso teoricamente dovuto anche a fronte dell'esito ridotto (€ 28.888,72), ne deriva che il credito azionato da con il Decreto Ingiuntivo per un saldo di € CP_2
25.200,00 è inesistente. Il decreto ingiuntivo n. 427/2024 deve essere, quindi, integralmente revocato.
A seguito della risoluzione del contratto per colpa della quest'ultima, CP_2
stante l'inesistenza del credito residuo, e anzi, l'accertato surplus versato rispetto al dovuto calcolato sulla spesa ammessa, deve essere condannata alla restituzione dell'eccedenza di € 4.355,28 (€ 33.244,00 - € 28.888,72), oltre IVA e interessi.
Con riguardo al risarcimento del danno emergente per finanziamento non ottenuto, il danno principale subito da consiste nella perdita del contributo spettante Parte_1
sulla quota di spesa non ammessa (€ 142.948,50), atteso il negligente svolgimento dell'attività di consulenza.
Infine, la domanda di risarcimento del danno all'immagine, pur astrattamente ammissibile per le persone giuridiche, non è stata supportata da elementi probatori idonei a dimostrare una specifica e concreta lesione reputazionale della società opponente nei confronti della o del mercato di riferimento. Tale domanda deve Pt_2
essere rigettata.
pagina 6 di 8 In conclusione, l'opposizione è fondata, comportando la risoluzione del contratto, la revoca del D.I., la restituzione delle somme versate in eccedenza e l'accertamento del diritto al risarcimento per la quota di finanziamento persa.
P.Q.M.
Il tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 427/2024 emesso dal tribunale di Salerno
l'08.03.2024.
2. Dichiara la risoluzione del contratto di consulenza professionale stipulato tra e in data 04.10.2022 per grave Parte_1 CP_2
inadempimento della società CP_2
3. Condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1
della somma base di € 4.355,28, oltre IVA e interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo.
4. Condanna al risarcimento dei danni in favore di CP_2 Parte_1
aventi come causale il parziale mancato finanziamento, liquidati in euro
[...]
142.948,50, oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
5. Rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine.
6. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2
che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro Parte_1
11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Cristina Commone e Maria
OL RB, che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 26 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8