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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1695/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1695/2016 R.G. pendente tra:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sciupina n. 16, c.a.p. 6532 (codice fiscale ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Bove Loredana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte attrice-
E
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], (Codice Controparte_1 fiscale: ; C.F._2
nata a [...] il [...], residente a [...]
Alessio Morano n. 11, (Codice fiscale: ); C.F._3
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_3
(Codice fiscale: ); C.F._4
nata a [...] il giorno 11 febbraio 1974, ivi residente a[...]
n. 589/C Olgiatella Seconda, (Codice fiscale: ) rappresentata e difesa dagli C.F._5 avv. Pellicanò Antonino, Gemma Andrea e Domenico Vetere, giusta procura in atti.
-parti convenute-
Nonché
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentato e CP_2 C.F._6 difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c, ed elettivamente domiciliato nel proprio Studio;
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 CP_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
[...]
- Parti intervenute-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig, adiva il Tribunale di Vibo Valentia, al fine di sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o illegittimo e/o comunque inefficace l'atto di rinunzia all'eredità n°4372/3333 di repertorio del Notaio , registrato a Roma 4 Persona_1 il 14/07/2015 al n°17318 Serie 1T anche per intervenuta decadenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di divisione transattiva stipulato in data
11/01/2016 dinanzi al Notaio di Chiari (BS), distinto col Repertorio n°21629, Persona_2
Raccolta n°12054, registrato a Brescia 2 il 15/01/2016 al n°1519 serie 1T, accertando e dichiarando conseguentemente il Sig. comproprietario di tutti i beni assegnati in forza di tale Parte_1 divisione a , così come elencati nella premessa del presente atto e di seguito Parte_4 ulteriormente ribaditi:
a) La piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Roma costituiti rispettivamente da:
- quota indivisa di 12/18 (dodici diciottesimi) dell'ufficio, sviluppantesi ai piani interrato e primo, ubicato alla Via Treviso n. 29 e riportato in catasto con i seguenti dati censuari: in Comune di ROMA
Catasto Fabbricati
Foglio 594 - Mappali:
68=160 subalterno 1 (graffati tra loro) - Treviso n. 29 - piano 1-S1 - z.c.
3 - categoria
A/10 - classe 4 - vani 12 - R.C.Euro 10.380,78;
- appartamento ad uso civile abitazione al piano quinto, ubicato alla Via Antonio De Viti De Marco
n. 50, composto da 12 (dodici) vani utili, disimpegni, 4 (quattro) bagni, servizi, cucina, terrazzo e balcone, con annesso posto auto scoperto al piano terra, catastalmente censiti come segue: in Comune di ROMA
Catasto Fabbricati Foglio 233 - Mappale:
727 subalterno 60 - Via Antonio De Viti De Marco n. 50 - piano 5 interno 18 scala C - z.c.
4 - categoria A/2 - classe 4 - vani 11,5 - R.C.Euro 3.266,59,
924 subalterno 502 - Via Antonio De Viti De Marco snc - piano T - z.c. 4 – categoria C/6 - classe 2 - mq. 13 - R.C.Euro 49,68;
- quota indivisa di 6/12 (sei dodicesimi) dell'ufficio al piano secondo ubicato alla Via Dei Due Ponti
n. 146, catastalmente censito come segue: in Comune di ROMA
Catasto Fabbricati
Foglio 210 - Mappale:
67 subalterno 20 - Via Dei Due Ponti n. 146 - piano 2 - interno 22 - z.c. 5 – categoria A/10 - classe
3 - vani 1,5 - R.C.Euro 1.053,57.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge (art. 1117 Cod. Civ.) e per destinazione, documenti catastali e provenienza.
Nei confini: come in fatto e risultanti dai relativi documenti catastali allegati al presente e precisamente:
- l'ufficio di cui ai mappali graffati tra loro 68 e 160/1 foglio 594: proprietà di terzi su tre lati,
-l'appartamento ad uso civile abitazione di cui al mappale 727/60 del foglio 233: proprietà di terzi per tre lati,
-l'autorimessa di cui al mappale 924/502 del foglio 233: proprietà di terzi su tre lati,
-l'ufficio di cui al mappale 67/20 del foglio 210: terrapieno, pianerottolo, vano scale;
b) la piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Tropea (VV) costituiti rispettivamente da:
- garage al piano terra con ingresso da via Abate Sergio n. 3;
- n. 2 (due) appartamenti al piano terzo del fabbricato sito al Largo Galzerano n. 1 (catastalmente
Largo Calzerano n. 1);
- quota indivisa di 1/2 (un mezzo) del seguente immobile posto al piano interrato del fabbricato sito al Largo Galzerano n. 1 (catastalmente Largo Calzerano n. 1), costituito da locale deposito, rispettivamente riportati in Catasto con i seguenti dati censuari: in Comune di TROPEA (VV)
Catasto Fabbricati
Foglio 4 - Mappali:
36 subalterno 2 - Via Sergio Abate snc - piano T - categoria C/6 - classe 1 - mq. 21 - R.C.Euro 18,44; 36 subalterno 7 - Largo Calzerano n.
1 - piano 3 - categoria A/3 - classe 1 – vani 7,5 - R.C.Euro
406,71;
36 subalterno 8 - Largo Calzerano n.
1 - piano 3 - categoria A/3 - classe 1 – vani 3,5 - R.C.Euro
189,80;
36 subalterno 9 - Largo Calzerano n.
1 - piano S1 - categoria C/2 - classe 1 - mq. 62- R.C.Euro
44,83.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge (art. 1117 Cod. Civ.) e per destinazione, documenti catastali e provenienza.
Nei confini: come in fatto e risultanti dai relativi documenti catastali allegati al presente e precisamente:
- il mappale 36/2: via Abate Sergio, mappali 36/1 e 36/3;
- il mappale 36/7: pianerottolo e tromba delle scale, mappale 36/8;
- il mappale 36/8: pianerottolo e tromba delle scale, mappale 36/7;
- il mappale 36/9: atrio comune;
c) Le seguenti somme di denaro:
- il saldo attivo pari a Euro 70.346,58 (settantamilatrecentoquarantasei e cinquantotto centesimi) alla data del 9 dicembre 2015 del conto corrente n. 35228645 esistente presso la banca
"CARIPARMA", Agenzia 22, intestato a;
Controparte_4
- il dossier titoli NDG 2853055 per un totale di Euro 119.038,00 (centodiciannovemilatrentotto) alla data del 4 dicembre 2015 esistente presso la "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO", Agenzia 39, intestato a;
Controparte_4
- il dossier titoli n. 8906114 di Euro 23.527,61 (ventitremilacinquecentoventisette e sessantuno centesimi) alla data del 9 dicembre 2015 esistente presso la banca "CARIPARMA", Agenzia 22, intestato a;
Pt_4 CP_4
- il contenuto della cassetta di sicurezza n. 9472 esistente presso la "BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO", Agenzia di Roma, Piazza Bissolati, intestata a , contenente Controparte_4 beni per un valore stimato in Euro 26.485,00 (ventiseimilaquattrocentottantacinque) circa.
A fondamento delle superiori conclusioni deduceva che il Sig. in data 14/10/2016 Parte_1 apprendeva che l'11/01/2016 dinanzi al Notaio di Chiari (BS) era stato stipulato un Persona_2 atto di divisione transattiva, distinto col Repertorio n°21629, Raccolta n°12054, registrato a Brescia il 15/01/2016 al n°1519 serie 1T. Col predetto atto i Signori Controparte_1 Parte_2
e richiedevano al Notaio di ricevere l'atto Parte_3 Parte_4 Persona_2 in questione, col quale gli anzidetti si spartivano il patrimonio della defunta Controparte_4 nata a [...] il [...], C.F.: , deceduta senza testamento a Roma il C.F._7 06/06/2014. Parte attorea affermava che con il rogito notarile di divisione dell'eredità veniva menzionato un atto di rinunzia all'eredità di del 07.07.2015 n. di repertorio 372/3333 Parte_1 del Notaio , registrato a Roma 4 il 14/07/2015 al n°17318 Serie 1T. Atto Persona_1 oggetto di giudizio di querela di falso pendente presso il Tribunale di Roma. Parte attrice affermava, altresì, di aver posseduto per anni, dopo il decesso della zia l'immobile di Controparte_4
Via Antonio de Viti de Marco n°50 (in Comune di ROMA Catasto Fabbricati Foglio 233 - Mappale:
727 subalterno 60 - Via Antonio De Viti De Marco n. 50 - piano 5 interno 18 scala C - z.c.
4 - categoria
A/2 - classe 4 - vani 11,5 - R.C. Euro 3.266,59, 924 subalterno 502 - Via Antonio De Viti De Marco snc - piano T - z.c. 4 – categoria C/6 - classe 2 - mq. 13 - R.C. Euro 49,68).
In data 09 giugno 2017 si costituiva in giudizio parte convenuta impugnando e contestando tutto quanto ex adverso sostenuto da parte attrice e nello specifico chiedendo:
In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare improponibile, inammissibile ed improcedibile l'avversa azione giudiziaria, in relazione alla manifesta illogicità, cripticità, contraddittorietà ed indeterminatezza della domanda attorea per come formulata nell'atto di citazione, non essendo evincibile dalla stessa né il petitum, né la causa petendi, requisiti indispensabili ai sensi dell'art. 163
c.p.c.;
2. Nel merito, dichiarare, comunque, inammissibile, improponibile e infondata la domanda attrice per tutte le ragioni ex adverso esposte nella presente comparsa di costituzione, delle quali il Tribunale dovrà riscontrarne la piena fondatezza, e, per l'effetto, rigettarla integralmente, con condanna alle spese e compensi di giudizio ex art. 91 c.p.c.;
3. Disporre la immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale illegittimamente effettuata dall'attore in difetto dei presupposti previsti dagli artt. 2652, e seguenti, c.c., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, ex art. 2043 c.c. nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio;
4. In ogni caso, per effetto del rigetto della domanda attorea, disporre, ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della della domanda introduttiva nei registri immobiliari effettuata dall'attore ai sensi degli artt. 2652, e seguenti, c.c.;
5. Condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni, morali e patrimoniali, subiti dalla parte convenuta per effetto dalla introduzione della lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., nonché agli ulteriori danni, morali e patrimoniali, subiti per effetto della ingiusta trascrizione della domanda introduttiva nei registri immobiliari ex art. 96, comma 2, c.p.c., con conseguente blocco della libera circolazione dei beni interessati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio, o che, comunque, il Tribunale riterrà di poter liquidare d'ufficio in via equitativa e secondo giustizia.
In data 6 marzo 2018, interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. il Sig. , quale creditore CP_2 di parte attrice, chiedendo:
Preliminarmente:
Accertare e dichiarare che è debitore dell'Avv. per la somma di Parte_1 CP_2
€ 500.000,00 oltre interessi legali e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n°19576/2015 emesso in data 17/08/2015 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 08/09/2015 e munito della formula esecutiva per definitiva esecutorietà in data 14/12/2015.
Per l'effetto:
In via principale, rilevato il conseguente interesse dell'Avv. dichiarare nullo, CP_2 invalido o comunque inefficace l'atto di rinunzia ad eredità del 07 luglio 2015 n. 4372/3333 di repertorio Notaio , registrato a Roma 4 il 14 luglio 2015 al n. 17318 Persona_1
Serie 1T;
In via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga viceversa valido e con autentici effetti l'atto di rinunzia ad eredità del 07 luglio 2015 n. 4372/3333 di repertorio Notaio
, registrato a Roma 4 il 14 luglio 2015 al n. 17318 Serie 1T l'Avv. Persona_1 dichiara di voler impugnare – come in effetti in tale ipotesi impugna – ai sensi e CP_2 per gli effetti di cui all'art. 524 c.c. – la rinuncia all'eredità anzidetta chiedendo al Tribunale autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, fino alla concorrenza del proprio credito, ammontante ad € 500.000,00 oltre interessi legali e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n°19576/2015 emesso in data 17/08/2015 dal Tribunale
Ordinario di Roma, notificato in data 08/09/2015 e munito della formula esecutiva per definitiva esecutorietà in data 14/12/2015.
In data 6 marzo 2018 si costituiva in giudizio ex art. 105 c.p.c., , chiedendo di: CP_2
- Dichiarare che il Sig. è creditore del Sig. per la somma di CP_2 Parte_1
500.000,00 euro;
- Dichiarare la nullità dell'atto di rinunzia n. 4372/3333 del 7 luglio 2015 all'eredità del Sig.
Parte_1
In data 24 luglio 2018, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02 luglio 2018 rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'intervento e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Seguivano altre udienze atte all'istruzione della causa;
in data 5 luglio 2020 si costituiva in giudizio ex art. 105 c.p.c chiedendo la riunione del presente procedimento CP_5 con quello avente numero di RG 437/2020 e di accertare e dichiarare il Sig. debitore Parte_1 della somma di €5.500,00 (cinquemilacinqucento/00) I.V.A. al 10% compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo come da regolare Fattura n°45 del 04/07/2014 (cfr.
All. n°2), che doveva essere pagata, al 50% entro il 30/07/2014 ed al 50% entro il 31/08/2014 (cfr.
All. n°1); di dichiarare obbligati in solido al pagamento di detta somma anche tutti gli eredi della
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: , deceduta in Controparte_4 C.F._7
Roma in data 06/06/2014 che, all'esito del presente giudizio, risulteranno definitivamente assegnatari dell'appartamento sito in Roma, Via Antonio de Viti de Marco n°50, Scala C, Piano 5°,
Int. 18, Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio 233, Mappale 727, Subalterno 60, che ha beneficiato dei lavori in questione.
Il Giudicante all'udienza del 07 marzo 2022 rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dalla parte intervenuta Modera Srl.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti depositavano le note conclusive ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, e passando, quindi, alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale di divisione ereditaria è infondata e non merita, pertanto, di trovare accoglimento.
Rileva questo Giudice che alcun documento probante la proprietà dei beni immobili (indicati in citazione) in capo alla de cuius al momento della morte, è stato prodotto dalle parti, ed in particolare dall'attore.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo alla de cuius è stato prodotto, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza alla documentazione fiscale (denunce di successione) contenuta nella produzione dell'attrice.
Sarebbe invece stato indispensabile produrre ai fini della prova della proprietà del diritto, oltre al titolo di provenienza del bene in favore della sig.ra , regolare certificazione notarile Parte_4
(ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte della de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché, soltanto attraverso tale documentazione, è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria.
Ed infatti, nelle controversie di divisione ereditaria è necessaria la produzione in giudizio, oltre che del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, anche, come detto, di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (in sostituzione è possibile produrre certificazione notarile). Non essendo obbligatoria la produzione in giudizio di certificazione notarile (strumento che agevola la ricostruzione dell'asse e surroga il mancato deposito dei titoli di provenienza) essendo sufficiente copia dei titoli di provenienza dei beni non potendosi, di contro, provvedere a dividere un compendio ereditario di cui alcuna prova sulla titolarità in capo alla defunta si ha, né tale indagine può essere eseguita dal ctu il quale deve provvedere unicamente a stimare ed a valutare il bene sulla base di una titolarità già provata in atti.
La documentazione attestante la proprietà dei beni oggetto di causa al momento dell'apertura della successione è un requisito, assolutamente imprescindibile ai fini della decisione.
Orbene, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva. Indi, in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, non avendo questo Giudice alcuna contezza della sorte giuridica dei beni indicati in epoca successiva all'acquisto degli stessi da parte dei del cuius.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: - RIGETTA la domanda giudiziale di divisione ereditaria.
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 21.394,60 oltre iva, cpa come per legge.
Vibo Valentia, li 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1695/2016 R.G. pendente tra:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sciupina n. 16, c.a.p. 6532 (codice fiscale ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Bove Loredana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte attrice-
E
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], (Codice Controparte_1 fiscale: ; C.F._2
nata a [...] il [...], residente a [...]
Alessio Morano n. 11, (Codice fiscale: ); C.F._3
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_3
(Codice fiscale: ); C.F._4
nata a [...] il giorno 11 febbraio 1974, ivi residente a[...]
n. 589/C Olgiatella Seconda, (Codice fiscale: ) rappresentata e difesa dagli C.F._5 avv. Pellicanò Antonino, Gemma Andrea e Domenico Vetere, giusta procura in atti.
-parti convenute-
Nonché
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentato e CP_2 C.F._6 difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c, ed elettivamente domiciliato nel proprio Studio;
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 CP_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
[...]
- Parti intervenute-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig, adiva il Tribunale di Vibo Valentia, al fine di sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o illegittimo e/o comunque inefficace l'atto di rinunzia all'eredità n°4372/3333 di repertorio del Notaio , registrato a Roma 4 Persona_1 il 14/07/2015 al n°17318 Serie 1T anche per intervenuta decadenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di divisione transattiva stipulato in data
11/01/2016 dinanzi al Notaio di Chiari (BS), distinto col Repertorio n°21629, Persona_2
Raccolta n°12054, registrato a Brescia 2 il 15/01/2016 al n°1519 serie 1T, accertando e dichiarando conseguentemente il Sig. comproprietario di tutti i beni assegnati in forza di tale Parte_1 divisione a , così come elencati nella premessa del presente atto e di seguito Parte_4 ulteriormente ribaditi:
a) La piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Roma costituiti rispettivamente da:
- quota indivisa di 12/18 (dodici diciottesimi) dell'ufficio, sviluppantesi ai piani interrato e primo, ubicato alla Via Treviso n. 29 e riportato in catasto con i seguenti dati censuari: in Comune di ROMA
Catasto Fabbricati
Foglio 594 - Mappali:
68=160 subalterno 1 (graffati tra loro) - Treviso n. 29 - piano 1-S1 - z.c.
3 - categoria
A/10 - classe 4 - vani 12 - R.C.Euro 10.380,78;
- appartamento ad uso civile abitazione al piano quinto, ubicato alla Via Antonio De Viti De Marco
n. 50, composto da 12 (dodici) vani utili, disimpegni, 4 (quattro) bagni, servizi, cucina, terrazzo e balcone, con annesso posto auto scoperto al piano terra, catastalmente censiti come segue: in Comune di ROMA
Catasto Fabbricati Foglio 233 - Mappale:
727 subalterno 60 - Via Antonio De Viti De Marco n. 50 - piano 5 interno 18 scala C - z.c.
4 - categoria A/2 - classe 4 - vani 11,5 - R.C.Euro 3.266,59,
924 subalterno 502 - Via Antonio De Viti De Marco snc - piano T - z.c. 4 – categoria C/6 - classe 2 - mq. 13 - R.C.Euro 49,68;
- quota indivisa di 6/12 (sei dodicesimi) dell'ufficio al piano secondo ubicato alla Via Dei Due Ponti
n. 146, catastalmente censito come segue: in Comune di ROMA
Catasto Fabbricati
Foglio 210 - Mappale:
67 subalterno 20 - Via Dei Due Ponti n. 146 - piano 2 - interno 22 - z.c. 5 – categoria A/10 - classe
3 - vani 1,5 - R.C.Euro 1.053,57.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge (art. 1117 Cod. Civ.) e per destinazione, documenti catastali e provenienza.
Nei confini: come in fatto e risultanti dai relativi documenti catastali allegati al presente e precisamente:
- l'ufficio di cui ai mappali graffati tra loro 68 e 160/1 foglio 594: proprietà di terzi su tre lati,
-l'appartamento ad uso civile abitazione di cui al mappale 727/60 del foglio 233: proprietà di terzi per tre lati,
-l'autorimessa di cui al mappale 924/502 del foglio 233: proprietà di terzi su tre lati,
-l'ufficio di cui al mappale 67/20 del foglio 210: terrapieno, pianerottolo, vano scale;
b) la piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Tropea (VV) costituiti rispettivamente da:
- garage al piano terra con ingresso da via Abate Sergio n. 3;
- n. 2 (due) appartamenti al piano terzo del fabbricato sito al Largo Galzerano n. 1 (catastalmente
Largo Calzerano n. 1);
- quota indivisa di 1/2 (un mezzo) del seguente immobile posto al piano interrato del fabbricato sito al Largo Galzerano n. 1 (catastalmente Largo Calzerano n. 1), costituito da locale deposito, rispettivamente riportati in Catasto con i seguenti dati censuari: in Comune di TROPEA (VV)
Catasto Fabbricati
Foglio 4 - Mappali:
36 subalterno 2 - Via Sergio Abate snc - piano T - categoria C/6 - classe 1 - mq. 21 - R.C.Euro 18,44; 36 subalterno 7 - Largo Calzerano n.
1 - piano 3 - categoria A/3 - classe 1 – vani 7,5 - R.C.Euro
406,71;
36 subalterno 8 - Largo Calzerano n.
1 - piano 3 - categoria A/3 - classe 1 – vani 3,5 - R.C.Euro
189,80;
36 subalterno 9 - Largo Calzerano n.
1 - piano S1 - categoria C/2 - classe 1 - mq. 62- R.C.Euro
44,83.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge (art. 1117 Cod. Civ.) e per destinazione, documenti catastali e provenienza.
Nei confini: come in fatto e risultanti dai relativi documenti catastali allegati al presente e precisamente:
- il mappale 36/2: via Abate Sergio, mappali 36/1 e 36/3;
- il mappale 36/7: pianerottolo e tromba delle scale, mappale 36/8;
- il mappale 36/8: pianerottolo e tromba delle scale, mappale 36/7;
- il mappale 36/9: atrio comune;
c) Le seguenti somme di denaro:
- il saldo attivo pari a Euro 70.346,58 (settantamilatrecentoquarantasei e cinquantotto centesimi) alla data del 9 dicembre 2015 del conto corrente n. 35228645 esistente presso la banca
"CARIPARMA", Agenzia 22, intestato a;
Controparte_4
- il dossier titoli NDG 2853055 per un totale di Euro 119.038,00 (centodiciannovemilatrentotto) alla data del 4 dicembre 2015 esistente presso la "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO", Agenzia 39, intestato a;
Controparte_4
- il dossier titoli n. 8906114 di Euro 23.527,61 (ventitremilacinquecentoventisette e sessantuno centesimi) alla data del 9 dicembre 2015 esistente presso la banca "CARIPARMA", Agenzia 22, intestato a;
Pt_4 CP_4
- il contenuto della cassetta di sicurezza n. 9472 esistente presso la "BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO", Agenzia di Roma, Piazza Bissolati, intestata a , contenente Controparte_4 beni per un valore stimato in Euro 26.485,00 (ventiseimilaquattrocentottantacinque) circa.
A fondamento delle superiori conclusioni deduceva che il Sig. in data 14/10/2016 Parte_1 apprendeva che l'11/01/2016 dinanzi al Notaio di Chiari (BS) era stato stipulato un Persona_2 atto di divisione transattiva, distinto col Repertorio n°21629, Raccolta n°12054, registrato a Brescia il 15/01/2016 al n°1519 serie 1T. Col predetto atto i Signori Controparte_1 Parte_2
e richiedevano al Notaio di ricevere l'atto Parte_3 Parte_4 Persona_2 in questione, col quale gli anzidetti si spartivano il patrimonio della defunta Controparte_4 nata a [...] il [...], C.F.: , deceduta senza testamento a Roma il C.F._7 06/06/2014. Parte attorea affermava che con il rogito notarile di divisione dell'eredità veniva menzionato un atto di rinunzia all'eredità di del 07.07.2015 n. di repertorio 372/3333 Parte_1 del Notaio , registrato a Roma 4 il 14/07/2015 al n°17318 Serie 1T. Atto Persona_1 oggetto di giudizio di querela di falso pendente presso il Tribunale di Roma. Parte attrice affermava, altresì, di aver posseduto per anni, dopo il decesso della zia l'immobile di Controparte_4
Via Antonio de Viti de Marco n°50 (in Comune di ROMA Catasto Fabbricati Foglio 233 - Mappale:
727 subalterno 60 - Via Antonio De Viti De Marco n. 50 - piano 5 interno 18 scala C - z.c.
4 - categoria
A/2 - classe 4 - vani 11,5 - R.C. Euro 3.266,59, 924 subalterno 502 - Via Antonio De Viti De Marco snc - piano T - z.c. 4 – categoria C/6 - classe 2 - mq. 13 - R.C. Euro 49,68).
In data 09 giugno 2017 si costituiva in giudizio parte convenuta impugnando e contestando tutto quanto ex adverso sostenuto da parte attrice e nello specifico chiedendo:
In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare improponibile, inammissibile ed improcedibile l'avversa azione giudiziaria, in relazione alla manifesta illogicità, cripticità, contraddittorietà ed indeterminatezza della domanda attorea per come formulata nell'atto di citazione, non essendo evincibile dalla stessa né il petitum, né la causa petendi, requisiti indispensabili ai sensi dell'art. 163
c.p.c.;
2. Nel merito, dichiarare, comunque, inammissibile, improponibile e infondata la domanda attrice per tutte le ragioni ex adverso esposte nella presente comparsa di costituzione, delle quali il Tribunale dovrà riscontrarne la piena fondatezza, e, per l'effetto, rigettarla integralmente, con condanna alle spese e compensi di giudizio ex art. 91 c.p.c.;
3. Disporre la immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale illegittimamente effettuata dall'attore in difetto dei presupposti previsti dagli artt. 2652, e seguenti, c.c., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, ex art. 2043 c.c. nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio;
4. In ogni caso, per effetto del rigetto della domanda attorea, disporre, ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della della domanda introduttiva nei registri immobiliari effettuata dall'attore ai sensi degli artt. 2652, e seguenti, c.c.;
5. Condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni, morali e patrimoniali, subiti dalla parte convenuta per effetto dalla introduzione della lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., nonché agli ulteriori danni, morali e patrimoniali, subiti per effetto della ingiusta trascrizione della domanda introduttiva nei registri immobiliari ex art. 96, comma 2, c.p.c., con conseguente blocco della libera circolazione dei beni interessati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio, o che, comunque, il Tribunale riterrà di poter liquidare d'ufficio in via equitativa e secondo giustizia.
In data 6 marzo 2018, interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. il Sig. , quale creditore CP_2 di parte attrice, chiedendo:
Preliminarmente:
Accertare e dichiarare che è debitore dell'Avv. per la somma di Parte_1 CP_2
€ 500.000,00 oltre interessi legali e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n°19576/2015 emesso in data 17/08/2015 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 08/09/2015 e munito della formula esecutiva per definitiva esecutorietà in data 14/12/2015.
Per l'effetto:
In via principale, rilevato il conseguente interesse dell'Avv. dichiarare nullo, CP_2 invalido o comunque inefficace l'atto di rinunzia ad eredità del 07 luglio 2015 n. 4372/3333 di repertorio Notaio , registrato a Roma 4 il 14 luglio 2015 al n. 17318 Persona_1
Serie 1T;
In via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga viceversa valido e con autentici effetti l'atto di rinunzia ad eredità del 07 luglio 2015 n. 4372/3333 di repertorio Notaio
, registrato a Roma 4 il 14 luglio 2015 al n. 17318 Serie 1T l'Avv. Persona_1 dichiara di voler impugnare – come in effetti in tale ipotesi impugna – ai sensi e CP_2 per gli effetti di cui all'art. 524 c.c. – la rinuncia all'eredità anzidetta chiedendo al Tribunale autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, fino alla concorrenza del proprio credito, ammontante ad € 500.000,00 oltre interessi legali e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n°19576/2015 emesso in data 17/08/2015 dal Tribunale
Ordinario di Roma, notificato in data 08/09/2015 e munito della formula esecutiva per definitiva esecutorietà in data 14/12/2015.
In data 6 marzo 2018 si costituiva in giudizio ex art. 105 c.p.c., , chiedendo di: CP_2
- Dichiarare che il Sig. è creditore del Sig. per la somma di CP_2 Parte_1
500.000,00 euro;
- Dichiarare la nullità dell'atto di rinunzia n. 4372/3333 del 7 luglio 2015 all'eredità del Sig.
Parte_1
In data 24 luglio 2018, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02 luglio 2018 rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'intervento e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Seguivano altre udienze atte all'istruzione della causa;
in data 5 luglio 2020 si costituiva in giudizio ex art. 105 c.p.c chiedendo la riunione del presente procedimento CP_5 con quello avente numero di RG 437/2020 e di accertare e dichiarare il Sig. debitore Parte_1 della somma di €5.500,00 (cinquemilacinqucento/00) I.V.A. al 10% compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo come da regolare Fattura n°45 del 04/07/2014 (cfr.
All. n°2), che doveva essere pagata, al 50% entro il 30/07/2014 ed al 50% entro il 31/08/2014 (cfr.
All. n°1); di dichiarare obbligati in solido al pagamento di detta somma anche tutti gli eredi della
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: , deceduta in Controparte_4 C.F._7
Roma in data 06/06/2014 che, all'esito del presente giudizio, risulteranno definitivamente assegnatari dell'appartamento sito in Roma, Via Antonio de Viti de Marco n°50, Scala C, Piano 5°,
Int. 18, Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio 233, Mappale 727, Subalterno 60, che ha beneficiato dei lavori in questione.
Il Giudicante all'udienza del 07 marzo 2022 rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dalla parte intervenuta Modera Srl.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti depositavano le note conclusive ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, e passando, quindi, alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale di divisione ereditaria è infondata e non merita, pertanto, di trovare accoglimento.
Rileva questo Giudice che alcun documento probante la proprietà dei beni immobili (indicati in citazione) in capo alla de cuius al momento della morte, è stato prodotto dalle parti, ed in particolare dall'attore.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo alla de cuius è stato prodotto, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza alla documentazione fiscale (denunce di successione) contenuta nella produzione dell'attrice.
Sarebbe invece stato indispensabile produrre ai fini della prova della proprietà del diritto, oltre al titolo di provenienza del bene in favore della sig.ra , regolare certificazione notarile Parte_4
(ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte della de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché, soltanto attraverso tale documentazione, è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria.
Ed infatti, nelle controversie di divisione ereditaria è necessaria la produzione in giudizio, oltre che del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, anche, come detto, di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (in sostituzione è possibile produrre certificazione notarile). Non essendo obbligatoria la produzione in giudizio di certificazione notarile (strumento che agevola la ricostruzione dell'asse e surroga il mancato deposito dei titoli di provenienza) essendo sufficiente copia dei titoli di provenienza dei beni non potendosi, di contro, provvedere a dividere un compendio ereditario di cui alcuna prova sulla titolarità in capo alla defunta si ha, né tale indagine può essere eseguita dal ctu il quale deve provvedere unicamente a stimare ed a valutare il bene sulla base di una titolarità già provata in atti.
La documentazione attestante la proprietà dei beni oggetto di causa al momento dell'apertura della successione è un requisito, assolutamente imprescindibile ai fini della decisione.
Orbene, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva. Indi, in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, non avendo questo Giudice alcuna contezza della sorte giuridica dei beni indicati in epoca successiva all'acquisto degli stessi da parte dei del cuius.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: - RIGETTA la domanda giudiziale di divisione ereditaria.
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 21.394,60 oltre iva, cpa come per legge.
Vibo Valentia, li 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì