TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2647 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marchica Parte_1
Alessandro, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contumace;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo Con ricorso dell'8.1.23 esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della , con la qualifica di Controparte_2
Operaio/ Educatore Professionale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale ed indeterminato (stipulato tra le parti in data 20.10.2016) sino al licenziamento per G.M.O. del 7.6.19.
Riferiva di non aver percepito, al momento della cessazione del rapporto, le differenze retributive mensili, la tredicesima mensilità relativa agli anni 201/2018/2019 nonché le retribuzioni per l'anno 2017, dal 1.12.2017 al 31.12.2017, per l'anno 2018, dal 1.12.2018 al 31.12.2018 e per l'anno 2019, dal 1.12.2019 al
7.6.2019, il TFR maturato e rimasto in Azienda.
Esponeva che in data 8.11.19, veniva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 del c.p.c., in virtù del quale, la
[...]
, accettava e riconosceva il credito di lavoro Controparte_2
1 vantato dalla ricorrente per la somma di € 19.636,92; tuttavia, al predetto verbale di conciliazione del 8.11.2019, non veniva apposto un termine in quanto lo stesso veniva condizionato al buon esito delle azioni legali intraprese dal datore nei confronti dei comuni di Casteltermini, Santa Elisabetta, Raffadali.
Riferiva che tuttavia, da una ricerca effettuata presso il ruolo informatico degli
Affari civili contenziosi del Tribunale di Agrigento, alla data del 18/3/2021 “non risultavano iscritti procedimento di ingiunzione “ante causam” da parte della
, nei confronti dei Comuni di Casteltermini, Santa Parte_2
Elisabetta, Raffadali”, mentre risultava pendente un procedimento ex. art. 702 bis.
c.p.c promosso dalla nei confronti del Controparte_2
, (R.G. 3427/2019 Trib. Agrigento) conclusosi poi con Controparte_3 pronuncia di rigetto. Chiedeva, quindi di “1) voler accertare e dichiarare la inefficacia del processo verbale di conciliazione, sottoscritto in data 8/11/2019 presso la sede della
di Agrigento, tra la lavoratrice e la CP_4 Parte_1 [...]
, in persona del Suo lrpt. sig.ra Controparte_2 Parte_3
, per decorrenza di un termine eccessivamente lungo ed aleatorio dalla
[...] sua stipulazione, entro il quale l'evento dedotto si sarebbe dovuto verificare.
2)- Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice Parte_1
ad
[...] ottenere il pagamento da parte della di Controparte_2 quanto ad essa dovuto, riconosciuto e non contestato, per le differenze retributive mensili, rapportate alle effettive ore di lavoro eseguite per l'intero periodo di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, la tredicesima mensilità relativa agli anni 2017/2018/2019 nonché le retribuzioni per l'anno 2017, dal 1.12.2017 al 31.12.2017, per l'anno 2018, dal 1.12.2018 al 31.12.2018 e per l'anno
2019, dal 1.12.2019 al 7.6.2019 ed il T.F.R. maturato e rimasto in Azienda.
3)- Conseguentemente, condannare la , Controparte_2 in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla lavoratrice la somma non contestata di Euro 19.636,92 con il favore degli interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti dal 8/11/2019 sino all'effettivo soddisfo;
4)- In via subordinata, voler fissare un termine ultimo e finale nei confronti della
entro il quale le procedure di recupero crediti Controparte_2 nei confronti dei Comuni di Casteltermini, Raffadali e Santa Elisabetta, cui
l'obbligazione di pagamento nei confronti della lavoratrice era stato sottoposto, si dovranno intendere completate e definite.
5)- In via ulteriormente gradata, voler fissare un termine ultimo e finale, alla scadenza del quale l'accordo conciliativo, sottoscritto tra le parti in data 8/11/2019,
2 si intenderà automaticamente ed ope legis risolto;
con conseguente diritto della lavoratrice ad ottenere il pagamento della somma non contestata e riconosciuta di Euro 19.636,92 - sempre con il favore degli interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti sino all'effettivo soddisfo.”
Parte resistente, regolarmente intimata, rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito di discussione orale all'udienza del 21.1.25.
Motivi della decisione
Appare necessaria una breve premessa di sistema.
Alla conciliazione sottoscritta in sede sindacale per cui è causa risulta apposto un elemento accidentale, in forza del quale il pagamento delle retribuzioni e del TFR è legato Innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, l'esecuzione del contratto da parte della datrice non è sottoposta a termine (v. art. 1184 e ss c.c.), poichè la sopravvenienza dello stesso è legata ad un evento futuro e certo.
È evidente che la riscossione di asseriti crediti tramite procedimento monitorio non possiede il carattere della certezza, potendo il ricorso per decreto ingiuntivo essere rigettato o, come nella fattispecie in esame, addirittura non essere promosso.
Né è possibile qualificare il buon esito delle azioni legali intraprese dal datore nei confronti dei comuni di Casteltermini, Santa Elisabetta, Raffadali in termini di
“presupposizione”.
Come di recente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. n.
9909 del 20/04/2018, con ampi riferimenti giurisprudenziali;
conf. Cass, n. 17615 del 24/08/2020; in precedenza v. Cass. n. 22580 del 23/10/2014; Cass. n. 20620 del
13/10/2016; Cass. n. 5112 del 05/03/2018), si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine:
a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione);
c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione.
3 In altri termini, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto comune in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale - dell'esistenza ed efficacia del contratto. Nel caso di specie l'evento è espressamente e formalmente menzionato dalle parti e, soprattutto, non è indipendente dal volere delle stesse, essendo anzi rimesso all'attività giudiziaria di parte datrice.
Non resta che ritenere la conciliazione come sottoposta a condizione sospensiva, quale evento incerto nell'an e nel quando.
A tal proposito, l'art. 1358 c.c. sancisce una specifica applicazione del generale principio di correttezza in materia contrattuale per ogni tipo di condizione alla quale le parti subordinano la produzione o l'eliminazione degli effetti della pattuizione
(con esclusione della sola condizione meramente potestativa, che non conferisce all'altra parte alcuna aspettativa tutelabile o coercibile), imponendo alla parte condotte tali da conservare integre le ragioni dell'altra.
Durante il periodo di pendenza della condizione, il contratto vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione rende infatti incerta la produzione (o l'eliminazione) degli effetti contrattuali ma il vincolo pattizio appare già fermo e irrevocabile (Cass. n.
14006/2014). Ne deriva che la mancata o inesatta osservanza dell'obbligo di buona fede, dalla quale derivi pregiudizio alla realizzazione del complessivo assetto di interessi sotteso all'atto di autonomia privata (ossia la tenuta di un comportamento scorretto che vanifichi la realizzazione del programma negoziale), identifica una fattispecie di inadempimento attuale e immediatamente rilevante. La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede – che permea tutta la materia contrattuale ed appare espressione del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. – nel caso di un contratto “condizionato”, unitamente ai due specifici rimedi dettati dagli artt. 1356 e 1359 c.c., in presenza dei presupposti stabiliti da queste norme, genera dunque anche un obbligo risarcitorio per lesione della situazione di aspettativa della parte e, in casi specifici, può dare ingresso al rimedio risolutorio.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, con specifico riferimento alla condizione c.d. mista, Cass., n. 6676/1992; Cass., S.U., n. 18450/2005, Cass. n.
3207/2014; Cass. n. 24977/2018) ha ricostruito la struttura dell'illecito contrattuale per mancata osservanza del comportamento leale in pendenza della condizione, in maniera autonoma sia da specifiche previsioni contrattuali, come pure dal generale
4 dovere del neminem laedere, intercettando la concezione dell'obbligazione non più strutturalistica, formale e statica ma di tipo teleologico, sostanziale e dinamico proposta dalla dottrina civilistica più moderna. L'odierna controversia, tuttavia, non si pone né in termini risarcitori né risolutori.
Ebbene, nel caso in cui le parti abbiano condizionato l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di
“inefficacia” del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare
(Cass. civ., sez. III, 10-11-2010, n. 22811).
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può non rilevarsi come il comportamento della parte datoriale sia risultato contrario a buona fede e correttezza, non essendosi la stessa attivata in sede giudiziale come stabilito nel verbale di conciliazione (se non con il ricorso ex art. 702 cpc conclusosi con rigetto); ciò ha determinato una situazione di incertezza, fonte di un vincolo a tempo indeterminato.
Invero, il protrarsi per un troppo lungo lasso di tempo dell'incertezza legata alla realizzazione dell'evento dedotto in condizione incide, difatti, irrimediabilmente sull'elemento causale del negozio, e legittima la parte esposta ad una perdurante situazione di instabilità negoziale ad invocare l'invalidità dell'accordo.
Accertata, quindi, l'inefficacia dell'accordo conciliativo in esame, occorre esaminare la domanda di condanna.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi - quelli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese
5 vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Lo stesso principio, invece, non si può applicare per le altre voci di retribuzione richieste. Sono, infatti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc.
Trattandosi di causa contumaciale, inoltre, non opera il principio di non contestazione, né può trarsi un riconoscimento del debito dall'accordo conciliativo, dichiarato inefficace.
In punto di onere, la parte ha correttamente allegato la sussistenza del rapporto di lavoro, lo scioglimento dello stesso e l'inadempimento in ordine al pagamento della tredicesima mensilità relativa agli anni 2017/2018/2019 nonché delle retribuzioni per l'anno 2017, dal 1.12.2017 al 31.12.2017, per l'anno 2018, dal 1.12.2018 al 31.12.2018 e per l'anno 2019, dal 1.12.2019 al 7.6.2019 ed il T.F.R. (oltretutto, sono versate le buste paga relative alle mensilità non ricevute, con annotazione
“pagamento sospeso per difficoltà finanziarie”). D'altro canto, stante a contumacia di parte resistente, quest'ultima non ha dimostrato in giudizio di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione retributiva.
Pertanto la deve essere condannata al pagamento della somma lorda CP_2 risultante dalle buste paga in ordine alla tredicesima mensilità relativa agli anni
2017/2018/2019 nonché delle retribuzioni per l'anno 2017, dal 1.12.2017 al
31.12.2017, per l'anno 2018, dal 1.12.2018 al 31.12.2018 e per l'anno 2019, dal
1.12.2019 al 7.6.2019 ed in ordine al T.F.R. maturato.
Le altre domande rimangono assorbite.
Spese secondo soccombenza, da rifondersi all'Erario vista l'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato, parametrata alla materia lavoro, scaglione fino a
26.000,00, sola istruttoria documentale.
P.Q.M
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto:
- dichiara l'inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto in data 8 11.19 da e in sede Parte_1 Controparte_2 sindacale;
6 - condanna la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle tredicesima mensilità relativa agli anni 2017/2018/2019, delle retribuzioni per l'anno 2017, dal 1.12.2017 al 31.12.2017, per l'anno 2018, dal 1.12.2018 al 31.12.2018 e per l'anno 2019, dal
1.12.2019 al 7.6.2019 e del TFR maturato, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- condanna la a rifondere le spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in euro 2.109,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute, in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, 21/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
7