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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6916/2021 R.G. promossa da:
c.f. , con l'avv. MUFFATO MARIA TERESA Parte_1 P.IVA_1
opponente
contro
(c.f. , con l'avv. SERAGLIO FORTI ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
come in citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
Conclusioni dell'opposta:
come da comparsa insistendo nelle istanze istruttorie non ammesse come da memorie depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 29.6.21 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 123.425,90, oltre interessi e spese monitorie, a saldo delle fatture Controparte_2
n.ri 117, 134 e 273 emesse dalla ricorrente nel 2020 per i lavori subappaltati con riguardo al cantiere in pagina 1 di 7 Venezia, Piazza San Marco, aventi ad oggetto l'esecuzione di micropali per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi.
Con atto di citazione in data 14.9.21, ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione Pt_1
avverso il provvedimento monitorio contestando la mancata prova del credito ingiunto, nell'an e nel
quantum, e deducendo in via riconvenzionale un proprio controcredito per penali conseguenti alla mancata ultimazione dei lavori nel termine convenuto e per danni ulteriori patiti in ragione della ritardata ultimazione dei lavori.
si costituiva ritualmente nel procedimento, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
del provvedimento monitorio.
L'opposta, in particolare, deduceva l'indebita detrazione da parte della committente di alcune voci di spesa pretese da S.C.S., la non imputabilità a quest'ultima del ritardo nell'ultimazione dei lavori,
l'eccessività comunque della penale richiesta, la non risarcibilità del preteso danno ulteriore comunque non provato.
Concessa l'esecuzione provvisoria al decreto opposto limitatamente alla minor somma di € 37.826,80 e scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.24 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Il perimetro delle contestazioni svolte dall'opponente può essere fissato con riferimento alle precisazioni fornite nella nota in data 31.1.22, in replica alla comparsa di risposta avversaria.
Cont In tale scritto difensivo riconosce l'esecuzione da parte di di opere per la somma di € Pt_1
102.437,00, al lordo di tre addebiti contabilizzati nei SAL per le somme, rispettivamente, di € 5.034,40
(all. 18 attoreo), € 3.544,20 (all. 15 attoreo), € 5.191,60 (all. 17 attoreo), ed al lordo della penale di €
19.096,50 contabilizzata per l'asserito ritardo nella conclusione dei lavori.
pagina 2 di 7 Cont
la quale con il monitorio ha richiesto il pagamento della somma di € 123.425,90 e riconosce il pagamento della minor somma di € 31.473,50, assume invece l'esecuzione di lavori per la somma complessiva di € 154.899,40.
In ordine alla quantificazione delle opere eseguite dalla subappaltatrice può osservarsi quanto segue.
La contabilità di cantiere, come eccepito dalla committente, va ricostruita in base ai SAL sottoscritti da entrambe le parti e, in difetto, l'onere della prova in ordine alle prestazioni effettivamente effettuate ricade, secondo le norme generali, sulla creditrice opposta.
Cont Con il monitorio ha prodotto certificato di pagamento relativo al SAL n. 1, ritualmente sottoscritto da tutte le parti (all.
3-bis monitorio) e certificato di pagamento relativo al SAL n. 2 che, viceversa, non risulta sottoscritto dal responsabile di commessa (all.
4-bis monitorio).
Nessun altro rapporto condiviso dalle parti è stato versato dall'opposta nel procedimento di opposizione.
Cont Deduce che la differente quantificazione dei lavori discenderebbe, da un lato, dai pali che la committente avrebbe ritenuto non essere stati realizzati o che non avrebbero superato la prova di carico
(per le somme, rispettivamente, di € 4.200,00 ed € 1.025,00), dall'altro, da specifiche voci di sovraprezzo applicate dalla subappaltatrice ma non riconosciute dalla committente, come riepilogate nello schema a pag. 9 della comparsa conclusionale: impianto e spianto cantiere seconda macchina,
spostamento all'interno del cantiere, sovrapprezzo calcestruzzo, fermi cantiere attrezzatura “Mori”
senza personale, fermi cantiere attrezzatura “Mori” con personale, ulteriori fermi macchina, prova di carico.
Cont Dalla documentazione versata da sembra effettivamente emergere, come allegato dall'opposta, che l'impiego del macchinario “Mori” al posto di quello inizialmente proposto dalla subappaltatrice
(“Comacchio”) sia dipeso da istruzioni vincolanti della committente che, come precisato dalla giurisprudenza, affievoliscono il ruolo di autonomia con il quale l'appaltatore può operare all'interno del cantiere.
pagina 3 di 7 Lo si evince, in particolare, dalle comunicazioni mail del geom. , direttore di cantiere per Testimone_1
conto di , del 28.1.209 e del 30.1.20 (all.ti 24 e 25 opposta), che sembrano in contrasto con Pt_1
quanto dichiarato dallo stesso, in sede testimoniale, in ordine all'autonoma decisione della subappaltatrice di utilizzare il macchinario “Mori”.
Risultano, quindi, dovute le voci “impianto e spianto cantiere seconda macchina” per € 3.500,00 e
“spostamento all'interno del cantiere seconda macchina” per € 3.500,00, importi questi espressamente previsti nel contratto.
Cont Quanto alla voce “sovraprezzo calcestruzzo” assume che durante le lavorazioni sarebbero state riscontrate fondazioni in sasso e calcestruzzo e, per l'effetto, applicato un sovraprezzo, come previsto in contratto, quantificato come successivamente pattuito tra le parti.
Peraltro, si osserva, la documentazione prodotta (all.ti 14-26-27-28-29 opposta) e le acquisite dichiarazioni testimoniali sul punto (cap. 12 opposta, in ordine all'ammontare delle eseguite perforazioni nel calcestruzzo) non costituiscono prova convincente in ordine alla natura delle fondazioni riscontrate, alla quantità delle perforazioni eseguite e, comunque, all'intervenuto accordo tra le parti in ordine al sovrapprezzo da applicare.
Nulla può essere riconosciuto per le voci “fermo cantiere” (per € 9.500,00) e “fermo macchina” (per €
Cont 11.000,00), riferite secondo ai costi generati dai periodi di fermo dell'attrezzatura “Mori”,
imputabili alla committenza.
Nulla di specifico viene allegato in ordine alla sussistenza di tali costi. Sul quantum, inoltre, l'opposta allega essere intervenuto accordo in forma orale circa il riconoscimento di tali importi, ma, si osserva,
trattandosi di patti accessori a negozio concluso in forma scritta, la relativa prova va fornita in via documentale ex art. 2725 c.c.
Quanto alla voce “ulteriori fermi macchina” (per € 17.950,00) nulla viene specificamente allegato e/o dimostrato dall'opposta.
pagina 4 di 7 In ordine alla voce “prove di carico”, per € 4.500,00, assume l'opposta che le parti avrebbero concordato che tale incombente, per contratto a carico della committente, sarebbe stato eseguito a cura della subappaltatrice al prezzo di € 4.500,00.
Peraltro, si osserva, se la documentazione allegata dall'opposta (all.ti 20-21-22) sembra fornire
Cont riscontri in ordine all'avvenuta esecuzione della prova su incarico di non constano invece sufficienti elementi probatori in ordine all'intervenuto accordo sul prezzo.
Quanto alla detrazione operata dalla committenza per pali non eseguiti (€ 4.500,00), l'opposta (onerata della relativa prova) non ha adeguatamente dimostrato il quantum dell'eseguita prestazione.
Parimenti, in ordine alla detrazione operata da per pali che non avrebbero superato la prova di Pt_1
carico (per € 1.025,00), dalla Relazione allegata dall'opposta (all. 22) non si evince in maniera perspicua che tutti i pali abbiano positivamente superato la prova di carico.
Quanto alla penale addebitata dalla committente per il ritardo, valga quanto segue.
ha richiesto, a tale titolo, la somma di € 19.096,50 dal che si evince (considerato l'importo Pt_1
giornaliero della penale, pari allo 0,3% dell'importo dei lavori, ovvero € 329,11 pro die) che sono stati addebitati 58 giorni di ritardo. Entrambe le parti concordano nel collocare la fine dei lavori sostanzialmente a fine agosto 2020, dal che si ricava che il ritardo è stato computato a partire dal
30.6.20, termine al quale era stata prorogata la fine dei lavori.
Cont ha eccepito, sul punto, che alcun ritardo potrebbe esserle addebitato in quanto: i) nonostante la data indicata in contratto (13.9.19), il cantiere sarebbe stato consegnato solo il 5.2.20, di tal che prima di tale data alcun lavoro poteva essere iniziato;
ii) non si tiene conto dei 60 giorni di sospensione per la pandemia Covid;
iii) non si tiene conto di ulteriori 29 giorni di sospensione per fatti imputabili alla committente.
L'eccezione sub i) non ha pregio, avendo la subappaltatrice consapevolmente firmato un documento che indica il giorno 15.3.20 come data prevista per la fine dei lavori (all. 2 opposta).
pagina 5 di 7 Quanto alle eccezioni sub ii) e sub iii), considerato che la penale è stata applicata a decorrere dall'1.7.20, si desume che i 60 giorni di inattività imputabili alla sospensione per la pandemia Covid e i
29 giorni di inattività asseritamente imputabili a fatto della committente sono stati già stati computati da rispetto all'iniziale termine, fissato nel contratto, del 15.3.20. Pt_1
Cont ha chiesto, in subordine, che la penale sia equitativamente ridotta considerato il fatto che, negli appalti pubblici, la penale pattuita si attesta generalmente tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo dei lavori e comunque viene contenuta in una percentuale non superiore al 10% dell'importo totale dei lavori.
Può ritenersi, effettivamente, che, avuto riguardo alla concomitanza di diverse contingenze
(sostituzione del macchinario per fatto non imputabile alla subappaltatrice e pandemia Covid) nonché
al fatto che il creditore, come infra specificato, non ha comprovato la sussistenza di concrete ripercussioni derivanti dal tardivo adempimento, la penale pattuita, nella misura finale risultante dal conteggio dei giorni di ritardo, risulti eccessiva e debba essere equitativamente ridotta alla percentuale del 10% dell'importo totale dei lavori, ovvero alla somma di € 10.975,00.
Nessun ulteriore danno potrà essere riconosciuto alla committente. Sia perché il contratto, prevedendo la penale, non ha previsto, altresì, come richiesto dall'art. 1382 c.c., la risarcibilità anche dell'eventuale danno ulteriore;
sia perché, in ogni caso, tali presunti danni non risultano suffragati da convincenti elementi di prova (costituita o costituenda) all'infuori di una nota tecnica di parte (all. 12 opponente),
priva di valenza probatoria.
Quanto, infine, agli addebiti contabilizzati da nei SAL, per le somme di € 5.034,40 (all. 18 Pt_1
attoreo), € 3.544,20 (all. 15 attoreo) ed € 5.191,60 (all. 17 attoreo), da un lato quelli relativi alla sostituzione e trasporto del macchinario errato non sono dovuti in quanto, come detto, il fatto è
imputabile alla committente, dall'altro non consta prova documentale precisa o idonea offerta di prova testimoniale che abbia dovuto eseguire le prestazioni ivi indicate (assistenza alle maestranze Pt_1
SCS, pulizia locale, fornitura betoncino).
pagina 6 di 7 Per concludere, dunque, avuto riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio (a carico della subappaltatrice quanto alle opere eseguite e alla non addebitabilità del ritardo, a carico della committente quanto agli addebiti nei SAL), all'importo di € 102.437,00 (corrispondente ai lavori che riconosce essere stati eseguiti) vanno aggiunti gli importi di € 3.500,00 (per la voce “impianto e Pt_1
spianto cantiere secondo macchina”) ed € 3.500,00 (per la voce “spostamento all'interno del cantiere seconda macchina”) e detratta la somma di € 10.975,00 (per la penale da ritardo), sicché, essendo già stata versata dalla committente la somma di € 31.473,50 come riconosciuto dalla subappaltatrice,
residua a credito di quest'ultima la somma di € 66.988,50, oltre agli interessi commerciali come indicati nel decreto ingiuntivo.
Somma, quest'ultima, al pagamento della quale viene condannata l'opponente, previa revoca del decreto opposto.
Considerato l'esito complessivo del giudizio di opposizione, le spese possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 66.988,50, oltre agli interessi commerciali come indicati nel decreto ingiuntivo
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Venezia, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 7 di 7