Sentenza 29 luglio 2016
Massime • 1
Il contratto preliminare di vendita della nuda proprietà non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore deceduto prima della stipula del definitivo, in quanto per gli eredi medesimi è venuta meno l'utilità rappresentata dalla riserva di usufrutto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2016, n. 15906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15906 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2016 |
Testo completo
0015906/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7005/2012 .15906 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. e.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Ud. 12/04/2016 Dott. LINA MATERA Consigliere PU Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO Rel. Consigliere Dott. ELISA PICARONI - Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7005-2012 proposto da: IV RA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VEZIO RISAFULLI 42, presso lo studio dell'avvocato PIERRA MACONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO VENTURI;
ricorrente 2016 contro 772 CE AR, CE RL, HI CH erede di proprio e nella AN AR, ET RENATO in qualità di Amministratore di sostegno di ET AT, MA AR RO IA, MA GI, MA DI quali eredi di AN MA GE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta е difende unitamente all'avvocato DANIELE GRANARA;
controricorrenti avversO la sentenza n. 135/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/02/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Consigliere Dott. ELISA udienza del 12/04/2016 PICARONI;
udito l'Avvocato MACONE Pierfrancesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita 12 cartoline di avvisi di ricevimento;
udito l'Avvocato GRANARA Daniele, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il rigetto del ricorso con statuizione sulle spese. Ritenuto in fatto 1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Ge- nova, depositata il 3 febbraio 2011, che ha accolto l'appello proposto da NA PA, RI PA, LO LL, MA LL, AR RI e MA GE RI avverso la sen- tenza del Tribunale di Chiavari n. 116 del 2004, e nei con- fronti di ES IV. 1.1. - Il Tribunale di Chiavari aveva trasferito a France- sco IV, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la proprietà dell'immobile sito in Chiavari, Via Valparaiso n. 90, di cui AR PA gli aveva promesso in vendita la nuda proprie- tà, con atto del 21 gennaio 1997, al quale non aveva fatto se- guito la stipula del contratto definitivo per intervenuto de- cesso della promittente venditrice, e per il successivo rifiu- to degli eredi, i quali, nel giudizio, avevano contestato la validità del compromesso per incapacità della promittente ven- ditrice nonché la sproporzione tra il prezzo pattuito e il va- lore dell'immobile. 2. - La Corte d'appello riformava la decisione rilevando a seguito del decesso della promittente venditrice, era che, mutato il contenuto della controprestazione e pertanto non era possibile l'esecuzione in forma specifica del contratto preli- minare, che peraltro doveva ritenersi nullo per incapacità della promittente venditrice. 3. 1 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ES IV, sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso NA PA, in proprio e quale amministratore di sostegno di RI PA, LO LL, MA LL, EL MO, in qualità di erede di AR RI, MA SA MI AS, GI AS e DI AS, in qualità di eredi di MA GE Cane- vari. in prossimità Le parti hanno depositato memorie dell'udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1463, 1467 e 2932 cod. civ. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello ha ritenuto che l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto la nuda proprietà, deve considerar- si impossibile nell'ipotesi di intervenuto decesso del promit- tente venditore, nonostante che nel caso di specie i con- venuti non avessero proposto domanda ai sensi degli artt. 1463 o 1467, primo comma, cod. civ., né invocato l'assenza dei re- quisiti di applicazione dell'art. 2932 cod. civ.. In subordi- ne, si contesta la ritenuta aleatorietà del contratto prelimi- nare, che presentava invece un rischio di fatto. 2 2. Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione in riferimento alle medesime questioni indicate nel primo mo- tivo. 3. - Le doglianze, da trattare congiuntamente per la evi- dente connessione, sono infondate. 3.1. - La Corte d'appello ha ritenuto, con motivazione e- saustiva e immune da vizi logici, che la regolamentazione de- gli interessi risultante dal contratto preliminare di vendita della nuda proprietà dell'immobile non potesse essere resą e- secutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., una volta deceduta la promittente venditrice, per l'alterazione che tale evento aveva prodotto sul contenuto della controprestazione. La valutazione della possibilità di pronunciare sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo costitui- sce un prius della pronuncia, che il giudice è tenuto ad ef- fettuare a prescindere dalle difese ed eccezioni delle parti, nella specie peraltro formulate. Con il motivo sub 3 dell'atto di appello, come si legge nella sentenza impugnata, gli appel- lanti avevano osservato che il contratto preliminare era alea- torio, in quanto l'utilità era correlata alla durata della vi- ta della venditrice, sicché il decesso della predetta aveva modificato la natura stessa del contratto, essendo venuta meno l'alea. La contestazione, al di là delle espressioni utilizza- te, era chiaramente indirizzata a mettere in discussione la riproducibilità dell'assetto di interessi racchiuso nel con- 3 tratto preliminare, dal punto di vista del significato econo- mico del trasferimento. Come evidenziato dalla Corte d'appello, il corrispettivo di lire 180 milioni (di cui lire 27 milioni versati alla firma del preliminare) era stato pattuito in riferimento al trasfe- rimento della nuda proprietà, e l'avvenuto decesso della pro- mittente venditrice prima della stipula del definitivo aveva prodotto un mutamento sostanziale del "contenuto" della con- troprestazione pattuita per il trasferimento del bene. L'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare esige, infatti, che al momento della pronuncia giudiziale ovvero al momento della proposizione della domanda sussista- no «tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentano alla sentenza costitutiva ( ) di ri- specchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare>>, e tale principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 7273 del 2006), da un lato impone, come già detto, la verifica uf- ficiosa della sussistenza di "tutte le condizioni giuridiche, con ali relativi presupposti di fatto" per dare esecuzione preliminare, e dall'altro lato, comporta che non possa trova- ' accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 re cod. civ. avente ad oggetto un contratto che non è più remune- rativo per gli eredi del promittente venditore, essendo venuta 4 meno l'utilità rappresentata dalla riserva di usufrutto (Cass., sez. 2, sentenza n. 167 del 1976). 3.2. - La Corte d'appello ha fatto applicazione dei prin- cipi suddetti, richiamando la risalente pronuncia n. 167 del 1976 di questa Corte, che costituisce uno dei tre precedenti (assieme a Cass., sez. 2, sentenza п. 12155 del 1993 e a Cass., sez. 2, sentenza 5618 del 1990) nei quali è stata n. esaminata la questione della esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita della nuda proprietà a seguito di morte del promittente venditore. Le fattispecie esaminate dalle altre due sentenze erano differenti: la sentenza n. 12155 del 1993 ha deciso il caso in cui il promittente venditore era deceduto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ed ha statuito che l'evento non ostacolava la conferma della sentenza in sede di gravame e nei confronti degli eredi, in quanto non configurava una situazio- ne di sopravvenuta impossibilità di adempimento del prelimina- re, ma comportava soltanto l'automatica variante del trasferi- mento della piena proprietà del bene. La sentenza n. 5618 del 1990 ha deciso il caso in cui la morte del promittente vendi- tore era avvenuta tra la notifica dell'atto di citazione e la pronuncia della sentenza di primo grado, ed ha statuito che, in mancanza della prestazione del consenso da parte degli ere- di, non è preclusa al promissario acquirente la possibilità di ottenere sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 cod. 5 civ., non derivandone al riguardo alcuna impossibilità con ri- ferimento alle pattuizioni del preliminare, salva l'automatica variante del trasferimento della piena proprietà -all'acquirente. Le pronunce richiamate nell'affermare che il decesso in corso di causa del promittente venditore della nuda proprietà non preclude l'accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., e quindi l'effetto diretto nei confronti degli eredi - hanno fatto applicazione del principio generale secon- do cui la durata del processo non deve pregiudicare la parte che ha ragione, e ritenuto, di conseguenza, che la verifica della possibilità di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. debba essere compiuta con riferimento alla si- tuazione esistente al momento della domanda.
3.3. Nel caso esaminato dalla sentenza n. 167 del 1976, invece, il decesso del promittente venditore della nuda pro- prietà si era verificato prima della instaurazione del giudi- zio avente ad oggetto la domanda ex art. 2932 cod. civ. Si tratta perciò di precedente specifico, che non è superato dal- le due successive pronunce, e che il Collegio ritiene di con- fermare.
4. Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. - 2729, secondo comma, 2725, 2722 e 1417 cod. civ., assumendosi che la Corte d'appello ha ritenuto simulata la data della scrittura privata in forza di presunzioni semplici, nonostante la necessità della forma scritta ad substantiam del contratto 6 preliminare e gli eredi fossero subentrati nella identica po- sizione giuridica della dante causa. 5. - Con il quarto motivo è dedotta falsa applicazione dell'art. 2729, primo coma, cod. civ., nonché vizio di motiva- zione con riferimento al raggiungimento della prova della fal- sità della data del contratto preliminare.
6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della vi- olazione e falsa applicazione dell'art. 2704 cod. civ., con- cernente la data della scrittura privata nei confronti dei terzi, evidenziando che nella specie gli eredi della promit- tente venditrice non potevano considerarsi terzi.
7. Con il sesto motivo è dedotta violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 427 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., e si contesta che la Corte d'appello ha pronunciato la nullita b del contratto preliminare per essere stato sottoscritto da persona interdetta, a fronte della previsione dell'annullabilità degli atti compiuti da persona interdetta, contenuta nell'art. 427 cod. civ., e della domanda di annulla- mento proposta nella specie dagli eredi, ai sensi dell'art. 428 cod. civ.
7.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiun- tamente per l'evidente connessione, sono inammissibili per ca- renza di interesse sopravvenuta a seguito del rigetto dei rimi due motivi del ricorso. La sentenza impugnata si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi : a) l'impossibilità 7 dell'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita della nuda proprietà, dopo il decesso della promit- tente venditrice;
b) la simulazione della data apposta sul contratto preliminare, con conseguente collocazione temporale dello stesso in un'epoca in cui la promittente venditrice si trovava in stato d'incapacità di intendere e di volere. Il ri- getto delle doglianze aventi ad oggetto la prima ratio rende inutile la pronuncia sulle doglianze che investono la seconda ratio, il cui accoglimento non può produrre la cassazione del- la sentenza impugnata, che rimane sorretta dalla prima delle indicate rationes (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 12372 del 2006).
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- rente alle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida i in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se- zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016. Si dà atto che la sentenza è stata redatta sulla base della relazione dell'assistente di studio dott. Andrea Penta. Il Presidente Il Consigliere estensore Ebi li. Linchore Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella D'ANNADott. 50/1 DEPOSITATO IN CANCILLERIN Roma 29 LUG. 2016 Il Funzionario Giudiziario Dotus Donatella D'ANNA