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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 all'a ini;
- ATTORI- E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTA-
ON ER (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Federica Cavalieri;
C.F._4
-CONVENUTO-
OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10/07/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione a giudizio, e , evocando in giudizio Parte_1 Parte_2
e Mont to le: “in via principale - Controparte_1
i Sig.ri e sono titolari esclusivi, per Parte_1 Parte_2 maturata usucapione, del riposti o sione n. 4082/97/SAN 94, prot. n. 1720/95, fasc. n. 0095/94, del Comune di Ciampino, posto a ridosso dell'appartamento di loro proprietà identificato al catasto al piano terra del fabbricato sito in Ciampino (RM), località Casabianca, Via Venezia n. 45, sorgente su area riportata al C.T. al foglio 7, particella 277 parte, poi 395, ora 2604, la cui costruzione è stata dichiarata all'U.T.E. di Roma il 7 febbraio 1990 al n. 12478 di protocollo - per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-capastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. A motivo di tale domanda, hanno esposto che: - sono proprietari di un appartamento al piano terra in Ciampino, Via Venezia n. 45 dal 2 marzo 1991 (identificato al C.T. foglio 7, particella 2604); -contestualmente all'acquisto, è stato trasferito anche un ripostiglio adiacente, costruito abusivamente;
- il si è assunto l'onere di regolarizzare il ripostiglio, Parte_1 ottenendo la concessione edi toria n. 4082/97/SAN 94 il 25 marzo 1998 (prot. n. 1720/95, fasc. n. 0095/94); - i convenuti, comproprietari dello stabile (appartamento al pagina1 di 3 secondo piano e locale al terzo piano), sono consapevoli del possesso del ripostiglio da parte dei Sig.ri - è stato esperito un tentativo di mediazione (n. 209/2021 presso Parte_3
l'Organis i Velletri) conclusosi con verbale negativo a causa della mancata comparizione dei comproprietari;
- nonostante i tentativi di risoluzione bonaria, non è stato raggiunto un accordo con i comproprietari;
- hanno esercitato un possesso qualificato sul ripostiglio adiacente al loro appartamento fin dal 1991; - il loro possesso appare continuato, pacifico e pubblico;
- vi è inoltre l'animus possidendi atteso che, avendo provveduto alla sanatoria del ripostiglio, i Sig.ri e hanno compiuto atti che depongono nel Parte_1 Pt_2 senso di una volontà di comport o . Instaurato il contraddittorio, le parti convenute, tempestivamente costituite in giudizio con distinte comparse di costituzione e riposta, hanno entrambe aderito integralmente alla domanda di parte attrice e hanno chiesto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito prendere atto che il convenuto, per parte propria nulla oppone alla domanda attrice nei limiti in cui essa è proposta e contenuta, compensando le spese del presente giudizio e tutte le spese precedenti e successive inerenti e conseguenti”. All'udienza del 10/07/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda non merita accoglimento per i motivi che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994, n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438; Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6606). In proposito, è stato infatti chiarito che sono litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione:
- chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. Ordinanza n. 24260/2018); - il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale, risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes, di cui l'usucapione produce l'estinzione (Cass. Sent. n. 29325/2019). Tale proprietà deve essere dimostrata in giudizio o a mezzo dell'atto di provenienza in favore del convenuto (o del loro dante causa) e delle risultanze della Conservatoria che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della stessa ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari nella quale sia specificatamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore dei convenuti e la mancanza di trascrizioni ed iscrizioni "contro" di essi dal momento del loro acquisto ovvero, ancora, a mezzo di apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio (tra le altre Tribunale Latina, Sent., 08/11/2018). Deve anche rammentarsi che l'individuazione di tali soggetti -nel caso di usucapione di beni immobili- non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini, come prescritto dall'art. 950 cod. civ. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011); in altre parole, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e, quindi, in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (per tutte, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997).
pagina2 di 3 In virtù del principio dispositivo, siffatta prova deve essere fornita da chi invoca l'usucapione, non potendosi il giudice sostituire all'onere incombente sulla parte, potendosi legittimare un intervento officioso ed integrativo del contraddittorio nel caso si ravvisi la partecipazione al giudizio solo di alcuni fra gli effettivi comproprietari regolarmente citati. Ebbene, nel caso di specie, tale documentazione non è stata prodotta dalla parte attrice, che si è limitata a produrre una visura catastale, di per sé insufficiente, in cui non risultano neppure gli intestatari delle particelle dell'immobile. Ne deriva quindi che parte attrice non ha fornito prova di aver convenuto in giudizio gli effettivi proprietari degli immobili di cui chiede l'usucapione e, di conseguenza, rimanendo assorbito ogni altro profilo relativo all'avvenuto esercizio ultraventennale del possesso da parte degli attori, la domanda non può essere accolta. In considerazione del rigetto della domanda attorea e dell'integrale adesione alla domanda da parte dei convenuti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- 1 rigetta la domanda;
- 2 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, 18 febbraio 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina3 di 3
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 all'a ini;
- ATTORI- E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTA-
ON ER (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Federica Cavalieri;
C.F._4
-CONVENUTO-
OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10/07/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione a giudizio, e , evocando in giudizio Parte_1 Parte_2
e Mont to le: “in via principale - Controparte_1
i Sig.ri e sono titolari esclusivi, per Parte_1 Parte_2 maturata usucapione, del riposti o sione n. 4082/97/SAN 94, prot. n. 1720/95, fasc. n. 0095/94, del Comune di Ciampino, posto a ridosso dell'appartamento di loro proprietà identificato al catasto al piano terra del fabbricato sito in Ciampino (RM), località Casabianca, Via Venezia n. 45, sorgente su area riportata al C.T. al foglio 7, particella 277 parte, poi 395, ora 2604, la cui costruzione è stata dichiarata all'U.T.E. di Roma il 7 febbraio 1990 al n. 12478 di protocollo - per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-capastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. A motivo di tale domanda, hanno esposto che: - sono proprietari di un appartamento al piano terra in Ciampino, Via Venezia n. 45 dal 2 marzo 1991 (identificato al C.T. foglio 7, particella 2604); -contestualmente all'acquisto, è stato trasferito anche un ripostiglio adiacente, costruito abusivamente;
- il si è assunto l'onere di regolarizzare il ripostiglio, Parte_1 ottenendo la concessione edi toria n. 4082/97/SAN 94 il 25 marzo 1998 (prot. n. 1720/95, fasc. n. 0095/94); - i convenuti, comproprietari dello stabile (appartamento al pagina1 di 3 secondo piano e locale al terzo piano), sono consapevoli del possesso del ripostiglio da parte dei Sig.ri - è stato esperito un tentativo di mediazione (n. 209/2021 presso Parte_3
l'Organis i Velletri) conclusosi con verbale negativo a causa della mancata comparizione dei comproprietari;
- nonostante i tentativi di risoluzione bonaria, non è stato raggiunto un accordo con i comproprietari;
- hanno esercitato un possesso qualificato sul ripostiglio adiacente al loro appartamento fin dal 1991; - il loro possesso appare continuato, pacifico e pubblico;
- vi è inoltre l'animus possidendi atteso che, avendo provveduto alla sanatoria del ripostiglio, i Sig.ri e hanno compiuto atti che depongono nel Parte_1 Pt_2 senso di una volontà di comport o . Instaurato il contraddittorio, le parti convenute, tempestivamente costituite in giudizio con distinte comparse di costituzione e riposta, hanno entrambe aderito integralmente alla domanda di parte attrice e hanno chiesto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito prendere atto che il convenuto, per parte propria nulla oppone alla domanda attrice nei limiti in cui essa è proposta e contenuta, compensando le spese del presente giudizio e tutte le spese precedenti e successive inerenti e conseguenti”. All'udienza del 10/07/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda non merita accoglimento per i motivi che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994, n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438; Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6606). In proposito, è stato infatti chiarito che sono litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione:
- chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. Ordinanza n. 24260/2018); - il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale, risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes, di cui l'usucapione produce l'estinzione (Cass. Sent. n. 29325/2019). Tale proprietà deve essere dimostrata in giudizio o a mezzo dell'atto di provenienza in favore del convenuto (o del loro dante causa) e delle risultanze della Conservatoria che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della stessa ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari nella quale sia specificatamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore dei convenuti e la mancanza di trascrizioni ed iscrizioni "contro" di essi dal momento del loro acquisto ovvero, ancora, a mezzo di apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio (tra le altre Tribunale Latina, Sent., 08/11/2018). Deve anche rammentarsi che l'individuazione di tali soggetti -nel caso di usucapione di beni immobili- non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini, come prescritto dall'art. 950 cod. civ. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011); in altre parole, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e, quindi, in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (per tutte, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997).
pagina2 di 3 In virtù del principio dispositivo, siffatta prova deve essere fornita da chi invoca l'usucapione, non potendosi il giudice sostituire all'onere incombente sulla parte, potendosi legittimare un intervento officioso ed integrativo del contraddittorio nel caso si ravvisi la partecipazione al giudizio solo di alcuni fra gli effettivi comproprietari regolarmente citati. Ebbene, nel caso di specie, tale documentazione non è stata prodotta dalla parte attrice, che si è limitata a produrre una visura catastale, di per sé insufficiente, in cui non risultano neppure gli intestatari delle particelle dell'immobile. Ne deriva quindi che parte attrice non ha fornito prova di aver convenuto in giudizio gli effettivi proprietari degli immobili di cui chiede l'usucapione e, di conseguenza, rimanendo assorbito ogni altro profilo relativo all'avvenuto esercizio ultraventennale del possesso da parte degli attori, la domanda non può essere accolta. In considerazione del rigetto della domanda attorea e dell'integrale adesione alla domanda da parte dei convenuti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- 1 rigetta la domanda;
- 2 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, 18 febbraio 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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