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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 22/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8021 / 2022
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. RONDINELLA ANNA ) e dell'Avv. C.F._2
ROMINA GENTILE che lo rapp.tano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ITALA DE CP_1
BENEDICTIS ( ). C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 13-12-2022 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 11-02-2021 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto. Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che parte ricorrente
è affetta dalle seguenti patologie:
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA IN SOGGETTO CON PREGRESSO IMA GIA' TRATTATO
BY PASS AORTO CORONARICO (II CLASSE NYHA).
• VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON ESITI DI PREGRESSO ICTUS CEREBRI
RAPPRESENTATI DA PARESTESIE ARTO SUPERIORE E PARESI LIEVE MODERATA ARTO
INFERIORE A SINISTRA ED INIZIALE SINDROME DEMENZIALE.
• ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI MARCATA ENTITA' E
DIFFICOLTA' DELLA DEAMBULAZIONE.
• CARCINOMA PROSTATICO TRATTATO CHIRURGICAMENTE (10/2017) IN FOLLOW-UP.
• INCONTINENZA SFINTERICA
Tali patologie rendono il periziando incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e in condizione di handicap grave a far data dall'1-01-2025.
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.
3.comma 3 legge n.104/1992 con decorrenza dal Gennaio 2025.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa ed alla presente domanda giudiziale impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito Parte_1 sanitario della indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 dall'1-01-2025, per entrambi i requisiti sanitari;
• dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 22/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 22/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8021 / 2022
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. RONDINELLA ANNA ) e dell'Avv. C.F._2
ROMINA GENTILE che lo rapp.tano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ITALA DE CP_1
BENEDICTIS ( ). C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 13-12-2022 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 11-02-2021 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto. Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che parte ricorrente
è affetta dalle seguenti patologie:
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA IN SOGGETTO CON PREGRESSO IMA GIA' TRATTATO
BY PASS AORTO CORONARICO (II CLASSE NYHA).
• VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON ESITI DI PREGRESSO ICTUS CEREBRI
RAPPRESENTATI DA PARESTESIE ARTO SUPERIORE E PARESI LIEVE MODERATA ARTO
INFERIORE A SINISTRA ED INIZIALE SINDROME DEMENZIALE.
• ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI MARCATA ENTITA' E
DIFFICOLTA' DELLA DEAMBULAZIONE.
• CARCINOMA PROSTATICO TRATTATO CHIRURGICAMENTE (10/2017) IN FOLLOW-UP.
• INCONTINENZA SFINTERICA
Tali patologie rendono il periziando incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e in condizione di handicap grave a far data dall'1-01-2025.
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.
3.comma 3 legge n.104/1992 con decorrenza dal Gennaio 2025.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa ed alla presente domanda giudiziale impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito Parte_1 sanitario della indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 dall'1-01-2025, per entrambi i requisiti sanitari;
• dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 22/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)