Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 171 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. ARLOTTA MIRELLA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. PARISE ROBERTO Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 282/2022, pubblicata in data 15/02/2022; cancellazione elenchi lavoratori agricoli e ripetizione indebite prestazioni previdenziali.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 15.3.2022, l' ha chiesto la riforma della sentenza con la quale il CP_2
Giudice del Lavoro di Castrovillari, adito da , ha dichiarato il diritto del ricorrente Controparte_1 all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giorni nell'anno 2007 e l'insussistenza dell'indebito relativo alle prestazioni erogate, in quell'anno, a titolo di indennità disoccupazione agricola e, nel 2008, a titolo di indennità di malattia
1
1.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
<< ….secondo un principio di ordine generale, che caratterizza il sistema dell'assicurazione sociale, come istituto giuridico complessivo, il quale comprende la pluralità degli assicurati e degli assicuranti, l'inquadramento previdenziale del lavoratore segue necessariamente quello del datore di lavoro, nel senso che esso va determinato sulla base dell'attività svolta dal datore, senza che possa costituire elemento di riferimento, per la determinazione dei contributi, la qualifica rivestita dal lavoratore (cfr. Cass. n. 5447/1983), ovvero la specifica attività personale effettuata dallo stesso (Cass. n. 1227/1985). Invero, l'obbligo di iscrizione del personale dipendente all'assicurazione generale obbligatoria (nonché il conseguente obbligo contributivo) è subordinato esclusivamente al dato formale dell'inquadramento del datore di lavoro nel settore disposto dall ai fini dell'obbligo contributivo nei confronti dell stesso (cfr. Cass. n. 5603/1990). CP_2 Pt_1
Tale principio, tuttavia, trova eccezione nell'ambito dell'agricoltura ad opera dell'art. 6 della legge
31 marzo 1979 n. 92, come modificata dal D.Lgs. n. 173 del 30.4.1998. Tale norma, avente carattere innovativo ed eccezionale (cfr. Cass. n. 9563/1991), ha subordinato l'inquadramento di taluni lavoratori al tipo di attività da essi svolta. Si tratta dei casi di coloro che svolgono attività di forestazione alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, dei dipendenti da Consorzi di bonifica adibiti alla manutenzione degli impianti irrigui, di quelli che si dedicano alla cura ed alla protezione della fauna selvatica (cfr. Cass. n. 1985/1992) e dei dipendenti da imprese non agricole dediti alla raccolta dei prodotti agricoli ed attività connesse (cfr. Cass. n. 8292/1997). La norma in questione consente di qualificare come agricoli i lavoratori, se addetti alle attività in essa indicate, ancorché l'azienda abbia un settore di inquadramento diverso dall'agricoltura, valorizzando dunque la natura oggettiva della prestazione di lavoro
Alla luce di tali principi, nel caso di specie è irrilevante stabilire se il datore di lavoro sia un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., sicché il Tribunale ritiene che la parte ricorrente non avesse l'onere di provare che l'attività svolta dall'azienda Eurosud srl era di natura agricola allo scopo di ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici, dai quali è stata cancellata per
l'anno 2007. Tale cancellazione è avvenuta esclusivamente sull'assunto dell'assenza di qualità di imprenditore agricolo in capo alla società Eurosud: presupposto ininfluente per le ragioni dette e ciò nell'incontestata circostanza dell'impiego in attività di natura oggettivamente agricola nell'anno 2007 per 102 giornate.
2 Quanto sin qui esposto giustifica induce a riconoscere il diritto del ricorrente ad essere reiscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per 102 giornate lavorative svolte nell'anno 2007.
E tanto impone di riconoscere l'insussistenza dell'indebito per cui è causa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.>>
1.2.L'appellante ha censurato tale motivazione deducendo che il al fine di potere CP_1
trattenere legittimamente presso di se le prestazioni previdenziali in discussione avrebbe dovuto provare: a) di essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
b) di avere almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) di avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Ed invece, egli si è limitato ad allegare di essere stato erroneamente cancellato dall'elenco dei lavoratori agricoli negli anni di interesse, senza fornire alcuna prova circa l'effettivo esercizio di attività in agricoltura alle dipendenze di Eurosud s.r.l.
2. L'appellato, ritualmente costituito, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto assumendone l'integrale infondatezza.
3. Il Collegio ha disposto la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. L'appello è ammissibile.
Emerge, infatti, dal tenore delle censure come sopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione.
5. Il gravame è, nel merito, infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
CP_
6.Risulta evidente, dalle allegazioni dell' in primo grado, dal verbale ispettivo del 20.6.2008 e dalle stesse comunicazioni inviate all'odierno appellato, che la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura non è dipesa dalla contestazione dell'effettività della prestazione lavorativa o dalla negazione del suo impiego in lavori svolti in agricoltura, bensì dall'assenza della qualifica di
3 imprenditore agricolo di Eurosud srl ai sensi dell'art. 2135 c.c.. Ciò in quanto la società non aveva nella disponibilità fondi agricoli, ma svolgeva servizi vari in favore di aziende dietro corresponsione dei relativi compensi: in particolare gli ispettori hanno rilevato che dall'esame delle fatture emergerebbe che l'attività di fatto svolta è quella di servizi resi a favore di terzi per la raccolta di prodotti agricoli e per una serie di pratiche agronome varie;
servizi resi a favore di terzi per lavori edili;
attività derivante dalla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli nel punto vendita di . Tanto constatato , gli ispettori hanno inquadrato, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 Pt_2 della legge n. 88/89, l'azienda nel settore dei servizi e, premesso che il personale dipendente ai fini previdenziali segue l'inquadramento previdenziale dell'azienda, hanno ritenuto che tutto il personale debba essere assicurato nel settore terziario con conseguente recupero delle prestazioni di disoccupazione agricola, dandosi atto che gli stessi lavoratori potranno richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, le prestazioni di disoccupazione previste per il settore terziario.
7. Ciò detto, rileva la Corte di essersi già pronunciata sulla questione, oggi al vaglio, della legittimità della cancellazione dei dipendenti della Eurosud srl dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito del diverso inquadramento previdenziale dell'azienda, affermando che l'art. 6 della legge
31 marzo 1979 n. 92 come modificato dal d.lgs. n. 173 del 30.4.1998, subordina, nell'ambito dell'agricoltura, eccezionalmente l'inquadramento per taluni lavoratori al tipo di attività da essi svolto. (cfr Cass. n. 9563/1991).
Si tratta dei casi di coloro che svolgono attività di forestazione alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, dei dipendenti da Consorzi di bonifica adibiti alla manutenzione degli impianti irrigui, di quelli che si dedicano alla cura ed alla protezione della fauna selvatica (cfr. Cass. n. 1985/1992) e dei dipendenti da imprese non agricole dediti alla raccolta dei prodotti agricoli ed attività connesse
(cfr Cass. sez. lav., 01/09/1997, n. 8292).
Altrimenti detto, è proprio la norma in questione che consente di qualificare come agricoli i lavoratori, se addetti alle attività in essa indicate, ancorchè l'azienda trovi un settore di inquadramento diverso dall'agricoltura, valorizzando dunque la natura oggettiva della prestazione di lavoro.
7.1-Sulla base di tali principi, questa Corte nelle precedenti sentenze, peraltro menzionate dall'appellato, ha ritenuto irrilevante stabilire se il datore di lavoro fosse un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., concludendo che i lavoratori ricorrenti non avevano l'onere di provare che l'attività svolta dall'azienda Eurosud srl fosse di natura agricola allo scopo di ottenere la
4 reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza, dai quali erano stati cancellati per gli anni in contestazione.
8.E dunque a quelle decisioni ( v. ex multis sentenza 28.3.2019 emessa nella causa iscritta al numero 671 del Ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2017 , vertente tra
[...]
e , è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art..118 disp. Att.cpc per Parte_3 CP_2
motivare il rigetto del presente appello, considerato che, per come già evidenziato, anche la cancellazione del è avvenuta esclusivamente sull'assunto dell'assenza di qualità di CP_1
imprenditore agricolo in capo alla società Eurosud., incontestata essendo la sua attività di operaio agricolo. 1
Vi è solo da precisare che quanto sostiene l' , ossia che l'odierno appellato ricorrente risultava CP_2
inquadrato, già prima della denuncia e successiva cancellazione delle giornate in agricoltura, nel settore industria/terziario con conseguente accredito della relativa contribuzione, è rimasto contraddetto dal documento prodotto dal medesimo Ente, (estratto informatico) dal quale si evince, invece, che l'asserito inquadramento del lavoratore è stato effettuato d'ufficio a seguito e in esito al nuovo inquadramento della Eurosud srl nel settore industria/terziario.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al Dm n. 55/2014 e successive modif., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
10. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
, con ricorso depositato il 15/03/2022 , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 282/2022, pubblicata in data 15/02/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP 1 la Cassazione con ord. sez. VI 02/11/2015, n. 22378 in un caso analogo ha dichiarato inammissibile il ricorso dell' avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha accolto la domanda di reiscrizione di una bracciante agricola, valorizzando l'oggettività della prestazione di lavoro agricolo piuttosto che la natura agricola dell'impresa datrice di lavoro ed in ogni caso la circostanza che non fosse contestato che l'appellante fosse stata impiegata in attività di natura agricola 5 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2906,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.2.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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