Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4061 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 22/06/1978, elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo Via Rodi n.1, presso lo studio dell'avv. Palazzolo Monica che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 13/07/1971, elettivamente domiciliato in Palermo Controparte_1
Via Sandro Botticelli n. 15, presso lo studio dell'avv. Mazzola Daniela, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/09/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1 I coniugi e , vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, Parte_1 Controparte_1 la prima fissando il domicilio in Palermo, n. 23, presso la casa di Controparte_2 proprietà della di lei madre, unitamente alle figlie,mentre il secondo, fisserà la propria residenza in
Palermo, in Via Francesco Maria Maggio n.20.
Art. 2
I coniugi, dichiarano entrambi di voler rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento l'uno dall'altro.
Art. 3
La IA , nonostante la maggiore età, non gode di reddito proprio e non è autonoma sotto il Per_1 profilo economico. Quest'ultima rimarrà a vivere con la madre pur mantenendo rapporti con il padre e sarà libera di vederlo ogni qualvolta lo desidererà;
Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per la IA maggiorenne non autonoma sotto il profilo economico, l'importo di € 150,00 mensili a decorrere dal mese di agosto 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, fino a quando la stessa non sarà autosufficiente;
Le spese straordinarie medico – sanitarie (visite specialistiche, interventi, ricoveri etc.) occorrenti per la IA maggiorenne, nonché le spese relative a quest'ultima per motivi di studio, attività sportive, ludiche, etc. saranno pagate nella misura del 50% da entrambi i ricorrenti;
Art. 4
Il IG. verserà, inoltre, alla IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento per la IA MI , a decorrere da luglio 2024 ed entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese e per dodici mensilità, la somma di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT fino ad aprile 2025. A questa somma si aggiunge l'importo che il IG. riceve a titolo di assegno unico per la IA CP_1 MI.
In detto importo non vengono contemplate le spese straordinarie che, ove necessarie, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo e rendicontazione. In mancanza di accordo, le ulteriori spese straordinarie verranno sostenute singolarmente dal coniuge che intende provvedervi.
Art. 5 In merito all'affidamento della IA MI , i coniugi stabiliscono che sarà affidata Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre. Il padre potrà trascorrere, in ogni caso, con la IA due fine - settimana al mese, da concordare con l'altro
2 genitore, dal venerdì alle ore 16.00 alle ore 20,00 della domenica. I genitori convengono, inoltre, che la IA MI, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, potrà trascorrere con il padre le vacanze estive per un periodo continuativo di almeno 30 giorni, ciò sempre in accordo tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della IA;
Relativamente alle festività principali (Natale – Capodanno - Pasqua - Lunedì dell'angelo - 25 aprile
- 1maggio), i coniugi prenderanno accordi tali da permettere alla MI di trascorrere le feste alternativamente con ognuno dei genitori.
Art. 6 Relativamente alla IA MI , i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il Per_2 rilascio del passaporto e, la presente dichiarazione, dovrà servire quale “nulla osta” per qualunque autorità competente per il rilascio o il rinnovo di detto passaporto.
Art. 7
Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
Art. 8 I coniugi si dichiarano integralmente soddisfatti dell'accordo raggiunto rinviando per ogni altro aspetto non regolamentato alle disposizioni di legge in vigore.
Art.9 I coniugi convengono di dare esecuzione immediata ai patti convenuti e sopra elencati, che ne costituiscono parte essenziale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/09/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 06/04/2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n.
9 - P. II - serie A -Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3