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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11531 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 26/03/2024 e vertente
TRA
) Parte_1 C.F._1
Luogo e data di nascita MAROCCO in data 26/03/1970
Residenza in VIA PRENESTE 8 AN
rappresentata e difesa dall'Avv. GARLISI LUCA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
), Controparte_1 C.F._2
Luogo e data di nascita:SUDAN in data 21/05/1971
Residenza i VIA PRENESTE 8 AN;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 16 aprile 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 marzo 2025
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , come sopra Parte_2 Controparte_2 generalizzati;
2)disporre che la casa coniugale sita in Milano, Via Preneste n.8, il cui contratto di locazione è intestato alla ricorrente, resti assegnata alla stessa, affinchè vi abiti unitamente alla figlia
; Persona_1 3)disporre che la figlia minorenne affidata via in super esclusiva alla madre, data Persona_2 la totale assenza ed attuale irreperibilità del padre, con collocamento presso la sopra citata abitazione sita in Milano, Via Preneste n.8;
4)disporre a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Controparte_2 minorenne in misura di € 300 mensili o nella diversa misura, maggiore o minore, che Persona_3 dovesse essere ritenuta congrua all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive, secondo le “Linee
Guida” 22.11.2017 in uso presso il Tribunale (All.8).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in AN il 27/05/2008(anno 2008 atto n. 936 reg. 01 parte P serie 1 Vol R 1).
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nata a [...] [...]. Persona_3
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/03/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione dal marito e, dato atto della cessazione della convivenza e dell'assenza di ogni comunicazione con il padre, ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 marzo 2025 verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di CP_1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Non vedo mio marito dal 17 giugno 2023. Non so nulla di lui.
Non ha mai dato nulla per la figlia. Mi ha lasciato qualche soldo tramite il vicino di casa.
Io guadagno 750,00 / 800,00 euro al mese.
Prendo l'AUU per 200,00 euro.
Abito in una casa Aler pago 250,00 euro al mese.
Lui non ha mai visto neppure la figlia.
Nostra figlia vuole sapere dove è suo padre. Lei fa la terza superiore al Va a scuola, non Per_4 va tanto bene. Sta recuperando.
IO vorrei che andasse dallo psicologo adesso anche lei è d'accordo ma ho bisogno dell'autorizzazione del padre.
Mio marito prima faceva il meccanico: non so proprio più nulla di lui. Era stato in carcere è uscito il 6 marzo 2020 perché clandestino. E' stato in carcere 11 anni.
Poi è stato con noi due anni e se ne è andato così.
Mio marito è andato via. Non è violento vorrei poter decider io con mia figlia se lui torna come lei lo vede
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori vista l'imminente decisione del
Collegio ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. *******
Ritenuto
Con riferimento alla domanda di separazione personale
• che a natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma,
c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
• che, inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto1
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
L'uomo infatti dopo un lungo periodo di detenzione ha convissuto per moglie e figlia per due anni per poi, nel 2023, allontanarsi definitivamente dalla casa famigliare senza dare più notizia di sé e senza contribuire in alcun modo al mantenimento della figlia minore così, di fatto, abdicando al proprio ruolo genitoriale;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore,
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra la figlia e il padre, nella irreperibilità paterna, deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri tenuto conto che la giovane ha quasi 17 anni
• che come da richiesta della madre affidataria esclusiva la casa familiare sita in VIA PRENESTE 8, AN deve essere a lei assegnata, con tutto quanto l'arreda, perché continui ad abitarla con la minore;
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: lavora come cameriere al piano e percepisce una retribuzione netta mensile pari a 750,00 / 800,00 euro al mese. Percepisce l'intero l'AUU per la minore pari a 200,00 euro. Abita con la figlia in una casa Alerper cui paga 250,00 euro al mese Il padre: è irreperibile da due anni e non si ha alcuna notizia di lui. Tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una ragazza di 17 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 250,00 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024 - il ricorso stato depositato il 25 marzo 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell' attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, ogni altra e diversa domanda
[...] Controparte_1 disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
a AN che hanno contrato matrimonio con rito civile a Milano il27/05/2008
[...]
, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AN all'anno I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in AN il 27/05/2008(anno
2008 atto n. 936 reg. 01 parte P serie 1 Vol R 1);
2. Affida 07/08/2008 in via esclusiva alla madre, presso la quale Parte_3 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA PRENESTE
8 AN e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
3. Assegna la casa famigliare di VIA PRENESTE 8 AN alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
4. Rimette alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri tenuto conto che la giovane ha quasi 17 anni
5. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di marzo 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il
30 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione marzo 2025 );
6. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AN , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 26/03/2024 e vertente
TRA
) Parte_1 C.F._1
Luogo e data di nascita MAROCCO in data 26/03/1970
Residenza in VIA PRENESTE 8 AN
rappresentata e difesa dall'Avv. GARLISI LUCA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
), Controparte_1 C.F._2
Luogo e data di nascita:SUDAN in data 21/05/1971
Residenza i VIA PRENESTE 8 AN;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 16 aprile 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 marzo 2025
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , come sopra Parte_2 Controparte_2 generalizzati;
2)disporre che la casa coniugale sita in Milano, Via Preneste n.8, il cui contratto di locazione è intestato alla ricorrente, resti assegnata alla stessa, affinchè vi abiti unitamente alla figlia
; Persona_1 3)disporre che la figlia minorenne affidata via in super esclusiva alla madre, data Persona_2 la totale assenza ed attuale irreperibilità del padre, con collocamento presso la sopra citata abitazione sita in Milano, Via Preneste n.8;
4)disporre a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Controparte_2 minorenne in misura di € 300 mensili o nella diversa misura, maggiore o minore, che Persona_3 dovesse essere ritenuta congrua all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive, secondo le “Linee
Guida” 22.11.2017 in uso presso il Tribunale (All.8).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in AN il 27/05/2008(anno 2008 atto n. 936 reg. 01 parte P serie 1 Vol R 1).
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nata a [...] [...]. Persona_3
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/03/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione dal marito e, dato atto della cessazione della convivenza e dell'assenza di ogni comunicazione con il padre, ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 marzo 2025 verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di CP_1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Non vedo mio marito dal 17 giugno 2023. Non so nulla di lui.
Non ha mai dato nulla per la figlia. Mi ha lasciato qualche soldo tramite il vicino di casa.
Io guadagno 750,00 / 800,00 euro al mese.
Prendo l'AUU per 200,00 euro.
Abito in una casa Aler pago 250,00 euro al mese.
Lui non ha mai visto neppure la figlia.
Nostra figlia vuole sapere dove è suo padre. Lei fa la terza superiore al Va a scuola, non Per_4 va tanto bene. Sta recuperando.
IO vorrei che andasse dallo psicologo adesso anche lei è d'accordo ma ho bisogno dell'autorizzazione del padre.
Mio marito prima faceva il meccanico: non so proprio più nulla di lui. Era stato in carcere è uscito il 6 marzo 2020 perché clandestino. E' stato in carcere 11 anni.
Poi è stato con noi due anni e se ne è andato così.
Mio marito è andato via. Non è violento vorrei poter decider io con mia figlia se lui torna come lei lo vede
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori vista l'imminente decisione del
Collegio ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. *******
Ritenuto
Con riferimento alla domanda di separazione personale
• che a natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma,
c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
• che, inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto1
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
L'uomo infatti dopo un lungo periodo di detenzione ha convissuto per moglie e figlia per due anni per poi, nel 2023, allontanarsi definitivamente dalla casa famigliare senza dare più notizia di sé e senza contribuire in alcun modo al mantenimento della figlia minore così, di fatto, abdicando al proprio ruolo genitoriale;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore,
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra la figlia e il padre, nella irreperibilità paterna, deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri tenuto conto che la giovane ha quasi 17 anni
• che come da richiesta della madre affidataria esclusiva la casa familiare sita in VIA PRENESTE 8, AN deve essere a lei assegnata, con tutto quanto l'arreda, perché continui ad abitarla con la minore;
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: lavora come cameriere al piano e percepisce una retribuzione netta mensile pari a 750,00 / 800,00 euro al mese. Percepisce l'intero l'AUU per la minore pari a 200,00 euro. Abita con la figlia in una casa Alerper cui paga 250,00 euro al mese Il padre: è irreperibile da due anni e non si ha alcuna notizia di lui. Tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una ragazza di 17 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 250,00 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024 - il ricorso stato depositato il 25 marzo 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell' attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, ogni altra e diversa domanda
[...] Controparte_1 disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
a AN che hanno contrato matrimonio con rito civile a Milano il27/05/2008
[...]
, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AN all'anno I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in AN il 27/05/2008(anno
2008 atto n. 936 reg. 01 parte P serie 1 Vol R 1);
2. Affida 07/08/2008 in via esclusiva alla madre, presso la quale Parte_3 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA PRENESTE
8 AN e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
3. Assegna la casa famigliare di VIA PRENESTE 8 AN alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
4. Rimette alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri tenuto conto che la giovane ha quasi 17 anni
5. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di marzo 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il
30 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione marzo 2025 );
6. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AN , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.