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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1061 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Elisabetta Chiriano) Parte_1 appellante
E
(avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Risarcimento danni.
Conclusioni: come da note conclusionali delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso che aveva proposto Parte_1 il 17.1.2022 contro il per rivendicare il risarcimento dei danni da Controparte_1 illegittimo esercizio del potere disciplinare che lamentava di aver subito.
2. La ricorrente ha appellato la sentenza.
3. Ha resistito il dicastero appellato.
Pag. 1 di 2 4. Il Collegio ha disposto la trattazione “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di discussione.
5. La ricorrente, nelle note autorizzate, ha rinunciato all'azione per mezzo del suo difensore munito di procura speciale e ha chiesto la compensazione delle spese.
6. Controparte ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
7. Al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia che determina, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione dell'appello1, da dichiararsi con sentenza2.
8. Le spese si compensano tra le parti in conformità alla loro richiesta.
9. Stante la cancellazione della causa dal ruolo, non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 08/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 314/2023, pubblicata in data 26/04/2023, così provvede:
1. Dichiara estinto il processo per rinuncia all'azione;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 2 di 2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 5250/2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”. 2 Cass. 19124/2004: “Il provvedimento … con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo … ha natura sostanziale di sentenza …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1061 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Elisabetta Chiriano) Parte_1 appellante
E
(avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Risarcimento danni.
Conclusioni: come da note conclusionali delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso che aveva proposto Parte_1 il 17.1.2022 contro il per rivendicare il risarcimento dei danni da Controparte_1 illegittimo esercizio del potere disciplinare che lamentava di aver subito.
2. La ricorrente ha appellato la sentenza.
3. Ha resistito il dicastero appellato.
Pag. 1 di 2 4. Il Collegio ha disposto la trattazione “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di discussione.
5. La ricorrente, nelle note autorizzate, ha rinunciato all'azione per mezzo del suo difensore munito di procura speciale e ha chiesto la compensazione delle spese.
6. Controparte ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
7. Al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia che determina, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione dell'appello1, da dichiararsi con sentenza2.
8. Le spese si compensano tra le parti in conformità alla loro richiesta.
9. Stante la cancellazione della causa dal ruolo, non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 08/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 314/2023, pubblicata in data 26/04/2023, così provvede:
1. Dichiara estinto il processo per rinuncia all'azione;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 2 di 2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 5250/2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”. 2 Cass. 19124/2004: “Il provvedimento … con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo … ha natura sostanziale di sentenza …”.