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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14228 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa MA ZI Presidente
Dott.ssa FI AN Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Carusi, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Bucciarelli, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.09.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora esponeva che Parte_1 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in Controparte_1
Roma in data 29.08.1981 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Roma anno 1981, atto n. 01294, p. 2, s. A01), che dalla loro unione erano nate tre figlie:
(25.08.1985), deceduta al momento del parto;
(29.11.1988), anch'essa Per_1 Per_2 deceduta all'età di quattordici anni a causa di gravi problemi cardiaci;
Persona_3
(cognome adottato successivamente, 30.10.1998), maggiorenne, che la residenza familiare era nell'immobile di sua proprietà in Roma, Via Castel Colonna n. 26; che, a causa della differenza dei caratteri, risultava intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di contrasti sempre più frequenti tali da far venire meno la comunione materiale e spirituale, rendendo impossibile la prosecuzione della vita coniugale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale delle parti, provvedendo ognuno al proprio mantenimento, nonché chiedeva un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 800, oltre alla metà delle Persona_3 spese straordinarie, non essendo la stessa autosufficiente economicamente e presentando problemi psichici (attacchi di panico) e una dipendenza da alcool.
Nelle more del procedimento si costituiva parte resistente il quale, aderendo alla domanda di separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto dedotto ex adverso, rappresentando di contro che i rapporti con la figlia , per le sue problematiche Per_3 emotive e caratteriali, erano sempre stati problematici e turbolenti. Difatti, la ragazza aveva, sin da quando era da poco divenuta maggiorenne, assunto nei confronti del padre atteggiamenti violenti (percuotendolo) e denigratori, arrivando in diverse occasioni financo a denunciarlo. Peraltro, il signore evidenziava che la figlia, negli anni, si era allontanata da casa in diverse occasioni, trasferendosi dapprima (per circa due anni) a
NI (FG) assieme al di lei compagno;
successivamente, presso un immobile alla stessa intestato in località EA, prima di far ritorno presso la casa della madre, non volendo mai intraprendere un percorso di recupero per curare la sua dipendenza.
Tanto premesso, avuto riguardo alla situazione descritta, il sig. chiedeva che CP_1 ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e che fosse respinta la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia;
in Per_3 subordine, fosse previsto un contributo per il mantenimento della figlia di € 100 mensili.
All'udienza del 30.09.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le richieste ivi formulate, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status di separazione, nonché sulla ulteriore domanda formulata dalla signora contestata dal sig. relativa Per_3 CP_1 al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne . Per_3
Status di separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della stessa.
Le parti vivono da tempo separate essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalle parti è effettivamente emersa una frattura insanabile della comunione della coppia, tale da rendere inattuabile e improponibile la prosecuzione della convivenza.
Mantenimento della figlia Per_3
Le parti sono genitori di (quasi 28 anni) maggiorenne, residente con la madre. Per_3
Come emerso dalle dichiarazioni effettuate da entrambe le parti in udienza, nonché dalla documentazione versata in atti (fotografie e video realizzati dalla ragazza), è una Per_3 ragazza fragile con un vissuto turbolento. Difatti, ella ha importanti problemi di alcolismo e depressione – come dichiarato dalla madre e confermato dal padre –, e trascorre le sue giornate senza far nulla chiusa dentro la sua stanza a casa della madre con la quale abita (“Passa le sue giornate a dormire e occuparsi del cane. Soffre di attacchi di panico e depressione, più di tanto non può fare”). Entrambe le parti hanno pacificamente raccontato che la ragazza, sin dall'età di 18 anni,
è sempre stata libera di scegliere cosa fare, interrompendo gli studi e trasferendosi per un periodo a NI, andando a convivere con l'allora compagno, e per un altro periodo da sola in un immobile di sua proprietà ad EA (RM) (immobile ad oggi inabitato, gravato da mutuo la cui rata ammonta a € 357 mensili al cui pagamento provvede per intero la sig.ra . Parte_1
Dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti nonché dai documenti prodotti, non emerge che il riconoscimento di una qualche invalidità alla ragazza. Né la signora ha Per_3 documentato che la ragazza all'attualità, dopo aver interrotto il percorso di studi, stia seguendo un'attività formativa tale da consentirle di trovare una occupazione che la possa rendere autonoma economicamente ovvero abbia intrapreso un percorso di disintossicazione dall'alcool.
Sulla scorta di quanto rappresentato, il Tribunale, avuto riguardo della situazione di quasi ventottenne, proprietaria di un immobile in località EA (RM), oggi Per_3 inabitato e messo in vendita, e dato atto del fatto che la ragazza, nel corso degli anni, non ha dato prova di voler attivarsi per reperire una occupazione ed entrare nel mondo del lavoro, nonostante che i genitori le abbiano dato tutti gli strumenti e il sostegno (materiale ed economico, aiutandola a compare una propria abitazione, sobbarcandosi in qualità di garanti il mutuo), rigetta la domanda di assegno per il suo mantenimento formulata dalla signora Per_3
Infine, il Tribunale, avuto riguardo della delicata situazione psicofisica in cui si trova
, incarica il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio della Per_3 ragazza di intervenire sul nucleo familiare, indirizzando la ragazza verso percorsi di disintossicazione e orientamento nel modo del lavoro.
Spese di lite
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
47041/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale delle parti, Parte_1
, nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
nato a [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 in Roma in data 29.08.1981;
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(anno 1981, atto n. 01294, p. 2, s. A01);
- rigetta la domanda formulata dalla signora di riconoscimento di un contributo Per_3 paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne Persona_3 - dispone che il Servizio sociale territorialmente competente provveda agli adempimenti disposti in parte motiva;
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
FI AN MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa MA ZI Presidente
Dott.ssa FI AN Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Carusi, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Bucciarelli, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.09.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora esponeva che Parte_1 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in Controparte_1
Roma in data 29.08.1981 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Roma anno 1981, atto n. 01294, p. 2, s. A01), che dalla loro unione erano nate tre figlie:
(25.08.1985), deceduta al momento del parto;
(29.11.1988), anch'essa Per_1 Per_2 deceduta all'età di quattordici anni a causa di gravi problemi cardiaci;
Persona_3
(cognome adottato successivamente, 30.10.1998), maggiorenne, che la residenza familiare era nell'immobile di sua proprietà in Roma, Via Castel Colonna n. 26; che, a causa della differenza dei caratteri, risultava intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di contrasti sempre più frequenti tali da far venire meno la comunione materiale e spirituale, rendendo impossibile la prosecuzione della vita coniugale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale delle parti, provvedendo ognuno al proprio mantenimento, nonché chiedeva un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 800, oltre alla metà delle Persona_3 spese straordinarie, non essendo la stessa autosufficiente economicamente e presentando problemi psichici (attacchi di panico) e una dipendenza da alcool.
Nelle more del procedimento si costituiva parte resistente il quale, aderendo alla domanda di separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto dedotto ex adverso, rappresentando di contro che i rapporti con la figlia , per le sue problematiche Per_3 emotive e caratteriali, erano sempre stati problematici e turbolenti. Difatti, la ragazza aveva, sin da quando era da poco divenuta maggiorenne, assunto nei confronti del padre atteggiamenti violenti (percuotendolo) e denigratori, arrivando in diverse occasioni financo a denunciarlo. Peraltro, il signore evidenziava che la figlia, negli anni, si era allontanata da casa in diverse occasioni, trasferendosi dapprima (per circa due anni) a
NI (FG) assieme al di lei compagno;
successivamente, presso un immobile alla stessa intestato in località EA, prima di far ritorno presso la casa della madre, non volendo mai intraprendere un percorso di recupero per curare la sua dipendenza.
Tanto premesso, avuto riguardo alla situazione descritta, il sig. chiedeva che CP_1 ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e che fosse respinta la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia;
in Per_3 subordine, fosse previsto un contributo per il mantenimento della figlia di € 100 mensili.
All'udienza del 30.09.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le richieste ivi formulate, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status di separazione, nonché sulla ulteriore domanda formulata dalla signora contestata dal sig. relativa Per_3 CP_1 al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne . Per_3
Status di separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della stessa.
Le parti vivono da tempo separate essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalle parti è effettivamente emersa una frattura insanabile della comunione della coppia, tale da rendere inattuabile e improponibile la prosecuzione della convivenza.
Mantenimento della figlia Per_3
Le parti sono genitori di (quasi 28 anni) maggiorenne, residente con la madre. Per_3
Come emerso dalle dichiarazioni effettuate da entrambe le parti in udienza, nonché dalla documentazione versata in atti (fotografie e video realizzati dalla ragazza), è una Per_3 ragazza fragile con un vissuto turbolento. Difatti, ella ha importanti problemi di alcolismo e depressione – come dichiarato dalla madre e confermato dal padre –, e trascorre le sue giornate senza far nulla chiusa dentro la sua stanza a casa della madre con la quale abita (“Passa le sue giornate a dormire e occuparsi del cane. Soffre di attacchi di panico e depressione, più di tanto non può fare”). Entrambe le parti hanno pacificamente raccontato che la ragazza, sin dall'età di 18 anni,
è sempre stata libera di scegliere cosa fare, interrompendo gli studi e trasferendosi per un periodo a NI, andando a convivere con l'allora compagno, e per un altro periodo da sola in un immobile di sua proprietà ad EA (RM) (immobile ad oggi inabitato, gravato da mutuo la cui rata ammonta a € 357 mensili al cui pagamento provvede per intero la sig.ra . Parte_1
Dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti nonché dai documenti prodotti, non emerge che il riconoscimento di una qualche invalidità alla ragazza. Né la signora ha Per_3 documentato che la ragazza all'attualità, dopo aver interrotto il percorso di studi, stia seguendo un'attività formativa tale da consentirle di trovare una occupazione che la possa rendere autonoma economicamente ovvero abbia intrapreso un percorso di disintossicazione dall'alcool.
Sulla scorta di quanto rappresentato, il Tribunale, avuto riguardo della situazione di quasi ventottenne, proprietaria di un immobile in località EA (RM), oggi Per_3 inabitato e messo in vendita, e dato atto del fatto che la ragazza, nel corso degli anni, non ha dato prova di voler attivarsi per reperire una occupazione ed entrare nel mondo del lavoro, nonostante che i genitori le abbiano dato tutti gli strumenti e il sostegno (materiale ed economico, aiutandola a compare una propria abitazione, sobbarcandosi in qualità di garanti il mutuo), rigetta la domanda di assegno per il suo mantenimento formulata dalla signora Per_3
Infine, il Tribunale, avuto riguardo della delicata situazione psicofisica in cui si trova
, incarica il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio della Per_3 ragazza di intervenire sul nucleo familiare, indirizzando la ragazza verso percorsi di disintossicazione e orientamento nel modo del lavoro.
Spese di lite
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
47041/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale delle parti, Parte_1
, nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
nato a [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 in Roma in data 29.08.1981;
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(anno 1981, atto n. 01294, p. 2, s. A01);
- rigetta la domanda formulata dalla signora di riconoscimento di un contributo Per_3 paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne Persona_3 - dispone che il Servizio sociale territorialmente competente provveda agli adempimenti disposti in parte motiva;
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
FI AN MA ZI