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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1110/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione: lavoro straordinario - ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO Parte_1 ed elettivamente domiciliato,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
– contumace
- resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro e la CP_1 committente affinché siano accolte nei loro confronti le seguenti CP_2 conclusioni « 1. Accertarsi e dichiararsi l'esistenza tra e Controparte_1
1 di un contratto/rapporto di appalto per l'esecuzione di lavori Controparte_2 presso i cantieri di committente, nonché l'esecuzione di Controparte_2 prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e Controparte_1
(all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
contratto/rapporto di appalto per l'esecuzione di lavori presso i cantieri di committente, Controparte_2 nonché l'esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e
(all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di Controparte_1 appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2.
Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra
[...]
e ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. CP_1 Controparte_2
276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676
c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi C.F.: sede legale in Venezia, Controparte_1 P.IVA_1
30172, via Fogazzaro , 11, e C.F.: , con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in 34121 Trieste, Via Genova n. 1, e con unità operativa 30175 Venezia
- Marghera, Via Delle Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro- tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo euro 46.404,24 a titolo di differenze retributive per straordinario prestato durante l'intero rapporto di lavoro di cui 5.519,45 per incidenza sul TFR ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a
C.T.U. contabile;
4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti la rivalutazione e gli interessi previsti dall'art. 4 Titolo IV del CCNL industria metalmeccanica nella misura del 5% in più rispetti al tasso ufficiale di sconto di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ovvero dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n.
2 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese
e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_2 ricorrente, dedotto ed eccepito « accertata l'eventuale responsabilità di unicamente alla luce dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e dichiarata la CP_2 non invocabilità dell'art. 1676 c.c. nel caso in questione, in rapporto di rispettivo subordine Voglia respingere le domande del ricorrente: (i) per avvenuto compimento del termine di decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs.
276/2003 dei diritti vantati dal ricorrente nei confronti della committente
(ii) per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del CP_2 diritto del ricorrente di percepire gli importi richiesti in quanto rinvenienti da asserito svolgimento di attività eccedente il normale orario di lavoro della cui effettiva esecuzione manca totalmente la prova in atti;
(...) Vinti gli onorari e le spese di causa». pur regolarmente raggiunta da notifica non si è Controparte_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero/formale, l'espletamento di c.t.u., la causa viene all'odierna udienza discussa, previo scambio di note, e decisa con la presente sentenza.
*** ***
1. Il ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
05/12/2017 al 27/04/2021, con mansioni di operaio saldatore e CP_1 inquadrato al 5° livello del CCNL industria metalmeccanica applicato in azienda;
di avere prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì
3 dalle ore 6:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa, e il sabato dalle 6:00 fino alle 12:00; di essere rimasto, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 26/04/2021 per dimissioni per giusta causa, a credito delle retribuzioni di marzo e aprile 2021 oltre ratei 13ma, TFR, DL 3/2020, premio presenza, indennità per ferie non godute, indennità per permessi non goduti e di avere al fine del recupero dei suddetti arretrati retributivi depositato presso il Tribunale di Venezia ricorso ex 414 c.p.c. contro e CP_3 CP_2
con espressa riserva di agire in separata sede per l'eventuale maggior
[...] dovuto;
di essere rimasto inoltre all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro a credito anche dell'importo di euro 40.884,79, al lordo fiscale e previdenziale, a titolo di differenze retributive per prestazione di lavoro straordinario oltre ad € 5.519,45 (= euro 40.884,79 / 13,5 ex art. 2120 c.c.), al lordo fiscale quale incidenza sul TFR, per complessive euro 46.404,24; di avere per l'intero periodo per cui è causa svolto quotidianamente e regolarmente la propria prestazione presso i cantieri di Controparte_2 impiegato nell'appalto e come risultava dal fatto CP_1 CP_2 che egli era impiegato presso la sede operativa di sita in CP_1 CP_2
in Venezia, Via Delle Industrie n. 18 ed era munito di apposito
[...] cartellino personale per accedere presso l'area di cantiere di che CP_2 un tanto risultava anche dalla sentenza resa nella causa n. 1232/2021 già promossa e conclusa con sentenza del 14/1/2022; di avere diffidato formalmente, con lettera raccomandata PEC del 14/05/2021 (ricevuta in pari data), in uno con altri ex colleghi di lavoro, con l'assistenza sindacale CISL di
Venezia, all'immediato saldo dei crediti vantati la datrice di lavoro
[...]
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. CP_1 Controparte_2
276/2003 e successive modifiche nonché dell'art. 1676 c.c. e che con lettera raccomandata PEC del 20/05/2021 (ricevuta in pari data) CP_2 nell'informare che i rapporti con la ditta in questione erano stati interrotti, quanto agli aspetti retributivi confermava di aver “già provveduto all'applicazione dei previsti titoli cautelativi sulle partite contabili correnti”.
2. ha eccepito la decadenza dell'azione ex art. 29 CP_2
d.lgs. 276/2003 essendo l'appalto cessato il 28/4/2021 e la non applicabilità
4 dell'art. 1676 c.c. non sussistendo alcun credito di nei confronti CP_2 di In particolare rileva che: ha ricevuto da CP_1 CP_2 CP_1 fatture per l'importo complessivo di Euro 1.129,082,72; ha eseguito CP_2 pagamenti complessivi a favore di per Euro 968.014,43 al netto CP_1 della deduzione della trattenuta cautelativa di Euro 143.377,85; ha CP_2 corrisposto ad ex dipendenti di l'importo complessivo di Euro CP_1
400.693,46; residua una differenza a proprio credito nei confronti CP_2 di pari ad Euro 239.625,17 pur avendo utilizzato integralmente la CP_1 trattenuta cautelativa precedentemente effettuata.
3. Ciò posto il ricorso deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito svolte.
DECADENZA EX ART. 29 D.LGS. 276/2003
4. Come già rilevato con ordinanza resa all'udienza del
26/11/2024 deve prendersi nuovamente atto l'essersi affermato l'orientamento secondo il quale “in tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento” (vd. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30602 del 28/10/2021).
5. Tale orientamento si fonda sulle seguenti considerazioni:
-“ 7. La norma generale di cui all'art. 2966 c.c. è quella secondo cui "la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla "ratio" dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.
7.1. La decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che di volta in volta il legislatore ha
5 previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa all'ente previdenziale per le prestazioni;
un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento;
il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale ecc ). Non esiste pertanto una modalità sempre valida per impedire la decadenza, siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore”;
- “ 7.2. Nella specie, non essendo precisato dalla norma di riferimento o da altra disposizione quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, deve considerarsi che l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore è stato introdotto solo con la legge n. 92 del 2012, laddove la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003. 7.3. Ciò induce ad escludere che il legislatore del 2003 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotto nella norma solo nel 2012 che non costituisce oggetto del presente esame.
7.4. Pertanto, risulta maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis vigente giungere alla conclusione che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto” (sic!)
“ anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto”;
-“7.5. Né potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.
7.6. La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all' esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a
6 conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.
7.7. Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c. non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta”.
6. La pronuncia sopra richiamata trova poi conferma anche in successive pronunce, quali Cass. L., 31037/2022, 31684/2022, 28408/2023,
32867/2023, 9130/2024.
7. La predetta pronuncia – al netto di altre considerazioni già svolte da questa Giudice - pone ad avviso della medesima la necessità di approfondire le seguenti questioni:
- se il principio sia applicabile alla disciplina dell'art. 29, comma 2,
d.lgs. 276/2003 così come modificato dal D. L. 25/2017, convertito dalla legge
20 aprile 2017 n.49, che ha eliminato il riferimento all'azione giudiziale contenuto nella modica di cui all'art. 4 co 31 lett. b) Legge 92/2012, tenuto anche conto che secondo Cass. 4237 del 13/2/2019 il regime di solidarietà in tema di responsabilità del committente è quello vigente al momento dell'insorgenza del credito del lavoratore;
- quale debba essere il contenuto della diffida/richiesta stragiudiziale posto che, ad avviso della S.C., quest'ultima sarebbe sufficiente, in assenza di diverse indicazioni contenute nella legge in ordine all'atto da porre in essere, in quanto comunque idonea a “consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non
7 liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.”. In altri termini, poiché si tratta pur sempre di un termine di decadenza, se al committente debbano essere puntulamente – ed in quali termini - portate a conoscenza le rivendicazioni nei confronti del datore di lavoro.
8. Per quanto concerne la responsabilità ex art. 1676 c.c.:
- con la sentenza n. 8/2022, che sul punto pienamente si condivide, la
Giudice ha affermato che “ (...) E d'altro canto, a fronte dell'esistenza degli importi accantonati, gravava su l'onere di dimostrare che le somme CP_2 allo stato sono già state altrimenti e legittimamente utilizzate, prova quest'ultima che non è stata fornita nel presente giudizio. Nella distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 1676 cc, se grava sul lavoratore dimostrare non solo la sussistenza dell'appalto ma altresì l'esistenza del debito del committente nei confronti dell'appaltatore, nondimeno a fronte della prova dell'esistenza del debito (come nel caso di specie, in cui dà atto CP_2 della somme accantonate) è onere di parte convenuta provare il fatto estintivo, ossia la destinazione delle somme ad altri legittimi pagamenti. E tanto senza sovvertire la distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 cc”.
Sull'onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento si veda anche Cass. Sez. 2 n. 35962 del 22/11/2021 e Cass. 1281/2024;
- l'art. 1676 c.c. dispone che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”;
- Cass. Sez. L, Sentenza n. 9048 del 19/04/2006, in ciò condivisa da cassa 1281/2024, ha affermato che «Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare
8 all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 cod. proc .civ. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza”;».
9. Pertanto quanto alla domanda ex art. 29 d.lgs. 276/2003 il ricorrente deve ritenersi decaduto in quanto – in estrema sintesi - l'appalto è cessato a fine aprile 2021 ed il presente ricorso è stato depositato il 31/5/2024.
10. Anche considerando - come da Cassazione sopra richiamata – che la decadenza possa essere evitata dall'invio nei due anni dalla cessazione dell'appalto della diffida stragiudiziale, posto che questa – secondo Cassazione
- è comunque idonea a «consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro- appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc», deve ritenersi che la stessa debba indicare, almeno per quanto riguarda le voci ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria( diretta e indiretta, e differita), quantomeno le voci degli emolumenti che il lavoratore intende recuperare, proprio per consentire al committente, nel breve termine di due anni dalla cessazione dell'appalto, di avere una idea il più possibile precisa delle rivendicazioni dei lavoratori.
11. Ciò che non è avvenuto nel caso in esame nel quale il ricorrente nella diffida del 14/5/2021 ha indicato « un credito nei confronti del
(...) datore di lavoro, consistenti principalmente ( ma non esaustivamente) nelle
9 retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2021 oltre TFR e CFR (comprensive di indennità sostitutiva del preavviso) (...)», ha poi agito con ricorso depositato il
21/7/2021 per «retribuzioni di marzo e aprile 2021, ratei di 13° mensilità,
“trattamento DL 3/2020”, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso» e con il presente ricorso depositato il 31/5/2024 per il lavoro straordinario, mai prima menzionato.
AZIONE EX ART. 1676 C.C.
12. Diversamente deve concludersi per l'azione ex art. 1676 c.c.
Invero:
-mentre ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 il committente è tenuto a pagare al dipendente dell'appaltatore tutto quanto gli è dovuto avente natura strettamente retributiva purchè richiesto nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto (secondo la Cassazione anche solo con una diffida stragiudiziale), ai sensi dell'art. 1676 c.c. il committente è tenuto a corrispondere al lavoratore dell'appaltatore quanto gli è dovuto, senza distinzione tra trattamenti strettamente retributivi e non retributivi e senza termini di decadenza, ma nei limiti costituiti dalla «concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore» nel tempo in cui il lavoratore «propone la domanda»; anche in tal caso ha ritenuto sufficiente a determinare CP_4
l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente la mera richiesta stragiudiziale, la quale, poiché oggettivamente limitata dal credito dell'appaltatore sussistente in quel momento, non necessita di particolari indicazioni. In altri termini: qualunque sia la pretesa del lavoratore questa può essere soddisfatta nel limite del credito sussistente al momento della domanda giudiziale o anche solo della diffida stragiudiziale;
-vi è peraltro da evidenziare che la norma non regola il concorso dei lavoratori nel soddisfacimento dei propri crediti con quello vantato dall'appaltatore, sicché una volta che i lavoratori abbiano reso indisponibile il credito dell'appaltatore verso il committente, con la diffida stragiudiziale, il committente non potrà che pagare i lavoratori mano a mano che si presentano, senza essere tenuto ad accantonamenti o ripartizioni proporzionali;
10 - per quanto riguarda l'onere della prova del credito dell'appaltatore verso il committente, seppur la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che detto onere grava sul lavoratore, non vi è dubbio che il lavoratore possa solo limitarsi ad allegarlo e a chiedere di provarlo mediante ordini di esibizione al datore di lavoro/appaltatore e/o al committente non avendo la disponibilità di tali dati e documenti, mentre nel caso in cui – come quello in esame – il committente riconosca di aver proceduto ad accantonamenti spetti a quest'ultimo la prova dell'esatto ammontare (si veda sentenze dott.ssa Bortot sopra citata);
- a fronte della produzione documentale di allegata alla CP_2 memoria e dei puntuali rilievi di parte ricorrente (vd note 16/10/2024), questa
Giudice non è allo stato in grado di accertare se residui o no ancora parte del credito dell'appaltatore, posto che deve condividersi con parte ricorrente che il credito che vantava nei confronti di era quello esistente CP_1 CP_2 alla data del 14/5/2021: da tale momento non poteva che pagare CP_2
i lavoratori impiegati nell'appalto e non più ; CP_1
- per quanto riguarda i pagamenti ai lavoratori, inoltre, non può che farsi riferimento alla quota parte corrisposta ex art. 1676 c.c., non evincibile dalla mera produzione delle sentenze che non sempre distinguono gli importi in base ai titoli ( cioè quanto corrisposto ex art. 29 e quanto ex art. 1676 c.c.);
- pertanto, salvo più puntuali indicazioni di che non sono CP_2 intervenute, non vi sono elementi per rigettare la domanda ex art. 1676 c.c.
LAVORO STRAORDINARIO – PROVA – DEBENZA
13. Quanto al merito, la pretesa del ricorrente appare fondata.
14. Innanzitutto deve ritenersi pacifica l'adibizione del ricorrente all'appalto tra e sia perché accertata con precedente CP_1 CP_2 sentenza sia perché comprovata nel presente giudizio.
15. In secondo luogo lo svolgimento del lavoro straordinario è stato trovato. Il ricorrente interrogato liberamente ha, invero, confermato aver
«lavorato per dentro di Marghera, ora non Controparte_1 CP_2 ricordo con precisione il periodo. Ora che il Giudice me lo fa presente confermo di essere stato assunto il 5/12/2017 e di ave lavorato sino al
11 27/4/2021 quando ho dato le dimissioni. (...) ho svolto mansioni di saldatore.
(...) il nostro orario è sempre stato: inizio alle 6:00 di mattina e fine alle 17:00, con 1 ora di pausa pranzo. Questo da lunedì a venerdì e sanato dalle 6:00 alle
14:00. (...) di [sabato] ho sempre lavorato. (...) confermo che abbiamo fatto un periodo a casa per il Covid-19 e siamo stati in questo periodo in cassa integrazione. Ora non ricordo il periodo in cui siamo stati a casa. (...) quando siamo rientrati abbiamo ripreso con lo stesso orario di prima solo che c'era attenzione al distanziamento. (...) 6:00 era proprio l'orario di inizio del lavoro entravamo in prima, e 17:00 era proprio l'orario di fine del CP_2 lavoro, uscivamo da dopo». CP_2
16. I testi escussi hanno confermato i fatti riferiti dal ricorrente:
- ha invero dichiarato « dopo 4 5 mesi che ha iniziato Parte_2
io sono entrato in azienda. Non ricordo con precisione il periodo, CP_1 il giudice mi chiede se ho lavorato dal 18/3/2019 al 30/4/2021, non lo ricordo con precisione ma ricordo di aver lavorato per circa 3 anni. (...) comunque è giusto che ho finito ad aprile 2021. (...) svolgevo mansioni di saldatore. (...) il mio orario era da lunedì a venerdì dalla mattina alle 6:00 fino alle 17:00 con 1 ora di pausa pranzo e anche 15 minuti + 15 minuti per caffè. Ho lavorato anche di sabato 8 ore dalle 6:00 alle 14:00. Ho lavorato tutti i sabati. (...) ricordo anche come collega anche lui faceva il saldatore e faceva Parte_1 il mio stesso orario, anche lui ha lavorato come me di sabato, tutti i sabati. (...) sia che hanno sempre lavorato a Marghera in e Per_1 Pt_1 CP_2 anch'io»;
- anche ha riferito « confermo che nel periodo in cui Testimone_1 ho lavorato io ha lavorato anche che svolgeva mansioni di saldatore. ... Pt_1
nel periodo in cui abbiamo lavorato per ha sempre lavorato Pt_1 CP_1 dentro a Marghera. (...) l'orario di è sempre stato dalle CP_2 Pt_1
6:00 alle 17:00 con 1 ora di pausa e anche il sabato sempre con orario 6:00-
14:00. (...) gli orari che ho indicato sono proprio di inizio e fine del lavoro, si entrava in cantiere circa 20 minuti prima dell' inizio effettivo del lavoro e si usciva circa 20 minuti dopo la fine effettiva del lavoro».
12 17. E dunque in totale coerenza tra deposizioni testimoniali e dichiarazioni del ricorrente è stato confermato lo svolgimento sistematico di un orario di lavoro di 58 ore settimanali a fronte di un orario contrattuale di 40 ore addirittura superiore a quello indicato in ricorso (dove l'orario di sabato viene indicato dalle 12:00: dalle 6:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì' a venerdì + 8 ore il sabato dalle 6:00 alle 14:00.
18. I conteggi appaiono corretti e non sono stati offerti elementi in grado di eliderne l'esattezza, tenendo gli stessi, peraltro, già conto del periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa del Covid-19 (vd marzo – aprile
2020).
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI EX ART. 429, CO. 3,
C.P.C. – SUPER INTERESSI EX ART. 1284, CO. 4, C.C.- INTERESSI
CONVENZIONALI EX ART. 4, CO. 5, Controparte_5
[...]
19. In punto accessori, deve rivedersi la propria giurisprudenza in ordine al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. a mente del quale «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
20. Da più parti, infatti, si dibatte in ordine alla applicabilità di tale disposizione alle cause di lavoro e con sent. n. 12449 del 07/05/2024 le SSUU oltre ad evidenziare che «il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale» e che «la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di
13 accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4», ha poi affermato che occorre accertare la natura della fonte dell'obbligazione sottolineando che per « l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), (...). può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione», oltre a doversi « accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata».
21. Da tale ricostruzione emerge, dunque, che la parte deve allegare i presupposti applicativi della fattispecie di cui al co. 4 dell'art. 1284
c.c. tra i quali l'assenza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, anche ad opera del CCNL, e che per l'area dei crediti di lavoro, per i quali vige la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ., può «indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione», posto che occorrerebbe quanto meno verificare, caso per caso, se la disciplina di cui all'art. 429 c.p.c. offra una tutela inferiore a quella di cui all'art. 1284, co. 4.
22. Quello che non pare consentito è considerare che gli interessi legali, richiamati dall'art. 429 c.p.c., si estendano anche alla fattispecie di cui al co. 4 dell'art. 1284 c.c. In tal senso deve condividersi, con che CP_2 il legislatore ha dettato una disciplina dei crediti di lavoro per più aspetti derogatoria rispetto a quella dell'art. 1224 c.c. e che la caratteristica tipica delle discipline derogatorie è, notoriamente, quella di resistere ad innovazioni legislative extratestuali, quand'anche concernano norme generali in esse eventualmente richiamate: anzi, la loro attitudine a regolare in via esclusiva la classe di fattispecie che disciplinano è tale che, in talune circostanze, può far sì che la norma generale richiamata resti addirittura cristallizzata nel testo antecedente a successive modifiche che l'abbiano riguardata, quasi si trattasse di un rinvio recettizio che è quando accaduto nella vicenda dell'art. 18 St. lav.,
14 le cui modifiche ad opera della legge n. 92/2012 sono state ritenute non applicabili ai rapporti di pubblico impiego.
23. Deve anche ulteriormente condividersi quanto affermato da sotto il profilo della sproporzione che si viene a creare CP_2 nell'accumulo indiscriminato tra interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e rivalutazione monetaria, posto che un saggio d'interesse pari al tasso di riferimento della
Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali (vd. art. 5 e art. 2 lett. e, d.lgs. 231/2002) non appare volto semplicemente a “ripristinare” il patrimonio del creditore ma piuttosto sembra costituire una vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto – per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
Tuttavia - deve condividersi - è proprio tale funzione sanzionatoria ad entrare in tensione con la speciale disciplina approntata per la tutela dei crediti retributivi da lavoro privato. Invero, nel risolvere il contrasto relativo alle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, le Sezioni
Unite della Cassazione, nella sentenza n. 38/2001, hanno espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata) tipica del 3° comma dell'art. 429 c.p.c., pertanto, sommando “indiscriminatamente” a questa anche gli interessi “punitivi” previsti dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., ci si trova di fronte ad un cumulo sproporzionato di pene private, che potrebbe essere sospettabile di incostituzionalità per irrazionalità manifesta.
24. Tali argomentazioni superano ed elidono quelle svolte dal PM nel giudizio di cui alla sentenza SS.UU. 12974/2024.
25. Quanto agli interessi di cui all'art. 4, co. 5, Titolo IV
[...] industria per cui «nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento CP_5 delle competenze di cui sopra [ndr: retribuzione] dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore
15 gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza», si evidenzia quanto segue.
26. Il tasso d'interesse legale è stato: nel 2024 pari al 2,5%, nel
2023 pari al 5%, nel 2022 pari al 1,25% e nel 2021 pari allo 0,01%, nel 2020 pari allo 0,05%, nel 2019 pari allo 0,8% e nel 2018 pari allo 0,3%, ove il tasso di sconto è stato negli anni 2017 – 2022 pari a “0” + 5%= 5%, e nel primo semestre 2023 pari al 2,50 + 5% = 7,5%.
27. Orbene, non paiono, allo stato, sussistere ragioni per escludere la compatibilità tra l'interessi convenzionali di cui al CCNL e il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. in considerazione del trattamento più favorevole convenzionalmente riconosciuto tra le parti.
28. La previsione di interessi convenzionali peraltro esclude già di per sé l'operatività dell'art. 1284, co. 4, c.c.
29. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 26.000-52.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
30. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e difesa rigettata così provvede:
16 1) In accoglimento del ricorso, accolta l'eccezione di decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003, condanna e ai Controparte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 1676 c.c. a corrispondere al ricorrente € 46.404,24 a titolo di differenze retributive per straordinario prestato durante l'intero rapporto di lavoro di cui € 5.519,45 per incidenza sul TFR oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art 429 c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c. avuto riguardo, quanto alla misura degli interessi, al tasso convenzionale di cui all'art. 4, co.5, Titolo IV CCNL Metalmeccanica Industria;
2) Condanna e in solido alla rifusione CP_1 CP_2 delle spese di lite che liquida in € 4.800 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1
DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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