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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/06/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina SIMONETTI Presidente
Dott.ssa Daniela MARCONI Giudice
Dott. Nicola FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4640/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SPINA MATTEO, elettivamente domiciliata in Milano, Via Felice Casati 20 presso il suddetto difensore
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato presso il distretto di Milano, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, VIA FREGUGLIA, 1.
CONVENUTA
Con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale: per le ragioni e i motivi più ampiamente esposti in narrativa,
Voglia Codesto On.le Tribunale di Milano accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni contenute il Processo verbale di operazioni compiute del 20.3.2017, redatto dal Lgt. di TT e dal M.a. CP_2
della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Varese, laddove falsamente CP_3 asseriscono che il IG avrebbe rifiutato di ricevere la notifica in carcere degli atti Persona_1
pagina 1 di 7 indicati in detto Processo verbale, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese. in via istruttoria: si insiste per le richieste già formulate nell'atto introduttivo ossia per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che lei, nel periodo di tempo compreso fra i mesi di Dicembre 2016 e Maggio 2017, si trovava in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Varese nella stessa cella del IG Per_1
[...]
2) Vero che, durante tutto il periodo di detenzione, lei e il IG eravate tenuti a Persona_1 rimanere in cella e potevate uscire solo per beneficiare della c.d. “ora d'aria”?
3) Vero che il giorno 20 marzo 2017 lei è sempre rimasto insieme al IG ? Persona_1
4) Vero che il giorno 20 marzo 2017 il IG rifiutava di ricevere la notifica di atti a Persona_1 lui indirizzati?
5) Vero che il giorno 20 marzo 2017 il IG veniva chiamato per ricevere la Persona_1 notifica di atti a lui indirizzati?
6) Vero che il giorno 20 marzo 2017 il IG rifiutava di ricevere la notifica del Persona_1
Processo verbale di operazioni compiute, del Processo verbale di verifica e del Processo verbale di constatazione, indicati nel doc. n. 2 allegato alla presente querela di falso?
7) Vero che, in data diversa dal 20 marzo 2017 lei e il IG avete ricevuto in Persona_1 carcere la notifica di un decreto di sequestro?
8) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo 7), lei e il IG siete Persona_1 stati chiamati dall'Ufficio Matricola del carcere di Varese per ricevere la notifica del decreto di sequestro?
Si precisa che i Capitoli nn. 4), 5) e 6) vengono formulati in maniera affermativa al solo fine di non incorrere nella preclusione che comporta l'inammissibilità dei capitoli negativi, ma si rivolgono ad ottenere la prova contraria. Si indica quale testimone sui capitoli di prova appena formulati il IG nato a Testimone_1
Castelvetrano il 24.11.1981 e residente a [...]. Il IG Testimone_1 potrà riferire sui fatti rilevanti ai fini del presente procedimento, posto che il giorno 20 marzo 2017
(così come durante tutto il periodo di detenzione) condivideva la cella con l'ex legale rappresentante della IG e, pertanto, si trovava insieme a lui durante Pt_1 Parte_1 Persona_1 l'intero arco della giornata. Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati da parte avversa, con indicazione dei medesimi testimoni o di quelli che saranno elencati nella successiva memoria di replica istruttoria.
Per parte convenuta:
In via preliminare Dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c in relazione a profili di sostanziale o implicita applicazione dell'art. 138 c.p.c e non come erroneamente presupposto da parte querelante, che invoca la disposizione normativa dell'art. 156 c.p.p; Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'allora Amministratore Unico Dr.ssa per CP_4 la società , in quanto compagine sottoposta a procedura fallimentare;
Parte_1
Nel merito
pagina 2 di 7 Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda provvedere a condannare alle spese di lite
[...]
o comunque a tenere indenne di Milano CP_5 Controparte_1 dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata , in persona del legale Parte_1
rappresentante ha convenuto in giudizio l allegando che: CP_4 Controparte_1
- in data 9 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate – D.P. II di Milano, aveva inviato a Parte_1
l'Avviso di accertamento n. T9D03MB00632/2022, ad oggetto la tassazione di imposte
[...] asseritamente evase per l'anno 2016;
- la contribuente proponeva rituale ricorso avverso il provvedimento impoesattivo, incardinando il procedimento n. 3504/2022 R.G.R. avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
- nell'ambito di tale procedimento, che nella sua fase cautelare aveva portato alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l' aveva sostenuto le proprie controdeduzioni Controparte_1
allegando, fra gli altri, il Processo Verbale di Constatazione predisposto nei confronti della contribuente in data 20.3.2017 quale doc. n. 6;
- nell'atto difensivo l'Ufficio del tutto falsamente aveva affermato che l'ormai defunto IG
(ex legale rappresentante della società il giorno 20.3.2017, Persona_1 Parte_1
mentre si trovava detenuto insieme al figlio presso la Casa Circondariale di Varese, Testimone_1
avrebbe rifiutato di ricevere la notifica del pvc nonostante il relativo tentativo fosse stato eseguito dai militari della GdF di Varese;
- in particolare nel Verbale di operazioni compiute del 20.3.2017 sottoscritto dal Lgt. di TT e CP_2
dal M.a. , di cui si contestava la falsità ideologica, si leggeva che il IG CP_3 Per_1
quel giorno si sarebbe rifiutato di ricevere e sottoscrivere (i) detto Processo verbale di
[...]
operazioni compiute (ii) il Processo verbale di verifica (iii) il Processo verbale di constatazione;
- in realtà si trattava di una falsa dichiarazione, dal momento che il 20.3.2017 non era mai stata tentata alcuna notifica al IG . Persona_1
Con il presente giudizio parte attrice ha pertanto chiesto di “accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni contenute il Processo verbale di operazioni compiute del 20.3.2017, redatto dal Lgt.
pagina 3 di 7 e dal M.a. della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Parte_2 CP_3
Varese, laddove falsamente asseriscono che il IG avrebbe rifiutato di ricevere la Persona_1
notifica in carcere degli atti indicati in detto Processo verbale, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese.”.
1).1 Si è costituita l eccependo: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva;
- il difetto di interesse ad agire;
- la inammissibilità della querela di falso;
- in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 13 maggio 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Parte convenuta ha, in primo luogo, contestato la legittimazione attiva della società la quale, pur essendo sottoposta al , ha agito nel presente giudizio non mediante il curatore fallimentare Parte_1
bensì per il tramite del proprio amministratore unico.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato come “Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare
l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018). Inoltre, “Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.” (Sez. U, Sentenza n. 11287 del 28/04/2023).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie emerge dai documenti come la società attrice si sia opposta all'avviso di accertamento n. T9D03MB00632/2022 avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano a fronte dell'inerzia del curatore fallimentare.
La presente querela di falso è stata proposta nei confronti del processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017 ritenuto dalla società attrice atto presupposto del suddetto avviso di accertamento.
Pertanto risulta evidente come sussista legittimazione attiva della società in persona dell'amministratore unico in quanto vi è uno stretto collegamento tra giudizio Tributario e il presente giudizio, finalizzato alla rimozione erga omnes dell'atto ritenuto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato avanti alla Corte di Giustizia tributaria con conseguente annullamento anche di quest'ultimo. L'inerzia del curatore rispetto all'atto impositivo tributario è stata ampiamente documentata né la circostanza è stata contestata dalla parte convenuta.
2).1 Sulla eccezione di carenza di interesse ad agire.
Con la seconda eccezione parte convenuta ha eccepito l'insussistenza di un concreto interesse ad agire in capo alla società attrice. In particolare l'amministrazione convenuta ha così allegato in sede di costituzione: “L'inammissibilità dell'azione discende anche dal difetto di interesse sostanziale sussumibile nell'art. 100 c.p.c in quanto una eventuale sentenza di accoglimento non avrebbe alcuna utilità pratica, considerato che il verbale di constatazione n. 1143/2017 non costituiva un atto prodromico dell'avviso impugnato, rappresentando l'atto fondante dei provvedimenti impositivi notificati al contribuente per gli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015. In tal senso il verbale di constatazione fondante l'accertamento emesso per l'anno di imposta 2016 era stato redatto dai militari verbalizzanti a seguito dell'apertura di una nuova verifica fiscale, per il periodo dal 01.01.2016 al
08.12.2019 a seguito del rinvenimento di nuovi elementi di indagine, che hanno peraltro ampliato il novero dei reati ascrivibili alla società (cfr foglio 6 del pvc del 11.02.2020).” (cfr. comparsa di risposta pagina 6).
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione in atti emerge come l'avviso di accertamento T9D03MB00632/2022 ha come atto presupposto non il processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017 – oggetto della presente querela di falso – bensì il Processo Verbale di Constatazione (PVC) n. 350/2020 notificato l'11 febbraio 2020. Si legge infatti testualmente nell'avviso di accertamento quanto segue:
“In via preliminare si evidenzia che nei confronti della medesima società è stato notificato in data 20
pagina 5 di 7 marzo 2017, dalla medesima GdF, un primo PVC, il n. 1143/2017, in cui, per l'anno di imposta 2016, non viene contestato alcun rilevo sotto il profilo reddituale e dell'imposta sul valore aggiunto, atteso che i termini per presentare le relative dichiarazioni fiscali, alla data della redazione del PVC, non erano ancora spirati. Come infatti hanno precisato i verificatori nel pvc n. 350/2020 (vedasi pag. 7), gli importi indicati per l'anno di imposta 2016 nel pvc n. 1143/2017 erano mere segnalazioni effettuate in via cautelativa ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
La circostanza è peraltro stata confermata dalla Corte di Giustizia tributaria la quale ha affermato come
“L'Ufficio ha documentato l'avvenuta notifica alla fallita società ricorrente sia dell'avviso di accertamento, che del secondo processo verbale di constatazione, presupposto dello stesso e peraltro succintamente riassunto nell'avviso.
Peraltro, nel ricorso, a p. 4, si dà atto dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento anche alla ricorrente: “In data 09 maggio 2022 l' di Milano ha Controparte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata all'odierna ricorrente l'avviso di accertamento …”.
Il primo processo verbale di constatazione riguarda altre annualità e non è presupposto dell'atto impugnato.
Il secondo P.V.C. è stato notificato tempestivamente ad , delegato a seguire la verifica Testimone_1
da .”. Persona_1
Quindi il presupposto dell'avviso di accertamento è il secondo processo verbale (quello del 2020) e non quello impugnato per querela di falso in questa sede.
Tanto premesso occorre evidenziare come la presente querela di falso debba essere considerata proposta in via principale, in quanto il procedimento contenzioso tributario non è stato sospeso al fine di attendere il presente giudizio.
La giurisprudenza ha più volte affermato come la parte che proponga la querela di falso deve avervi un interesse attuale e concreto che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., consiste nella necessità di un accertamento preventivo della falsità di un documento, la cui efficacia di prova legale potrebbe essere invocata da altri come mezzo di prova da opporre all'attore.
Nel caso di specie, parte attrice ha reiteratamente affermato come la presente querela di falso è stata proposta al fine di rendere nullo l'avviso di accertamento T9D03MB00632/2022 impugnato avanti alla
Corte di Giustizia Tributaria in quanto il processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017 non sarebbe mai stato notificato e tale atto costituirebbe il presupposto del citato avviso di pagina 6 di 7 accertamento.
Tuttavia, tale circostanza è smentita dalla documentazione in atti, ove emerge come non solo il presupposto dell'avviso di accertamento impugnato era il processo verbale di operazioni compiute n.
350/2020 notificato l'11 febbraio 2020 ma che il processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo
2017 non aveva fatto emergere alcun rilievo e quindi allo stesso non era seguito alcun ulteriore atto impositivo.
Conseguentemente, proprio lo stretto ed esplicitato collegamento tra la presente querela di falso e l'avviso di accertamento impugnato manifesta l'inesistenza di un concreto interesse ad agire in capo alla società attrice, in quanto alcuna utilità, nemmeno astratta, conseguirebbe dall'eventuale accertamento della non notificazione del processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017, in quanto tale atto non è in alcun modo collegato né costituisce presupposto dell'avviso di accertamento impugnato avanti alla Corte di Giustizia tributaria né tale atto è stato o potrà essere utilizzato dalla parte convenuta nei confronti dell'attrice.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna parte attrice a rifondere all di Milano le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1
procedimento che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi (valore della causa indeterminabile, complessità bassa: euro 851,00 per studio;
euro 602.00 per la fase introduttiva;
euro
903,00 per la fase istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la inammissibilità della querela di falso proposta da Parte_1
per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
[...]
2. condanna a rifondere all Parte_1 [...]
di Milano le spese di lite sostenute per il presente procedimento che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Milano, 22 maggio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina SIMONETTI Presidente
Dott.ssa Daniela MARCONI Giudice
Dott. Nicola FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4640/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SPINA MATTEO, elettivamente domiciliata in Milano, Via Felice Casati 20 presso il suddetto difensore
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato presso il distretto di Milano, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, VIA FREGUGLIA, 1.
CONVENUTA
Con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale: per le ragioni e i motivi più ampiamente esposti in narrativa,
Voglia Codesto On.le Tribunale di Milano accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni contenute il Processo verbale di operazioni compiute del 20.3.2017, redatto dal Lgt. di TT e dal M.a. CP_2
della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Varese, laddove falsamente CP_3 asseriscono che il IG avrebbe rifiutato di ricevere la notifica in carcere degli atti Persona_1
pagina 1 di 7 indicati in detto Processo verbale, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese. in via istruttoria: si insiste per le richieste già formulate nell'atto introduttivo ossia per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che lei, nel periodo di tempo compreso fra i mesi di Dicembre 2016 e Maggio 2017, si trovava in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Varese nella stessa cella del IG Per_1
[...]
2) Vero che, durante tutto il periodo di detenzione, lei e il IG eravate tenuti a Persona_1 rimanere in cella e potevate uscire solo per beneficiare della c.d. “ora d'aria”?
3) Vero che il giorno 20 marzo 2017 lei è sempre rimasto insieme al IG ? Persona_1
4) Vero che il giorno 20 marzo 2017 il IG rifiutava di ricevere la notifica di atti a Persona_1 lui indirizzati?
5) Vero che il giorno 20 marzo 2017 il IG veniva chiamato per ricevere la Persona_1 notifica di atti a lui indirizzati?
6) Vero che il giorno 20 marzo 2017 il IG rifiutava di ricevere la notifica del Persona_1
Processo verbale di operazioni compiute, del Processo verbale di verifica e del Processo verbale di constatazione, indicati nel doc. n. 2 allegato alla presente querela di falso?
7) Vero che, in data diversa dal 20 marzo 2017 lei e il IG avete ricevuto in Persona_1 carcere la notifica di un decreto di sequestro?
8) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo 7), lei e il IG siete Persona_1 stati chiamati dall'Ufficio Matricola del carcere di Varese per ricevere la notifica del decreto di sequestro?
Si precisa che i Capitoli nn. 4), 5) e 6) vengono formulati in maniera affermativa al solo fine di non incorrere nella preclusione che comporta l'inammissibilità dei capitoli negativi, ma si rivolgono ad ottenere la prova contraria. Si indica quale testimone sui capitoli di prova appena formulati il IG nato a Testimone_1
Castelvetrano il 24.11.1981 e residente a [...]. Il IG Testimone_1 potrà riferire sui fatti rilevanti ai fini del presente procedimento, posto che il giorno 20 marzo 2017
(così come durante tutto il periodo di detenzione) condivideva la cella con l'ex legale rappresentante della IG e, pertanto, si trovava insieme a lui durante Pt_1 Parte_1 Persona_1 l'intero arco della giornata. Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati da parte avversa, con indicazione dei medesimi testimoni o di quelli che saranno elencati nella successiva memoria di replica istruttoria.
Per parte convenuta:
In via preliminare Dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c in relazione a profili di sostanziale o implicita applicazione dell'art. 138 c.p.c e non come erroneamente presupposto da parte querelante, che invoca la disposizione normativa dell'art. 156 c.p.p; Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'allora Amministratore Unico Dr.ssa per CP_4 la società , in quanto compagine sottoposta a procedura fallimentare;
Parte_1
Nel merito
pagina 2 di 7 Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda provvedere a condannare alle spese di lite
[...]
o comunque a tenere indenne di Milano CP_5 Controparte_1 dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata , in persona del legale Parte_1
rappresentante ha convenuto in giudizio l allegando che: CP_4 Controparte_1
- in data 9 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate – D.P. II di Milano, aveva inviato a Parte_1
l'Avviso di accertamento n. T9D03MB00632/2022, ad oggetto la tassazione di imposte
[...] asseritamente evase per l'anno 2016;
- la contribuente proponeva rituale ricorso avverso il provvedimento impoesattivo, incardinando il procedimento n. 3504/2022 R.G.R. avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
- nell'ambito di tale procedimento, che nella sua fase cautelare aveva portato alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l' aveva sostenuto le proprie controdeduzioni Controparte_1
allegando, fra gli altri, il Processo Verbale di Constatazione predisposto nei confronti della contribuente in data 20.3.2017 quale doc. n. 6;
- nell'atto difensivo l'Ufficio del tutto falsamente aveva affermato che l'ormai defunto IG
(ex legale rappresentante della società il giorno 20.3.2017, Persona_1 Parte_1
mentre si trovava detenuto insieme al figlio presso la Casa Circondariale di Varese, Testimone_1
avrebbe rifiutato di ricevere la notifica del pvc nonostante il relativo tentativo fosse stato eseguito dai militari della GdF di Varese;
- in particolare nel Verbale di operazioni compiute del 20.3.2017 sottoscritto dal Lgt. di TT e CP_2
dal M.a. , di cui si contestava la falsità ideologica, si leggeva che il IG CP_3 Per_1
quel giorno si sarebbe rifiutato di ricevere e sottoscrivere (i) detto Processo verbale di
[...]
operazioni compiute (ii) il Processo verbale di verifica (iii) il Processo verbale di constatazione;
- in realtà si trattava di una falsa dichiarazione, dal momento che il 20.3.2017 non era mai stata tentata alcuna notifica al IG . Persona_1
Con il presente giudizio parte attrice ha pertanto chiesto di “accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni contenute il Processo verbale di operazioni compiute del 20.3.2017, redatto dal Lgt.
pagina 3 di 7 e dal M.a. della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Parte_2 CP_3
Varese, laddove falsamente asseriscono che il IG avrebbe rifiutato di ricevere la Persona_1
notifica in carcere degli atti indicati in detto Processo verbale, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese.”.
1).1 Si è costituita l eccependo: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva;
- il difetto di interesse ad agire;
- la inammissibilità della querela di falso;
- in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 13 maggio 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Parte convenuta ha, in primo luogo, contestato la legittimazione attiva della società la quale, pur essendo sottoposta al , ha agito nel presente giudizio non mediante il curatore fallimentare Parte_1
bensì per il tramite del proprio amministratore unico.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato come “Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare
l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018). Inoltre, “Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.” (Sez. U, Sentenza n. 11287 del 28/04/2023).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie emerge dai documenti come la società attrice si sia opposta all'avviso di accertamento n. T9D03MB00632/2022 avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano a fronte dell'inerzia del curatore fallimentare.
La presente querela di falso è stata proposta nei confronti del processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017 ritenuto dalla società attrice atto presupposto del suddetto avviso di accertamento.
Pertanto risulta evidente come sussista legittimazione attiva della società in persona dell'amministratore unico in quanto vi è uno stretto collegamento tra giudizio Tributario e il presente giudizio, finalizzato alla rimozione erga omnes dell'atto ritenuto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato avanti alla Corte di Giustizia tributaria con conseguente annullamento anche di quest'ultimo. L'inerzia del curatore rispetto all'atto impositivo tributario è stata ampiamente documentata né la circostanza è stata contestata dalla parte convenuta.
2).1 Sulla eccezione di carenza di interesse ad agire.
Con la seconda eccezione parte convenuta ha eccepito l'insussistenza di un concreto interesse ad agire in capo alla società attrice. In particolare l'amministrazione convenuta ha così allegato in sede di costituzione: “L'inammissibilità dell'azione discende anche dal difetto di interesse sostanziale sussumibile nell'art. 100 c.p.c in quanto una eventuale sentenza di accoglimento non avrebbe alcuna utilità pratica, considerato che il verbale di constatazione n. 1143/2017 non costituiva un atto prodromico dell'avviso impugnato, rappresentando l'atto fondante dei provvedimenti impositivi notificati al contribuente per gli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015. In tal senso il verbale di constatazione fondante l'accertamento emesso per l'anno di imposta 2016 era stato redatto dai militari verbalizzanti a seguito dell'apertura di una nuova verifica fiscale, per il periodo dal 01.01.2016 al
08.12.2019 a seguito del rinvenimento di nuovi elementi di indagine, che hanno peraltro ampliato il novero dei reati ascrivibili alla società (cfr foglio 6 del pvc del 11.02.2020).” (cfr. comparsa di risposta pagina 6).
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione in atti emerge come l'avviso di accertamento T9D03MB00632/2022 ha come atto presupposto non il processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017 – oggetto della presente querela di falso – bensì il Processo Verbale di Constatazione (PVC) n. 350/2020 notificato l'11 febbraio 2020. Si legge infatti testualmente nell'avviso di accertamento quanto segue:
“In via preliminare si evidenzia che nei confronti della medesima società è stato notificato in data 20
pagina 5 di 7 marzo 2017, dalla medesima GdF, un primo PVC, il n. 1143/2017, in cui, per l'anno di imposta 2016, non viene contestato alcun rilevo sotto il profilo reddituale e dell'imposta sul valore aggiunto, atteso che i termini per presentare le relative dichiarazioni fiscali, alla data della redazione del PVC, non erano ancora spirati. Come infatti hanno precisato i verificatori nel pvc n. 350/2020 (vedasi pag. 7), gli importi indicati per l'anno di imposta 2016 nel pvc n. 1143/2017 erano mere segnalazioni effettuate in via cautelativa ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
La circostanza è peraltro stata confermata dalla Corte di Giustizia tributaria la quale ha affermato come
“L'Ufficio ha documentato l'avvenuta notifica alla fallita società ricorrente sia dell'avviso di accertamento, che del secondo processo verbale di constatazione, presupposto dello stesso e peraltro succintamente riassunto nell'avviso.
Peraltro, nel ricorso, a p. 4, si dà atto dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento anche alla ricorrente: “In data 09 maggio 2022 l' di Milano ha Controparte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata all'odierna ricorrente l'avviso di accertamento …”.
Il primo processo verbale di constatazione riguarda altre annualità e non è presupposto dell'atto impugnato.
Il secondo P.V.C. è stato notificato tempestivamente ad , delegato a seguire la verifica Testimone_1
da .”. Persona_1
Quindi il presupposto dell'avviso di accertamento è il secondo processo verbale (quello del 2020) e non quello impugnato per querela di falso in questa sede.
Tanto premesso occorre evidenziare come la presente querela di falso debba essere considerata proposta in via principale, in quanto il procedimento contenzioso tributario non è stato sospeso al fine di attendere il presente giudizio.
La giurisprudenza ha più volte affermato come la parte che proponga la querela di falso deve avervi un interesse attuale e concreto che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., consiste nella necessità di un accertamento preventivo della falsità di un documento, la cui efficacia di prova legale potrebbe essere invocata da altri come mezzo di prova da opporre all'attore.
Nel caso di specie, parte attrice ha reiteratamente affermato come la presente querela di falso è stata proposta al fine di rendere nullo l'avviso di accertamento T9D03MB00632/2022 impugnato avanti alla
Corte di Giustizia Tributaria in quanto il processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017 non sarebbe mai stato notificato e tale atto costituirebbe il presupposto del citato avviso di pagina 6 di 7 accertamento.
Tuttavia, tale circostanza è smentita dalla documentazione in atti, ove emerge come non solo il presupposto dell'avviso di accertamento impugnato era il processo verbale di operazioni compiute n.
350/2020 notificato l'11 febbraio 2020 ma che il processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo
2017 non aveva fatto emergere alcun rilievo e quindi allo stesso non era seguito alcun ulteriore atto impositivo.
Conseguentemente, proprio lo stretto ed esplicitato collegamento tra la presente querela di falso e l'avviso di accertamento impugnato manifesta l'inesistenza di un concreto interesse ad agire in capo alla società attrice, in quanto alcuna utilità, nemmeno astratta, conseguirebbe dall'eventuale accertamento della non notificazione del processo verbale di operazioni compiute del 20 marzo 2017, in quanto tale atto non è in alcun modo collegato né costituisce presupposto dell'avviso di accertamento impugnato avanti alla Corte di Giustizia tributaria né tale atto è stato o potrà essere utilizzato dalla parte convenuta nei confronti dell'attrice.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna parte attrice a rifondere all di Milano le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1
procedimento che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi (valore della causa indeterminabile, complessità bassa: euro 851,00 per studio;
euro 602.00 per la fase introduttiva;
euro
903,00 per la fase istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la inammissibilità della querela di falso proposta da Parte_1
per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
[...]
2. condanna a rifondere all Parte_1 [...]
di Milano le spese di lite sostenute per il presente procedimento che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Milano, 22 maggio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
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