Articolo 16 della Legge 9 gennaio 1951, n. 10
Articolo 15
Versione
7 febbraio 1951
Art. 16.
I reclami proposti secondo l' art. 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451 , dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono devoluti alla decisione del Ministro per il tesoro.

Entrata in vigore il 7 febbraio 1951