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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 809/2024
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 809/2024 introdotto da pagina 1 di 10 , nata il [...] a [...] E_
(SLOVACCHIA), codice fiscale: , con l'avv. OBERHAMMER C.F._1
ULRIKE, giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...] Controparte_1
(SLOVACCHIA), codice fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente : E_
“A) In via temporanea e urgente:
1) dichiarare che il minore verrà affidato esclusivamente alla Persona_1
madre , con collocamento prevalente presso la stessa;
E_
pagina 2 di 10 2) disporre a carico del SInor il pagamento dell'importo mensile pari a Controparte_1
€ 400,00 da versarsi alla SInora entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese Pt_1
corrente (marzo 2024) fino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio.
Il contributo per il mantenimento del figlio verrà versato direttamente sul conto della madre e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di
OL, con prima rivalutazione marzo 2025 (base marzo 2024);
3) disporre che le spese straordinarie vengano sostenute in misura del 50 % dalla madre e 50 % dal padre delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio. Saranno da intendersi spese straordinarie: le visite mediche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, tasse scolastiche, gite scolastiche con almeno un pernottamento, tasse per corsi universitari e costi relativi a corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, attività sportive o ludico ricreative,
con relativa attrezzatura. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle mediche (con prescrizione) e di quelle indifferibili e urgenti e una attività sportiva e/o ricreativa all'anno. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro 20 giorni dalla richiesta;
per quanto nel presente accordo non espressamente indicato, trova applicazione il Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli del Tribunale di OL;
pagina 3 di 10 4) disporre che tutti i contributi pubblici, incluso il c.d. assegno unico e le detrazioni fiscali per le spese del figlio spetteranno esclusivamente alla madre;
5) con vittoria di spese e competenze, spese generali, Cap e IVA come per legge;
B) in via principale: Confermare le conclusioni richieste in via temporanea e urgente, le quali si intendono integralmente riportate.
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che E_
dall'unione con la parte resistente è venuto alla luce il figlio: Controparte_1
, nato il [...] a [...]. Persona_1
2. Il padre non si è costituito nel procedimento ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. Il
figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
3. I seguenti motivi depongono a favore dell'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater c.c., in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse del minore. Infatti, dagli atti processuali risulta che il SI. ha abbandonato il domicilio familiare e si è reso Controparte_1
pagina 4 di 10 irreperibile, per cui la notifica del ricorso ha dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c.; di seguito, è rimasto contumace nel presente procedimento. La madre ricorrente non ha più nessun contatto con il padre e non sa nemmeno dove si trova.
4. Ne segue che il SI. non si occupa del figlio e trascura Controparte_1
palesemente suoi doveri di “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (art. 337ter, comma 1, c.c.).
5. Inoltre, il SI. non adempie al suo obbligo di mantenimento Controparte_1
nei confronti del figlio minorenne, senza che dagli atti processuali emergano ragioni che potrebbero giustificare oggettivamente tale omissione.
6. Il padre SI. $, perciò, non ha mostrato il necessario interesse Controparte_1
e impegno per il figlio, per cui si deduce che non abbia i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei confronti dei figli;
la capacità
genitoriale del padre non pare sussistere nel caso in questione.
7. La madre si dedica da sola all'eduzione, alla sistemazione, E_
all'istruzione e al mantenimento del figlio, circostanza da apprezzare anche giuridicamente.
8. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto affidando il figlio alla sola madre . Si veda sul punto la E_
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
pagina 5 di 10 confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del
genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive eSIenze di
cura, di istruzione e di educazione del minore”. Data l'irreperibilità del padre è pure necessario prevedere che anche “le decisioni di maggiore interesse” (art. 337quater,
comma 3) siano affidate alla madre (c.d. affidamento super - esclusivo: cfr. Cassazione,
sezione 1, ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
9. Per quanto riguarda il diritto di visita del figlio al padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, del Codice civile). Questo diritto fondamentale è adeguatamente preso in considerazione, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, nel dispositivo della sentenza che lo fa dipendere dal consenso della madre, dato che, a causa dell'irreperibilità del padre, il giovanissimo figlio non ha nessun rapporto con quest'ultimo.
10. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto del figlio minore a causa della tenera età dello stesso (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
11. Il contributo al mantenimento del figlio sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, del codice civile, con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
pagina 6 di 10 12. A questo proposito va considerato che risulta lavorare E_
come “chef de rang” in un Hotel a Brunico (BZ) guadagnando circa euro 1.650 al mese.
Non riceve finora nessun contributo pubblico per il figlio perché, data l'irreperibilità del padre, non è in grado di presentare l'ISEE. Vive con il figlio (e un altra figlia nata da una precedente relazione) in un appartamento affittato e paga euro 821,22 al mese di affitto e euro 142,00 mensili per spese condominiali;
riceve un contributo pubblico per l'affitto di euro 457,60 mensili. Deve sostenere euro 490 mensili per l'asilo nido del figlio . Persona_1
13. Nessuna informazione risulta disponibile sulla situazione reddituale e patrimoniale del SI. ; trattasi di persona giovane che sarà sicuramente in Controparte_1
grado di procurarsi introiti adeguati.
14. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del SI. un contributo di Controparte_1
mantenimento ordinario per il figlio comune di euro 350 mensile più la rivalutazione annuale ASTAT, con modalità di pagamento a favore della ricorrente precisata nel dispositivo della sentenza.
15. Le spese straordinarie per il figlio comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Gli assegni familiari, le prestazioni pubbliche e gli sgravi fiscali per il figlio sono corrisposti per intero a favore della madre presso la quale il figlio è collocato.
pagina 7 di 10 16. L'obbligo di mantenimento riconosciuto dalla presente decisione è dovuto dall'inizio del presente procedimento “in applicazione del principio per il quale un diritto non può
restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (ex multis
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 24932 del 29/11/2007).
17. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
18. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte del figlio e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. 2014 n. 55, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, in Euro 2.356,00 per compensi di avvocato (tariffe minime: 851,00
euro per la fase di studio, 602,00 euro per la fase introduttiva, 903,00 euro per la trattazione e per la fase decisoria, che nel caso di specie coincidono, tanto più che non sono stati assunti mezzi di prova e non sono state depositate comparse conclusionali),
oltre alle spese generali del 15% sui compensi, oltre all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge oltre spese vive per euro 45,50 e successive spese occorrende.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 10 1. Il figlio , nato il [...] a [...], è Persona_1
affidato esclusivamente alla sola madre , alla quale spettano E_
anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (c.d. affidamento super-esclusivo).
2. Il suddetto figlio continua a convivere con la madre e avrà E_
nel luogo di convivenza con la madre la sua residenza anagrafica.
3. Il padre ha il diritto e il dovere di vedere il figlio, previo Controparte_1
accordo con la madre.
4. Il padre è obbligato a versare, a partire dal deposito del Controparte_1
ricorso avvenuto il 18/03/2024 e fino all'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di euro 3590 per suo figlio a titolo di mantenimento ordinario dello stesso. Il
contributo di mantenimento è rivalutato in base ai dati ASTAT per la provincia di
OL con prima rivalutazione nel marzo 2025 (con base febbraio 2024) e deve essere versato in anticipo dal SI. sul conto della SI.ra Controparte_1 Pt_1
entro il 5° giorno di ogni mese.
[...]
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di OL, Procura
di OL, ConSIlio ordine avvocati di OL e Osservatorio nazionale sui diritti di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della SI.ra Pt_1
pagina 9 di 10 . Pt_1
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura del
100% da parte della SI.ra . E_
8. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del padre E_
, il rilascio di documenti, permesso di soggiorno, passaporto e Controparte_1
carata d'identità per il figlio.
9. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 Pt_1
a titolo di spese di lite, Euro 2.356,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre spese vive per euro 45,50 e le successive spese occorrende.
Così deciso in OL (BZ) in Camera di ConSIlio, il 19/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 809/2024
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 809/2024 introdotto da pagina 1 di 10 , nata il [...] a [...] E_
(SLOVACCHIA), codice fiscale: , con l'avv. OBERHAMMER C.F._1
ULRIKE, giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...] Controparte_1
(SLOVACCHIA), codice fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente : E_
“A) In via temporanea e urgente:
1) dichiarare che il minore verrà affidato esclusivamente alla Persona_1
madre , con collocamento prevalente presso la stessa;
E_
pagina 2 di 10 2) disporre a carico del SInor il pagamento dell'importo mensile pari a Controparte_1
€ 400,00 da versarsi alla SInora entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese Pt_1
corrente (marzo 2024) fino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio.
Il contributo per il mantenimento del figlio verrà versato direttamente sul conto della madre e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di
OL, con prima rivalutazione marzo 2025 (base marzo 2024);
3) disporre che le spese straordinarie vengano sostenute in misura del 50 % dalla madre e 50 % dal padre delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio. Saranno da intendersi spese straordinarie: le visite mediche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, tasse scolastiche, gite scolastiche con almeno un pernottamento, tasse per corsi universitari e costi relativi a corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, attività sportive o ludico ricreative,
con relativa attrezzatura. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle mediche (con prescrizione) e di quelle indifferibili e urgenti e una attività sportiva e/o ricreativa all'anno. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro 20 giorni dalla richiesta;
per quanto nel presente accordo non espressamente indicato, trova applicazione il Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli del Tribunale di OL;
pagina 3 di 10 4) disporre che tutti i contributi pubblici, incluso il c.d. assegno unico e le detrazioni fiscali per le spese del figlio spetteranno esclusivamente alla madre;
5) con vittoria di spese e competenze, spese generali, Cap e IVA come per legge;
B) in via principale: Confermare le conclusioni richieste in via temporanea e urgente, le quali si intendono integralmente riportate.
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che E_
dall'unione con la parte resistente è venuto alla luce il figlio: Controparte_1
, nato il [...] a [...]. Persona_1
2. Il padre non si è costituito nel procedimento ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. Il
figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
3. I seguenti motivi depongono a favore dell'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater c.c., in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse del minore. Infatti, dagli atti processuali risulta che il SI. ha abbandonato il domicilio familiare e si è reso Controparte_1
pagina 4 di 10 irreperibile, per cui la notifica del ricorso ha dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c.; di seguito, è rimasto contumace nel presente procedimento. La madre ricorrente non ha più nessun contatto con il padre e non sa nemmeno dove si trova.
4. Ne segue che il SI. non si occupa del figlio e trascura Controparte_1
palesemente suoi doveri di “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (art. 337ter, comma 1, c.c.).
5. Inoltre, il SI. non adempie al suo obbligo di mantenimento Controparte_1
nei confronti del figlio minorenne, senza che dagli atti processuali emergano ragioni che potrebbero giustificare oggettivamente tale omissione.
6. Il padre SI. $, perciò, non ha mostrato il necessario interesse Controparte_1
e impegno per il figlio, per cui si deduce che non abbia i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei confronti dei figli;
la capacità
genitoriale del padre non pare sussistere nel caso in questione.
7. La madre si dedica da sola all'eduzione, alla sistemazione, E_
all'istruzione e al mantenimento del figlio, circostanza da apprezzare anche giuridicamente.
8. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto affidando il figlio alla sola madre . Si veda sul punto la E_
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
pagina 5 di 10 confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del
genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive eSIenze di
cura, di istruzione e di educazione del minore”. Data l'irreperibilità del padre è pure necessario prevedere che anche “le decisioni di maggiore interesse” (art. 337quater,
comma 3) siano affidate alla madre (c.d. affidamento super - esclusivo: cfr. Cassazione,
sezione 1, ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
9. Per quanto riguarda il diritto di visita del figlio al padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, del Codice civile). Questo diritto fondamentale è adeguatamente preso in considerazione, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, nel dispositivo della sentenza che lo fa dipendere dal consenso della madre, dato che, a causa dell'irreperibilità del padre, il giovanissimo figlio non ha nessun rapporto con quest'ultimo.
10. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto del figlio minore a causa della tenera età dello stesso (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
11. Il contributo al mantenimento del figlio sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, del codice civile, con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
pagina 6 di 10 12. A questo proposito va considerato che risulta lavorare E_
come “chef de rang” in un Hotel a Brunico (BZ) guadagnando circa euro 1.650 al mese.
Non riceve finora nessun contributo pubblico per il figlio perché, data l'irreperibilità del padre, non è in grado di presentare l'ISEE. Vive con il figlio (e un altra figlia nata da una precedente relazione) in un appartamento affittato e paga euro 821,22 al mese di affitto e euro 142,00 mensili per spese condominiali;
riceve un contributo pubblico per l'affitto di euro 457,60 mensili. Deve sostenere euro 490 mensili per l'asilo nido del figlio . Persona_1
13. Nessuna informazione risulta disponibile sulla situazione reddituale e patrimoniale del SI. ; trattasi di persona giovane che sarà sicuramente in Controparte_1
grado di procurarsi introiti adeguati.
14. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del SI. un contributo di Controparte_1
mantenimento ordinario per il figlio comune di euro 350 mensile più la rivalutazione annuale ASTAT, con modalità di pagamento a favore della ricorrente precisata nel dispositivo della sentenza.
15. Le spese straordinarie per il figlio comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Gli assegni familiari, le prestazioni pubbliche e gli sgravi fiscali per il figlio sono corrisposti per intero a favore della madre presso la quale il figlio è collocato.
pagina 7 di 10 16. L'obbligo di mantenimento riconosciuto dalla presente decisione è dovuto dall'inizio del presente procedimento “in applicazione del principio per il quale un diritto non può
restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (ex multis
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 24932 del 29/11/2007).
17. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
18. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte del figlio e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. 2014 n. 55, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, in Euro 2.356,00 per compensi di avvocato (tariffe minime: 851,00
euro per la fase di studio, 602,00 euro per la fase introduttiva, 903,00 euro per la trattazione e per la fase decisoria, che nel caso di specie coincidono, tanto più che non sono stati assunti mezzi di prova e non sono state depositate comparse conclusionali),
oltre alle spese generali del 15% sui compensi, oltre all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge oltre spese vive per euro 45,50 e successive spese occorrende.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 10 1. Il figlio , nato il [...] a [...], è Persona_1
affidato esclusivamente alla sola madre , alla quale spettano E_
anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (c.d. affidamento super-esclusivo).
2. Il suddetto figlio continua a convivere con la madre e avrà E_
nel luogo di convivenza con la madre la sua residenza anagrafica.
3. Il padre ha il diritto e il dovere di vedere il figlio, previo Controparte_1
accordo con la madre.
4. Il padre è obbligato a versare, a partire dal deposito del Controparte_1
ricorso avvenuto il 18/03/2024 e fino all'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di euro 3590 per suo figlio a titolo di mantenimento ordinario dello stesso. Il
contributo di mantenimento è rivalutato in base ai dati ASTAT per la provincia di
OL con prima rivalutazione nel marzo 2025 (con base febbraio 2024) e deve essere versato in anticipo dal SI. sul conto della SI.ra Controparte_1 Pt_1
entro il 5° giorno di ogni mese.
[...]
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di OL, Procura
di OL, ConSIlio ordine avvocati di OL e Osservatorio nazionale sui diritti di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della SI.ra Pt_1
pagina 9 di 10 . Pt_1
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura del
100% da parte della SI.ra . E_
8. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del padre E_
, il rilascio di documenti, permesso di soggiorno, passaporto e Controparte_1
carata d'identità per il figlio.
9. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 Pt_1
a titolo di spese di lite, Euro 2.356,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre spese vive per euro 45,50 e le successive spese occorrende.
Così deciso in OL (BZ) in Camera di ConSIlio, il 19/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 10 di 10