Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 del protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 del protocollo stesso.