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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 295/2024 vertente
TRA
(c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.3.1978 e ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo
Scarano e Maria Pastore giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Ippolito Arabia giusta procura in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 15 marzo 2024, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “- accertare e dichiarare che le patologie denunciate sono malattie professionali e che il ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita vitalizia già in godimento con indennizzo Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
delle prestazioni previdenziali a titolo di danno biologico per la complessiva inabilità derivante dall'infortunio subìto nella misura già accertata ovvero accertanda a mezzo C.T.U., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e dei successivi aggravamenti, con condanna dell' in p.l.r.p.t., al pagamento dei CP_1
ratei maturati e non riscossi oltre a quelli da erogare, con maggiorazione di accessori come per legge;
- con condanna di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Con memoria depositata l'8 maggio 2024 si costituiva l il quale CP_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “Tanto premesso vorrà l'On.
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per le motivazioni sopra esposte, preliminarmente dichiarare prescritto il diritto del ricorrente per le motivazioni di cui in narrativa e comunque dichiarare inammissibile per mancanza di prova ovvero rigettare il ricorso proposto in quanto infondato. Spese come per legge”.
Acquisito il fascicolo cartaceo del procedimento RGN 748/2017 giusta ordinanza del 25 luglio 2024, a seguito della successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 dicembre 2024, entrambe le parti depositavano note scritte.
II – E' fondata l'eccezione di prescrizione ex artt. 111 e 112
T.U. n. 1124/1965 sollevata dall'amministrazione con la memoria di costituzione dell'8 maggio 2024 (con allegata valida procura generale alle liti del 5 agosto 2009).
Innanzitutto, non è pertinente il richiamo giurisprudenziale del ricorrente sulla sospensione della prescrizione, perchè nel caso di specie, nella fase amministrativa, c'è stato un provvedimento
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
espresso di rigetto della domanda (v. all. n. 22 del fascicolo proc.
RGN 748/2017).
Ne consegue che poiché il giudizio RGN 748/2017 (introdotto con atto depositato il 6 giugno 2017) è stato dichiarato estinto con sentenza del 25 gennaio 2024, è dalla prima data (e non dalla notifica del ricorso) che decorre il termine prescrizionale di tre anni (V. Cass.
Civ. Sez. lav., 16 aprile 2004, n. 7295: Il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale può essere interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito - e non dalla notifica - del ricorso stesso;
tale atto tuttavia ha effetto interruttivo solo istantaneo, per cui, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi dell'evento interruttivo;
nello stesso senso V. anche Cass.
Civ. Sez. lav., 4 maggio 2018, n. 10767, in motivazione).
III- In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese del procedimento possono essere compensate fra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e delle ragioni della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Matera, lì 10 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 295/2024 vertente
TRA
(c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.3.1978 e ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo
Scarano e Maria Pastore giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Ippolito Arabia giusta procura in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 15 marzo 2024, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “- accertare e dichiarare che le patologie denunciate sono malattie professionali e che il ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita vitalizia già in godimento con indennizzo Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
delle prestazioni previdenziali a titolo di danno biologico per la complessiva inabilità derivante dall'infortunio subìto nella misura già accertata ovvero accertanda a mezzo C.T.U., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e dei successivi aggravamenti, con condanna dell' in p.l.r.p.t., al pagamento dei CP_1
ratei maturati e non riscossi oltre a quelli da erogare, con maggiorazione di accessori come per legge;
- con condanna di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Con memoria depositata l'8 maggio 2024 si costituiva l il quale CP_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “Tanto premesso vorrà l'On.
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per le motivazioni sopra esposte, preliminarmente dichiarare prescritto il diritto del ricorrente per le motivazioni di cui in narrativa e comunque dichiarare inammissibile per mancanza di prova ovvero rigettare il ricorso proposto in quanto infondato. Spese come per legge”.
Acquisito il fascicolo cartaceo del procedimento RGN 748/2017 giusta ordinanza del 25 luglio 2024, a seguito della successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 dicembre 2024, entrambe le parti depositavano note scritte.
II – E' fondata l'eccezione di prescrizione ex artt. 111 e 112
T.U. n. 1124/1965 sollevata dall'amministrazione con la memoria di costituzione dell'8 maggio 2024 (con allegata valida procura generale alle liti del 5 agosto 2009).
Innanzitutto, non è pertinente il richiamo giurisprudenziale del ricorrente sulla sospensione della prescrizione, perchè nel caso di specie, nella fase amministrativa, c'è stato un provvedimento
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
espresso di rigetto della domanda (v. all. n. 22 del fascicolo proc.
RGN 748/2017).
Ne consegue che poiché il giudizio RGN 748/2017 (introdotto con atto depositato il 6 giugno 2017) è stato dichiarato estinto con sentenza del 25 gennaio 2024, è dalla prima data (e non dalla notifica del ricorso) che decorre il termine prescrizionale di tre anni (V. Cass.
Civ. Sez. lav., 16 aprile 2004, n. 7295: Il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale può essere interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito - e non dalla notifica - del ricorso stesso;
tale atto tuttavia ha effetto interruttivo solo istantaneo, per cui, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi dell'evento interruttivo;
nello stesso senso V. anche Cass.
Civ. Sez. lav., 4 maggio 2018, n. 10767, in motivazione).
III- In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese del procedimento possono essere compensate fra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e delle ragioni della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Matera, lì 10 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
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