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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/09/2025, n. 6722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6722 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42740/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42740/2021 promossa da:
, (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 FONDAZIONE PGR Per Grazie Ricevute, costituita in data 8 marzo 2012 dal Notaio Per_1
n. 112763 del Repertorio – n. 22310 della Raccolta (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avvocati Ciro De Vincenzo (C.F. ), Massimo De CodiceFiscale_2 Vincenzo ( ) e Massimiliano Lissi, (C.F. ) ed CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliate presso lo studio dei primi due sito in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11, giusta procure alle liti in calce alla citazione introduttiva ATTRICI contro
OP
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTESE MARIO e dell'avv.
[...] P.IVA_2 GALLI ALESSANDRO ( ) CORSO INDIPENDENZA, 20 20129 MILANO;
C.F._5 elettivamente domiciliato in PIAZZA PAIETTA 5 VERCELLI presso il difensore avv. CORTESE MARIO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. CORTESE MARIO , elettivamente domiciliato in PIAZZA PAIETTA 5 VERCELLI presso il difensore avv. CORTESE MARIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 10 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la , il
[...] Controparte_3
e il per OP Controparte_4 sentire accertare e dichiarare la proprietà e, conseguentemente, ottenere la restituzione di numerose tavolette votive sottoposte a sequestro penale nell'ambito del procedimento n. 16490/16 R.G.N.R iscritto avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Sul punto le attrici hanno premesso – con ricostruzione non contestata tra le parti – che nell'anno 2016 i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza avevano proceduto nei confronti del
, del di Verbania, della e di Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 al sequestro probatorio di tavolette ex voto già appartenute alla collezione di Parte_1 Per_2
padre di .
[...] Pt_1
Nell'ambito di tale procedimento, con decreto del 14 gennaio 2018 (doc. 10 di parte attrice) il Pubblico Ministero, ritenuto che si trattasse “di beni culturali appartenenti ad Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti (ex art. 10 D.Lvo 42/04), beni inalienabili in mancanza di autorizzazione della Santa Sede (ex artt. 1, 54, 56, 57 e 128 D.Lvo 42/04)”, aveva ordinato il dissequestro e la restituzione dei dipinti agli Enti Ecclesiastici “cui sono stati sottratti”. In esecuzione di quest'ultimo decreto, le tavolette sequestrate presso i Musei di Bergamo e Pallanza erano state restituite a diversi enti ecclesiastici, tra i quali i due odierni convenuti;
diversamente, quanto alle tavolette in sequestro presso e la , il dissequestro non era stato Parte_1 Parte_2 eseguito a seguito di contestazioni sollevate dalla difesa delle attrici – già indagate in quella sede – nel corso dell'esecuzione del provvedimento (cfr., punto 9 dell'atto di citazione).
Con decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 30 agosto 2018, era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e del fine di ingiusto profitto in capo all'indagata Parte_1
in proprio e quale presidente della , aveva quindi proposto istanza al Parte_1 Parte_2 Giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione, volta a ottenere la restituzione delle tavolette in sequestro;
il Giudice, con ordinanza del 20 maggio 2019 (doc. 11 di parte attrice), ha rimesso le parti al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, e 676, comma 2, c.p.p., ritenendo la potenziale sussistenza di una controversia civilistica sulla proprietà delle medesime. Il Giudice ha evidenziato, infatti, che parte degli ex voto in sequestro erano stati “denunciati rubati o indebitamente sottratti dai luoghi di culto” e che, ai sensi del canone 1292 del Codex Iuris Canonici (opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 18 della L. 222/85), il commercio di tali beni era possibile soltanto con l'autorizzazione della Santa Sede.
In tale contesto, parti attrici, nell'introdurre il presente giudizio, hanno rivendicato la proprietà delle tavolette sequestrate, allegando che:
- padre di aveva collezionato circa 6.500 tavolette votive a partire Persona_2 Parte_1 dagli anni '50, parte delle quali provenienti dalla collezione del cap. Persona_3
- di tale compendio, 1.500 opere erano state donate, con atto notarile del 25 settembre 1991 (doc. 2 di parte attrice), alla figlia odierna attrice;
Parte_1
pagina 2 di 10 - della restante collezione di circa 5.000 unità erano state donate, con atto notarile Persona_2 del 25 settembre 1996 (doc. 3 di parte attrice – in realtà nell'atto si fa menzione di 2.200 tavolette), al Museo del Paesaggio di Pallanza;
- delle tavolette donate a 716 unità erano state a loro volta donate, con atto notarile Parte_1 del 1° ottobre 1998, alla Diocesi di Bergamo per l'esposizione al;
Controparte_5
- aveva conferito le tavolette ex voto nel fondo di dotazione della Parte_1 [...]
, contestualmente costituita con atto notarile dell'8 marzo 2012 (doc. 7 di Parte_2 parte attrice), con valore stimato di euro 886.200,00;
- la aveva ottenuto il riconoscimento dalla Prefettura di Milano;
Parte_2
- gran parte delle tavolette votive erano stata esposta in mostre a partire dal 1991/1992 e pubblicata su due volumi del 1991 e del 1975 (cfr., punto 6 dell'atto di citazione).
Sulla scorta delle allegate vicende di trasferimento, le attrici hanno rivendicato la legittima proprietà delle tavolette in questione, deducendo l'acquisto a titolo derivativo in virtù delle vicende traslative dal cap. sino alla , l'acquisto a titolo originario per usucapione (cfr., punto Persona_3 Parte_2 8 dell'atto di citazione) per decorso del termine ventennale dal 1991 (donazione a , dal Parte_1 1996 (donazione al Museo di Pallanza) e dal 1998 (donazione al ) ovvero l'acquisto Controparte_5 a titolo originario ai sensi dell'art. 1153 c.c. (cfr., pag. 26 dell'atto di citazione).
Le attrici hanno, altresì, contestato le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale dai religiosi sentiti dai Carabinieri: in particolare, di , rettore del , Testimone_1 OP che aveva riconosciuto come provenienti dal TU e provento di furto 54 tavolette votive (doc. 12 di parte attrice) e di , priore della di , che aveva Persona_4 CP_2 Controparte_4 riconosciuto come riconducibili all'ente ecclesiastico 32 tavolette votive (doc. 22 di parte attrice).
Le attrici hanno, inoltre, allegato che in sede di mediazione obbligatoria il rettore del CP_1 [...]
di Como non aveva contestato la proprietà di 8 tavolette votive sequestrate, Controparte_7 non opponendosi al dissequestro e alla restituzione delle stesse (doc. 13 di parte attrice), successivamente disposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 25 ottobre 2022 (cfr., produzione di parte attrice non numerata).
Si sono costituiti in giudizio il e la OP [...]
, formulando eccezioni pregiudiziali di rito di difetto di legittimazione CO passiva della e di nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta dell'oggetto e CP_1 opponendosi nel merito alle domande attoree.
Il non si è costituito in giudizio e, con ordinanza del 25 Controparte_4 gennaio 2023, è stato dichiarato contumace.
1. Questioni pregiudiziali di rito.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della CO
, deducendo l'alterità di essa IA e del , entrambi enti ecclesiastici
[...] CP_1 civilmente riconosciuti, ma soggettivamente distinti (docc. 6 e 7 di parte convenuta). Nelle note autorizzate del 7 febbraio 2022, parte attrice ha replicato che la IA avrebbe la rappresentanza del TU e che nel processo penale sarebbe intervenuto, ad affermare la riconducibilità al delle tavolette votive oggetto di contestazione, proprio il parroco. CP_1
pagina 3 di 10 L'eccezione è fondata, in quanto – come risulta dai richiamati documenti di parte convenuta –
e sono in effetti enti ecclesiastici distinti, ciascuno dotato di autonomo CP_1 CP_1 riconoscimento e codice fiscale, al di là della contemporanea attribuzione di entrambi gli uffici ecclesiastici alla medesima persona fisica, e cioè al . Questi è stato sentito in sede penale in CP_9 quanto rettore del , a nulla rilevando la sua eventuale coeva titolarità di altro ministero;
ciò CP_1 risulta, del resto, dal verbale di sommarie informazioni prodotto da parte attrice (doc. 12). L'estraneità della all'oggetto di causa è ravvisabile CO già sulla base della domanda formulata dalle attrici, poiché le tavolette sono state rivendicate nei confronti del soggetto che, in sede penale, era stato individuato come avente diritto alla restituzione e, cioè, del . CP_1
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, comma quarto, c.p.c., per mancata individuazione specifica delle tavolette ex voto oggetto della domanda. Nell'atto di citazione, l'oggetto della domanda era individuato per relationem rispetto all'intero compendio sottoposto a sequestro penale. In sede di udienza di prima comparizione la nullità non è stata rilevata. Con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1) c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda, producendo le schede descrittive delle opere rivendicate da e dalla (docc. 26, 27 e Parte_1 Parte_2
28 di parte attrice). L'eccezione è, quindi, infondata potendosi ritenere, a seguito della precisazione della domanda svolta nella richiamata memoria, sufficientemente delimitato l'oggetto della domanda e, del resto, adeguatamente svolto il contraddittorio nel quale la parte convenuta ha esercitato compiutamente il proprio diritto di difesa.
2. Nel merito.
È noto che nell'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) incombe sull'attore l'onere di provare (c.d. probatio diabolica) il proprio diritto di proprietà, risalendo attraverso i propri danti causa sino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando l'avvenuta usucapione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 25643 del 04/12/2014, RV 633752).
Nel caso di specie, le vicende traslative allegate dalle attrici non sono sufficienti a ritenere provato il loro diritto di proprietà sulle tavolette votive oggetto di causa, in quanto, da un lato, non è stata provata l'identità delle opere rivendicate con quelle oggetto dei successivi contratti di donazione e, dall'altra, gli atti di trasferimento sono stati provati soltanto in parte.
Sotto il primo profilo, va osservato che le attrici hanno allegato che i dipinti ex voto sequestrati sarebbero appartenuti alla collezione di (tributaria, in parte, della collezione e Persona_2 Per_3 sarebbero poi pervenuti per atto di donazione a e per successivo atto di costituzione e Parte_1 dotazione alla . Parte_2
Tuttavia, dall'esame degli atti pubblici prodotti non vi sono elementi sufficienti per un'individuazione specifica delle tavolette votive di volta in volta trasferite, che sono descritte soltanto in modo complessivo e sommario, senza dettaglio dei singoli beni componenti la massa donata.
Né è possibile inferire l'identità dei beni donati nel 1991 con quelli oggi rivendicati attraverso un ragionamento di tipo logico-deduttivo, in quanto la pluralità di atti di alienazione a titolo gratuito compiuti negli anni a favore di diversi soggetti ( Museo del Paesaggio di Pallanza, Parte_1 pagina 4 di 10 di ha riguardato un numero di tavolette sempre diverso e, comunque, Controparte_5 CP_5 inferiore a quello complessivo della collezione, che le stesse attrici hanno indicato in circa 6.500 (cfr., punto 3 dell'atto di citazione). Ciò non consente di accertare, sulla base dei documenti prodotti, se gli atti di donazione a favore delle attrici hanno riguardato le opere provenienti dalla collezione in tesi legittimamente acquistate. Pt_1 Invero, nel contratto di donazione del 1991 tra e (doc. 2 di parte attrice) le Per_2 Parte_1 tavolette votive sono descritte genericamente, con mero richiamo alla dimensione minima e massima e al materiale;
nell'atto di costituzione della del 2012 (doc. 7 di parte attrice) si fa Parte_2 riferimento alla descrizione contenuta in un'allegata relazione giurata di stima che, tuttavia, non è stata prodotta ( né risultano prodotti i verbali di sequestro redatti in sede penale con impossibilità di procedere ad un utile raffronto anche per tale via).
Quanto alla continuità degli atti di trasferimento, manca la prova – risolvendosi il fatto in una mera allegazione di parte attrice – dell'acquisto a titolo derivativo tra ed (o Persona_2 Persona_3 altri soggetti) e tra questi ultimi e i relativi danti causa, considerato che, per loro stessa natura e per pacifico riconoscimento delle parti, le tavolette votive provengono necessariamente, in origine, da enti ecclesiastici.
Nessun valore di prova può, peraltro, attribuirsi alla provenienza indicata nelle schede (docc. 26-28) prodotte da parte attrice, trattandosi di mere allegazioni contestate specificamente dai convenuti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c.
In ogni caso, l'atto di donazione del 1991 e l'atto di dotazione del 2012 (in parte qua, e cioè relativamente al trasferimento delle tavolette votive) sono viziati da nullità sotto un duplice profilo, come sostenuto da parte convenuta.
a) Nullità per violazione delle disposizioni di diritto canonico.
Preliminarmente, va risolto il tema dell'individuazione della normativa applicabile ratione temporis, controverso tra le parti.
Parte attrice ha allegato che l'acquisto delle tavolette da parte di sarebbe avvenuto in Persona_2 epoca precedente alla riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 (che, come si vedrà, ha reso più stringenti i criteri di circolazione degli ex voto); la circostanza è stata specificamente contestata da parte convenuta e, come già evidenziato, le attrici non hanno fornito alcuna prova della data di acquisizione delle tavolette da parte del dante causa.
Peraltro – come sottolineato dai convenuti – anche il previgente Codice di Diritto Canonico del 1917 recava alcune disposizioni (canoni 1530-1533) che, sia pur con minor dettaglio, sottoponevano ad autorizzazione (“licenza del Superiore per la validità”) l'alienazione di beni della Chiesa. E già in epoca precedente alla revisione del Concordato del 1984, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la rilevanza della violazione delle disposizioni canoniche sul piano della validità dei negozi di diritto civile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 548 del 10/11/1992 - dep. 1993).
L'art. 18 della L. 20 maggio 1985, n. 222 ha, poi, espressamente affermato l'opponibilità ai terzi “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici” dell'omissione di controlli canonici risultanti dal codice di diritto canonico.
pagina 5 di 10 La Suprema Corte ha, sul punto, affermato – contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice – che siffatta invalidità è causa di nullità/inefficacia, e non di mera annullabilità, del contratto: “Sono le stesse norme dedicate al tema a fare riferimento alla categoria dell'invalidità e inefficacia: l'art. 18 della legge n. 222/1985 prevede che, appunto “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici” posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Evidentemente si intende evocare la categoria dell'inefficacia in senso lato, quale dato consequenziale della nullità del negozio (nullità espressamente invocata dall'Ente ecclesiastico)” (così Cass., Sez. 2, n. 19411 del 27/6/2025; in senso conforme Cass., Sez. 2, n. 2117 del 12/11/2014, Cass., Sez. 2, n. 8144 del 2/2/2012).
La normativa canonica rilevante è contenuta nei canoni 1290-1298 del Codice di Diritto Canonico. In particolare, il canone 1292 recita: “§1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti;
altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati;
il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.
§2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.”
CP_1 Parte attrice ha contestato l'applicabilità del § 2, che assoggetta l'alienazione alla licenza della Sede, alle opere per cui è causa, assumendo che essa sarebbe limitata ai soli oggetti di maggior valore di cui al § 1 e sottolineando la differenza tra ex voto preziosi e semplici tavolette votive (cfr. pp. 17-18 dell'atto di citazione). In realtà, la disposizione richiamata è chiara – con l'uso della congiunzione disgiuntiva “oppure” – nel riferirsi a tutti gli ex voto, a prescindere dal loro valore, eventualmente rilevante per l'ulteriore autorizzazione di cui al § 1. Parimenti infondata è la distinzione tra offerte votive alla Chiesa universale e ai singoli enti ecclesiastici, atteso che la Chiesa è unica e costituita anche dalle Chiese particolari (canone 368).
A fronte delle contestazioni dei convenuti, le attrici in rivendicazione avrebbero dovuto fornire prova delle autorizzazioni richieste, in mancanza delle quali i negozi sono da ritenersi affetti da nullità, dedotta dall'ente ecclesiastico costituito in questo giudizio.
È ben vero, come sostiene parte attrice, che le disposizioni del Codice di Diritto Canonico si applicano soltanto alle alienazioni da parte degli enti ecclesiastici e non a quelle tra privati (come gli atti di donazione e dotazione in questione). Tuttavia, l'inefficacia di questi ultimi discende dalla nullità dell'atto traslativo a monte e, cioè, del primo atto di trasferimento dai al successivo acquirente, dante causa delle successive Per_5 alienazioni (in ipotesi, etc.), atto inidoneo a trasferire validamente la proprietà delle Per_3 Pt_1 tavolette, con conseguente carattere a non domino dei successivi acquisti.
b) Nullità per violazione delle disposizioni di tutela dei beni culturali.
pagina 6 di 10 È incontestato tra le parti che le tavolette votive oggetto di causa costituiscano beni culturali di interesse artistico, come tali sottoposti alla disciplina di tutela recata dalla normativa speciale;
è, infatti, la stessa parte attrice a richiamare la disciplina prevista in materia (cfr., p. 10 dell'atto di citazione).
Anche in questo caso deve essere individuata la normativa ratione temporis applicabile.
Sul punto, occorre distinguere – prescindendo dalle allegazioni delle parti in virtù del principio iura novit curia – tra atti di trasferimento anteriori e atto di donazione del 1991, conclusi sotto il vigore della l. 1° giugno 1939, n. 1089, e atto di costituzione e dotazione della del 2012, Parte_2 concluso sotto il vigore del Codice Urbani, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
L'art. 26 della l. 1089/1939 subordina l'alienazione delle cose appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dagli enti pubblici all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, cui l'art. 28 conferisce il diritto di prelazione negli acquisti;
l'art. 30 della stessa legge subordina ogni atto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà o della detenzione di beni notificati alla denuncia allo stesso Ministro per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Le riconducibilità del convenuto alla categoria degli enti civilmente riconosciuti, ai sensi CP_1 dell'art. 4 della l. 222/85, è provata dalla documentazione.
A presidio della disciplina di tutela il successivo art. 61 commina la nullità delle alienazioni e degli atti giuridici compiuti in violazione delle disposizioni o senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità previsti dalla stessa legge. La Suprema Corte, in vicenda analoga alla presente, ha affermato che tale nullità, nel caso di alienazione di beni appartenenti a enti legalmente riconosciuti – diversamente da quelli appartenenti ai privati – ha carattere assoluto: “La nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 61 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, è di carattere
“assoluto” e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (così Cass., Sez. 2, n. 11032 del 10/02/2022).
Ne consegue la nullità, in mancanza di prova dell'autorizzazione ministeriale, di qualsivoglia atto di trasferimento originariamente intercorso tra l'ente ecclesiastico e l'originario dante causa, con conseguente nullità delle alienazioni successive sino all'atto di donazione intercorso tra Persona_2 a (1991) e al successivo atto di dotazione della (2012), secondo il Parte_1 Parte_2 criterio ben evidenziato dalla citata pronuncia n. 11032 del 2022.
Analogo regime autorizzatorio – richiamato da parte convenuta – è dettato dagli artt. 56 e ss. del Codice Urbani, per le alienazioni di beni culturali appartenenti, tra gli altri, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 56, lett. b); analogamente l'art. 59 prevede un obbligo di denuncia al per gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà e della detenzione di beni CP_11 culturali, al fine dell'eventuale esercizio della prelazione di cui agli artt. 60 e ss. La violazione delle disposizioni, delle condizioni e delle modalità previste è anch'essa sanzionata dall'art. 164 del Codice con la nullità delle alienazioni e degli atti giuridici compiuti.
Tale ulteriore profilo di nullità (che, peraltro, riguardando atti intercorsi tra privati avrebbe carattere relativo, e quindi deducibile soltanto dallo Stato e non rilevabile d'ufficio: Cass., Sez. 2, n. 4378 del 13/12/2011 - dep. 2012), è da ritenersi assorbito.
pagina 7 di 10 Esclusa, dunque, l'ammissibilità di un avvenuto acquisto della proprietà delle tavolette a titolo derivativo, restano da vagliare le invocate ipotesi di acquisto a titolo originario.
a) Acquisto ai sensi dell'art. 1153 c.c.
Le attrici hanno invocato l'avvenuto acquisto della proprietà in base alla regola del possesso vale titolo, avendo prima, e la poi ottenuto in buona fede la consegna delle Parte_1 Parte_2 tavolette votive.
Senza voler considerare il profilo della sussistenza dei requisiti della buona fede e dell'idoneità del titolo, basti richiamare l'orientamento recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “la disposizione dell'art. 1153 cod. civ. – sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo – non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette – a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. n. 1089 del 1939 – al regime dell'inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la “traditio” in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale […] Nel caso di alienazione di cose di interesse artistico o storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti in assenza di autorizzazione ministeriale, non soltanto il titolo non è valido, essendo colpito da nullità assoluta, ma anche la semplice traditio è vietata (art. 32 l. n. 1089 del 1939), per ragioni di interesse pubblico prevalenti – sul piano dei valori immanenti all'ordinamento giuridico – sull'interesse pubblico alla certezza del commercio mobiliare, posto a fondamento della norma dell'art. 1153 cod. civ.” (così Cass., Sez. 2, n. 11032 del 10/02/2022).
b) Acquisto per usucapione.
Le attrici hanno invocato (cfr. p. 5 dell'atto di citazione) l'avvenuta usucapione in capo “ai donatari ( -1991-, Museo di Pallanza -1996, 1998)” per decorso del termine Parte_1 Controparte_5 ventennale, con evidente richiamo alla disposizione prevista per i beni mobili dall'art. 1161, comma 2, c.c.
Quanto agli acquisti per donazione a favore dei Musei, la questione è all'evidenza estranea all'oggetto di causa.
Quanto all'acquisto per atto di donazione del 1991 da parte di l'usucapione non può Parte_1 ritenersi avvenuta per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, la ratio sottesa alla decisione della Suprema Corte sopra richiamata in punto di inapplicabilità della disposizione dell'art. 1153 c.c. ai beni culturali appare estensibile anche al possesso ad usucapionem. Ciò in quanto per negare rilevanza al possesso la S.C. ha evidenziato, da un lato, il divieto di traditio della cosa e il carattere sospensivamente condizionato dell'alienazione previsti dall'art. 32 della l. 1089/39, applicabile anche in caso di omessa autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 28 della stessa legge;
dall'altro, ha valorizzato il preminente interesse pubblico in materia (che, del resto, trova pagina 8 di 10 fondamento costituzionale nell'art. 9 della Carta), tale da superare l'ordinaria esigenza di certezza in materia di circolazione mobiliare.
Si tratta di conclusioni estensibili anche al terreno dell'usucapione. Non pare, infatti, che a fronte di un divieto di consegna del bene tale da non produrre un possesso efficace ex art. 1153 c.c., sia predicabile un altro, e diverso, possesso invece efficace per il solo compimento dell'usucapione. Il possesso è, infatti, situazione di fatto unitaria che, ove ritenuto incompatibile col quadro giuridico – sulla base delle condivisibili argomentazioni della Corte di legittimità – e perciò improduttivo di effetti giuridici, diviene inefficace tout court a prescindere dall'istituto concretamente azionato.
Peraltro, con riferimento al precedente richiamato, non potrebbe giungersi a diverse conclusioni sol perché, nel caso concretamente sottoposto, la S.C. aveva escluso l'acquisto per usucapione per ragioni diverse (limitandosi, invero, a evidenziare l'assenza del presupposto della buona fede per l'usucapione abbreviata): deve, infatti, ritenersi che l'iter argomentativo della Corte sia proceduto sulla base del principio della ragione più liquida, senza affrontare – perché non oggetto di ricorso – il diverso profilo dell'ammissibilità dell'usucapione dei beni culturali in via di principio.
Del resto, la particolare rilevanza delle disposizioni di tutela di beni in questione appare rimarcata dal tenore letterale dello stesso art. 61 l. 1089/39, che dichiara(va) “nulli di pieno diritto” i negozi compiuti in violazione di esse;
si tratta di un'enfasi che può certamente giustificare l'esclusione, per preminente interesse pubblico, dell'applicabilità di istituti – quale il possesso vale titolo o l'usucapione – comunque idonei a un aggiramento delle norme speciali.
Inoltre, anche a volere ritenere ammissibile in via di principio l'acquisto per usucapione di beni culturali, nel caso di specie difetterebbe, comunque, la prova dei relativi presupposti.
Le attrici – e, in particolare, che ne invoca l'acquisto per decorso del ventennio dall'atto Parte_1 di donazione del 1991 – non hanno provato l'avvenuta trasmissione del possesso a seguito di tale negozio. Sul punto, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirato alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso, di talché esso non trova applicazione per l'usucapione ventennale, atteso che, in relazione a questo istituto, la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale.” (così Cass., Sez. 2, n. 19501 del 30/09/2015 Rv. 636567).
Si ripropone, inoltre, sul piano dell'usucapione il già evidenziato difetto di individuazione negli atti notarili delle opere coinvolte, con conseguente impossibilità di accertare – quand'anche il relativo possesso fosse stato trasferito conformemente al titolo – se vi sia identità tra esse e quelle oggetto del presente giudizio.
Infine, parte attrice non ha fornito prova della non clandestinità del possesso e della data a decorrere dalla quale esso sarebbe stato esercitato pubblicamente ai sensi dell'art. 1163 c.c., requisito rispetto al quale la S.C. ha chiarito che “in ambito di opere d'arte solo l'esposizione a mostre, ovvero
pagina 9 di 10 l'inserimento in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse” (così Cass., Sez. 2, n. 16059 del 14/06/2019). Con riferimento alle schede prodotte dalle attrici (docc. 26-28), va, infatti, evidenziato che per alcune tavolette votive non è riportata la data di esposizione, mentre per altre è riportata una data ben antecedente (anni '50-'60) all'acquisizione del possesso da parte di per tutte, in ogni Parte_1 caso, manca qualsiasi riferimento al soggetto che, nel corso dell'esposizione, era pubblicamente identificabile come possessore uti dominus.
Per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provato l'avvenuto acquisto per usucapione delle tavolette votive rivendicate.
Le domande attoree devono, in conclusione, essere rigettate. Resta assorbita ogni questione, oggetto di contestazione tra le parti, in materia di provenienza furtiva delle opere di cui alla presente causa.
Quanto alle conclusioni formulate da parte convenuta, si osserva che la richiesta di restituzione delle tavolette in sequestro, in difetto della necessaria domanda di accertamento e dichiarazione della proprietà, non può essere interpretata come domanda riconvenzionale di rivendicazione;
su di essa, pertanto, non vi è luogo a provvedere, dovendo le conclusioni ritenersi limitate al rigetto delle pretese di parte attrice.
La complessità della controversia e la sostanziale novità delle questioni trattate (con particolare riferimento all'ammissibilità dell'usucapione) giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
[...]
- rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3
- compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 6 settembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42740/2021 promossa da:
, (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 FONDAZIONE PGR Per Grazie Ricevute, costituita in data 8 marzo 2012 dal Notaio Per_1
n. 112763 del Repertorio – n. 22310 della Raccolta (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avvocati Ciro De Vincenzo (C.F. ), Massimo De CodiceFiscale_2 Vincenzo ( ) e Massimiliano Lissi, (C.F. ) ed CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliate presso lo studio dei primi due sito in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11, giusta procure alle liti in calce alla citazione introduttiva ATTRICI contro
OP
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTESE MARIO e dell'avv.
[...] P.IVA_2 GALLI ALESSANDRO ( ) CORSO INDIPENDENZA, 20 20129 MILANO;
C.F._5 elettivamente domiciliato in PIAZZA PAIETTA 5 VERCELLI presso il difensore avv. CORTESE MARIO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. CORTESE MARIO , elettivamente domiciliato in PIAZZA PAIETTA 5 VERCELLI presso il difensore avv. CORTESE MARIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 10 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la , il
[...] Controparte_3
e il per OP Controparte_4 sentire accertare e dichiarare la proprietà e, conseguentemente, ottenere la restituzione di numerose tavolette votive sottoposte a sequestro penale nell'ambito del procedimento n. 16490/16 R.G.N.R iscritto avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Sul punto le attrici hanno premesso – con ricostruzione non contestata tra le parti – che nell'anno 2016 i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza avevano proceduto nei confronti del
, del di Verbania, della e di Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 al sequestro probatorio di tavolette ex voto già appartenute alla collezione di Parte_1 Per_2
padre di .
[...] Pt_1
Nell'ambito di tale procedimento, con decreto del 14 gennaio 2018 (doc. 10 di parte attrice) il Pubblico Ministero, ritenuto che si trattasse “di beni culturali appartenenti ad Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti (ex art. 10 D.Lvo 42/04), beni inalienabili in mancanza di autorizzazione della Santa Sede (ex artt. 1, 54, 56, 57 e 128 D.Lvo 42/04)”, aveva ordinato il dissequestro e la restituzione dei dipinti agli Enti Ecclesiastici “cui sono stati sottratti”. In esecuzione di quest'ultimo decreto, le tavolette sequestrate presso i Musei di Bergamo e Pallanza erano state restituite a diversi enti ecclesiastici, tra i quali i due odierni convenuti;
diversamente, quanto alle tavolette in sequestro presso e la , il dissequestro non era stato Parte_1 Parte_2 eseguito a seguito di contestazioni sollevate dalla difesa delle attrici – già indagate in quella sede – nel corso dell'esecuzione del provvedimento (cfr., punto 9 dell'atto di citazione).
Con decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 30 agosto 2018, era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e del fine di ingiusto profitto in capo all'indagata Parte_1
in proprio e quale presidente della , aveva quindi proposto istanza al Parte_1 Parte_2 Giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione, volta a ottenere la restituzione delle tavolette in sequestro;
il Giudice, con ordinanza del 20 maggio 2019 (doc. 11 di parte attrice), ha rimesso le parti al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, e 676, comma 2, c.p.p., ritenendo la potenziale sussistenza di una controversia civilistica sulla proprietà delle medesime. Il Giudice ha evidenziato, infatti, che parte degli ex voto in sequestro erano stati “denunciati rubati o indebitamente sottratti dai luoghi di culto” e che, ai sensi del canone 1292 del Codex Iuris Canonici (opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 18 della L. 222/85), il commercio di tali beni era possibile soltanto con l'autorizzazione della Santa Sede.
In tale contesto, parti attrici, nell'introdurre il presente giudizio, hanno rivendicato la proprietà delle tavolette sequestrate, allegando che:
- padre di aveva collezionato circa 6.500 tavolette votive a partire Persona_2 Parte_1 dagli anni '50, parte delle quali provenienti dalla collezione del cap. Persona_3
- di tale compendio, 1.500 opere erano state donate, con atto notarile del 25 settembre 1991 (doc. 2 di parte attrice), alla figlia odierna attrice;
Parte_1
pagina 2 di 10 - della restante collezione di circa 5.000 unità erano state donate, con atto notarile Persona_2 del 25 settembre 1996 (doc. 3 di parte attrice – in realtà nell'atto si fa menzione di 2.200 tavolette), al Museo del Paesaggio di Pallanza;
- delle tavolette donate a 716 unità erano state a loro volta donate, con atto notarile Parte_1 del 1° ottobre 1998, alla Diocesi di Bergamo per l'esposizione al;
Controparte_5
- aveva conferito le tavolette ex voto nel fondo di dotazione della Parte_1 [...]
, contestualmente costituita con atto notarile dell'8 marzo 2012 (doc. 7 di Parte_2 parte attrice), con valore stimato di euro 886.200,00;
- la aveva ottenuto il riconoscimento dalla Prefettura di Milano;
Parte_2
- gran parte delle tavolette votive erano stata esposta in mostre a partire dal 1991/1992 e pubblicata su due volumi del 1991 e del 1975 (cfr., punto 6 dell'atto di citazione).
Sulla scorta delle allegate vicende di trasferimento, le attrici hanno rivendicato la legittima proprietà delle tavolette in questione, deducendo l'acquisto a titolo derivativo in virtù delle vicende traslative dal cap. sino alla , l'acquisto a titolo originario per usucapione (cfr., punto Persona_3 Parte_2 8 dell'atto di citazione) per decorso del termine ventennale dal 1991 (donazione a , dal Parte_1 1996 (donazione al Museo di Pallanza) e dal 1998 (donazione al ) ovvero l'acquisto Controparte_5 a titolo originario ai sensi dell'art. 1153 c.c. (cfr., pag. 26 dell'atto di citazione).
Le attrici hanno, altresì, contestato le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale dai religiosi sentiti dai Carabinieri: in particolare, di , rettore del , Testimone_1 OP che aveva riconosciuto come provenienti dal TU e provento di furto 54 tavolette votive (doc. 12 di parte attrice) e di , priore della di , che aveva Persona_4 CP_2 Controparte_4 riconosciuto come riconducibili all'ente ecclesiastico 32 tavolette votive (doc. 22 di parte attrice).
Le attrici hanno, inoltre, allegato che in sede di mediazione obbligatoria il rettore del CP_1 [...]
di Como non aveva contestato la proprietà di 8 tavolette votive sequestrate, Controparte_7 non opponendosi al dissequestro e alla restituzione delle stesse (doc. 13 di parte attrice), successivamente disposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 25 ottobre 2022 (cfr., produzione di parte attrice non numerata).
Si sono costituiti in giudizio il e la OP [...]
, formulando eccezioni pregiudiziali di rito di difetto di legittimazione CO passiva della e di nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta dell'oggetto e CP_1 opponendosi nel merito alle domande attoree.
Il non si è costituito in giudizio e, con ordinanza del 25 Controparte_4 gennaio 2023, è stato dichiarato contumace.
1. Questioni pregiudiziali di rito.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della CO
, deducendo l'alterità di essa IA e del , entrambi enti ecclesiastici
[...] CP_1 civilmente riconosciuti, ma soggettivamente distinti (docc. 6 e 7 di parte convenuta). Nelle note autorizzate del 7 febbraio 2022, parte attrice ha replicato che la IA avrebbe la rappresentanza del TU e che nel processo penale sarebbe intervenuto, ad affermare la riconducibilità al delle tavolette votive oggetto di contestazione, proprio il parroco. CP_1
pagina 3 di 10 L'eccezione è fondata, in quanto – come risulta dai richiamati documenti di parte convenuta –
e sono in effetti enti ecclesiastici distinti, ciascuno dotato di autonomo CP_1 CP_1 riconoscimento e codice fiscale, al di là della contemporanea attribuzione di entrambi gli uffici ecclesiastici alla medesima persona fisica, e cioè al . Questi è stato sentito in sede penale in CP_9 quanto rettore del , a nulla rilevando la sua eventuale coeva titolarità di altro ministero;
ciò CP_1 risulta, del resto, dal verbale di sommarie informazioni prodotto da parte attrice (doc. 12). L'estraneità della all'oggetto di causa è ravvisabile CO già sulla base della domanda formulata dalle attrici, poiché le tavolette sono state rivendicate nei confronti del soggetto che, in sede penale, era stato individuato come avente diritto alla restituzione e, cioè, del . CP_1
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, comma quarto, c.p.c., per mancata individuazione specifica delle tavolette ex voto oggetto della domanda. Nell'atto di citazione, l'oggetto della domanda era individuato per relationem rispetto all'intero compendio sottoposto a sequestro penale. In sede di udienza di prima comparizione la nullità non è stata rilevata. Con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1) c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda, producendo le schede descrittive delle opere rivendicate da e dalla (docc. 26, 27 e Parte_1 Parte_2
28 di parte attrice). L'eccezione è, quindi, infondata potendosi ritenere, a seguito della precisazione della domanda svolta nella richiamata memoria, sufficientemente delimitato l'oggetto della domanda e, del resto, adeguatamente svolto il contraddittorio nel quale la parte convenuta ha esercitato compiutamente il proprio diritto di difesa.
2. Nel merito.
È noto che nell'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) incombe sull'attore l'onere di provare (c.d. probatio diabolica) il proprio diritto di proprietà, risalendo attraverso i propri danti causa sino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando l'avvenuta usucapione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 25643 del 04/12/2014, RV 633752).
Nel caso di specie, le vicende traslative allegate dalle attrici non sono sufficienti a ritenere provato il loro diritto di proprietà sulle tavolette votive oggetto di causa, in quanto, da un lato, non è stata provata l'identità delle opere rivendicate con quelle oggetto dei successivi contratti di donazione e, dall'altra, gli atti di trasferimento sono stati provati soltanto in parte.
Sotto il primo profilo, va osservato che le attrici hanno allegato che i dipinti ex voto sequestrati sarebbero appartenuti alla collezione di (tributaria, in parte, della collezione e Persona_2 Per_3 sarebbero poi pervenuti per atto di donazione a e per successivo atto di costituzione e Parte_1 dotazione alla . Parte_2
Tuttavia, dall'esame degli atti pubblici prodotti non vi sono elementi sufficienti per un'individuazione specifica delle tavolette votive di volta in volta trasferite, che sono descritte soltanto in modo complessivo e sommario, senza dettaglio dei singoli beni componenti la massa donata.
Né è possibile inferire l'identità dei beni donati nel 1991 con quelli oggi rivendicati attraverso un ragionamento di tipo logico-deduttivo, in quanto la pluralità di atti di alienazione a titolo gratuito compiuti negli anni a favore di diversi soggetti ( Museo del Paesaggio di Pallanza, Parte_1 pagina 4 di 10 di ha riguardato un numero di tavolette sempre diverso e, comunque, Controparte_5 CP_5 inferiore a quello complessivo della collezione, che le stesse attrici hanno indicato in circa 6.500 (cfr., punto 3 dell'atto di citazione). Ciò non consente di accertare, sulla base dei documenti prodotti, se gli atti di donazione a favore delle attrici hanno riguardato le opere provenienti dalla collezione in tesi legittimamente acquistate. Pt_1 Invero, nel contratto di donazione del 1991 tra e (doc. 2 di parte attrice) le Per_2 Parte_1 tavolette votive sono descritte genericamente, con mero richiamo alla dimensione minima e massima e al materiale;
nell'atto di costituzione della del 2012 (doc. 7 di parte attrice) si fa Parte_2 riferimento alla descrizione contenuta in un'allegata relazione giurata di stima che, tuttavia, non è stata prodotta ( né risultano prodotti i verbali di sequestro redatti in sede penale con impossibilità di procedere ad un utile raffronto anche per tale via).
Quanto alla continuità degli atti di trasferimento, manca la prova – risolvendosi il fatto in una mera allegazione di parte attrice – dell'acquisto a titolo derivativo tra ed (o Persona_2 Persona_3 altri soggetti) e tra questi ultimi e i relativi danti causa, considerato che, per loro stessa natura e per pacifico riconoscimento delle parti, le tavolette votive provengono necessariamente, in origine, da enti ecclesiastici.
Nessun valore di prova può, peraltro, attribuirsi alla provenienza indicata nelle schede (docc. 26-28) prodotte da parte attrice, trattandosi di mere allegazioni contestate specificamente dai convenuti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c.
In ogni caso, l'atto di donazione del 1991 e l'atto di dotazione del 2012 (in parte qua, e cioè relativamente al trasferimento delle tavolette votive) sono viziati da nullità sotto un duplice profilo, come sostenuto da parte convenuta.
a) Nullità per violazione delle disposizioni di diritto canonico.
Preliminarmente, va risolto il tema dell'individuazione della normativa applicabile ratione temporis, controverso tra le parti.
Parte attrice ha allegato che l'acquisto delle tavolette da parte di sarebbe avvenuto in Persona_2 epoca precedente alla riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 (che, come si vedrà, ha reso più stringenti i criteri di circolazione degli ex voto); la circostanza è stata specificamente contestata da parte convenuta e, come già evidenziato, le attrici non hanno fornito alcuna prova della data di acquisizione delle tavolette da parte del dante causa.
Peraltro – come sottolineato dai convenuti – anche il previgente Codice di Diritto Canonico del 1917 recava alcune disposizioni (canoni 1530-1533) che, sia pur con minor dettaglio, sottoponevano ad autorizzazione (“licenza del Superiore per la validità”) l'alienazione di beni della Chiesa. E già in epoca precedente alla revisione del Concordato del 1984, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la rilevanza della violazione delle disposizioni canoniche sul piano della validità dei negozi di diritto civile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 548 del 10/11/1992 - dep. 1993).
L'art. 18 della L. 20 maggio 1985, n. 222 ha, poi, espressamente affermato l'opponibilità ai terzi “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici” dell'omissione di controlli canonici risultanti dal codice di diritto canonico.
pagina 5 di 10 La Suprema Corte ha, sul punto, affermato – contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice – che siffatta invalidità è causa di nullità/inefficacia, e non di mera annullabilità, del contratto: “Sono le stesse norme dedicate al tema a fare riferimento alla categoria dell'invalidità e inefficacia: l'art. 18 della legge n. 222/1985 prevede che, appunto “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici” posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Evidentemente si intende evocare la categoria dell'inefficacia in senso lato, quale dato consequenziale della nullità del negozio (nullità espressamente invocata dall'Ente ecclesiastico)” (così Cass., Sez. 2, n. 19411 del 27/6/2025; in senso conforme Cass., Sez. 2, n. 2117 del 12/11/2014, Cass., Sez. 2, n. 8144 del 2/2/2012).
La normativa canonica rilevante è contenuta nei canoni 1290-1298 del Codice di Diritto Canonico. In particolare, il canone 1292 recita: “§1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti;
altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati;
il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.
§2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.”
CP_1 Parte attrice ha contestato l'applicabilità del § 2, che assoggetta l'alienazione alla licenza della Sede, alle opere per cui è causa, assumendo che essa sarebbe limitata ai soli oggetti di maggior valore di cui al § 1 e sottolineando la differenza tra ex voto preziosi e semplici tavolette votive (cfr. pp. 17-18 dell'atto di citazione). In realtà, la disposizione richiamata è chiara – con l'uso della congiunzione disgiuntiva “oppure” – nel riferirsi a tutti gli ex voto, a prescindere dal loro valore, eventualmente rilevante per l'ulteriore autorizzazione di cui al § 1. Parimenti infondata è la distinzione tra offerte votive alla Chiesa universale e ai singoli enti ecclesiastici, atteso che la Chiesa è unica e costituita anche dalle Chiese particolari (canone 368).
A fronte delle contestazioni dei convenuti, le attrici in rivendicazione avrebbero dovuto fornire prova delle autorizzazioni richieste, in mancanza delle quali i negozi sono da ritenersi affetti da nullità, dedotta dall'ente ecclesiastico costituito in questo giudizio.
È ben vero, come sostiene parte attrice, che le disposizioni del Codice di Diritto Canonico si applicano soltanto alle alienazioni da parte degli enti ecclesiastici e non a quelle tra privati (come gli atti di donazione e dotazione in questione). Tuttavia, l'inefficacia di questi ultimi discende dalla nullità dell'atto traslativo a monte e, cioè, del primo atto di trasferimento dai al successivo acquirente, dante causa delle successive Per_5 alienazioni (in ipotesi, etc.), atto inidoneo a trasferire validamente la proprietà delle Per_3 Pt_1 tavolette, con conseguente carattere a non domino dei successivi acquisti.
b) Nullità per violazione delle disposizioni di tutela dei beni culturali.
pagina 6 di 10 È incontestato tra le parti che le tavolette votive oggetto di causa costituiscano beni culturali di interesse artistico, come tali sottoposti alla disciplina di tutela recata dalla normativa speciale;
è, infatti, la stessa parte attrice a richiamare la disciplina prevista in materia (cfr., p. 10 dell'atto di citazione).
Anche in questo caso deve essere individuata la normativa ratione temporis applicabile.
Sul punto, occorre distinguere – prescindendo dalle allegazioni delle parti in virtù del principio iura novit curia – tra atti di trasferimento anteriori e atto di donazione del 1991, conclusi sotto il vigore della l. 1° giugno 1939, n. 1089, e atto di costituzione e dotazione della del 2012, Parte_2 concluso sotto il vigore del Codice Urbani, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
L'art. 26 della l. 1089/1939 subordina l'alienazione delle cose appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dagli enti pubblici all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, cui l'art. 28 conferisce il diritto di prelazione negli acquisti;
l'art. 30 della stessa legge subordina ogni atto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà o della detenzione di beni notificati alla denuncia allo stesso Ministro per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Le riconducibilità del convenuto alla categoria degli enti civilmente riconosciuti, ai sensi CP_1 dell'art. 4 della l. 222/85, è provata dalla documentazione.
A presidio della disciplina di tutela il successivo art. 61 commina la nullità delle alienazioni e degli atti giuridici compiuti in violazione delle disposizioni o senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità previsti dalla stessa legge. La Suprema Corte, in vicenda analoga alla presente, ha affermato che tale nullità, nel caso di alienazione di beni appartenenti a enti legalmente riconosciuti – diversamente da quelli appartenenti ai privati – ha carattere assoluto: “La nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 61 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, è di carattere
“assoluto” e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (così Cass., Sez. 2, n. 11032 del 10/02/2022).
Ne consegue la nullità, in mancanza di prova dell'autorizzazione ministeriale, di qualsivoglia atto di trasferimento originariamente intercorso tra l'ente ecclesiastico e l'originario dante causa, con conseguente nullità delle alienazioni successive sino all'atto di donazione intercorso tra Persona_2 a (1991) e al successivo atto di dotazione della (2012), secondo il Parte_1 Parte_2 criterio ben evidenziato dalla citata pronuncia n. 11032 del 2022.
Analogo regime autorizzatorio – richiamato da parte convenuta – è dettato dagli artt. 56 e ss. del Codice Urbani, per le alienazioni di beni culturali appartenenti, tra gli altri, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 56, lett. b); analogamente l'art. 59 prevede un obbligo di denuncia al per gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà e della detenzione di beni CP_11 culturali, al fine dell'eventuale esercizio della prelazione di cui agli artt. 60 e ss. La violazione delle disposizioni, delle condizioni e delle modalità previste è anch'essa sanzionata dall'art. 164 del Codice con la nullità delle alienazioni e degli atti giuridici compiuti.
Tale ulteriore profilo di nullità (che, peraltro, riguardando atti intercorsi tra privati avrebbe carattere relativo, e quindi deducibile soltanto dallo Stato e non rilevabile d'ufficio: Cass., Sez. 2, n. 4378 del 13/12/2011 - dep. 2012), è da ritenersi assorbito.
pagina 7 di 10 Esclusa, dunque, l'ammissibilità di un avvenuto acquisto della proprietà delle tavolette a titolo derivativo, restano da vagliare le invocate ipotesi di acquisto a titolo originario.
a) Acquisto ai sensi dell'art. 1153 c.c.
Le attrici hanno invocato l'avvenuto acquisto della proprietà in base alla regola del possesso vale titolo, avendo prima, e la poi ottenuto in buona fede la consegna delle Parte_1 Parte_2 tavolette votive.
Senza voler considerare il profilo della sussistenza dei requisiti della buona fede e dell'idoneità del titolo, basti richiamare l'orientamento recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “la disposizione dell'art. 1153 cod. civ. – sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo – non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette – a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. n. 1089 del 1939 – al regime dell'inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la “traditio” in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale […] Nel caso di alienazione di cose di interesse artistico o storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti in assenza di autorizzazione ministeriale, non soltanto il titolo non è valido, essendo colpito da nullità assoluta, ma anche la semplice traditio è vietata (art. 32 l. n. 1089 del 1939), per ragioni di interesse pubblico prevalenti – sul piano dei valori immanenti all'ordinamento giuridico – sull'interesse pubblico alla certezza del commercio mobiliare, posto a fondamento della norma dell'art. 1153 cod. civ.” (così Cass., Sez. 2, n. 11032 del 10/02/2022).
b) Acquisto per usucapione.
Le attrici hanno invocato (cfr. p. 5 dell'atto di citazione) l'avvenuta usucapione in capo “ai donatari ( -1991-, Museo di Pallanza -1996, 1998)” per decorso del termine Parte_1 Controparte_5 ventennale, con evidente richiamo alla disposizione prevista per i beni mobili dall'art. 1161, comma 2, c.c.
Quanto agli acquisti per donazione a favore dei Musei, la questione è all'evidenza estranea all'oggetto di causa.
Quanto all'acquisto per atto di donazione del 1991 da parte di l'usucapione non può Parte_1 ritenersi avvenuta per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, la ratio sottesa alla decisione della Suprema Corte sopra richiamata in punto di inapplicabilità della disposizione dell'art. 1153 c.c. ai beni culturali appare estensibile anche al possesso ad usucapionem. Ciò in quanto per negare rilevanza al possesso la S.C. ha evidenziato, da un lato, il divieto di traditio della cosa e il carattere sospensivamente condizionato dell'alienazione previsti dall'art. 32 della l. 1089/39, applicabile anche in caso di omessa autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 28 della stessa legge;
dall'altro, ha valorizzato il preminente interesse pubblico in materia (che, del resto, trova pagina 8 di 10 fondamento costituzionale nell'art. 9 della Carta), tale da superare l'ordinaria esigenza di certezza in materia di circolazione mobiliare.
Si tratta di conclusioni estensibili anche al terreno dell'usucapione. Non pare, infatti, che a fronte di un divieto di consegna del bene tale da non produrre un possesso efficace ex art. 1153 c.c., sia predicabile un altro, e diverso, possesso invece efficace per il solo compimento dell'usucapione. Il possesso è, infatti, situazione di fatto unitaria che, ove ritenuto incompatibile col quadro giuridico – sulla base delle condivisibili argomentazioni della Corte di legittimità – e perciò improduttivo di effetti giuridici, diviene inefficace tout court a prescindere dall'istituto concretamente azionato.
Peraltro, con riferimento al precedente richiamato, non potrebbe giungersi a diverse conclusioni sol perché, nel caso concretamente sottoposto, la S.C. aveva escluso l'acquisto per usucapione per ragioni diverse (limitandosi, invero, a evidenziare l'assenza del presupposto della buona fede per l'usucapione abbreviata): deve, infatti, ritenersi che l'iter argomentativo della Corte sia proceduto sulla base del principio della ragione più liquida, senza affrontare – perché non oggetto di ricorso – il diverso profilo dell'ammissibilità dell'usucapione dei beni culturali in via di principio.
Del resto, la particolare rilevanza delle disposizioni di tutela di beni in questione appare rimarcata dal tenore letterale dello stesso art. 61 l. 1089/39, che dichiara(va) “nulli di pieno diritto” i negozi compiuti in violazione di esse;
si tratta di un'enfasi che può certamente giustificare l'esclusione, per preminente interesse pubblico, dell'applicabilità di istituti – quale il possesso vale titolo o l'usucapione – comunque idonei a un aggiramento delle norme speciali.
Inoltre, anche a volere ritenere ammissibile in via di principio l'acquisto per usucapione di beni culturali, nel caso di specie difetterebbe, comunque, la prova dei relativi presupposti.
Le attrici – e, in particolare, che ne invoca l'acquisto per decorso del ventennio dall'atto Parte_1 di donazione del 1991 – non hanno provato l'avvenuta trasmissione del possesso a seguito di tale negozio. Sul punto, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirato alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso, di talché esso non trova applicazione per l'usucapione ventennale, atteso che, in relazione a questo istituto, la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale.” (così Cass., Sez. 2, n. 19501 del 30/09/2015 Rv. 636567).
Si ripropone, inoltre, sul piano dell'usucapione il già evidenziato difetto di individuazione negli atti notarili delle opere coinvolte, con conseguente impossibilità di accertare – quand'anche il relativo possesso fosse stato trasferito conformemente al titolo – se vi sia identità tra esse e quelle oggetto del presente giudizio.
Infine, parte attrice non ha fornito prova della non clandestinità del possesso e della data a decorrere dalla quale esso sarebbe stato esercitato pubblicamente ai sensi dell'art. 1163 c.c., requisito rispetto al quale la S.C. ha chiarito che “in ambito di opere d'arte solo l'esposizione a mostre, ovvero
pagina 9 di 10 l'inserimento in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse” (così Cass., Sez. 2, n. 16059 del 14/06/2019). Con riferimento alle schede prodotte dalle attrici (docc. 26-28), va, infatti, evidenziato che per alcune tavolette votive non è riportata la data di esposizione, mentre per altre è riportata una data ben antecedente (anni '50-'60) all'acquisizione del possesso da parte di per tutte, in ogni Parte_1 caso, manca qualsiasi riferimento al soggetto che, nel corso dell'esposizione, era pubblicamente identificabile come possessore uti dominus.
Per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provato l'avvenuto acquisto per usucapione delle tavolette votive rivendicate.
Le domande attoree devono, in conclusione, essere rigettate. Resta assorbita ogni questione, oggetto di contestazione tra le parti, in materia di provenienza furtiva delle opere di cui alla presente causa.
Quanto alle conclusioni formulate da parte convenuta, si osserva che la richiesta di restituzione delle tavolette in sequestro, in difetto della necessaria domanda di accertamento e dichiarazione della proprietà, non può essere interpretata come domanda riconvenzionale di rivendicazione;
su di essa, pertanto, non vi è luogo a provvedere, dovendo le conclusioni ritenersi limitate al rigetto delle pretese di parte attrice.
La complessità della controversia e la sostanziale novità delle questioni trattate (con particolare riferimento all'ammissibilità dell'usucapione) giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
[...]
- rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3
- compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 6 settembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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