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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 70/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Santa Maria della Catena n.
143 presso lo studio dell'Avv. Ignazio Greco che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 87 presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Sorbello che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Salvatore Sorbello per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 ottobre 2016 davanti al Tribunale di
Catania esponeva di aver lavorato alle Parte_2 dipendenze di dal febbraio 2012 al 23 dicembre 2014 Controparte_2 presso le sedi di Misterbianco e di Catania (via Indipendenza e via del
Rotolo) con mansioni contrattuali di “aiuto macellaio” (livello 5 CCNL
Commercio e Terziario). Sosteneva che, sebbene assunto con qualifica di “aiuto macellaio” aveva svolto in realtà mansioni superiori di “repartista” corrispondenti al livello 4 CCNL.
Al riguardo precisava che aveva svolto il compito di verificare e controllare lo scoperto della merce dai banchi di vendita del reparto macelleria, di predisporre i rifornimenti di merce del reparto macelleria tramite l'invio degli ordinativi, di contattare i rappresentanti dai vari grossisti.
Aggiungeva che si era anche occupato della vendita al banco macelleria e di organizzare i turni di lavoro tra i vari colleghi del reparto macelleria.
Evidenziava di aver lavorato dal lunedì al sabato continuativamente dalle ore 7,30 alle ore 18,00 o, in alternativa, dalle ore 10,30 alle ore
21,00 e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,30, nonostante il contratto di lavoro prevedesse 40 ore settimanali.
Deduceva, quindi, di aver svolto lavoro straordinario per 26 ore settimanali mai retribuito.
Ciò premesso, chiedeva la condanna di al pagamento Controparte_2 delle differenze retributive maturate in ragione della quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, da quantificarsi in €
134.846,60 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva , società incorporante Controparte_1
eccependo preliminarmente l'incompetenza per Controparte_2 territorio del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1911/2023 il Tribunale di Catania rigettava l'eccezione di incompetenza e, in parziale accoglimento della domanda, condannava al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 47.638,43, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. proponeva ricorso per regolamento facoltativo di Controparte_1 competenza e la Corte di Cassazione, con ordinanza del 27 ottobre
2023, cassava la sentenza impugnata e dichiarava la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, fissando il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio.
riassumeva, quindi, il giudizio con ricorso Parte_1 depositato il 14 gennaio 2024, insistendo in tutte le domande già avanzate davanti al Tribunale di Catania.
Nella resistenza di , all'udienza del 3 Controparte_1 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente si osserva che, secondo quanto chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, quanto la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente sia effettuata nel termine fissato nella ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione di tale ordinanza previsto dal nuovo testo dell'art. 50 cod. proc. civ., il rapporto processuale sorto dinanzi al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti davanti al nuovo giudice in forza della domanda originaria ed il processo, continua, mantenendo una struttura unitaria e conservando, perciò, tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente
(Cass. 9 aprile 2019, n. 9915, Cass. 1 marzo 2021, n. 5542, Cass. 2 febbraio 1995, n. 1241, Cas. 12 agosto 1988, n. 4940).
Più in particolare la Suprema Corte ha costantemente statuito che “a seguito ella tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato” (Cass. 10 maggio 2013, n. 11234, Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, Cass. 6 agosto 1994, n. 7309, Cass. 28 aprile 1989,
n. 2037).
Per l'effetto, va esaminato l'intero materiale probatorio, ivi comprese le prove assunte davanti al Giudice poi dichiarato incompetente.
Il ricorrente rileva di aver svolto mansioni superiori di repartista
(livello 4 CCNL Commercio e Terziario) in luogo delle mansioni contrattuali di aiuto macellaio (livello 5 CCNL).
Sostiene inoltre di aver svolto 26 ore settimanali di lavoro, avendo prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato continuativamente dalle ore 7,30 alle ore 18,00 o, in alternativa, dalle ore 10,30 alle ore
21,00 e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
La domanda del ricorrente non merita accoglimento.
Si deve innanzitutto premettere che ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata.
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative al lavoro straordinario.
E così, con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr.
Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003;
Cass. n. 8006/1998). Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n.
73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola
n. 1566/2017; Trib. Bari n. 1868/2017; Trib. Firenze n. 215/2017;
Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Ciò premesso, occorre in primo luogo richiamare le declaratorie contrattuali relative alle mansioni di livello 5 CCNL Terziario e
Commercio (mansioni attribuite in via contrattuale) e le declaratorie relative alle reclamate mansioni di livello 4 CCNL.
L'art. 100 CCNL prevede che appartengono al livello 5 “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite”.
In tale livello vi rientra l'addetto al controllo delle vendite, l'addetto al controllo e alla verifica delle merci, l'aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati), l'aiuto banconiere di spacci di carne, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio.
Appartengono, invece, al livello 4 CCNL i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
In tale livello rientra il commesso alla vendita al pubblico, lo specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita, l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) e l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
In sostanza la differenza tra le due qualifiche di livello 5 e di livello 4 risiede nel fatto che in quest'ultima vi rientrano quei lavoratori che svolgono mansioni di vendita al pubblico, oltre a mansioni ausiliare alla vendita (incasso e relativa registrazione, preparazione delle confezioni, prezzatura, marcatura, segnalazione dello scoperto dei banchi, rifornimento e movimentazione fisica delle merci). Nel livello 5 rientrano, invece, i lavoratori che svolgono solo operazioni ausiliarie alla vendita.
Ciò premesso, si osserva che il teste ha confermato che Tes_1 il ricorrente è stato adibito alle mansioni di repartista e che si occupava di verificare e controllare lo scoperto della merce dai banchi di vendita del reparto macelleria, nonché di predisporre i rifornimenti di merce del reparto macelleria che periodicamente venivano inviati ai fornitori (circostanze nn. 1 e 2 del capitolato di prova).
Il teste ha poi riferito che il ricorrente organizzava i turni di Tes_1 lavoro tra i vari colleghi del reparto macelleria e si occupava anche della vendita al banco macelleria ai clienti del supermercato
(circostanze nn. 3 e 4 del capitolato di prova).
Il teste ha precisato di aver lavorato con il ricorrente presso la Tes_1 filiale di via del Rotolo a Catania e di via Bologna in zona Montepalma.
Analogamente il teste ha fornito una Testimone_2 rappresentazione sostanzialmente coincidente con quella delineata dal teste aggiungendo che il ricorrente sistemava i vassoi di Tes_1 carne da asporto e si occupava dei clienti al banco della macelleria. Il teste ha precisato di aver lavorato con il ricorrente Tes_2 presso la filiale di via del Rotolo di Catania.
Entrambi i testi hanno poi riferito di aver agito in giudizio nei confronti di (società incorporata da Controparte_2 Controparte_1
), avanzando pretese analoghe a quelle dell'odierno
[...] ricorrente nell'ambito di un giudizio definito mediante transazione.
Sono stati poi sentiti i testi e , i Testimone_3 Testimone_4 quali hanno piuttosto riferito che il ricorrente svolgeva mansioni di aiuto macellaio, provvedendo anche a sistemare la merce nel reparto macelleria sotto le direttive del responsabile della macelleria. Tes_ Entrambi i testi e hanno riferito, in particolare, di aver visto Tes_3 il ricorrente “fare l'aiuto macellaio nel punto vendita da Monte
Palma”. I testi hanno precisato di aver visto il ricorrente svolgere tali mansioni, in quanto erano ispettori che si recavano presso i punti vendita circa due volte a settimana. Tes_ In ordine alla tipologia di mansioni svolte i testi e da una Tes_3 parte e e dall'altra hanno dunque fornito una Tes_1 Tes_2 versione sostanzialmente opposta, dal momento che i primi hanno riferito che il teste ha svolto mansioni corrispondenti a quelle indicate nel contratto mentre i secondi hanno confermato la prospettazione del ricorrente sullo svolgimento di mansioni afferenti anche alla vendita.
Il contrasto è ravvisabile anche nel narrato dei testimoni sull'orario di lavoro svolto dal ricorrente.
I testi e hanno, infatti riferito che il ricorrente Tes_1 Tes_2 osservava un orario di lavoro di circa 11-12 ore al giorno e che presso il supermercato di via del Rotolo i dipendenti lavoravano anche la domenica per l'intera giornata perché il supermercato chiudeva alle ore 21,00. Tes_ I testi e hanno invece dichiarato che il ricorrente lavorava Tes_3 per 40 ore settimanali come da contratto e che la domenica i punti vendita erano aperti dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ed a turno i dipendenti lavoravano a domeniche alterne. Hanno poi aggiunto che il lavoro domenicale veniva retribuito e che i dipendenti del punto vendita di via del Rotolo lavoravano anche la domenica per l'intera giornata ricevendo le ore in più di lavoro festivo.
I testi hanno poi precisato che l'orario di lavoro eccedente le 40 ore settimanali veniva compensato con riposi. A tal proposito il teste ha evidenziato che era difficile che ciò accadesse perché Tes_5 ogni volta che il direttore chiedeva qualche ora in più i responsabili sindacali si opponevano.
Alla luce del contraddittorio quadro probatorio emerso dalle dichiarazioni dei testi, lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario non può ritenersi dimostrato. Ed invero non vi sono allegati in atti altri elementi che possono fornire da riscontro all'una o all'altra rappresentazione dei fatti;
né sono ravvisabili contraddizioni nella narrazione dei singoli testi tali da infirmarne l'attendibilità e la credibilità.
Sul punto è un dato ormai acquisito che in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. 31 maggio
2024, n. 15270).
Nel caso in esame, oltre all'assenza di elementi di riscontro e di contraddizioni intrinseche nel narrato dei testimoni, va altresì considerato che i testi e pur avendo promosso un Tes_1 Tes_2 giudizio analogo nei confronti del datore di lavoro, hanno nel frattempo raggiunto un accordo transattivo. Non vi è dunque ragione per dubitare della loro attendibilità.
Tuttavia alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo Tes_ quantomeno al teste , dal momento che quest'ultima non lavora più per la società resistente dall'inizio del 2021 e non è dunque titolare di un interesse a fornire una rappresentazione dei fatti corrispondente a quella di Controparte_1
Ora, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. n. 20642/2017; Cass. n. 4773/2015; Cass. n. 23961/2013;
Cass. n. 19756/2012; Cass. n. 11745/2012; Cass. n. 10211/2012;
Cass. n. 3027/2011; Cass. n. 3468/2010; Cass. n. 26926/2009;
Cass. n. 6760/2003).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda del ricorrente, sul quale grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, deve essere rigettata.
Tenuto conto della contraddittorietà delle risultanze istruttorie, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio svolto davanti alla Corte di
Cassazione (in ordine alle quali è stata rimessa a questo Tribunale la relativa statuizione), le spese vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (cause di valore compreso tra
52.001,00 e € 260.000,00) in considerazione della delimitazione dell'oggetto del giudizio alla questione della competenza per territorio.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del presente giudizio;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 in liquidazione delle spese del giudizio svoltosi davanti Controparte_1 alla Corte di Cassazione, liquidate in € 1.036,00 per spese ed in €
3.828,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino