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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3885/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dalle procuratrici domiciliatarie Avv. Ingrid Sormani (C.F. ) e Avv. Isabella Frigo C.F._2
( ), presso il cui Studio in Monza, Via A. Appiani, 21 elegge domicilio, le quali C.F._3 indicano l'utenza telefax n. 039.2327240 e l'indirizzo Email_1 per la ricezione delle notifiche degli atti del procedimento ex art. 134 co. Email_2
III c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
n. 21, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Andrea Cascio del Foro di Monza (C.F.
- indirizzo PEC: - fax n. 039/2304325), C.F._5 Email_3 presso il cui studio in Monza, Via Manzoni n. 33, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- disporre la trasformazione del procedimento per divorzio giudiziale promosso dalla IG.ra Parte_1
in congiunto;
[...]
pagina 1 di 6 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IGnori
e in Senago in data 6.6.2009 e disporre la trasmissione della Controparte_1 Parte_1 emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Senago ove il matrimonio è stato trascritto (anno 2009, parte 2°, Seria A, n. 13), affinchè si proceda alle annotazioni prescritte dall'art. 69 del DPR 396/2000 ed agli ulteriori incombenti di legge;
- affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- collocare i minori prevalentemente presso la madre;
- assegnare alla madre la casa coniugale;
- porre a carico del IG. con decorrenza febbraio 2025 l'importo di euro 800,00, da versarsi alla CP_1 IG.ra in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza pagina 2 di 6 i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
- disporre che le parti percepiscano l'assegno unico nella misura del 50% ciascuna;
- la IG.ra dichiara di rinunciare ad ogni diversa domanda formulata con il proprio Parte_1 ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 30.5.2024;
- il IG. presta sin d'ora il consenso affinché venga aggiunto alla figlia oltre Controparte_1 Per_1 al cognome paterno, anche il cognome materno ed all'uopo si impegna a dar corso ad ogni necessario incombente la cui eventuale spesa rimarrà a carico esclusivo della IG.ra . Pt_1
Quanto al diritto di visita padre-figli:
A) sino alla liberalizzazione degli incontri padre-figli da parte del Servizio Sociale:
- disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé alla presenza di un educatore dei servizi sociali e in spazio neutro;
gli operatori potranno modificare modalità e tempistiche delle visite - ampliandole, liberalizzandole, riducendole, sospendendole - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
- disporre che gli operatori dei servizi sociali regolamentino e calendarizzino le chiamate e video chiamate minori - padre sempre nell'esclusivo interesse dei figli;
- disporre che i servizi sociali effettuino monitoraggio del nucleo familiare e verifichino l'andamento del percorso comunitario e presso SMI di;
CP_1
B) successivamente alla liberalizzazione degli incontri padre-figli da parte del Servizio Sociale, disporre il diritto di visita padre-figli con le seguenti modalità:
- a settimane alterne: (settimana A) il padre potrà tenere con sé i figli il martedì dalle ore 17.30 alle ore
21.00 e dal venerdì (17.30) alla domenica (19.30); nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel fine settimana (settimana B) dal martedì (17.30) al mercoledì mattina (con accompagnamento a scuola) ed il giovedì dalle 17.30 alle 21.30;
- i figli, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- i figli, durante i mesi di giugno e luglio, potranno trascorrere periodi di vacanza con i nonni materni e/o paterni, sino ad un massimo di 10 giorni consecutivi per ciascun mese, da concordare con un preavviso di due mesi;
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 23 dicembre al 25 dicembre e con la madre dal tardo pomeriggio/sera del 25 dicembre al 6 gennaio;
- i figli, durante le vacanze pasquali, trascorreranno, ad anni alterni con il padre il giorno della Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- i genitori comunicheranno reciprocamente le destinazioni delle vacanze e si renderanno sempre reperibili telefonicamente, quantomeno, nella fascia oraria 19.30 - 21.00, per garantire i contatti genitori-figli;
- il IG. , a propria discrezione, potrà tenere con sé i figli per una ulteriore intera settimana, nel CP_1 periodo dell'anno che verrà dallo stesso prescelto e tempestivamente comunicato alla IG.ra . Pt_1
Spese legali compensate tra le parti.
pagina 3 di 6 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 346/2024, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi riproducono le condizioni della separazione di cui alla sentenza definitiva Tribunale di Monza nr.
441/2025, in data 20.2.2025 all'esito di un giudizio che ha reso necessario l'intervento dei servizi sociali del Comune di Varedo.
Si legge nella sentenza di separazione:
“egli era risultato sempre positivo all'utilizzo di cocaina;
l'uomo a luglio 2024 accettava l'inserimento comunitario. Dopo i primi mesi di fatica nel gestire le regole comunitarie, il percorso comunitario conosceva una fase positiva e appariva adeguato nei comportamenti, e riusciva a CP_1 mantenere l'astinenza; egli riferiva preoccupazione per la mancanza di comunicazione con
e temeva di venire escluso dalla vita dei figli e dalle scelte che li riguardavano;
egli Pt_1 proseguiva gli incontri con i figli in spazio neutro ed erano state inserite anche chiamate e videochiamate;
l'educatrice evidenziava che l'andamento degli incontri era positivo e ne proponeva una graduale liberalizzazione, ad esempio consentendo la partecipazione di
a partite di basket di o a compleanni. CP_1 Per_2
… Dalla relazione dei Servizi Sociali Varedo del 24.1.2025 emerge che ha mantenuto CP_1 un atteggiamento collaborante nei confronti del Servizio presenziando agli appuntamenti on line;
egli ha narrato del buon inserimento comunitario e dei progressi registrati;
si è mostrato consapevole della necessità di informare i figli sulle proprie condizioni di salute ed è apparso sintonizzato sui loro bisogni.
ha collaborato con gli operatori, ella continua ad essere sintonizzata sui bisogni dei Pt_1 figli, non pone alcun ostacolo alle frequentazioni ed appare in grado di preservare la figura paterna agli occhi dei minori. Dalla relazione dello SMI emerge l'effettuazione di profondo lavoro di sul proprio CP_1 benessere psicofisico;
egli è stato invitato a modificare alcune modalità impulsive, attuate anche nei confronti di altri ospiti. Il quadro tossicomanico non appare variato perché l'utilizzo di sostanze risulta ancora la modalità principale con cui soddisferebbe i propri bisogni. CP_1
Egli è però maggiormente consapevole della malattia e ne sottovaluta meno la gravità. Gli operatori evidenziano che le criticità nella sfera lavorativa e sociale possono costituire pagina 4 di 6 importanti ostacoli all'obiettivo dell'astensione dall'uso di sostanze ed evidenziano dunque la necessità per di trovare fonti di appagamento alternative. CP_1
Gli incontri padre-figli sono proseguiti regolarmente in spazio neutro con cadenza settimanale ed un buon andamento;
gli operatori stanno individuando una figura che possa garantire la presenza ad incontri anche fuori da tale contesto;
le videochiamate hanno inoltre andamento positivo.
La psicoterapeuta di Gioia, Dott.ssa , descrive come una bambina serena, Per_3 Per_1 non sono emersi elementi di sofferenza o irrequietezza;
la terapeuta evidenzia la necessità di illustrare alla minore con più chiarezza la condizione paterna e sta approntando incontri
a tale scopo. Per concludere, il Servizio ritiene opportuno un proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare soprattutto per quanto riguarda le visite padre-figli, da svolgersi sempre alla presenza di un operatore, e la regolamentazione delle chiamate e video chiamate.”
Pertanto, le condizioni possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori nata l'[...] e Per_1 in data 04.02.17, e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di Per_2 equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
Dovrà proseguire il monitoraggio a cura dei servizi sociali del Comune territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in SENAGO il 6.6.2009 (trascritto al nr. 13 parte II
[...] Controparte_1 serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2009), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SENAGO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio del 12.6.2025
Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di
Varedo.
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3885/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dalle procuratrici domiciliatarie Avv. Ingrid Sormani (C.F. ) e Avv. Isabella Frigo C.F._2
( ), presso il cui Studio in Monza, Via A. Appiani, 21 elegge domicilio, le quali C.F._3 indicano l'utenza telefax n. 039.2327240 e l'indirizzo Email_1 per la ricezione delle notifiche degli atti del procedimento ex art. 134 co. Email_2
III c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
n. 21, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Andrea Cascio del Foro di Monza (C.F.
- indirizzo PEC: - fax n. 039/2304325), C.F._5 Email_3 presso il cui studio in Monza, Via Manzoni n. 33, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- disporre la trasformazione del procedimento per divorzio giudiziale promosso dalla IG.ra Parte_1
in congiunto;
[...]
pagina 1 di 6 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IGnori
e in Senago in data 6.6.2009 e disporre la trasmissione della Controparte_1 Parte_1 emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Senago ove il matrimonio è stato trascritto (anno 2009, parte 2°, Seria A, n. 13), affinchè si proceda alle annotazioni prescritte dall'art. 69 del DPR 396/2000 ed agli ulteriori incombenti di legge;
- affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- collocare i minori prevalentemente presso la madre;
- assegnare alla madre la casa coniugale;
- porre a carico del IG. con decorrenza febbraio 2025 l'importo di euro 800,00, da versarsi alla CP_1 IG.ra in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza pagina 2 di 6 i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
- disporre che le parti percepiscano l'assegno unico nella misura del 50% ciascuna;
- la IG.ra dichiara di rinunciare ad ogni diversa domanda formulata con il proprio Parte_1 ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 30.5.2024;
- il IG. presta sin d'ora il consenso affinché venga aggiunto alla figlia oltre Controparte_1 Per_1 al cognome paterno, anche il cognome materno ed all'uopo si impegna a dar corso ad ogni necessario incombente la cui eventuale spesa rimarrà a carico esclusivo della IG.ra . Pt_1
Quanto al diritto di visita padre-figli:
A) sino alla liberalizzazione degli incontri padre-figli da parte del Servizio Sociale:
- disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé alla presenza di un educatore dei servizi sociali e in spazio neutro;
gli operatori potranno modificare modalità e tempistiche delle visite - ampliandole, liberalizzandole, riducendole, sospendendole - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
- disporre che gli operatori dei servizi sociali regolamentino e calendarizzino le chiamate e video chiamate minori - padre sempre nell'esclusivo interesse dei figli;
- disporre che i servizi sociali effettuino monitoraggio del nucleo familiare e verifichino l'andamento del percorso comunitario e presso SMI di;
CP_1
B) successivamente alla liberalizzazione degli incontri padre-figli da parte del Servizio Sociale, disporre il diritto di visita padre-figli con le seguenti modalità:
- a settimane alterne: (settimana A) il padre potrà tenere con sé i figli il martedì dalle ore 17.30 alle ore
21.00 e dal venerdì (17.30) alla domenica (19.30); nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel fine settimana (settimana B) dal martedì (17.30) al mercoledì mattina (con accompagnamento a scuola) ed il giovedì dalle 17.30 alle 21.30;
- i figli, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- i figli, durante i mesi di giugno e luglio, potranno trascorrere periodi di vacanza con i nonni materni e/o paterni, sino ad un massimo di 10 giorni consecutivi per ciascun mese, da concordare con un preavviso di due mesi;
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 23 dicembre al 25 dicembre e con la madre dal tardo pomeriggio/sera del 25 dicembre al 6 gennaio;
- i figli, durante le vacanze pasquali, trascorreranno, ad anni alterni con il padre il giorno della Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- i genitori comunicheranno reciprocamente le destinazioni delle vacanze e si renderanno sempre reperibili telefonicamente, quantomeno, nella fascia oraria 19.30 - 21.00, per garantire i contatti genitori-figli;
- il IG. , a propria discrezione, potrà tenere con sé i figli per una ulteriore intera settimana, nel CP_1 periodo dell'anno che verrà dallo stesso prescelto e tempestivamente comunicato alla IG.ra . Pt_1
Spese legali compensate tra le parti.
pagina 3 di 6 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 346/2024, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi riproducono le condizioni della separazione di cui alla sentenza definitiva Tribunale di Monza nr.
441/2025, in data 20.2.2025 all'esito di un giudizio che ha reso necessario l'intervento dei servizi sociali del Comune di Varedo.
Si legge nella sentenza di separazione:
“egli era risultato sempre positivo all'utilizzo di cocaina;
l'uomo a luglio 2024 accettava l'inserimento comunitario. Dopo i primi mesi di fatica nel gestire le regole comunitarie, il percorso comunitario conosceva una fase positiva e appariva adeguato nei comportamenti, e riusciva a CP_1 mantenere l'astinenza; egli riferiva preoccupazione per la mancanza di comunicazione con
e temeva di venire escluso dalla vita dei figli e dalle scelte che li riguardavano;
egli Pt_1 proseguiva gli incontri con i figli in spazio neutro ed erano state inserite anche chiamate e videochiamate;
l'educatrice evidenziava che l'andamento degli incontri era positivo e ne proponeva una graduale liberalizzazione, ad esempio consentendo la partecipazione di
a partite di basket di o a compleanni. CP_1 Per_2
… Dalla relazione dei Servizi Sociali Varedo del 24.1.2025 emerge che ha mantenuto CP_1 un atteggiamento collaborante nei confronti del Servizio presenziando agli appuntamenti on line;
egli ha narrato del buon inserimento comunitario e dei progressi registrati;
si è mostrato consapevole della necessità di informare i figli sulle proprie condizioni di salute ed è apparso sintonizzato sui loro bisogni.
ha collaborato con gli operatori, ella continua ad essere sintonizzata sui bisogni dei Pt_1 figli, non pone alcun ostacolo alle frequentazioni ed appare in grado di preservare la figura paterna agli occhi dei minori. Dalla relazione dello SMI emerge l'effettuazione di profondo lavoro di sul proprio CP_1 benessere psicofisico;
egli è stato invitato a modificare alcune modalità impulsive, attuate anche nei confronti di altri ospiti. Il quadro tossicomanico non appare variato perché l'utilizzo di sostanze risulta ancora la modalità principale con cui soddisferebbe i propri bisogni. CP_1
Egli è però maggiormente consapevole della malattia e ne sottovaluta meno la gravità. Gli operatori evidenziano che le criticità nella sfera lavorativa e sociale possono costituire pagina 4 di 6 importanti ostacoli all'obiettivo dell'astensione dall'uso di sostanze ed evidenziano dunque la necessità per di trovare fonti di appagamento alternative. CP_1
Gli incontri padre-figli sono proseguiti regolarmente in spazio neutro con cadenza settimanale ed un buon andamento;
gli operatori stanno individuando una figura che possa garantire la presenza ad incontri anche fuori da tale contesto;
le videochiamate hanno inoltre andamento positivo.
La psicoterapeuta di Gioia, Dott.ssa , descrive come una bambina serena, Per_3 Per_1 non sono emersi elementi di sofferenza o irrequietezza;
la terapeuta evidenzia la necessità di illustrare alla minore con più chiarezza la condizione paterna e sta approntando incontri
a tale scopo. Per concludere, il Servizio ritiene opportuno un proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare soprattutto per quanto riguarda le visite padre-figli, da svolgersi sempre alla presenza di un operatore, e la regolamentazione delle chiamate e video chiamate.”
Pertanto, le condizioni possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori nata l'[...] e Per_1 in data 04.02.17, e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di Per_2 equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
Dovrà proseguire il monitoraggio a cura dei servizi sociali del Comune territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in SENAGO il 6.6.2009 (trascritto al nr. 13 parte II
[...] Controparte_1 serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2009), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SENAGO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio del 12.6.2025
Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di
Varedo.
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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