Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 61
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Legittimazione passiva ADM

    La Corte rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ADM, richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui l'accisa sull'energia elettrica è un tributo statale e l'ADM è competente per la riscossione e il contenzioso.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte rigetta l'eccezione di tardività, ritenendo che la richiesta di rimborso sia stata presentata nel termine di due anni previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/95, in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo.

  • Accolto
    Fondatezza della domanda di rimborso nel merito

    La Corte accoglie il ricorso nel merito, disapplicando la normativa nazionale in contrasto con il diritto unionale e accogliendo la domanda di rimborso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 61
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo