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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT ACCISE ENERGIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede accogliersi il ricorso. Resistente: Chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente Ric_1 s.p.a. (già Soc_2 s.r.l.) ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sull'istanza di rimborso delle accise relative alla fornitura di energia elettrica effettuata nel corso degli anni 2010 e 2011 alla società Società_1, per un importo di € 1.946,07.
A fondamento del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di tutti i presupposti per il rimborso del tributo.
Ha chiesto pertanto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del predetto importo, maggiorato nei termini di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ADM. Ciò alla luce dell'orientamento della Corte regolatrice, secondo cui: “la legittimazione passiva – esclusiva – è dell'Agenzia fiscale. E ciò perché l'accisa sull'energia elettrica è un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano … basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali;
perché tale supplemento impositivo non modifica la natura esclusivamente statale dell'accisa, anche sovradeterminata;
perché l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n.
300 del 1999 prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso ... delle accise sulla produzione e sui consumi;
perché l'unica competenza delle province era limitata a ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw … è evidente che si trattava di una mera funzione di tesoreria nell'ambito di detto trasferimento di risorse” (Cass. civ, Sez. Trib, 2.8.2024, n. 21883).
4. Va altresì disattesa l'eccezione di tardività del ricorso dedotta dall'Amministrazione resistente.
Sul punto, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 14 2° comma d. lgs. n. 504/95 (Testo Unico delle Accise –
TUA): “Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”.
In virtù del principio di successione delle leggi nel tempo, tale previsione normativa prevale su quella di cui all'art. 29 l. n. 428/90, in quanto legge posteriore, che come tale abroga le disposizioni incompatibili contenute nella legge anteriore (art. 15 Preleggi).
5. Ciò detto, rileva la Corte che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Bologna ha condannato Ric_1 a pagare in favore di Società_1 , a titolo di ripetizione di indebito, la complessiva somma di
€ 142.767,72 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Tale ordinanza, non impugnata dall'odierna ricorrente, è passata in giudicato in data 5.1.2022.
In esecuzione di tale ordinanza, la ricorrente ha corrisposto a Società_1 la complessiva somma di
€ 1.946,07, e in data 1.4.2022 ha formulato istanza di rimborso, da ritenersi pertanto tempestiva, essendo formulata nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 TUA.
6. Nel merito, la Corte regolatrice ha chiarito che: “Per quanto riguarda le accise applicate con il D.L. n. 511/88, né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. Ne consegue che l'art. 6, c. 2, del D.L. n. 511/88
… va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (Cass. civ, Sez. Trib, 23.10.2019 n. 27101).
7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
8. Ne consegue la condanna dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli al pagamento, in favore della società ricorrente, per la causale a processo, della somma di € 1.946,07, oltre interessi legali su tale importo, dall'1.4.2022 – data di formulazione dell'istanza di rimborso, e conseguente diesa a quo di decorrenza della mora – al soddisfo.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
b) spese di lite compensate.
Venezia 20 Gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT ACCISE ENERGIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede accogliersi il ricorso. Resistente: Chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente Ric_1 s.p.a. (già Soc_2 s.r.l.) ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sull'istanza di rimborso delle accise relative alla fornitura di energia elettrica effettuata nel corso degli anni 2010 e 2011 alla società Società_1, per un importo di € 1.946,07.
A fondamento del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di tutti i presupposti per il rimborso del tributo.
Ha chiesto pertanto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del predetto importo, maggiorato nei termini di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ADM. Ciò alla luce dell'orientamento della Corte regolatrice, secondo cui: “la legittimazione passiva – esclusiva – è dell'Agenzia fiscale. E ciò perché l'accisa sull'energia elettrica è un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano … basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali;
perché tale supplemento impositivo non modifica la natura esclusivamente statale dell'accisa, anche sovradeterminata;
perché l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n.
300 del 1999 prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso ... delle accise sulla produzione e sui consumi;
perché l'unica competenza delle province era limitata a ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw … è evidente che si trattava di una mera funzione di tesoreria nell'ambito di detto trasferimento di risorse” (Cass. civ, Sez. Trib, 2.8.2024, n. 21883).
4. Va altresì disattesa l'eccezione di tardività del ricorso dedotta dall'Amministrazione resistente.
Sul punto, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 14 2° comma d. lgs. n. 504/95 (Testo Unico delle Accise –
TUA): “Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”.
In virtù del principio di successione delle leggi nel tempo, tale previsione normativa prevale su quella di cui all'art. 29 l. n. 428/90, in quanto legge posteriore, che come tale abroga le disposizioni incompatibili contenute nella legge anteriore (art. 15 Preleggi).
5. Ciò detto, rileva la Corte che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Bologna ha condannato Ric_1 a pagare in favore di Società_1 , a titolo di ripetizione di indebito, la complessiva somma di
€ 142.767,72 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Tale ordinanza, non impugnata dall'odierna ricorrente, è passata in giudicato in data 5.1.2022.
In esecuzione di tale ordinanza, la ricorrente ha corrisposto a Società_1 la complessiva somma di
€ 1.946,07, e in data 1.4.2022 ha formulato istanza di rimborso, da ritenersi pertanto tempestiva, essendo formulata nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 TUA.
6. Nel merito, la Corte regolatrice ha chiarito che: “Per quanto riguarda le accise applicate con il D.L. n. 511/88, né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. Ne consegue che l'art. 6, c. 2, del D.L. n. 511/88
… va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (Cass. civ, Sez. Trib, 23.10.2019 n. 27101).
7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
8. Ne consegue la condanna dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli al pagamento, in favore della società ricorrente, per la causale a processo, della somma di € 1.946,07, oltre interessi legali su tale importo, dall'1.4.2022 – data di formulazione dell'istanza di rimborso, e conseguente diesa a quo di decorrenza della mora – al soddisfo.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
b) spese di lite compensate.
Venezia 20 Gennaio 2026