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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8231/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/07/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. DOMENIS ELENA per mandato allegato al ricorso
e da
Parte_2
con il proc. e dom. avv. COMAND STEFANO per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 25.03.2013);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 11/01/1999), (il Per_1 Per_2
28/11/2002), maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed (il Per_3 Per_4
11/01/2006) maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN
RD (UD), il 10/09/2000 tra , nata a [...] il Parte_1
20/09/1971, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in San Leonardo, via Scrutto n.13 di proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata a quest'ultima, che l'abiterà unitamente ai figli ed Parte_1 Per_3
NU SI;
2) dispone che il padre provveda a versare alla madre, quale contributo complessivo al mantenimento dei due figli ed NU SI, la somma mensile di € 600,00 Per_3
mensile (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata ed in modalità tracciabile entro il giorno 5 del mese. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT in vigore, a partire dal 01/04/2026.
Per l'ipotesi in cui i figli e/o frequentassero un corso universitario fuori Per_3 Per_4
sede, dispone che l'assegno mensile di € 300,00 verrà versato mediante accredito sul conto corrente intestato al figlio, entro il giorno 5 del mese;
3) tutte le spese straordinarie necessarie per i figli ed come disciplinate dal Per_3 Per_4
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, protocollo n. 3477/15 dd.
28.08.2015 Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
4) dà atto che oneri e benefici fiscali relativi ai figli saranno a metà fra i genitori, mentre l'assegno unico erogato dall'INPS sarà integralmente percepito dalla sig.ra . Parte_1
2 5) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN RD (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 30/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8231/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/07/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. DOMENIS ELENA per mandato allegato al ricorso
e da
Parte_2
con il proc. e dom. avv. COMAND STEFANO per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 25.03.2013);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 11/01/1999), (il Per_1 Per_2
28/11/2002), maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed (il Per_3 Per_4
11/01/2006) maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN
RD (UD), il 10/09/2000 tra , nata a [...] il Parte_1
20/09/1971, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in San Leonardo, via Scrutto n.13 di proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata a quest'ultima, che l'abiterà unitamente ai figli ed Parte_1 Per_3
NU SI;
2) dispone che il padre provveda a versare alla madre, quale contributo complessivo al mantenimento dei due figli ed NU SI, la somma mensile di € 600,00 Per_3
mensile (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata ed in modalità tracciabile entro il giorno 5 del mese. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT in vigore, a partire dal 01/04/2026.
Per l'ipotesi in cui i figli e/o frequentassero un corso universitario fuori Per_3 Per_4
sede, dispone che l'assegno mensile di € 300,00 verrà versato mediante accredito sul conto corrente intestato al figlio, entro il giorno 5 del mese;
3) tutte le spese straordinarie necessarie per i figli ed come disciplinate dal Per_3 Per_4
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, protocollo n. 3477/15 dd.
28.08.2015 Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
4) dà atto che oneri e benefici fiscali relativi ai figli saranno a metà fra i genitori, mentre l'assegno unico erogato dall'INPS sarà integralmente percepito dalla sig.ra . Parte_1
2 5) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN RD (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 30/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
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