Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1328/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Castel NI (AV) al Parte_1
Corso Vittorio Emanuele n. 33 , presso lo studio dell'avv. FIORE ANGELO e dell'Avv. Cristiano Romano che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
GA RO elettivamente domiciliato presso VIA F. CP_1
FLORA 76 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA
SERGIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l' aveva CP_1
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Ha chiesto di “accertare che in esito ad aggravamento dei postumi derivati dall'infortunio sul lavoro n. 510757469 del 17.07.2020, sono derivate al ricorrente le patologie indicate nella parte motiva per come rientranti tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e dichiarare che il CP_1
ricorrente, ha diritto al riconoscimento di un grado di inabilità al lavoro nella misura del 12%; 2) Sempre in via principale, si chiede che l'On. le Tribunale di
Benevento adito quale Giudice del Lavoro, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, voglia accertare e dichiarare che tenuto conto del preesistente riconoscimento di grado pari al 6% relativo a 2 pregressi infortuni, il grado di danno biologico complessivo patito dal ricorrente, in applicazione del calcolo riduzionistico, è del 15%; 3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico erogato in capitale e parametrato al grado di inabilità del 15%, con decorrenza dall'istanza di revisione per aggravamento del 30.06.2023 ovvero con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ovvero con decorrenza dalla data di verificazione dei presupposti medicolegali accertati in corso di causa, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare che il ricorrente in data 17.07.2020 ha subito un infortunio sul lavoro nelle circostanze e con le modalità di cui in parte motiva e che dallo stesso sono derivate alla ricorrente le
2 patologie indicate nella parte motiva per come rientranti tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e dichiarare che il ricorrente ha CP_1
diritto al riconoscimento del grado di inabilità al lavoro nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo disponenda Consulenza Tecnica di
Ufficio e, in ogni caso, in misura non inferiore al 6%; 4) Per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico, erogato in capitale per percentuali comprese tra il 6% e il 15% o in forma di rendita mensile per percentuali dal 16% e parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa anche a mezzo disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, a far data dall'aggravamento dei postumi dell'infortunio sul lavoro del 17.07.2020 ovvero con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ovvero con decorrenza dalla data di verificazione dei presupposti medico-legali accertati in corso di causa, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
3 Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata è dipendente dall'attività lavorativa.
La storia infortunistico-lavorativa del ricorrente si caratterizza per aver riportato nel 2016 in occasione di lavoro la frattura del capitello radiale a sin esitata in lieve deficit della flessione del gomito sin, valutata dall' in misura del 4 % CP_1
e per aver riportato nel 2018 la frattura della falange intermedia del II dito della mano sin esitata in deficit flessorio dell'indice della mano sin, valutata dall' in misura del 3 % con riconosciuto complessivo danno biologico in CP_1 misura del 6 %. Infatti dall'esame del Modello 22 SS redatto in data CP_1
2.8.2024, si rileva la preesistenza lavorativa del 12/2016 per frattura del capitello radiale a sin con lieve deficit della flessione del gomito sin., valutata in misura del 4 % (CODICE 231) e la preesistenza lavorativa del 12/2018 per frattura falange intermedia II dito mano sinistra con deficit flessorio dell'indice della mano sin, valutata in misura del 3 % (CODICE 263). La frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno sin., trattata mediante apparecchio gessato, veniva valutata in misura del 5 % (CODICE 296.0). In definitiva il grado della preesistente inabilità era valutato in misura del 6 % ed il complessivo grado menomazione dell'integrità psicofisica era valutato in misura 11% ”.
Il ctu ha chiarito che “a seguito della evoluzione peggiorativa intervenuta il complesso menomativo accertato determina, avuto riguardo alle preesistenze del
6 % già riconosciute, un complessivo danno biologico permanente, in misura del
14 %.
Avuto riguardo alla tabella delle menomazioni allegate al D.Lgs 38/2000, ritengo possa riconoscersi infatti un danno biologico permanente valutabile in misura del
8 % (Codice 296) a far data 30.6.2023, epoca dell'istanza di revisione per aggravamento, con un incremento di 3 punti, rispetto ai 5 punti già precedentemente riconosciuti”.
4 Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento CP_1
dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico pari ad un ulteriore 8% per l'infortunio del 2020 così come quantificati dal ctu , oltre interessi legali a decorrere dalla domanda amministrativa e fino al soddisfo.
Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, con distrazione.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico di un ulteriore 8% per l'infortunio del 2020, oltre al 6% già riconosciuto (totale
14%) oltre interessi legali a decorrere dal 30.6.23 e fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in complessive €2697,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a carico del resistente le spese della ctu.
Così deciso in Benevento, 1/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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