Articolo 15 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 agosto 1967
Art. 15.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;
2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;
3) cede il permesso a terzi;
4) non si attiene alle disposizioni delle autorita' competenti.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967