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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4989/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
- APPELLANTE Parte_1
e
N PERSICETO - CONVENUTO Controparte_1
Oggi 16 ottobre 2025, alle ore 12, innanzi al Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, sono comparsi: per parte Appellante l'Avv. LITTERA AO che si riporta al ricorso in appello ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate, dichiarandosi antistatario delle spese legali del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.30, in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, del seguente dispositi- vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4989/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA S.APOLLINARE N.1568 Parte_1 C.F._1
40050 CASTELLO DI SERRAVALLE VALSAMOGGIA presso lo studio dell'Avv. LITTERA
AO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al C.F._2 ricorso in appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1
- APPELLATO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La parte ricorrente , vittoriosa in primo grado, ha proposto appello contro la senten- Parte_1 za n. 964/2025 del 8/4/2025, Rgn 11891/2024, emessa dal Giudice di Pace di Bologna e pubblicata il 8/4/2025, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussi- stenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.
Specificatamente l' appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata ˗ la con- danna del convenuto alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata, , non si è costituita. Controparte_2
4. L'appello è fondato dal momento che, nel caso di specie, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., stante la sostanziale soccombenza della parte convenuta.
2
5. Sul punto merita di essere preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spe- se da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
6. La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realiz- zare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24
Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminu- zione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciu- to un proprio diritto, dando cioè attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. Tuttavia, a norma del secondo comma dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., il predetto criterio generale della soccombenza può essere derogato mediante la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti se vi è soccombenza reci- proca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.
7. Nel caso di specie, la domanda di annullamento del verbale impugnato è stata accolta pienamente con sostanziale vittoria della parte ricorrente e soccombenza della controparte, tale da non giustifi- care la compensazione delle spese di lite.
8. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “ in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa al- lorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
9. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per le fasi di studio ed introduttiva. Si reputa, invece, congruo appli- care le tariffe minime previste per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività difensiva svolta.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i cri- teri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla censura sulla spese di lite, non è stata svolta attività istruttoria ed alla prima udienza la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ri- portandosi al ricorso in appello.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna il , in persona Controparte_2 del Sindaco pro tempore, a rifondere direttamente all'Avv. Paolo Littera , quale procuratore anti- statario di le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 241,00 per compenso, Parte_1 oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 43,00 per anticipazio- ni;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a rifonde- Controparte_2 re direttamente all'Avv. Paolo Littera , quale procuratore antistatario di le spese del Parte_1 presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 64,50 per anticipazioni.
Bologna, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
4
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
- APPELLANTE Parte_1
e
N PERSICETO - CONVENUTO Controparte_1
Oggi 16 ottobre 2025, alle ore 12, innanzi al Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, sono comparsi: per parte Appellante l'Avv. LITTERA AO che si riporta al ricorso in appello ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate, dichiarandosi antistatario delle spese legali del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.30, in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, del seguente dispositi- vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4989/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA S.APOLLINARE N.1568 Parte_1 C.F._1
40050 CASTELLO DI SERRAVALLE VALSAMOGGIA presso lo studio dell'Avv. LITTERA
AO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al C.F._2 ricorso in appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1
- APPELLATO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La parte ricorrente , vittoriosa in primo grado, ha proposto appello contro la senten- Parte_1 za n. 964/2025 del 8/4/2025, Rgn 11891/2024, emessa dal Giudice di Pace di Bologna e pubblicata il 8/4/2025, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussi- stenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.
Specificatamente l' appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata ˗ la con- danna del convenuto alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata, , non si è costituita. Controparte_2
4. L'appello è fondato dal momento che, nel caso di specie, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., stante la sostanziale soccombenza della parte convenuta.
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5. Sul punto merita di essere preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spe- se da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
6. La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realiz- zare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24
Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminu- zione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciu- to un proprio diritto, dando cioè attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. Tuttavia, a norma del secondo comma dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., il predetto criterio generale della soccombenza può essere derogato mediante la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti se vi è soccombenza reci- proca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.
7. Nel caso di specie, la domanda di annullamento del verbale impugnato è stata accolta pienamente con sostanziale vittoria della parte ricorrente e soccombenza della controparte, tale da non giustifi- care la compensazione delle spese di lite.
8. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “ in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa al- lorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
9. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per le fasi di studio ed introduttiva. Si reputa, invece, congruo appli- care le tariffe minime previste per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività difensiva svolta.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i cri- teri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla censura sulla spese di lite, non è stata svolta attività istruttoria ed alla prima udienza la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ri- portandosi al ricorso in appello.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna il , in persona Controparte_2 del Sindaco pro tempore, a rifondere direttamente all'Avv. Paolo Littera , quale procuratore anti- statario di le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 241,00 per compenso, Parte_1 oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 43,00 per anticipazio- ni;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a rifonde- Controparte_2 re direttamente all'Avv. Paolo Littera , quale procuratore antistatario di le spese del Parte_1 presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 64,50 per anticipazioni.
Bologna, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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