Art. 1. Articolo unico.
Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi".
Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi".