Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
dott.ssa Giulia Paolini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Elisa Caiazza ed Eleonora Bonelli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Cesarina Gandolfi, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 473-bis 12 c.p.c. depositato in data 22.10.2024, Parte_1
ha chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
[...]
Si è costituito in giudizio , il quale si è associato alla domanda di Controparte_1
separazione, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
quindi, il Giudice delegato, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha fissato l'udienza del 4.6.2025 per il deposito dell'accordo di separazione.
Acquisito il parere favorevole del P.M. sulle condizioni di separazione concordate dai coniugi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Terracina il 23.9.2015 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
65 , P. 2 Serie A , dell'anno 2015);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, depositati in data 30.5.2025;
ORDINA l'annotazione come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino