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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
VG 2213/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 settembre 2024, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Di Zozza
e
2) Controparte_1
Nata a Forenza (PZ) il 17 luglio 1977
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Di Zozza
giugno 2005,
(anno 2005, atto n. 50, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione paritaria. I figli continueranno ad avere la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, la quale continuerà a percepire integralmente l'assegno unico universale per gli stessi;
3) ) i figli e potranno frequentare i propri genitori liberamente e comunque secondo Per_1 Per_2
modalità e tempistiche concordate direttamente tra gli stessi e i coniugi, anche con possibilità di trasferirsi presso la casa di uno dei genitori anche per più giorni continuativi;
Con riferimento ai periodi di vacanza scolastica, e salvo diverso accordo delle parti, Per_1 Per_2
trascorreranno, ad anni alterni, le festività natalizie dal 24.12 al 30.12 con la madre e dal 31.12 al
06.01 con il padre;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni con inizio del padre;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive da concordare almeno entro il 15 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività e/o ponti infrasettimanali alternativamente.
Terminate le lezioni scolastiche a giugno e sino alla loro ripresa a settembre, ad esclusione di quanto già pattuito come sopra per i periodi di vacanze estive e fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, i figli trascorreranno una settimana con un genitore e la successiva con l'altro, e così via sino alla ripresa della scuola. 4) i coniugi si accordano per il mantenimento diretto dei figli, ciascuno per il periodo di coabitazione degli stessi presso di sé. I coniugi concordano che le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, riportandosi in merito alle linee guida del Tribunale di Como ivi qui da intendersi ritrascritte e richiamate. I coniugi decidono di comune accordo di attivare a favore di ciascuno dei due figli una carta ricaricabile (c.d. prepagata), ove ciascuno di loro con cadenza settimanale provvederà a versare la somma di € 20 per ciascun figlio sulle predette carte, da intendersi non sostitutivo del mantenimento ordinario.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di assegno di mantenimento nonché di aver già provveduto alla suddivisione dei beni comuni.
6) Le parti prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
7) Le parti rinunciano ai termini di legge per proporre appello.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 11 giugno 2005, in Sesto San Giovanni (MI)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI)
(anno 2005, atto n. 50, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile di Sesto San Giovanni (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.1.2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Barbara Cao