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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 649/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Defilippi (pec: – CF: Email_1
e Gianna Sammicheli (pec CF: CodiceFiscale_1 Email_2
), entrambi del foro di Milano C.F._2
- opponente - contro
con avv.to Sergio Aprile - convenuto CP_1
➢ con avv.to Marco Cogoni - convenuta Controparte_2
IN PUNTO: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO decisa il 4.2.2025
FATTO e DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 25.3.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio verso e impugnando, quanto al sotteso avviso di addebito riferito all' omesso versamento di contributi CP_3
I.V.S. per l'anno 2021, l' intimazione di pagamento n. 119 2024 90019008 43/000 del 12.02.2024 per l' importo complessivo di euro 3.200,71, facendo valere :
1. nullità dell' intimazione stessa in quanto priva di sottoscrizione originale, nonchè di indicazione del sottoscrittore e dell' autorità per l'emissione della stessa, di sottoscrizione a stampa e dichiarazione di conformità all'originale;
2. mancata regolare notifica sia dell' intimazione siccome effettuata via pec da indirizzo non contenuto in pubblici , sia del sotteso ava;
3. carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento;
4. violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettivita' delle-sanzioni con richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia europea. Gli enti convenuti si sono costituiti contestando l' opposizione
La causa è stata istruita documentalmente e all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
L' opposizione va rigettata poiché:
a) Le censure relative a vizi formali dell'intimazione di pagamento e del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito sono inammissibili per tardività dell'impugnazione. Trattandosi di titoli esecutivi, la domanda di nullità dell'intimazione e/o dell'avviso di addebito per vizi formali ovvero per carenza di elementi essenziali di essi, ivi compreso il difetto di motivazione dell'atto, attenendo alla regolarità formale del titolo, deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come da rinvio disposto dall'art. 29, comma 2, del d.lg. n. 46 del
1999 (Cass. 18691/2008; Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n.21080; Cass. 17/09/2019,
n.23116).
b) L' avviso di addebito 41920230001728306000 - che riporta chiaramente il riferimento alla contribuzione IVS 2021 dovuta alla gestione commercianti da parte di e così C.F._3 soddisfa il requisito ex D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, dell'indicazione "sintetica" degli elementi di CP_ iscrizione a ruolo - è stato notificato tramite PEC in data 16.12.2023 come da doc 1
c) Si tratta di notifica regolare - e così anche quella dell' intimazione di pagamento effettuata da CP_3 parimenti via Pec, oltretutto pacificamente andata a buon fine avendo il ricorrente nell' atto introduttivo allegato di avere ricevuto la comunicazione - in quanto l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell'Amministrazione mittente nel registro IPA non è richiesta mentre, invece, è richiesta per il destinatario.
d) In tal senso il consolidato orientamento della Sezione ( ex plurimis Trib Venezia, 10.11.2022, n.672;
Tribunale Venezia sez. lav., 28/10/2022, n. 606; Tribunale Venezia sez. lav., 17/02/2023, n. 106;
Tribunale Venezia sez. lav., 20/04/2023, n. 272) avallato da Cass. Sezioni Unite 18/05/2022,
n.15979 + Cass n. 31160 del 21/10/2022 + Cass n. 982 del 16/01/2023 ( conf Cass. 6015/2023): laddove anche nel caso di specie l'indirizzo PEC, così come l'indirizzo e-mail, si compone di una prima parte, definita “nome utente” e una seconda parte, successiva al segno @ (at) che si definisce
“dominio” ed attiene alla società o ente che gestisce la PEC. La circostanza che l'Ente gestore sia inequivocabilmente l' pervenendo la PEC dai genziariscossione.gov.it, @ CP_1 Email_3 postacert.inps.gov.it, censiti nell'indice IPA, non lascia alcun margine di dubbio circa il mittente della notifica. La notifica è stata d' altro canto correttamente recapitata all'indirizzo del destinatario, comunicato al registro imprese, e dallo stesso pacificamente ricevuta quanto all'intimazione. e) Infine, la censura riferita alle sanzioni, riguardanti il preteso contrasto della disciplina legale nazionale relativa alle somme aggiuntive correlate alla pretesa contributiva con la disciplina eurounitaria, è infondata in radice trattandosi di somme aggiuntive previste dall'art. 116 L.
388/2000 che si connotano per essere accessori del credito, e non già di sanzioni amministrative disciplinate dalla Legge 689/198. Non vi è, inoltre, alcun parametro di riferimento della supposta carenza di proporzionalità (cfr. Cass. 14/02/2020, n. 3823). Le sanzioni civili sono collegate all'inadempimento delle obbligazioni contributive e discendono dalla legge
L' opposizione va quindi rigettata
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate con in dispositivo
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l' opposizione;
2. condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a favore di ciascun ente convenuto e al netto di accessori di legge, in euro 2.500,00, quanto ad con distrazione a favore CP_3 del difensore anticipatario avv.to Marco Cogoni.
Così deciso in Venezia, 4.2.2025
Il Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso