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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8062 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 42140/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IN ON Presidente dott. AR TO IC Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 42140/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONICA IACOVIELLO (C.F. ) e C.F._1 dell'avv. FRANCESCO CASAMASSA ( ) VIA BAROZZI 1 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in Via Barozzi, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MONICA IACOVIELLO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
UE NO (C.F. ), elettivamente domiciliato in via C.F._4
Gentile 79/5 null 17047 Albisola Marina presso il difensore avv. UE NO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni e sulla base di tutte le difese e eccezioni indicate in atti, previa ogni opportuna verifica e declaratoria, anche in ordine alla radicale mancanza /
pagina 1 di 11 inesistenza / nullità /inefficacia dell'ipotetica delibera consiliare della Società del 15 novembre 2018 e dell'ipotetica delibera assembleare della Società del 6 dicembre 2018:
i dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa IC), pubblicato in data 9 ottobre 2020 (D.I. n. 15528/2020 − R.G. 29916/2020) e notificato in data 13 ottobre 2020;
ii accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza del preteso credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto o, in subordine, la sua inesigibilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., accertando e dichiarando che nulla è al riguardo dovuto da all'Ing. CP_1 Controparte_1
Controparte_2
iii condannare l'Ing. a restituire a Controparte_2 Controparte_1
le somme che quest'ultima si trovasse eventualmente a dover pagare allo
[...] stesso in esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, anche a titolo di spese e onorari del procedimento monitorio;
iv dichiarare inammissibili e/o infondate, e conseguentemente rigettare, tutte le domande formulate dall'Ing. nella comparsa di risposta datata 1° Controparte_2 marzo 2021, ivi inclusa quella avente ad oggetto la determinazione in via equitativa dell'asserito compenso spettante per il 2019 all'Ing. (nonché le Controparte_2 conseguenti richieste condannatorie ex adverso formulate);
v in via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., previa revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 22 febbraio 2022.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge.
Per parte opposta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano [previa declaratoria della provvisoria esecutività, ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 15528/2020, oggetto della presente causa di opposizione, e] previa ammissione di ogni istanza istruttoria del conchiudente, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. decreto ingiuntivo n. 15528/2020 del 17 settembre 2020, depositato il 9 ottobre 2020, e notificato in data 13 ottobre 2020, respingendo l'opposizione ed ogni domanda ed
pagina 2 di 11 eccezione proposta dalla , in persona del suo Controparte_1 liquidatore e legale rappresentate pro tempore, siccome inammissibile, improponibile, non ritualmente formulata e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione di attribuzione dei compensi di amministratore delegato della assunta dal Parte_1
Consiglio di amministrazione della società stessa il 15 novembre 2018, nonché l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione dell'assemblea degli azionisti della medesima società del 6 dicembre 2018, sempre in punto di attribuzione dei compensi di amministratore delegato della Parte_1
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. a Controparte_2 percepire, con riferimento all'anno 2019, un compenso quale amministratore delegato della e ciò per tutte le motivazioni di cui in Controparte_1 atti;
In conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione della lett. c) che precede, determinare e quantificare il corrispettivo dovuto dalla
[...]
all'ing. – con riferimento all'anno 2019 – in un Controparte_1 Controparte_2 importo non inferiore a € 100.000,00, e ciò per le motivazioni di cui in atti, ovvero nel diverso importo che emergerà in corso di causa, determinato anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. laddove più favorevole all'esponente, condannando altresì la
[...]
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, a corrispondere all'ing. la somma così determinata, Controparte_2 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti, onorari, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio e della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il pagamento di euro Controparte_2
100.000, oltre interessi e spese, a titolo compenso “base” per l'attività svolta quale amministratore delegato di fino al 9 luglio 2019, data in CP_1 Controparte_1 cui rassegnava le dimissioni.
Con atto di citazione tempestivamente notificato Controparte_1 Parte_
(di seguito, per brevità, anche solo ha proposto opposizione avvero
[...] il decreto ingiuntivo n. 15528/2020 emesso in data 9 ottobre 2020 dall'intestato Tribunale su ricorso di deducendo: Controparte_2
➢ l'assenza di prova scritta in relazione al preteso credito, stante pagina 3 di 11 o l'assenza di una delibera del c.d.a. che abbia deliberato l'attribuzione a favore dell'amministratore delegato del compenso oggetto dell'iniziativa monitoria, Parte_
o l'assenza di una delibera dell'assemblea dei soci di che abbia validamente deliberato l'attribuzione allo stesso del compenso,
o l'inopponibilità dei verbali prodotti in sede monitoria, in quanto non allibrati nei libri sociali e non firmati,
➢ l'infondatezza della domanda avversaria, per non essersi verificati i presupposti richiesti dallo statuto per far sorgere in capo all'ex amministratore delegato CP_2 il diritto al compenso eccependo, inoltre
➢ l'irragionevolezza e la sproporzione del compenso richiesto, essendo già stato retribuito per l'attività svolta in qualità di amministratore Controparte_2 delegato delle società operative del gruppo e in particolare della controllata al 100% Controparte_3
➢ l'inadempimento dell'ex amministratore delegato per molteplici condotte di mala gestio che giustificano l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ha contrastato tutte le ragioni di opposizione ritenendole infondate e Controparte_2 ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo al Tribunale, in via subordinata, di accertare il diritto di essere compensato per tutta l'attività svolta e la determinazione in via equitativa del compenso a lui spettante.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Nelle memorie intermedie
- la società opponente GMT
o ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata, di determinazione in base a equità del compenso spettante all'ex amministratore delegato,
o ha ribadito tutte le difese fondate sulla carenza di un titolo giustificativo del credito opponibile alla società,
o ha “riversato” negli atti della presente causa le argomentazioni svolte con l'azione di responsabilità promossa
contro
RG 42737/2021) facendo CP_2 valere nei suoi confronti la responsabilità ex art. 2393 c.c.,
pagina 4 di 11 o in sede istruttoria si è limitata a chiedere l'acquisizione del fascicolo relativo alla causa RG 19347/2021 sezione imprese XIV (procedimento per descrizione).
- Controparte_2
o ha ribadito le proprie difese o ha prodotto ulteriore documentazione relativa all'attività ordinaria svolta e formulato numerosi capitoli volti a dar prova sia dell'effettivo svolgimento del c.d.a. del 15 novembre 2018 e dell'assemblea soci del 6 dicembre 2018,
Rigettate tutte le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate. In sede di ultima udienza la società opponente ha chiesto l'autorizzazione di produrre documentazione di formazione successiva allo scadere dell'ultimo termine, attinente ad altri procedimenti giudiziari (RG 42737/2021 azione di responsabilità, procedimento penale n. 21243/21 R.G.N.R. e 797/22 R.G.G.I.P. decreto di rinvio a giudizio degli indagati e . CP_4 CP_2
***
All'esito del contraddittorio reputa il tribunale che i motivi di opposizione debbano trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
In primo luogo, va rammentato, quanto al rapporto che si instaura tra una società di capitali e il suo amministratore, che la prestazione dell'amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato, ovvero di un prestatore d'opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure da parte dell'assemblea dei soci).
Il rapporto tra la società e l'amministratore va dunque ricondotto nell'ambito dei
“rapporti societari” cui fa riferimento l'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica (così da ultimo Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1545 del 2017).
Da tale inquadramento giuridico deriva l'inapplicabilità dell'articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell'amministratore, anche tacitamente (Cass. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3657 del 13/02/2020).
pagina 5 di 11 Al fine di individuare le modalità di regolamentazione del “rapporto societario” che si instaura fra amministratore e società, occorre fare riferimento agli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci, ovvero:
˃ in primo luogo, lo statuto, cui l'amministratore aderisce con l'accettazione della nomina,
˃ in secondo luogo, la delibera assembleare di nomina, la quale a seconda dei casi:
o laddove lo statuto attribuisca all'amministratore il diritto al compenso, può determinarne la misura;
o ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, può deliberare l'attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l'ammontare;
o può non prevedere nulla al riguardo;
˃ da ultimo, le eventuali deliberazioni assembleari successive, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l'attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare (per tale ricostruzione Tribunale di Milano, sentenza n. 256/2022 pubblicata il 18 gennaio 2022). Parte_ Nel caso in esame, lo statuto di disciplina come segue la remunerazione degli amministratori:
“Remunerazione degli amministratori - Ai membri del Consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.” (doc. 13 di parte opponente)”.
Lo statuto della società riconosce dunque una remunerazione ai componenti del c.d.a., affidando la determinazione dell'ammontare del compenso degli amministratori delegati (caso che qui interessa) al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.
In sede monitoria ha prodotto copia sia del verbale di una riunione Controparte_2 Parte_ del c.d.a. di svoltasi in data 15 novembre 2018 (doc. 4), sia del verbale di una Parte_ assemblea dei soci di svoltasi in data 6 dicembre 2018 (doc. 5), che tuttavia risultano entrambi essere privi delle sottoscrizioni del presidente e del segretario.
pagina 6 di 11 Entrambi i verbali inoltre non risultano essere mai stati inseriti (allibrati) nei libri sociali che raccolgono le delibere dei rispettivi organi.
Anche volendo ritenere superata la questione dell'effettivo svolgimento delle riunioni attestate nei verbali, valorizzando in tal senso le dichiarazioni dei testimoni1, reputa tuttavia il Collegio, che tali delibere in ogni caso non possano costituire un titolo idoneo in base a quanto previsto nello Statuto sociale.
La deliberazione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018 (doc. 4 fascicolo monitorio), al punto 2 dell'ordine del giorno relativo “ Compensi 2018 per amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione” si limita ad affermare, infatti, che
“ Sulla base di consultazioni intercorse tra i consiglieri e i soci, le proposte di compensi che saranno oggetto di discussione alla prossima Assemblea dei Soci potrebbero essere le seguenti:
- Per il 2019:
- compenso base pari a Euro 100.000 per il Presidente
- compenso base pari a Euro 100.000 per l'Amministratore Delegato
- compenso variabile indicizzato ai risultati (obiettivi di fatturato ed EBITDA rispetto al budget 2019)
Il Consiglio si dichiara favorevole a questa impostazione, rinviando alla seduta assembleare la delibera formale.”
Ritiene il Collegio che con tale delibera il c.d.a. si sia limitato a formulare una mera
“proposta” da sottoporre all'assemblea dei soci, in tal modo invertendo la previsione statutaria che demanda all'assemblea unicamente il compito di individuare un tetto massimo all'ammontare dei compensi di Presidente del c.d.a. e dell'amministratore delegato, rimettendo al c.d.a. la relativa decisione sulla determinazione del quantum.
Le copie dei verbali prodotte da non possono dunque ritenersi idonee Controparte_2
a supportare il credito che lo stesso ha azionato in sede monitoria,
o non solo in quanto si tratta di verbali privi di sottoscrizione, che non sono mai stati inseriti nei libri sociali e che dunque, anche se attestanti riunioni effettivamente tenutesi, non possono considerarsi formalmente idonei a rendere opponibili alla società le decisioni di cui attestano l'avvenuta deliberazione;
pagina 7 di 11 o ma soprattutto in quanto, in ogni caso, non contengono alcuna statuizione conforme all'art. 28 dello statuto sociale, che ripartisce con modalità esattamente inversa i poteri degli organi sociali sul punto, assegnando all'assemblea il compito di stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, e al c.d.a. di ripartire nel dettaglio i compensi all'interno del c.d.a. Parte_ Secondo lo statuto di spettava al c.d.a. il compito di determinare l'ammontare del compenso da riconoscere a Presidente del c.d.a. e all'amministratore delegato. L'organo competente tuttavia non ha provveduto in tal senso, essendosi limitato a esprimere un parere favorevole, rispetto ad una proposta da sottoporre all'assemblea (organo non competente).
Neppure può farsi discendere la fonte dell'obbligo per la società dai patti parasociali invocati dall'opposto, che in quanto accordi intervenuti fra soci persone fisiche non sono in alcun modo opponibili alla società.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dunque emesso sulla base di documentazione non adeguata a costituire prova dell'ammontare del credito azionato. Per ciò solo tale decreto ingiuntivo deve essere revocato.
***
Come già anticipato, ha chiesto al Tribunale, in via subordinata, di Controparte_2 quantificare in via equitativa il compenso spettante per l'attività svolta. Si tratta di domanda ammissibile in questa sede, in quanto domanda strettamente connessa e inerente alla medesima vicenda oggetto della richiesta principale svolta in sede monitoria (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018).
Si è già detto sopra che indubbia è la sussistenza in capo all'ex amministratore delegato del diritto a ricevere un compenso, la quantificazione di tale compenso, in mancanza di atti societari idonei, può essere svolta in via equitativa dal Tribunale come richiesto dall'opposto in via subordinata.
In applicazione analogica dell'art. 1709 c.c., spetta al Giudice determinare l'entità di tale compenso commisurandolo alla quantità e qualità dell'attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa, alla durata dell'incarico e all'utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell'amministratore allegare e provare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23004 del 29/10/2014; Cass. 16.4.2014 n. 8897; Cass. 29.8.2003 n. 12681; Cass. 24.2.1997 n. 1647). ha effettuato corpose produzioni documentali volte a comprovare Controparte_2 Parte_ l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2019 e invero la società non ha in alcun pagina 8 di 11 modo contestato l'effettivo svolgimento di quanto elencato alle pagine 44 – 46 della comparsa di costituzione, avendo incentrato le sue difese sulle gravi responsabilità dell'ex amministratore delegato.
Effettivamente, in base alla documentazione prodotta risulta che l'amministratore delegato nel corso dell'esercizio 2019 Parte_
- ha preso parte a tre assemblee di (doc. 40, 41 e 46),
- ha partecipato ai c.d.a. del 10 maggio 2019 (doc. 41), 25 giugno 2019 (doc. 41), 24 luglio 2019 (doc. 27 e 41), 4 settembre 2019 (doc. 28 e 41), dell'8 ottobre 2019 (doc. 22 e 41), del 2 dicembre 2019 (doc. 29 e 41), Parte_
- ha predisposto la relazione sulla gestione di per il c.d.a. del 2 dicembre 2019 (doc. 39 e 41);
- ha svolto tutta l'attività gestoria ordinaria finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività (gestire i rapporti con la clientela anche straniera, predisporre gadget e predisporre piani industriali e così via):
- infine risulta aver seguito l'iter per l'ottenimento di un prefinanziamento e di un mutuo fondiario da parte della di Binasco per l'acquisto del CP_5 capannone destinato alla nuova sede della società in Trivolzio, come previsto dal piano di sviluppo industriale.
Con riferimento ai risultati raggiunti,
In considerazione dell'attività posta in essere e dei risultati raggiunti Parte_
o il bilancio di relativo al 2019 si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 235.609 che tuttavia segna un miglioramento rispetto alle perdite registrate negli esercizi precedenti (euro 1.070.587). Parte_ appare equo liquidare all'amministratore delegato di un compenso pari ad euro 24.000,00 per l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2019.
Priva di fondamento, d'altro canto, è l'eccezione sollevata dalla società opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per paralizzare la pretesa di pagamento del compenso dell'amministratore opposto, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell'efficacia del contratto, che non è invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l'inadempimento delle prestazioni correlate (così anche Tribunale Milano Sentenza 30 gennaio 2025 n. 825/2025).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che “ L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: - se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-
pagina 9 di 11 se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; - se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale… ( v. Cass. 29.3.2019 n. 8760 in motivazione).
Dunque, nel caso in cui il rapporto contrattuale è già stato risolto o, comunque, è cessato il rimedio di autotutela contrattuale dall'inadempimento delle prestazioni corrispettive, privo di efficacia estintiva dell'obbligazione, non può più essere invocato mentre ogni questione relativa all'inadempimento definitivo del vincolo dovrà essere risolta in applicazione della disciplina della risoluzione del contratto e potrà essere fonte solo del diritto al risarcimento del danno.
Se dunque gli effetti del rimedio sospensivo temporaneo previsto dall'art. 1460 c.c. non sopravvivono alla risoluzione o alla cessazione del rapporto, non può essere eccepito, dopo la cessazione del mandato gestorio, il mancato o inesatto adempimento della prestazione correlata per paralizzare la domanda di pagamento del compenso dell'amministratore, potendo la società in questa fase invocare solo il diritto al risarcimento del danno ed eventualmente sollevare l'eccezione di compensazione ove sia già stato liquidato.
L'eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l'obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l'inadempimento delle prestazioni correlate, dovrà ricorrere al rimedio del risarcimento del danno (così Tribunale Milano Sentenza 30 gennaio 2025 n. 825/2025).
Nel caso in esame è cessato dall'incarico a seguito di dimissioni ben Controparte_2 prima dell'avvio della presente causa, per cui il rimedio sospensivo di cui all'art. 1460 Parte_ c.c. non può essere utilizzato dalla società per paralizzare le legittime pretese di compenso dell'ex amministratore. Parte_ Peraltro, la società ha dato conto di aver già fatto valere in sede giudiziale la responsabilità di per l'attività gestoria dallo stesso posta in essere Controparte_2 asseritamente “in danno” alla società. Le eventuali poste di dare/avere, così come definitivamente accertate all'esito dei vari giudizi, potranno venire compensate nelle opportune sedi.
pagina 10 di 11 Accertato come sopra l'ammontare del compenso spettante ad per Controparte_2 Contr l'attività svolta a favore della società nel corso dell'esercizio 2019, quest'ultima deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 24.000 oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale (13 ottobre 2020) all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte giustifica la compensazione parziale delle spese a carico della società opponente, nella misura del 30%, spese che vengono liquidate per l'intero, sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022) in considerazione della complessità della controversia, dell'ammontare della condanna e dell'attività processuale effettivamente svolta anche in sede istruttoria, in euro 11.600,00 e dunque effettuata la compensazione per il 30% in complessivi euro 8.120,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 42140/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15528/2020 emesso in data 9 ottobre 2020;
- condanna la al pagamento a favore Controparte_1 di della somma di euro 24.000 a titolo di compenso per l'attività Controparte_2 di amministratore delegato svolta nell'anno 2019, oltre interessi nella misura legale dal 13 ottobre 2020 sino al saldo;
- rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
- condanna la società rifondere a Controparte_1 CP_2
e spese legali che si liquidano in complessivi euro 8.120,00 per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
L'Estensore
AR TO IC
Il Presidente
IN ON
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verbale delle udienze 24 maggio 2022 e 18 maggio 2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IN ON Presidente dott. AR TO IC Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 42140/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONICA IACOVIELLO (C.F. ) e C.F._1 dell'avv. FRANCESCO CASAMASSA ( ) VIA BAROZZI 1 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in Via Barozzi, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MONICA IACOVIELLO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
UE NO (C.F. ), elettivamente domiciliato in via C.F._4
Gentile 79/5 null 17047 Albisola Marina presso il difensore avv. UE NO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni e sulla base di tutte le difese e eccezioni indicate in atti, previa ogni opportuna verifica e declaratoria, anche in ordine alla radicale mancanza /
pagina 1 di 11 inesistenza / nullità /inefficacia dell'ipotetica delibera consiliare della Società del 15 novembre 2018 e dell'ipotetica delibera assembleare della Società del 6 dicembre 2018:
i dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa IC), pubblicato in data 9 ottobre 2020 (D.I. n. 15528/2020 − R.G. 29916/2020) e notificato in data 13 ottobre 2020;
ii accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza del preteso credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto o, in subordine, la sua inesigibilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., accertando e dichiarando che nulla è al riguardo dovuto da all'Ing. CP_1 Controparte_1
Controparte_2
iii condannare l'Ing. a restituire a Controparte_2 Controparte_1
le somme che quest'ultima si trovasse eventualmente a dover pagare allo
[...] stesso in esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, anche a titolo di spese e onorari del procedimento monitorio;
iv dichiarare inammissibili e/o infondate, e conseguentemente rigettare, tutte le domande formulate dall'Ing. nella comparsa di risposta datata 1° Controparte_2 marzo 2021, ivi inclusa quella avente ad oggetto la determinazione in via equitativa dell'asserito compenso spettante per il 2019 all'Ing. (nonché le Controparte_2 conseguenti richieste condannatorie ex adverso formulate);
v in via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., previa revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 22 febbraio 2022.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge.
Per parte opposta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano [previa declaratoria della provvisoria esecutività, ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 15528/2020, oggetto della presente causa di opposizione, e] previa ammissione di ogni istanza istruttoria del conchiudente, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. decreto ingiuntivo n. 15528/2020 del 17 settembre 2020, depositato il 9 ottobre 2020, e notificato in data 13 ottobre 2020, respingendo l'opposizione ed ogni domanda ed
pagina 2 di 11 eccezione proposta dalla , in persona del suo Controparte_1 liquidatore e legale rappresentate pro tempore, siccome inammissibile, improponibile, non ritualmente formulata e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione di attribuzione dei compensi di amministratore delegato della assunta dal Parte_1
Consiglio di amministrazione della società stessa il 15 novembre 2018, nonché l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione dell'assemblea degli azionisti della medesima società del 6 dicembre 2018, sempre in punto di attribuzione dei compensi di amministratore delegato della Parte_1
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. a Controparte_2 percepire, con riferimento all'anno 2019, un compenso quale amministratore delegato della e ciò per tutte le motivazioni di cui in Controparte_1 atti;
In conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione della lett. c) che precede, determinare e quantificare il corrispettivo dovuto dalla
[...]
all'ing. – con riferimento all'anno 2019 – in un Controparte_1 Controparte_2 importo non inferiore a € 100.000,00, e ciò per le motivazioni di cui in atti, ovvero nel diverso importo che emergerà in corso di causa, determinato anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. laddove più favorevole all'esponente, condannando altresì la
[...]
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, a corrispondere all'ing. la somma così determinata, Controparte_2 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti, onorari, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio e della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il pagamento di euro Controparte_2
100.000, oltre interessi e spese, a titolo compenso “base” per l'attività svolta quale amministratore delegato di fino al 9 luglio 2019, data in CP_1 Controparte_1 cui rassegnava le dimissioni.
Con atto di citazione tempestivamente notificato Controparte_1 Parte_
(di seguito, per brevità, anche solo ha proposto opposizione avvero
[...] il decreto ingiuntivo n. 15528/2020 emesso in data 9 ottobre 2020 dall'intestato Tribunale su ricorso di deducendo: Controparte_2
➢ l'assenza di prova scritta in relazione al preteso credito, stante pagina 3 di 11 o l'assenza di una delibera del c.d.a. che abbia deliberato l'attribuzione a favore dell'amministratore delegato del compenso oggetto dell'iniziativa monitoria, Parte_
o l'assenza di una delibera dell'assemblea dei soci di che abbia validamente deliberato l'attribuzione allo stesso del compenso,
o l'inopponibilità dei verbali prodotti in sede monitoria, in quanto non allibrati nei libri sociali e non firmati,
➢ l'infondatezza della domanda avversaria, per non essersi verificati i presupposti richiesti dallo statuto per far sorgere in capo all'ex amministratore delegato CP_2 il diritto al compenso eccependo, inoltre
➢ l'irragionevolezza e la sproporzione del compenso richiesto, essendo già stato retribuito per l'attività svolta in qualità di amministratore Controparte_2 delegato delle società operative del gruppo e in particolare della controllata al 100% Controparte_3
➢ l'inadempimento dell'ex amministratore delegato per molteplici condotte di mala gestio che giustificano l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ha contrastato tutte le ragioni di opposizione ritenendole infondate e Controparte_2 ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo al Tribunale, in via subordinata, di accertare il diritto di essere compensato per tutta l'attività svolta e la determinazione in via equitativa del compenso a lui spettante.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Nelle memorie intermedie
- la società opponente GMT
o ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata, di determinazione in base a equità del compenso spettante all'ex amministratore delegato,
o ha ribadito tutte le difese fondate sulla carenza di un titolo giustificativo del credito opponibile alla società,
o ha “riversato” negli atti della presente causa le argomentazioni svolte con l'azione di responsabilità promossa
contro
RG 42737/2021) facendo CP_2 valere nei suoi confronti la responsabilità ex art. 2393 c.c.,
pagina 4 di 11 o in sede istruttoria si è limitata a chiedere l'acquisizione del fascicolo relativo alla causa RG 19347/2021 sezione imprese XIV (procedimento per descrizione).
- Controparte_2
o ha ribadito le proprie difese o ha prodotto ulteriore documentazione relativa all'attività ordinaria svolta e formulato numerosi capitoli volti a dar prova sia dell'effettivo svolgimento del c.d.a. del 15 novembre 2018 e dell'assemblea soci del 6 dicembre 2018,
Rigettate tutte le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate. In sede di ultima udienza la società opponente ha chiesto l'autorizzazione di produrre documentazione di formazione successiva allo scadere dell'ultimo termine, attinente ad altri procedimenti giudiziari (RG 42737/2021 azione di responsabilità, procedimento penale n. 21243/21 R.G.N.R. e 797/22 R.G.G.I.P. decreto di rinvio a giudizio degli indagati e . CP_4 CP_2
***
All'esito del contraddittorio reputa il tribunale che i motivi di opposizione debbano trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
In primo luogo, va rammentato, quanto al rapporto che si instaura tra una società di capitali e il suo amministratore, che la prestazione dell'amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato, ovvero di un prestatore d'opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure da parte dell'assemblea dei soci).
Il rapporto tra la società e l'amministratore va dunque ricondotto nell'ambito dei
“rapporti societari” cui fa riferimento l'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica (così da ultimo Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1545 del 2017).
Da tale inquadramento giuridico deriva l'inapplicabilità dell'articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell'amministratore, anche tacitamente (Cass. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3657 del 13/02/2020).
pagina 5 di 11 Al fine di individuare le modalità di regolamentazione del “rapporto societario” che si instaura fra amministratore e società, occorre fare riferimento agli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci, ovvero:
˃ in primo luogo, lo statuto, cui l'amministratore aderisce con l'accettazione della nomina,
˃ in secondo luogo, la delibera assembleare di nomina, la quale a seconda dei casi:
o laddove lo statuto attribuisca all'amministratore il diritto al compenso, può determinarne la misura;
o ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, può deliberare l'attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l'ammontare;
o può non prevedere nulla al riguardo;
˃ da ultimo, le eventuali deliberazioni assembleari successive, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l'attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare (per tale ricostruzione Tribunale di Milano, sentenza n. 256/2022 pubblicata il 18 gennaio 2022). Parte_ Nel caso in esame, lo statuto di disciplina come segue la remunerazione degli amministratori:
“Remunerazione degli amministratori - Ai membri del Consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.” (doc. 13 di parte opponente)”.
Lo statuto della società riconosce dunque una remunerazione ai componenti del c.d.a., affidando la determinazione dell'ammontare del compenso degli amministratori delegati (caso che qui interessa) al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.
In sede monitoria ha prodotto copia sia del verbale di una riunione Controparte_2 Parte_ del c.d.a. di svoltasi in data 15 novembre 2018 (doc. 4), sia del verbale di una Parte_ assemblea dei soci di svoltasi in data 6 dicembre 2018 (doc. 5), che tuttavia risultano entrambi essere privi delle sottoscrizioni del presidente e del segretario.
pagina 6 di 11 Entrambi i verbali inoltre non risultano essere mai stati inseriti (allibrati) nei libri sociali che raccolgono le delibere dei rispettivi organi.
Anche volendo ritenere superata la questione dell'effettivo svolgimento delle riunioni attestate nei verbali, valorizzando in tal senso le dichiarazioni dei testimoni1, reputa tuttavia il Collegio, che tali delibere in ogni caso non possano costituire un titolo idoneo in base a quanto previsto nello Statuto sociale.
La deliberazione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018 (doc. 4 fascicolo monitorio), al punto 2 dell'ordine del giorno relativo “ Compensi 2018 per amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione” si limita ad affermare, infatti, che
“ Sulla base di consultazioni intercorse tra i consiglieri e i soci, le proposte di compensi che saranno oggetto di discussione alla prossima Assemblea dei Soci potrebbero essere le seguenti:
- Per il 2019:
- compenso base pari a Euro 100.000 per il Presidente
- compenso base pari a Euro 100.000 per l'Amministratore Delegato
- compenso variabile indicizzato ai risultati (obiettivi di fatturato ed EBITDA rispetto al budget 2019)
Il Consiglio si dichiara favorevole a questa impostazione, rinviando alla seduta assembleare la delibera formale.”
Ritiene il Collegio che con tale delibera il c.d.a. si sia limitato a formulare una mera
“proposta” da sottoporre all'assemblea dei soci, in tal modo invertendo la previsione statutaria che demanda all'assemblea unicamente il compito di individuare un tetto massimo all'ammontare dei compensi di Presidente del c.d.a. e dell'amministratore delegato, rimettendo al c.d.a. la relativa decisione sulla determinazione del quantum.
Le copie dei verbali prodotte da non possono dunque ritenersi idonee Controparte_2
a supportare il credito che lo stesso ha azionato in sede monitoria,
o non solo in quanto si tratta di verbali privi di sottoscrizione, che non sono mai stati inseriti nei libri sociali e che dunque, anche se attestanti riunioni effettivamente tenutesi, non possono considerarsi formalmente idonei a rendere opponibili alla società le decisioni di cui attestano l'avvenuta deliberazione;
pagina 7 di 11 o ma soprattutto in quanto, in ogni caso, non contengono alcuna statuizione conforme all'art. 28 dello statuto sociale, che ripartisce con modalità esattamente inversa i poteri degli organi sociali sul punto, assegnando all'assemblea il compito di stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, e al c.d.a. di ripartire nel dettaglio i compensi all'interno del c.d.a. Parte_ Secondo lo statuto di spettava al c.d.a. il compito di determinare l'ammontare del compenso da riconoscere a Presidente del c.d.a. e all'amministratore delegato. L'organo competente tuttavia non ha provveduto in tal senso, essendosi limitato a esprimere un parere favorevole, rispetto ad una proposta da sottoporre all'assemblea (organo non competente).
Neppure può farsi discendere la fonte dell'obbligo per la società dai patti parasociali invocati dall'opposto, che in quanto accordi intervenuti fra soci persone fisiche non sono in alcun modo opponibili alla società.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dunque emesso sulla base di documentazione non adeguata a costituire prova dell'ammontare del credito azionato. Per ciò solo tale decreto ingiuntivo deve essere revocato.
***
Come già anticipato, ha chiesto al Tribunale, in via subordinata, di Controparte_2 quantificare in via equitativa il compenso spettante per l'attività svolta. Si tratta di domanda ammissibile in questa sede, in quanto domanda strettamente connessa e inerente alla medesima vicenda oggetto della richiesta principale svolta in sede monitoria (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018).
Si è già detto sopra che indubbia è la sussistenza in capo all'ex amministratore delegato del diritto a ricevere un compenso, la quantificazione di tale compenso, in mancanza di atti societari idonei, può essere svolta in via equitativa dal Tribunale come richiesto dall'opposto in via subordinata.
In applicazione analogica dell'art. 1709 c.c., spetta al Giudice determinare l'entità di tale compenso commisurandolo alla quantità e qualità dell'attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa, alla durata dell'incarico e all'utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell'amministratore allegare e provare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23004 del 29/10/2014; Cass. 16.4.2014 n. 8897; Cass. 29.8.2003 n. 12681; Cass. 24.2.1997 n. 1647). ha effettuato corpose produzioni documentali volte a comprovare Controparte_2 Parte_ l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2019 e invero la società non ha in alcun pagina 8 di 11 modo contestato l'effettivo svolgimento di quanto elencato alle pagine 44 – 46 della comparsa di costituzione, avendo incentrato le sue difese sulle gravi responsabilità dell'ex amministratore delegato.
Effettivamente, in base alla documentazione prodotta risulta che l'amministratore delegato nel corso dell'esercizio 2019 Parte_
- ha preso parte a tre assemblee di (doc. 40, 41 e 46),
- ha partecipato ai c.d.a. del 10 maggio 2019 (doc. 41), 25 giugno 2019 (doc. 41), 24 luglio 2019 (doc. 27 e 41), 4 settembre 2019 (doc. 28 e 41), dell'8 ottobre 2019 (doc. 22 e 41), del 2 dicembre 2019 (doc. 29 e 41), Parte_
- ha predisposto la relazione sulla gestione di per il c.d.a. del 2 dicembre 2019 (doc. 39 e 41);
- ha svolto tutta l'attività gestoria ordinaria finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività (gestire i rapporti con la clientela anche straniera, predisporre gadget e predisporre piani industriali e così via):
- infine risulta aver seguito l'iter per l'ottenimento di un prefinanziamento e di un mutuo fondiario da parte della di Binasco per l'acquisto del CP_5 capannone destinato alla nuova sede della società in Trivolzio, come previsto dal piano di sviluppo industriale.
Con riferimento ai risultati raggiunti,
In considerazione dell'attività posta in essere e dei risultati raggiunti Parte_
o il bilancio di relativo al 2019 si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 235.609 che tuttavia segna un miglioramento rispetto alle perdite registrate negli esercizi precedenti (euro 1.070.587). Parte_ appare equo liquidare all'amministratore delegato di un compenso pari ad euro 24.000,00 per l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2019.
Priva di fondamento, d'altro canto, è l'eccezione sollevata dalla società opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per paralizzare la pretesa di pagamento del compenso dell'amministratore opposto, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell'efficacia del contratto, che non è invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l'inadempimento delle prestazioni correlate (così anche Tribunale Milano Sentenza 30 gennaio 2025 n. 825/2025).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che “ L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: - se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-
pagina 9 di 11 se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; - se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale… ( v. Cass. 29.3.2019 n. 8760 in motivazione).
Dunque, nel caso in cui il rapporto contrattuale è già stato risolto o, comunque, è cessato il rimedio di autotutela contrattuale dall'inadempimento delle prestazioni corrispettive, privo di efficacia estintiva dell'obbligazione, non può più essere invocato mentre ogni questione relativa all'inadempimento definitivo del vincolo dovrà essere risolta in applicazione della disciplina della risoluzione del contratto e potrà essere fonte solo del diritto al risarcimento del danno.
Se dunque gli effetti del rimedio sospensivo temporaneo previsto dall'art. 1460 c.c. non sopravvivono alla risoluzione o alla cessazione del rapporto, non può essere eccepito, dopo la cessazione del mandato gestorio, il mancato o inesatto adempimento della prestazione correlata per paralizzare la domanda di pagamento del compenso dell'amministratore, potendo la società in questa fase invocare solo il diritto al risarcimento del danno ed eventualmente sollevare l'eccezione di compensazione ove sia già stato liquidato.
L'eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l'obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l'inadempimento delle prestazioni correlate, dovrà ricorrere al rimedio del risarcimento del danno (così Tribunale Milano Sentenza 30 gennaio 2025 n. 825/2025).
Nel caso in esame è cessato dall'incarico a seguito di dimissioni ben Controparte_2 prima dell'avvio della presente causa, per cui il rimedio sospensivo di cui all'art. 1460 Parte_ c.c. non può essere utilizzato dalla società per paralizzare le legittime pretese di compenso dell'ex amministratore. Parte_ Peraltro, la società ha dato conto di aver già fatto valere in sede giudiziale la responsabilità di per l'attività gestoria dallo stesso posta in essere Controparte_2 asseritamente “in danno” alla società. Le eventuali poste di dare/avere, così come definitivamente accertate all'esito dei vari giudizi, potranno venire compensate nelle opportune sedi.
pagina 10 di 11 Accertato come sopra l'ammontare del compenso spettante ad per Controparte_2 Contr l'attività svolta a favore della società nel corso dell'esercizio 2019, quest'ultima deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 24.000 oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale (13 ottobre 2020) all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte giustifica la compensazione parziale delle spese a carico della società opponente, nella misura del 30%, spese che vengono liquidate per l'intero, sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022) in considerazione della complessità della controversia, dell'ammontare della condanna e dell'attività processuale effettivamente svolta anche in sede istruttoria, in euro 11.600,00 e dunque effettuata la compensazione per il 30% in complessivi euro 8.120,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 42140/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15528/2020 emesso in data 9 ottobre 2020;
- condanna la al pagamento a favore Controparte_1 di della somma di euro 24.000 a titolo di compenso per l'attività Controparte_2 di amministratore delegato svolta nell'anno 2019, oltre interessi nella misura legale dal 13 ottobre 2020 sino al saldo;
- rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
- condanna la società rifondere a Controparte_1 CP_2
e spese legali che si liquidano in complessivi euro 8.120,00 per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
L'Estensore
AR TO IC
Il Presidente
IN ON
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verbale delle udienze 24 maggio 2022 e 18 maggio 2022.