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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1620 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 14/01/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra
Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgia Meli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/05/2024, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in località Sant'Antico, via Trieste n. 2, di proprietà della RA , verrà assegnata con gli arredi e le suppellettili, a Parte_2
quest'ultima.
3) L'autovettura Fiat Panda, di proprietà del signor con targa rimarrà Parte_1
nella disponibilità di quest'ultimo.
4) L'autovettura modello Kangoo di proprietà del signor rimarrà nella Parte_1
disponibilità di quest'ultimo.
5) La RA corrisponderà a favore del signor Parte_2 Parte_1
la somma di € 4.050,00 (euro quattromilacinquanta/00) al momento del
[...]
deposito del presente ricorso per separazione.
Pag. 2 di 3 6) Le somme prelevate dalla RA dal conto del signor Parte_2
sono state utilizzate dalla stessa per pagare ricevimento Parte_1
del matrimonio, bomboniere, annesso viaggio di nozze e abiti della RA
. Parte_2
7) I coniugi danno atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
8) I coniugi danno atto che il signor deve ancora provvedere Parte_1
al ritiro di numerosa attrezzatura di sua proprietà presente nel giardino di casa della madre della RA e nel giardino del negozio in Sant'Antioco, Pt_2
consistente a titolo esemplificativo in motosega, decespugliatore, tagliasiepi, materiale idraulico, rame e altro.
9) I coniugi e , con le assegnazioni oggetto Parte_1 Parte_2
del presente ricorso, hanno definito ogni rapporto economico tra loro intercorso, non avendo più nulla da pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1620 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 14/01/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra
Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgia Meli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/05/2024, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in località Sant'Antico, via Trieste n. 2, di proprietà della RA , verrà assegnata con gli arredi e le suppellettili, a Parte_2
quest'ultima.
3) L'autovettura Fiat Panda, di proprietà del signor con targa rimarrà Parte_1
nella disponibilità di quest'ultimo.
4) L'autovettura modello Kangoo di proprietà del signor rimarrà nella Parte_1
disponibilità di quest'ultimo.
5) La RA corrisponderà a favore del signor Parte_2 Parte_1
la somma di € 4.050,00 (euro quattromilacinquanta/00) al momento del
[...]
deposito del presente ricorso per separazione.
Pag. 2 di 3 6) Le somme prelevate dalla RA dal conto del signor Parte_2
sono state utilizzate dalla stessa per pagare ricevimento Parte_1
del matrimonio, bomboniere, annesso viaggio di nozze e abiti della RA
. Parte_2
7) I coniugi danno atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
8) I coniugi danno atto che il signor deve ancora provvedere Parte_1
al ritiro di numerosa attrezzatura di sua proprietà presente nel giardino di casa della madre della RA e nel giardino del negozio in Sant'Antioco, Pt_2
consistente a titolo esemplificativo in motosega, decespugliatore, tagliasiepi, materiale idraulico, rame e altro.
9) I coniugi e , con le assegnazioni oggetto Parte_1 Parte_2
del presente ricorso, hanno definito ogni rapporto economico tra loro intercorso, non avendo più nulla da pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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