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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22342/2024 promossa da:
(CUI (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Pt_2 C.F._2 dell'avv. MELANO MARCO UGO presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RICORRENTE contro
- in persona del Controparte_1 CP_2
[...
di press CP_1 ivi domiciliato in Via Arsenale 21.
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: rigetto della domanda di protezione speciale. Conclusioni di parte ricorrente: Come da ricorso Conclusioni di parte convenuta Come da comparsa di costituzione.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 11.12.2024 (CUI 05CHUJ0) nata in Parte_1 Pt_2
Rwanda ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino notificatogli in data 21.11.2024, con cui è
pagina 1 di 4 stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.2 Dlvo 286/1998. Con provvedimento del 23.12.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione, depositata in data 4.5.2025, si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. L'udienza di comparizione parti è stata celebrata da remoto in data 15.5.2025 e il difensore ha insistito per il rilascio del permesso per protezione speciale anche se ha dato atto che il ricorrente è ritornato nel proprio paese. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio.
OSSERVA IN DIRITTO 1. (CUI In data 24.2.2023, a seguito di richiesta di appuntamento Parte_1 C.F._1 trasmessa dal legale del richiedente il 12.9.2022, ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art.19 c.1 e 1.1 del T.U.I. Risultata ad un sommario esame ammissibile, con nota del 18.4.2023 l ha chiesto alla Controparte_3 competente Commissione Territoriale il prescritto parere, obbligatorio La Commissione Territoriale per il Riconoscimento de la Protezione Internazionale di , con nota CP_1
0109616 del 14.6.2023, ha deciso: “di esprimere parere negativo alla presente richies ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 c.1, c.1.1, D.lgs.286/1998” (doc. 2). Con nota notificata tramite PEC al legale del richiedente in data 25.1.2024, l ha Controparte_3 comunicato a i motivi ostativi all'accogliment do Controparte_4 all'interessato dieci giorni dalla data di notifica di detta comunicazione per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti pertinenti al procedimento. In data 1.2.2024 sono pervenute le osservazioni da parte del richiedente, con nota del 27.3.2024 trasmesse, insieme ai documenti allegati, alla competente Commissione Territoriale per l'espressione di un ulteriore, motivato, parere (doc.4). Con nota del 31.7.2024, l'Ufficio ha chiesto alla Commissione di “far conoscere il parere (…) in merito alla richiesta di rivalutazione trasmessa con pec del 27.03.2024” (doc. 5). Con nota prot. n. 0193861 del 17.10.2024, la Commissione ha riscontrato la richiesta confermando: “il parere negativo già espresso in precedenza, non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 c.1, c.1.1, D.Lgs.268/1998. La Commissione ha infatti ritenuto che la ulteriore documentazione presentata a seguito di istanza di riesame non è idonea a modificare sostanzialmente il parere già emesso in precedenza – e trasmesso a Codesta questura in data 14/06/2024 – facendo riferimento esclusivamente al percorso di integrazione lavorativa avviato dall'istante, già apprezzato precedentemente” (doc. 6). Il 21.11.2024 è stato adottato il provvedimento in esame, notificato in pari data Controparte_4
(doc. 7).
Nel ricorso si contesta la decisione del Questore: dopo aver richiamato i principi di cui alla legge 173/2020
– applicabile alla fattispecie poiché la domanda è stata proposta il 24.2.2023- si allega l'avvenuto radicamento nel territorio nazionale: il conseguimento in data 18.5.2018, del diploma pre A1 di lingua italiana;
il lavoro svolto nel 2018 ha lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato presso la “Tenuta Castello di Razzano S.S. Agr,” sita in Alfano Natta come bracciante agricolo, nei mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre, percependo una retribuzione mensile media pari a circa 600 euro;
il lavoro svolto nel 2019 presso la medesima azienda;
il lavoro svolto nel 2020 sempre come bracciante agricolo e nel 2021, con contratto di tirocinio formativo presso l'impresa individuale “Cattaneo Adorno Giacomo” di Gabiano. Osservava poi la difesa che a seguito dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente stipulava nuovo contratto di lavoro a tempo determinato presso la Tenuta Castello di pagina 2 di 4 come bracciante agricolo, con durata dapprima dal 27 aprile al 30.6.2023 e, Parte_3 successivamente, sempre con la stessa società, dal 18.7.2023 al 31.10.2023, percependo circa 5300 euro complessivi nel 2023 per tale attività, nonché contratto di lavoro a tempo determinato, dal 20.11 al 24.11.2023 presso l'A.L.P. Cooperativa di Milano, come operaio, successivamente rinnovato fino all'1.2.2024 (ma tale rapporto di lavoro veniva interrotto in data 20.1.2024, percependo una retribuzione mensile pari a circa 1000 euro) Da ultimo, l'istante veniva nuovamente assunto la Tenuta Castello di Razzano S.S. Agricola come bracciante agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, con durata dal 30.1.2024 al 31.7.2024, , nei mesi in cui ha lavorato per la stessa. Infine, si sottolineava come il medesimo, attualmente vivesse ad Asti, in Corso Vittorio Alfieri 58 ospitato dal sig. titolare di regolare permesso di soggiorno, nonché titolare di regolare Parte_4 contrat olata. Di conseguenza, si rilevava come il ricorrente fosse soggetto perfettamente inserito in Italia, svolgendo regolare e costante attività lavorativa, quanto meno dal 2020 a oggi, percependo un reddito che gli permetteva di mantenersi sul territorio italiano, ove vive da 8 anni, non avendo più alcun legame con la Nigeria, ove è assente da oltre 8 anni.
2.Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie deve trovare applicazione l'art 19 TUI nella declinazione conseguente al decreto legge 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, aveva ampliato le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introdotto una nuova tipologia del permesso speciale. Nella formulazione conseguente l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevedeva al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevedeva: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Nel caso in esame dunque occorre dunque operare un bilanciamento tra l'esigenza di evitare che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quella di tutela delle ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Invero seppure soprattutto negli ultimi 4 anni il ricorrente avesse raggiunto una buona integrazione lavorativa, tuttavia il fatto che egli sia ritornato definitivamente in Nigeria – come dichiarato dal difensore in udienza – fa venire meno i presupposti pe l'accoglimento dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale anche in un'ottica di comparazione tra il paese di origine e l'Italia. Lo stesso fatto evidenziato nel ricorso, ovvero il radicamento in Italia e il venire meno di ogni rapporto e legame con il paese di origine da 8 anni è neutralizzato dall'interruzione volontaria del percorso di integrazione in Italia con il rientro in patria, rientro che impedisce anche la cooperazione istruttoria con il Tribunale. In questo contesto il ricorso deve essere respinto.
pagina 3 di 4 4. Spese del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa, tenuto conto che solo recentemente il ricorrente ha lasciato il paese. Con separato decreto viene liquidato il gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando;
Respinge la domanda proposta da (CUI . Parte_1 C.F._1 Pt_2 Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 21.5.2025
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22342/2024 promossa da:
(CUI (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Pt_2 C.F._2 dell'avv. MELANO MARCO UGO presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RICORRENTE contro
- in persona del Controparte_1 CP_2
[...
di press CP_1 ivi domiciliato in Via Arsenale 21.
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: rigetto della domanda di protezione speciale. Conclusioni di parte ricorrente: Come da ricorso Conclusioni di parte convenuta Come da comparsa di costituzione.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 11.12.2024 (CUI 05CHUJ0) nata in Parte_1 Pt_2
Rwanda ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino notificatogli in data 21.11.2024, con cui è
pagina 1 di 4 stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.2 Dlvo 286/1998. Con provvedimento del 23.12.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione, depositata in data 4.5.2025, si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. L'udienza di comparizione parti è stata celebrata da remoto in data 15.5.2025 e il difensore ha insistito per il rilascio del permesso per protezione speciale anche se ha dato atto che il ricorrente è ritornato nel proprio paese. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio.
OSSERVA IN DIRITTO 1. (CUI In data 24.2.2023, a seguito di richiesta di appuntamento Parte_1 C.F._1 trasmessa dal legale del richiedente il 12.9.2022, ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art.19 c.1 e 1.1 del T.U.I. Risultata ad un sommario esame ammissibile, con nota del 18.4.2023 l ha chiesto alla Controparte_3 competente Commissione Territoriale il prescritto parere, obbligatorio La Commissione Territoriale per il Riconoscimento de la Protezione Internazionale di , con nota CP_1
0109616 del 14.6.2023, ha deciso: “di esprimere parere negativo alla presente richies ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 c.1, c.1.1, D.lgs.286/1998” (doc. 2). Con nota notificata tramite PEC al legale del richiedente in data 25.1.2024, l ha Controparte_3 comunicato a i motivi ostativi all'accogliment do Controparte_4 all'interessato dieci giorni dalla data di notifica di detta comunicazione per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti pertinenti al procedimento. In data 1.2.2024 sono pervenute le osservazioni da parte del richiedente, con nota del 27.3.2024 trasmesse, insieme ai documenti allegati, alla competente Commissione Territoriale per l'espressione di un ulteriore, motivato, parere (doc.4). Con nota del 31.7.2024, l'Ufficio ha chiesto alla Commissione di “far conoscere il parere (…) in merito alla richiesta di rivalutazione trasmessa con pec del 27.03.2024” (doc. 5). Con nota prot. n. 0193861 del 17.10.2024, la Commissione ha riscontrato la richiesta confermando: “il parere negativo già espresso in precedenza, non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 c.1, c.1.1, D.Lgs.268/1998. La Commissione ha infatti ritenuto che la ulteriore documentazione presentata a seguito di istanza di riesame non è idonea a modificare sostanzialmente il parere già emesso in precedenza – e trasmesso a Codesta questura in data 14/06/2024 – facendo riferimento esclusivamente al percorso di integrazione lavorativa avviato dall'istante, già apprezzato precedentemente” (doc. 6). Il 21.11.2024 è stato adottato il provvedimento in esame, notificato in pari data Controparte_4
(doc. 7).
Nel ricorso si contesta la decisione del Questore: dopo aver richiamato i principi di cui alla legge 173/2020
– applicabile alla fattispecie poiché la domanda è stata proposta il 24.2.2023- si allega l'avvenuto radicamento nel territorio nazionale: il conseguimento in data 18.5.2018, del diploma pre A1 di lingua italiana;
il lavoro svolto nel 2018 ha lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato presso la “Tenuta Castello di Razzano S.S. Agr,” sita in Alfano Natta come bracciante agricolo, nei mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre, percependo una retribuzione mensile media pari a circa 600 euro;
il lavoro svolto nel 2019 presso la medesima azienda;
il lavoro svolto nel 2020 sempre come bracciante agricolo e nel 2021, con contratto di tirocinio formativo presso l'impresa individuale “Cattaneo Adorno Giacomo” di Gabiano. Osservava poi la difesa che a seguito dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente stipulava nuovo contratto di lavoro a tempo determinato presso la Tenuta Castello di pagina 2 di 4 come bracciante agricolo, con durata dapprima dal 27 aprile al 30.6.2023 e, Parte_3 successivamente, sempre con la stessa società, dal 18.7.2023 al 31.10.2023, percependo circa 5300 euro complessivi nel 2023 per tale attività, nonché contratto di lavoro a tempo determinato, dal 20.11 al 24.11.2023 presso l'A.L.P. Cooperativa di Milano, come operaio, successivamente rinnovato fino all'1.2.2024 (ma tale rapporto di lavoro veniva interrotto in data 20.1.2024, percependo una retribuzione mensile pari a circa 1000 euro) Da ultimo, l'istante veniva nuovamente assunto la Tenuta Castello di Razzano S.S. Agricola come bracciante agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, con durata dal 30.1.2024 al 31.7.2024, , nei mesi in cui ha lavorato per la stessa. Infine, si sottolineava come il medesimo, attualmente vivesse ad Asti, in Corso Vittorio Alfieri 58 ospitato dal sig. titolare di regolare permesso di soggiorno, nonché titolare di regolare Parte_4 contrat olata. Di conseguenza, si rilevava come il ricorrente fosse soggetto perfettamente inserito in Italia, svolgendo regolare e costante attività lavorativa, quanto meno dal 2020 a oggi, percependo un reddito che gli permetteva di mantenersi sul territorio italiano, ove vive da 8 anni, non avendo più alcun legame con la Nigeria, ove è assente da oltre 8 anni.
2.Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie deve trovare applicazione l'art 19 TUI nella declinazione conseguente al decreto legge 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, aveva ampliato le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introdotto una nuova tipologia del permesso speciale. Nella formulazione conseguente l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevedeva al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevedeva: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Nel caso in esame dunque occorre dunque operare un bilanciamento tra l'esigenza di evitare che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quella di tutela delle ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Invero seppure soprattutto negli ultimi 4 anni il ricorrente avesse raggiunto una buona integrazione lavorativa, tuttavia il fatto che egli sia ritornato definitivamente in Nigeria – come dichiarato dal difensore in udienza – fa venire meno i presupposti pe l'accoglimento dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale anche in un'ottica di comparazione tra il paese di origine e l'Italia. Lo stesso fatto evidenziato nel ricorso, ovvero il radicamento in Italia e il venire meno di ogni rapporto e legame con il paese di origine da 8 anni è neutralizzato dall'interruzione volontaria del percorso di integrazione in Italia con il rientro in patria, rientro che impedisce anche la cooperazione istruttoria con il Tribunale. In questo contesto il ricorso deve essere respinto.
pagina 3 di 4 4. Spese del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa, tenuto conto che solo recentemente il ricorrente ha lasciato il paese. Con separato decreto viene liquidato il gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando;
Respinge la domanda proposta da (CUI . Parte_1 C.F._1 Pt_2 Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 21.5.2025
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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