Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13271/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Viviana de Ruggiero (c.f. ), presso il cui studio in Napoli C.F._2
(NA), via Arenella, 3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Manzi (c.f. ), presso il cui studio in C.F._4
Casoria (NA), via Carducci, 3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Il P.M. ha apposto il visto in data 12.03.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022, il ricorrente premetteva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Casoria (NA) il 10.05.2006 con dalla cui unione Controparte_1 nascevano i figli (il 05.05.2008), (il 05.05.2011) e (il 05.03.2013); che, Per_1 Per_2 Per_3 venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano in via consensuale alla separazione, omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto del 22.03.2022, con cui si prevedeva l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre, un calendario di visita in favore del padre e un assegno mensile di euro 1.005,00 (euro 335,00 ciascuno) per il mantenimento dei tre figli a carico del oltre al contributo al 50% per le spese straordinarie;
che le condizioni Pt_1 economiche del ricorrente erano peggiorate, percependo una retribuzione mensile di circa euro
1.600,00 come operaio a fronte di spese fisse mensili per circa euro 1.492,50, con un residuo minimo per il proprio sostentamento che lo costringeva ad essere ospitato dai genitori.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione del calendario di visita in suo favore e la rideterminazione in euro 600,00 dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli (euro 200,00 per ciascun figlio).
Si costituiva in data 23.05.2023 la resistente la quale, pur non opponendosi alla Controparte_1 domanda di divorzio, contestava la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento assumendo che le condizioni economiche del ricorrente fossero rimaste immutate rispetto al momento della separazione, mentre ella si trovava priva di occupazione per dedicarsi alla cura dei figli e far fronte alle ingenti spese per la prole e la gestione familiare, situazione che rendeva necessario l'aiuto economico dei propri genitori. Deduceva inoltre l'inottemperanza del ricorrente rispetto agli impegni economici assunti in sede di separazione, specificando che il aveva provveduto al Pt_1 pagamento della sua quota di utenze domestiche pregresse solo a seguito di denuncia-querela, non aveva tempestivamente variato la propria residenza creando difficoltà alla resistente ed avrebbe trattenuto integralmente l'assegno unico universale per il periodo da marzo a dicembre 2022 in luogo del 50% concordato.
Pertanto la resistente, pur aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma delle statuizioni economiche di cui alla separazione (ivi compreso l'assegno di euro 1.005,00 per i figli e il contributo al 50% per le spese straordinarie), la condanna del alla refusione di euro 3.050,00 Pt_1 in relazione al periodo in cui avrebbe indebitamente percepito integralmente l'assegno unico, la conferma dell'affidamento condiviso e delle modalità di visita (con la modifica oraria già informalmente concordata e richiesta da controparte), nonché la condanna del ricorrente alle spese e compensi di lite.
All'udienza del 06.06.2023 il Presidente delegato esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione e, all'esito dell'audizione delle parti, con ordinanza resa nella medesima data, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale e rimetteva le parti innanzi al G.I. per l'udienza del 09.11.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Con note depositate in data 25.10.2023 e 08.11.2023, il ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status ed entrambe le parti instavano per la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 4718/2023 resa in data 17.11.2023 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle residue domande, fissando l'udienza cartolare del 23.04.2024 e concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. depositata in data 19.12.2023, la resistente rappresentava che avverso l'ordinanza presidenziale del 06.06.2023 il ricorrente aveva proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, la quale, con decreto del 30.11.2023, aveva rigettato il predetto reclamo confermando il provvedimento del Tribunale.
In data 15.04.2024 l'Avv. Francesco Ferraro, procuratore del ricorrente, depositava atto di rinuncia al mandato per motivi di salute.
Si costituiva per il ricorrente in data 18.04.2024 nuovo difensore, Avv. Viviana de Ruggiero, la quale depositava contestuale istanza di remissione in termini con richiesta di concessione ex novo dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con provvedimento del 29.04.2024 il G.I. rimetteva in termini parte ricorrente ed assegnava ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando il processo all'udienza del
12.11.2024, da trattarsi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e lette le note di trattazione scritta, il G.I., con provvedimento del
14.11.2024 ammetteva l'interrogatorio formale della resistente e autorizzava parte ricorrente ad acquisire documentazione presso l' relativa alla eventuale corresponsione alla del CP_2 CP_1 reddito di cittadinanza e/o di inclusione.
Espletato l'interrogatorio formale della resistente all'udienza del 17.12.2024, in data 18.12.2024 parte ricorrente depositava documentazione rilasciata dall' attestante l'esito negativo di istanze CP_2 per il reddito di cittadinanza a nome della . CP_1 Con provvedimento del 10.03.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale, a seguito dell'emissione della sentenza parziale sullo status n. 4718/2023 del
17.11.2023, è chiamato a pronunciarsi sulle residue domande accessorie relative ai figli minori e ai rapporti economici.
Orbene il Tribunale, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto al decreto di omologa della separazione, ritiene di confermare le condizioni di cui alla separazione.
Pertanto, i figli minori , e restano affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, ed avranno domicilio privilegiato presso la madre.
Di conseguenza la casa familiare sita in Casoria (NA), alla Via A. De Gasperi n. 69 (peraltro di proprietà della resistente) resta assegnata a in quanto genitore collocatario, Controparte_1 affinché la abiti unitamente ai predetti figli minori.
Quanto al diritto di visita del padre, entrambe le parti hanno chiesto la conferma del regime già stabilito in sede di separazione, con una modifica relativa all'orario di inizio della visita settimanale, come richiesto dal ricorrente e cui la resistente non si è opposta.
Pertanto va confermato il calendario di visita in favore del padre così come disciplinato negli accordi di separazione consensuale, con la modifica relativa all'orario di inizio della visita settimanale alle ore 16:00. Resta inteso che tale regolamentazione potrà essere modificata con l'accordo dei genitori e avuto riguardo alle esigenze scolastiche, extrascolastiche e di vita dei figli, e sempre nel loro precipuo interesse, ricordando che i genitori sono tenuti ad improntare i loro rapporti al massimo spirito di collaborazione per il benessere della prole.
In merito al quantum dell'importo per il mantenimento per i figli, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico per i tre figli minori, deducendo a sostegno di tale richiesta un peggioramento delle proprie condizioni economiche e lamentando che le spese da sostenere assorbirebbero quasi interamente la sua retribuzione mensile. La resistente di contro si è opposta, contestando il dedotto peggioramento economico del ricorrente e sottolineando la persistenza delle proprie difficoltà economiche.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione.
Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non è riuscito a fornire adeguata prova di un peggioramento sostanziale e sopravvenuto della propria situazione reddituale e patrimoniale rispetto alla separazione in quanto le allegazioni relative all'incidenza delle spese sul suo stipendio non dimostrano di per sé una sopravvenuta alterazione della sua capacità contributiva rispetto a quella
(auto)valutata dalle parti in sede di separazione come osservato anche dalla Corte di Appello in sede di reclamo con ordinanza del 15.11.2023 ( che ha rigettato il reclamo del ricorrente ) .
Anche quanto alle spese straordinarie, va osservato che la loro debenza al 50% era già prevista negli accordi di separazione, e la loro natura, talvolta non preventivabile con esattezza nell'ammontare, è circostanza intrinseca a tale categoria di esborsi e circostanza nota ad entrambe le parti. Esse, pertanto, non possono di norma costituire un “giustificato motivo sopravvenuto” per la riduzione dell'assegno ordinario, a meno di un loro impatto straordinario e continuativo sulla capacità economica del genitore onerato, circostanza – come detto - non sufficientemente provata nel presente giudizio.
Parallelamente, non è emerso alcun miglioramento delle condizioni economiche della resistente, considerando anche le risultanze dell'istruttoria orale (interrogatorio formale della resistente) e la documentazione acquisita dall' attestante l'esito negativo di istanze per il Reddito di CP_2
Cittadinanza a suo nome, che non hanno fatto emergere fonti di reddito ulteriori o diverse.
In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova di un effettivo e significativo peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, e tenuto conto che l'assetto economico è stato concordato dalle parti con la separazione in tempi relativamente recenti, il Collegio ritiene confermare l'obbligo di mantenimento a carico di in favore dei figli , e Parte_1 Per_1 Per_2 nella misura di euro 1.005,00 mensili complessivi, da corrispondersi entro il giorno 5 di Per_3 ogni mese mediante bonifico sul conto corrente indicato da Tale importo sarà Controparte_1 soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT.
Resta altresì confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019.
Non può infine accogliersi nel presente giudizio la domanda avanzata dalla resistente volta alla condanna del ricorrente alla restituzione della somma di euro 3.050,00, asseritamente percepita indebitamente dal a titolo di assegno unico universale per i figli nel periodo marzo-dicembre Pt_1
2022, inammissibile nello speciale rito di famiglia;
la relativa azione potrà essere eventualmente esercitata con autonomo giudizio soggetto al rito ordinario.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura obbligatoria della pronuncia sullo status, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso dei figli minori (nato a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) ad entrambi i Per_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Controparte_1
b) assegna a quale genitore collocatario dei figli minori, la casa Controparte_1 coniugale sita in Casoria (NA), alla Via A. De Gasperi n. 69, affinché la abiti unitamente ai figli;
c) conferma il calendario di visita del padre così come disciplinato in sede di Parte_1 separazione, con la modifica concordata tra le parti di cui in parte motiva;
d) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori , e la somma Per_1 Per_2 Per_3 complessiva di € 1.005,00 mensili (importo soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT), da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla beneficiaria, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo d'intesa stipulato da questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data
25.10.2019; e) dichiara inammissibile nel presente giudizio la domanda proposta dalla resistente volta alla condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 3.050,00;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio compressive anche del giudizio di reclamo
Così deciso in Aversa, il 03.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro