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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 11224 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Ceccani (c.f. , domiciliato in Frosinone, alla Via C.F._2
F. Calvosa n. 15
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Controparte_1 P.IVA_1
seppe Mangia (c.f. , domiciliato in Milano, al Corso Eu- C.F._3
ropa n. 13
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 25/11/2022, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3141/2022 del 01/08/2022 notificatogli in data 20/09/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di
54.160,00 euro oltre interessi, in virtù del contratto di finanziamento n. 1828519 del 07/09/2007 originariamente intrattenuto da con Neos Fi- Persona_1
nance, e con la garanzia personale dello . Parte_1 A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) il decreto ingiuntivo era nullo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda in quanto l'opposta non aveva indicato, nel ricorso, una descrizione dei fatti su cui si basa la domanda;
b) il decreto ingiuntivo era nullo per carenza di prova scritta del credito azionato in quanto la documentazione allegata al fascicolo monitorio era carente e non idonea a dimostrare la formazione, esigibilità ed ammontare del debito;
a fortiori non vi era la prova della notifica dell'avvenuta cessione del credito e la documen- tazione allegata al fascicolo monitorio non faceva riferimento alla pubblicazione in G.U.;
c) il credito era prescritto in quanto ai sensi dell'art. 2946 c.c. il diritto di credito si prescrive decorsi 10 anni e nel caso di specie l'ultimo atto di messa in mora risa- liva all'aprile del 2009;
d) il TAEG dichiarato in contratto era inferiore rispetto a quello effettivo in quanto la non aveva considerato il costo della polizza assicurativa sottoscrit- CP_2
ta in occasione della stipula del contratto di finanziamento.
2. Con comparsa di costituzione del 30/06/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di determinazione dell'oggetto e del contratto scritto era infondata in quanto i fatti posti alla base della domanda erano stati esposti compiutamente;
a fortiori la contestazione era del tutto generica in quanto l'opponente si era limitata ad impugnare il contratto di cessione del credito e l'estratto conto, contestandone l'efficacia probatoria, sen- za indicare gli aspetti che lo rendevano difforme rispetto all'originale. Sul punto la
Corte di cassazione con sentenza n. 27633 del 2018 affermava che “la contestazione
2
R.g.a.c.c. 11224/2022 della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clau- sole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”;
b) l'eccezione di mancata pubblicazione dell'intervenuta cessione in G.U. era in- fondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato ogget- to di una cessione pro soluto di crediti effettuata da Intesa San Paolo Personal Fi- nance S.p.A. in data 04/12/2014 e al riguardo erano stati depositati contratto ed estratto conto comprovante l'esposizione debitoria maturata dall'opponente fino all'intervenuta cessione del credito;
c) l'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. era infondata in quanto l'opponente, quale garante, e Neos Finance S.p.A., in data Persona_1
07/09/2007, stipulavano un contratto di finanziamento dell'importo di €
29.496,00 (doc. 1 del fascicolo monitorio); in data 16/04/2009 la Neos Finance
S.p.A. inviava all'opponente comunicazione a mezzo raccomandata a/r con cui comunicava la decadenza dal beneficio del termine (doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo); in data 15/04/2013 , con lettera a/r, chie- Persona_1
deva una dilazione di pagamento alla Intesa San Paolo Finance S.p.A. (doc. 13 del fascicolo monitorio) e, tra il 2018 e il 2019, effettuava una serie di pagamenti
(doc. 14 del fascicolo monitorio);
d) l'eccezione di difformità del TAEG per mancata inclusione del calcolo delle spese assicurative era infondata in quanto la polizza assicurativa sottoscritta non era stata proposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento e dunque non rientrava nei costi necessari inclusi nel calcolo del TAEG. A fortiori la facoltatività della polizza assicurativa e l'esclusione di tali costi nel calcolo del
TAEG risultavano dalla lettura del contratto e dalla pattuizione della facoltà di re- cesso.
3
R.g.a.c.c. 11224/2022 Precisate le conclusioni, si costituiva l'avv. Monica Traversa quale nuovo difensore dell'opposta, dichiarando di essere stata a ciò designata in sostituzione dell'avv.
Giuseppe Mangia, la cui revoca tuttavia non consta e che deve pertanto reputarsi tuttora difensore della Controparte_1
3. L'opposizione è infondata.
4. Del credito ingiunto per l'ammontare di 54.160,00 euro la Controparte_1
ha fornito ampia prova producendo: - copia del contratto di finanziamento
[...]
sottoscritto dall'opponente con Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. in data
04/12/2014; - copia dell'estratto conto;
- copia dei prospetti degli interessi di mo- ra.
Peraltro, non risultano contestati dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 1828519 del 07/09/2007, che costituisce fonte dal- la quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_1
nuta titolare del credito controverso per effetto di una cessione di credito pro so- luto effettuata in suo favore da Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. median- te contratto del 04/12/2014, avente ad oggetto una serie di crediti specificamente individuati, tra i quali vi è anche quello per cui è causa, come si desume dall'estratto dell'allegato 1 del contratto di cessione. L'opposta ha pertanto piena legittimazione ad agire, avendo inoltre fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante richiesta di decreto ingiuntivo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1770 del 2014, ha affermato che:
“la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza del- la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia
4
R.g.a.c.c. 11224/2022 mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”.
Il credito azionato in giudizio non è prescritto ex art. 2946 c.c. in quanto successi- vamente alla lettera di messa in mora del 16/04/2009, con cui la Neos Finance
S.p.A. comunicava la decadenza dal beneficio del termine, è stata avanzata da
, con lettera raccomandata a/r n. 14601062078-2 del Persona_1
15/04/2013, una richiesta di dilazionare il pagamento del credito con bollettini postali da 150,00 euro cadauno. L'interruzione della prescrizione ha effetto anche nei confronti dell'opponente in quanto ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, op- pure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
La contestazione concernente la mancata inclusione del costo delle polizze assicu- rative nel calcolo del TAEG si appalesa del tutto generica ed indeterminata, in quanto l'opponente si è limitato a richiamare parte della normativa in materia, trascurando da un lato che dal contratto risulta che egli stesso avesse escluso il ca- rattere obbligatorio della polizza, ed omettendo dall'altro di dedurre i motivi per i quali la dichiarazione da lui sottoscritta non corrisponderebbe al vero, per essere stato egli indotto forzosamente a stipulare l'assicurazione al fine di conseguire l'erogazione del credito.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 8.000,00 euro per compensi e 1.200,00 euro a titolo di
[...]
5
R.g.a.c.c. 11224/2022 rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 28/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 11224/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 11224 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Ceccani (c.f. , domiciliato in Frosinone, alla Via C.F._2
F. Calvosa n. 15
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Controparte_1 P.IVA_1
seppe Mangia (c.f. , domiciliato in Milano, al Corso Eu- C.F._3
ropa n. 13
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 25/11/2022, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3141/2022 del 01/08/2022 notificatogli in data 20/09/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di
54.160,00 euro oltre interessi, in virtù del contratto di finanziamento n. 1828519 del 07/09/2007 originariamente intrattenuto da con Neos Fi- Persona_1
nance, e con la garanzia personale dello . Parte_1 A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) il decreto ingiuntivo era nullo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda in quanto l'opposta non aveva indicato, nel ricorso, una descrizione dei fatti su cui si basa la domanda;
b) il decreto ingiuntivo era nullo per carenza di prova scritta del credito azionato in quanto la documentazione allegata al fascicolo monitorio era carente e non idonea a dimostrare la formazione, esigibilità ed ammontare del debito;
a fortiori non vi era la prova della notifica dell'avvenuta cessione del credito e la documen- tazione allegata al fascicolo monitorio non faceva riferimento alla pubblicazione in G.U.;
c) il credito era prescritto in quanto ai sensi dell'art. 2946 c.c. il diritto di credito si prescrive decorsi 10 anni e nel caso di specie l'ultimo atto di messa in mora risa- liva all'aprile del 2009;
d) il TAEG dichiarato in contratto era inferiore rispetto a quello effettivo in quanto la non aveva considerato il costo della polizza assicurativa sottoscrit- CP_2
ta in occasione della stipula del contratto di finanziamento.
2. Con comparsa di costituzione del 30/06/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di determinazione dell'oggetto e del contratto scritto era infondata in quanto i fatti posti alla base della domanda erano stati esposti compiutamente;
a fortiori la contestazione era del tutto generica in quanto l'opponente si era limitata ad impugnare il contratto di cessione del credito e l'estratto conto, contestandone l'efficacia probatoria, sen- za indicare gli aspetti che lo rendevano difforme rispetto all'originale. Sul punto la
Corte di cassazione con sentenza n. 27633 del 2018 affermava che “la contestazione
2
R.g.a.c.c. 11224/2022 della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clau- sole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”;
b) l'eccezione di mancata pubblicazione dell'intervenuta cessione in G.U. era in- fondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato ogget- to di una cessione pro soluto di crediti effettuata da Intesa San Paolo Personal Fi- nance S.p.A. in data 04/12/2014 e al riguardo erano stati depositati contratto ed estratto conto comprovante l'esposizione debitoria maturata dall'opponente fino all'intervenuta cessione del credito;
c) l'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. era infondata in quanto l'opponente, quale garante, e Neos Finance S.p.A., in data Persona_1
07/09/2007, stipulavano un contratto di finanziamento dell'importo di €
29.496,00 (doc. 1 del fascicolo monitorio); in data 16/04/2009 la Neos Finance
S.p.A. inviava all'opponente comunicazione a mezzo raccomandata a/r con cui comunicava la decadenza dal beneficio del termine (doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo); in data 15/04/2013 , con lettera a/r, chie- Persona_1
deva una dilazione di pagamento alla Intesa San Paolo Finance S.p.A. (doc. 13 del fascicolo monitorio) e, tra il 2018 e il 2019, effettuava una serie di pagamenti
(doc. 14 del fascicolo monitorio);
d) l'eccezione di difformità del TAEG per mancata inclusione del calcolo delle spese assicurative era infondata in quanto la polizza assicurativa sottoscritta non era stata proposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento e dunque non rientrava nei costi necessari inclusi nel calcolo del TAEG. A fortiori la facoltatività della polizza assicurativa e l'esclusione di tali costi nel calcolo del
TAEG risultavano dalla lettura del contratto e dalla pattuizione della facoltà di re- cesso.
3
R.g.a.c.c. 11224/2022 Precisate le conclusioni, si costituiva l'avv. Monica Traversa quale nuovo difensore dell'opposta, dichiarando di essere stata a ciò designata in sostituzione dell'avv.
Giuseppe Mangia, la cui revoca tuttavia non consta e che deve pertanto reputarsi tuttora difensore della Controparte_1
3. L'opposizione è infondata.
4. Del credito ingiunto per l'ammontare di 54.160,00 euro la Controparte_1
ha fornito ampia prova producendo: - copia del contratto di finanziamento
[...]
sottoscritto dall'opponente con Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. in data
04/12/2014; - copia dell'estratto conto;
- copia dei prospetti degli interessi di mo- ra.
Peraltro, non risultano contestati dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 1828519 del 07/09/2007, che costituisce fonte dal- la quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_1
nuta titolare del credito controverso per effetto di una cessione di credito pro so- luto effettuata in suo favore da Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. median- te contratto del 04/12/2014, avente ad oggetto una serie di crediti specificamente individuati, tra i quali vi è anche quello per cui è causa, come si desume dall'estratto dell'allegato 1 del contratto di cessione. L'opposta ha pertanto piena legittimazione ad agire, avendo inoltre fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante richiesta di decreto ingiuntivo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1770 del 2014, ha affermato che:
“la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza del- la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia
4
R.g.a.c.c. 11224/2022 mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”.
Il credito azionato in giudizio non è prescritto ex art. 2946 c.c. in quanto successi- vamente alla lettera di messa in mora del 16/04/2009, con cui la Neos Finance
S.p.A. comunicava la decadenza dal beneficio del termine, è stata avanzata da
, con lettera raccomandata a/r n. 14601062078-2 del Persona_1
15/04/2013, una richiesta di dilazionare il pagamento del credito con bollettini postali da 150,00 euro cadauno. L'interruzione della prescrizione ha effetto anche nei confronti dell'opponente in quanto ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, op- pure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
La contestazione concernente la mancata inclusione del costo delle polizze assicu- rative nel calcolo del TAEG si appalesa del tutto generica ed indeterminata, in quanto l'opponente si è limitato a richiamare parte della normativa in materia, trascurando da un lato che dal contratto risulta che egli stesso avesse escluso il ca- rattere obbligatorio della polizza, ed omettendo dall'altro di dedurre i motivi per i quali la dichiarazione da lui sottoscritta non corrisponderebbe al vero, per essere stato egli indotto forzosamente a stipulare l'assicurazione al fine di conseguire l'erogazione del credito.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 8.000,00 euro per compensi e 1.200,00 euro a titolo di
[...]
5
R.g.a.c.c. 11224/2022 rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 28/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 11224/2022