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Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Sentenza 30 agosto 2024
Decreto cautelare 26 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
Decreto presidenziale 11 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
Accoglimento
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, decreto presidenziale 11/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2025, proposto dall’ Associazione Metauro Nostro Cultura e Territorio Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XX Settembre 76;
contro
Comune di Montefelcino, Unione Montana Alta Valle del Metauro, Sportello Unico per le Attivita' Produttive (Suap) Presso L'Unione Montana Alta Valle del Metauro, Ministero dell'Interno, Comando Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Pesaro, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Bellearte e Paesaggio per Le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Azienda Unita' Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, Azienda Unita' Sanitaria Territoriale di Ancona, Marche Multiservizi Spa, Sindaco di Montefelcino Quale Autorita' Sanitaria Locale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
B.S.C. S.r.l., S.I. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 1002 del 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
vista l’istanza formulata in calce all’atto di appello, in data 23 dicembre 2024, da parte appellante per il superamento dei limiti dimensionali;
visto l’art. 3 c.p.a. nella parte in cui impone il dovere di chiarezza e sinteticità;
visto l’art. 13 ter dell’Allegato 2 al codice del processo amministrativo;
visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 3 gennaio 2017, n. 2, recante il procedimento volto all’autorizzazione preventiva al superamento dei limiti dimensionali e all’autorizzazione successiva al superamento dei predetti limiti dimensionali;
ritenuto che, nel caso di specie, l’istanza del 3 marzo 2025 , è così giustificata: “ ai fini di cui all’art. 7 del Dpcs, che non è stato possibile chiedere l’autorizzazione preventiva in quanto, da un lato la proposizione dell’appello è stata oggetto di un lungo approfondimento, tenuto conto della natura dell’Associazione e di tutti gli inevitabili rischi connessi al suo eventuale rigetto, dall’altro, la redazione dell’atto si è rivelata molto più difficoltosa di quella programmata ed ha richiesto l’impiego di tutti i giorni a disposizione per poter adeguatamente assicurare le esigenze di effettiva tutela giurisdizionale” ;
ritenuto che, nel caso di specie, atteso il tenore testuale della richiesta e del DPCS 22 dicembre 2016, non sussistono i presupposti e le condizioni per rilasciare l’autorizzazione richiesta.
P.Q.M.
Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito da parte del Collegio, respinge l’istanza, indicata in motivazione, volta ad ottenere l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 10 marzo 2025.
| Il Presidente ff |
| Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO