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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Specializzata per l'Immigrazione, la Protezione Internazionale e la Libera Circolazione dei
Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOME' MASSIMO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On. le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare
Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2) Nel merito In via principale
pagina 1 di 8 Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig.
[...] al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Pt_1
Lgs 286/1998”.
La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino pakistano di 32 anni, ha formulato, in data 21.03.2023, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 24.10.2023 e notificato il
05.01.2024, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1 proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte.
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
2. Considerato preliminarmente che
Il Collegio non condivide l'eccezione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
pagina 2 di 8 In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso.
Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che nei giudizi di cui all'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 non possa darsi ingresso a fatti sopravvenuti che, per ciò solo, non avrebbero potuto essere presi in considerazione dall'amministrazione procedente.
Ebbene, anche tale argomento non coglie nel segno.
I giudizi in questione hanno ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidale alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n.
30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
pagina 3 di 8 Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa.
Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Pertanto, la produzione documentale successivamente al deposito del ricorso può essere dichiarata ammissibile.
3. Osservato che:
Il rilascio del premesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Va innanzi tutto detto che la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, va individuata in quella dettata dal D.L. 130/2020, che aveva modificato l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, così come indicato dalla Commissione Territoriale nella motivazione del proprio parere ove ha espressamente ritenuto “che non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1 del D.lgs. 25 luglio 1998. N. 286 come novellato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 conv. in L. 18 dicembre
2020, n. 173” evidentemente considerando che, sebbene formalizzata in data 23.03.2023, la domanda sia stata presentata dal ricorrente prima dell'entrata in vigore del D.L. 20/2023 mediante una pregressa manifestazione di volontà. Diversamente, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non valutata nel merito.
pagina 4 di 8 Tale normativa ha ridisegnato nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita pagina 5 di 8 privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,
si rileva che la normativa è stata modificata con il D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023. Tale decreto ha abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 19 c.
1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che escludeva il respingimento e l'espulsione quando vi era fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare. La norma elencava poi gli elementi che il giudice era tenuto a prendere in considerazione per valutare il rischio di violazione: ossia la natura dei vincoli famigliari presenti in Italia, l'inserimento sociale del richiedente in Italia, la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami famigliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ebbene il legislatore nel 2023 ha abrogato tale disposizione, ma l'articolo 19 continua a prevedere che il respingimento e l'espulsione non sono ammessi qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5,
pagina 6 di 8 comma 6. Norma, quest'ultima, che, nel disciplinare il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno, fa salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Ebbene, quanto agli obblighi costituzionali viene in rilievo, innanzitutto, l'articolo 10 della
Costituzione che sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. In collegamento con l'articolo 10 assumono poi rilevanza tutte quelle norme che tutelano le libertà democratiche fondamentali, come l'articolo 2, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo
21. Quanto agli obblighi internazionali, invece, occorre avere riguardo ai diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In quest'ottica continua dunque ad avere rilevanza l'articolo 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e famigliare.
In definitiva, la nuova normativa impone di avere riguardo al contesto in cui il richiedente verrebbe rimpatriato, vietando il respingimento ogniqualvolta vi è il rischio di violazione di uno dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Costituzione o dal diritto internazionale o europeo.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 2018. Egli ha lavorato nel settore agricolo a partire dal Parte_1 febbraio del 2020 per l'azienda Gosal, dapprima con un contratto a tempo determinato (07.02.2020-
28.07.2021), successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 29.07.2021. Ha poi lavorato, sempre nello stesso ambito, per la Società Agricola F.lli Crovezzo con contratti a tempo determinato regolarmente rinnovati da giugno a dicembre 2023, da febbraio a dicembre 2024 e con un ulteriore contratto tuttora in essere (07.01.2025-30.06.2025), come emerge dalla documentazione depositata.
Il signor risiede stabilmente a Motta di Livenza, come dimostrato dal contratto di locazione Pt_1
a lui intestato, stipulato in data 01.05.2024.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, si rileva che il signor nel corso Pt_1 dell'interrogatorio libero svoltosi in udienza, ha parlato senza l'ausilio di un interprete, dimostrando una buona comprensione e conoscenza della lingua italiana.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai sette anni), dell'attività lavorativa che ha avviato in seguito al suo arrivo nel paese e dall'impegno dimostrato nell'intraprendere nuove attività. Nonostante il settore in cui il ricorrente ha offerto prestazioni, ossia quello agricolo, sia caratterizzato da discontinuità e precarietà, il signor ha dimostrato la propria Pt_1
pagina 7 di 8 volontà di reperire un'attività retribuita tramite l'impegno proseguito con diversi datori di lavoro, come dimostrato anche dal contratto a tempo indeterminato sottoscritto in questi anni di permanenza in Italia. Tali elementi sottolineano pertanto un percorso volto a un reale radicamento del ricorrente in territorio italiano. Il Collegio ritiene pertanto che il diritto alla vita privata e famigliare del signor così come individuato dall'art. 8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, verrebbe Pt_1 pregiudicato in caso di rimpatrio in Pakistan.
Può essere quindi riconosciuta ad la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G.
140/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I. Parte_1 Nume_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato all'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Ajello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Specializzata per l'Immigrazione, la Protezione Internazionale e la Libera Circolazione dei
Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOME' MASSIMO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On. le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare
Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2) Nel merito In via principale
pagina 1 di 8 Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig.
[...] al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Pt_1
Lgs 286/1998”.
La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino pakistano di 32 anni, ha formulato, in data 21.03.2023, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 24.10.2023 e notificato il
05.01.2024, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1 proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte.
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
2. Considerato preliminarmente che
Il Collegio non condivide l'eccezione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
pagina 2 di 8 In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso.
Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che nei giudizi di cui all'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 non possa darsi ingresso a fatti sopravvenuti che, per ciò solo, non avrebbero potuto essere presi in considerazione dall'amministrazione procedente.
Ebbene, anche tale argomento non coglie nel segno.
I giudizi in questione hanno ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidale alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n.
30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
pagina 3 di 8 Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa.
Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Pertanto, la produzione documentale successivamente al deposito del ricorso può essere dichiarata ammissibile.
3. Osservato che:
Il rilascio del premesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Va innanzi tutto detto che la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, va individuata in quella dettata dal D.L. 130/2020, che aveva modificato l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, così come indicato dalla Commissione Territoriale nella motivazione del proprio parere ove ha espressamente ritenuto “che non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1 del D.lgs. 25 luglio 1998. N. 286 come novellato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 conv. in L. 18 dicembre
2020, n. 173” evidentemente considerando che, sebbene formalizzata in data 23.03.2023, la domanda sia stata presentata dal ricorrente prima dell'entrata in vigore del D.L. 20/2023 mediante una pregressa manifestazione di volontà. Diversamente, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non valutata nel merito.
pagina 4 di 8 Tale normativa ha ridisegnato nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita pagina 5 di 8 privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,
si rileva che la normativa è stata modificata con il D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023. Tale decreto ha abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 19 c.
1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che escludeva il respingimento e l'espulsione quando vi era fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare. La norma elencava poi gli elementi che il giudice era tenuto a prendere in considerazione per valutare il rischio di violazione: ossia la natura dei vincoli famigliari presenti in Italia, l'inserimento sociale del richiedente in Italia, la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami famigliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ebbene il legislatore nel 2023 ha abrogato tale disposizione, ma l'articolo 19 continua a prevedere che il respingimento e l'espulsione non sono ammessi qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5,
pagina 6 di 8 comma 6. Norma, quest'ultima, che, nel disciplinare il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno, fa salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Ebbene, quanto agli obblighi costituzionali viene in rilievo, innanzitutto, l'articolo 10 della
Costituzione che sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. In collegamento con l'articolo 10 assumono poi rilevanza tutte quelle norme che tutelano le libertà democratiche fondamentali, come l'articolo 2, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo
21. Quanto agli obblighi internazionali, invece, occorre avere riguardo ai diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In quest'ottica continua dunque ad avere rilevanza l'articolo 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e famigliare.
In definitiva, la nuova normativa impone di avere riguardo al contesto in cui il richiedente verrebbe rimpatriato, vietando il respingimento ogniqualvolta vi è il rischio di violazione di uno dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Costituzione o dal diritto internazionale o europeo.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 2018. Egli ha lavorato nel settore agricolo a partire dal Parte_1 febbraio del 2020 per l'azienda Gosal, dapprima con un contratto a tempo determinato (07.02.2020-
28.07.2021), successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 29.07.2021. Ha poi lavorato, sempre nello stesso ambito, per la Società Agricola F.lli Crovezzo con contratti a tempo determinato regolarmente rinnovati da giugno a dicembre 2023, da febbraio a dicembre 2024 e con un ulteriore contratto tuttora in essere (07.01.2025-30.06.2025), come emerge dalla documentazione depositata.
Il signor risiede stabilmente a Motta di Livenza, come dimostrato dal contratto di locazione Pt_1
a lui intestato, stipulato in data 01.05.2024.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, si rileva che il signor nel corso Pt_1 dell'interrogatorio libero svoltosi in udienza, ha parlato senza l'ausilio di un interprete, dimostrando una buona comprensione e conoscenza della lingua italiana.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai sette anni), dell'attività lavorativa che ha avviato in seguito al suo arrivo nel paese e dall'impegno dimostrato nell'intraprendere nuove attività. Nonostante il settore in cui il ricorrente ha offerto prestazioni, ossia quello agricolo, sia caratterizzato da discontinuità e precarietà, il signor ha dimostrato la propria Pt_1
pagina 7 di 8 volontà di reperire un'attività retribuita tramite l'impegno proseguito con diversi datori di lavoro, come dimostrato anche dal contratto a tempo indeterminato sottoscritto in questi anni di permanenza in Italia. Tali elementi sottolineano pertanto un percorso volto a un reale radicamento del ricorrente in territorio italiano. Il Collegio ritiene pertanto che il diritto alla vita privata e famigliare del signor così come individuato dall'art. 8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, verrebbe Pt_1 pregiudicato in caso di rimpatrio in Pakistan.
Può essere quindi riconosciuta ad la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G.
140/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I. Parte_1 Nume_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato all'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Ajello
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