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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio con le
Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9185/2024 promossa da:
(C.F.: ) nat a a Napoli (NA) il Parte_1 C.F._1
07.03.2000 e residente a[...], elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini n.113 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio
Con l'intervento ex lege del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Oggetto: Adeguamento anagrafico all'identità di genere
CONCLUSIONI
Parte attorea: «All'udienza del 24/2/2025, l'attrice si è riportata alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento» pagi na 1 di 10 Il P.M. ha apposto il Visto in data 19/2/2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso depositato il
12/11/2024 chiedendo l'adeguamento anagrafico del genere alla propria identità femminile, a discapito dell'attribuzione, alla nascita, del genere maschile. Inoltre, e conseguentemente, ha chi esto modificarsi il proprio nome da a Pt_1 Pt_2
Fin dall'infanzia, invero, ella ha percepito se stessa al femminile, vivendo con disagio l'attribuzione nel genere maschile e la discordanza rispetto al genere percepito.
Sul piano clinico, a partire dal settembre 2022, la giovane segue una terapia ormonale sostitutiva presso l'ASL NA 3 SUD, della quale ha allegato al ricorso relazione psicosessuale del 31/7/2024 a firma della psicoterapeuta dott. , la quale certifica Disforia di Persona_1
genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione, con prescrizione di proseguire il trattamento medico endocrinologico già in corso.
Parimenti, la disforia di genere della ricorren te e la terapia farmacologica femminilizzante in corso dal 2022, sono certificate dalla dott.ssa endocrinologa , con certificato del 26/9/2024 in Persona_2
atti.
La scienza medica guida le riflessioni dell''interprete del diritto in questo campo.
È significativo notare come i clinici non facciano riferimenti a un pagi na 2 di 10 mutamento inteso come dismissione di una realtà di fatto mediante la verificazione di un diverso stato della persona, ma di profondo disagio relativo ai propri dati anagrafici maschili, incongruenti rispetto all'identità di genere.
Tale osservazione clinica è significativa anche sul piano giuridico, chiarendo all'interprete che il fenomeno della disforia di genere deve essere guardato, dal diritto, non già in termini di elezione, sul piano meramente volontaristico, della propria identità di genere, ma come adeguamento delle risultanze anagrafiche all'identità di genere reale, esperita dalla persona nel pieno sviluppo della personalità ex art. 2 Cost.
e art. 8 CEDU.
Volgendo lo sguardo ai diritti della persona e alla nozione costituzionale di personalità, come luogo e modo di sviluppo dell'essere umano, non già di mutamento di sesso può parlarsi.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio personalista, sancito dall'art. 2 Cost., tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell'ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità (sent. N. 114 del 2019, num massima 41660, Pres.
Lattanzi Rel. Cartabia). Ne discende, nella materia che qui ci occupa, il dovere dell'ordinamento, imposto all'art. 3 comma 2 Cost., di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della personalità umana.
La percezione di sé quale soggetto appartenente a un genere non è determinata da fattori morfologici o cromosomici, bensì psicologici e sociali, con conseguenze identitarie, cha conformano il nucleo fondante del sé.
pagi na 3 di 10 Ciò che oggi questo Tribunale è chiamato a fare è, pertanto, rimuovere ogni ostacolo al libero e pieno sviluppo della personalità della ricorrente con il generale riconoscimento della sua appartenenza al genere femminile.
La domanda, per quanto sin qui ricostruito, è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti con cristallina evidenza l'appartenenza di
[...]
, cui alla nascita è stato attribuito il genere maschile, Persona_3
al genere femminile e la radicale e irreversibile “transizione” mediante il percorso psicoterapeutico e farmacologico ormonale documentato in atti.
Ciò posto, in ricorso si domanda, altresì, l'autorizzazione alla sottoposizione agli interventi chirurgici demolitori e ricostruttivi dei caratteri sessuali primari.
Deve ribadirsi, sul punto, che l'identità di genere, che consente la rettificazione di sesso, è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 Cost. e 8 CEDU). Al tal fine, il trattamento chirurgico non è prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, bensì possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (S. 180/2017 - mass. 40360; S. 221/2015;
O. 185/2017 - mass. 38590).(FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale).
La materia che qui ci occupa è stata oggetto di evoluzione giurisprudenziale sul piano nazionale e sovranazionale.
Già con sentenza n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale ha sottolineato come la legge 14 aprile 1982, n. 164 , allora da poco varata, si collocasse pagi na 4 di 10 «nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie».
La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici».
Con la sentenza n. 221 del 2015, ancora, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei
[...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» - si è precisato - «appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere». pagi na 5 di 10 Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Successivamente, la Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene
«l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del
1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione», «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n.
180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).
L'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982.
Il comma 4 dell'art. 31 è stato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con Sentenza n. 0143 del 2024 (G.U. 030 del 24/07/2024), per contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost. nella parte in cui dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico -chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3».
pagi na 6 di 10 Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l'art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall'art. 34, comma 39, lettera c, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale infatti stabiliva che «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, lo autorizza con sentenza» (primo comma) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (secondo comma).
Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell'ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale.
Osserva il Giudice delle leggi che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico -chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata pagi na 7 di 10 l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
Già con sentenza n. 180 del 2017 si è chiarito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Nella fattispecie concreta che qui ci occupa, si sottolinea come la ricorrente per rettificazione abbia sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e pagi na 8 di 10 psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
La sottoposizione a interventi chirurgici demolitivi e ricostruttivi degli organi sessuali primari rientra, pertanto, nella libera disposizione del proprio corpo e nelle scelte medico sanitarie individuali ex art. 32 Cost.
Si ribadisce a chiare lettere, pertanto, che l'intervento chirurgico non è necessario al fine dell'adeguamento anagrafico all'identità di genere femminile di riferimento, di talché la ricorrente Persona_3
a seguito della presente pronuncia pienamente appartenente,
[...]
anche anagraficamente, al genere femminile, è libera, nella propria autodeterminazione, di sottoporvisi e non abbisogna di alcun provvedimento giurisdizionale autorizzatorio.
Merita, altresì, accoglimento la richiesta di il nome prettamente femminile “ al nome maschile “ ” attribuito alla nascita, Pt_2 Pt_1
ciò anche in virtù di quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo la quale il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che, in ogni caso, non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (cfr. Cass. n.
3877/2020).
La ricorrente è di stato libero, di talché non sussi stono nel presente giudizio controinteressati.
pagi na 9 di 10 Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso e dei dati anagrafici da maschile a femminile e del nome da “ ” a “ nei registri dello stato civile. Pt_1 Pt_2
Nulla va pronunciato sulle spese, attesa la natura del giudizio nel quale non è dato individuare una soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato
Civile di Arzano (NA) di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (C.F.: ) nat a a Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) il 07.03.2000 e residente a[...] da maschile a femminile , nonché di rettificare il prenome da “ ” a Pt_1
“ nel relativo atto di nascita, di talché ella si chiamerà Pt_2
Persona_3
- ordina la rettificazione in tal senso di tutti gli atti e i documenti anagrafici conseguenti;
- non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo un atto di libera autodeterminazione della parte e restando eseguibile dalla struttura sanitaria senza alcuna autorizzazione giurisdizionale (sentenza n. 143/2024 Corte Costituzionale);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio con le
Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9185/2024 promossa da:
(C.F.: ) nat a a Napoli (NA) il Parte_1 C.F._1
07.03.2000 e residente a[...], elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini n.113 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio
Con l'intervento ex lege del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Oggetto: Adeguamento anagrafico all'identità di genere
CONCLUSIONI
Parte attorea: «All'udienza del 24/2/2025, l'attrice si è riportata alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento» pagi na 1 di 10 Il P.M. ha apposto il Visto in data 19/2/2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso depositato il
12/11/2024 chiedendo l'adeguamento anagrafico del genere alla propria identità femminile, a discapito dell'attribuzione, alla nascita, del genere maschile. Inoltre, e conseguentemente, ha chi esto modificarsi il proprio nome da a Pt_1 Pt_2
Fin dall'infanzia, invero, ella ha percepito se stessa al femminile, vivendo con disagio l'attribuzione nel genere maschile e la discordanza rispetto al genere percepito.
Sul piano clinico, a partire dal settembre 2022, la giovane segue una terapia ormonale sostitutiva presso l'ASL NA 3 SUD, della quale ha allegato al ricorso relazione psicosessuale del 31/7/2024 a firma della psicoterapeuta dott. , la quale certifica Disforia di Persona_1
genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione, con prescrizione di proseguire il trattamento medico endocrinologico già in corso.
Parimenti, la disforia di genere della ricorren te e la terapia farmacologica femminilizzante in corso dal 2022, sono certificate dalla dott.ssa endocrinologa , con certificato del 26/9/2024 in Persona_2
atti.
La scienza medica guida le riflessioni dell''interprete del diritto in questo campo.
È significativo notare come i clinici non facciano riferimenti a un pagi na 2 di 10 mutamento inteso come dismissione di una realtà di fatto mediante la verificazione di un diverso stato della persona, ma di profondo disagio relativo ai propri dati anagrafici maschili, incongruenti rispetto all'identità di genere.
Tale osservazione clinica è significativa anche sul piano giuridico, chiarendo all'interprete che il fenomeno della disforia di genere deve essere guardato, dal diritto, non già in termini di elezione, sul piano meramente volontaristico, della propria identità di genere, ma come adeguamento delle risultanze anagrafiche all'identità di genere reale, esperita dalla persona nel pieno sviluppo della personalità ex art. 2 Cost.
e art. 8 CEDU.
Volgendo lo sguardo ai diritti della persona e alla nozione costituzionale di personalità, come luogo e modo di sviluppo dell'essere umano, non già di mutamento di sesso può parlarsi.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio personalista, sancito dall'art. 2 Cost., tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell'ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità (sent. N. 114 del 2019, num massima 41660, Pres.
Lattanzi Rel. Cartabia). Ne discende, nella materia che qui ci occupa, il dovere dell'ordinamento, imposto all'art. 3 comma 2 Cost., di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della personalità umana.
La percezione di sé quale soggetto appartenente a un genere non è determinata da fattori morfologici o cromosomici, bensì psicologici e sociali, con conseguenze identitarie, cha conformano il nucleo fondante del sé.
pagi na 3 di 10 Ciò che oggi questo Tribunale è chiamato a fare è, pertanto, rimuovere ogni ostacolo al libero e pieno sviluppo della personalità della ricorrente con il generale riconoscimento della sua appartenenza al genere femminile.
La domanda, per quanto sin qui ricostruito, è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti con cristallina evidenza l'appartenenza di
[...]
, cui alla nascita è stato attribuito il genere maschile, Persona_3
al genere femminile e la radicale e irreversibile “transizione” mediante il percorso psicoterapeutico e farmacologico ormonale documentato in atti.
Ciò posto, in ricorso si domanda, altresì, l'autorizzazione alla sottoposizione agli interventi chirurgici demolitori e ricostruttivi dei caratteri sessuali primari.
Deve ribadirsi, sul punto, che l'identità di genere, che consente la rettificazione di sesso, è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 Cost. e 8 CEDU). Al tal fine, il trattamento chirurgico non è prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, bensì possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (S. 180/2017 - mass. 40360; S. 221/2015;
O. 185/2017 - mass. 38590).(FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale).
La materia che qui ci occupa è stata oggetto di evoluzione giurisprudenziale sul piano nazionale e sovranazionale.
Già con sentenza n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale ha sottolineato come la legge 14 aprile 1982, n. 164 , allora da poco varata, si collocasse pagi na 4 di 10 «nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie».
La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici».
Con la sentenza n. 221 del 2015, ancora, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei
[...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» - si è precisato - «appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere». pagi na 5 di 10 Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Successivamente, la Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene
«l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del
1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione», «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n.
180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).
L'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982.
Il comma 4 dell'art. 31 è stato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con Sentenza n. 0143 del 2024 (G.U. 030 del 24/07/2024), per contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost. nella parte in cui dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico -chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3».
pagi na 6 di 10 Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l'art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall'art. 34, comma 39, lettera c, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale infatti stabiliva che «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, lo autorizza con sentenza» (primo comma) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (secondo comma).
Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell'ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale.
Osserva il Giudice delle leggi che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico -chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata pagi na 7 di 10 l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
Già con sentenza n. 180 del 2017 si è chiarito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Nella fattispecie concreta che qui ci occupa, si sottolinea come la ricorrente per rettificazione abbia sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e pagi na 8 di 10 psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
La sottoposizione a interventi chirurgici demolitivi e ricostruttivi degli organi sessuali primari rientra, pertanto, nella libera disposizione del proprio corpo e nelle scelte medico sanitarie individuali ex art. 32 Cost.
Si ribadisce a chiare lettere, pertanto, che l'intervento chirurgico non è necessario al fine dell'adeguamento anagrafico all'identità di genere femminile di riferimento, di talché la ricorrente Persona_3
a seguito della presente pronuncia pienamente appartenente,
[...]
anche anagraficamente, al genere femminile, è libera, nella propria autodeterminazione, di sottoporvisi e non abbisogna di alcun provvedimento giurisdizionale autorizzatorio.
Merita, altresì, accoglimento la richiesta di il nome prettamente femminile “ al nome maschile “ ” attribuito alla nascita, Pt_2 Pt_1
ciò anche in virtù di quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo la quale il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che, in ogni caso, non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (cfr. Cass. n.
3877/2020).
La ricorrente è di stato libero, di talché non sussi stono nel presente giudizio controinteressati.
pagi na 9 di 10 Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso e dei dati anagrafici da maschile a femminile e del nome da “ ” a “ nei registri dello stato civile. Pt_1 Pt_2
Nulla va pronunciato sulle spese, attesa la natura del giudizio nel quale non è dato individuare una soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato
Civile di Arzano (NA) di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (C.F.: ) nat a a Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) il 07.03.2000 e residente a[...] da maschile a femminile , nonché di rettificare il prenome da “ ” a Pt_1
“ nel relativo atto di nascita, di talché ella si chiamerà Pt_2
Persona_3
- ordina la rettificazione in tal senso di tutti gli atti e i documenti anagrafici conseguenti;
- non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo un atto di libera autodeterminazione della parte e restando eseguibile dalla struttura sanitaria senza alcuna autorizzazione giurisdizionale (sentenza n. 143/2024 Corte Costituzionale);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
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