Art. 2.
E' autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni, necessaria per la stampa da parte dell'istituto poligrafico dello Stato dei certificati di credito previsti dall' articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478 .
E' autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni, necessaria per la stampa da parte dell'istituto poligrafico dello Stato dei certificati di credito previsti dall' articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478 .