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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/12/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4304/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 15.05.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore al d.lgs. 149/2022), con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Stefanini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sito in Albano Laziale (RM), via Aldo Gattanelli n. 6, come in atti;
Parte appellante e
(P.IVA Controparte_1
), in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Fava ed P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sino in Roma (RM), viale di Villa Massimo n. 24, come in atti;
Parte appellata nonché
(C.F. ), non costituita;
Controparte_3 C.F._1
Parte appellata contumace
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo Parte_1 solo “ ”, per brevità) ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(da ora solo “ ”) e , proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 Controparte_3
Velletri n. 2056/2021, depositata in data 14.12.2021, con la quale è stata accolta soltanto parzialmente la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati alla Parte_2 dalla quale la ha acquistato il credito risarcitorio, a causa del sinistro stradale occorso il Parte_1 giorno 08.11.2018, a Colonna, in via Roma n. 30, da imputare all'esclusiva responsabilità della conducente e proprietaria del veicolo mod. Range Rover Evoque, tg. ET637GF, , con la conseguente Controparte_3 condanna di quest'ultima al relativo ristoro unitamente alla , nq. assicuratrice per la r.c. CP_1 dell'autovettura della a titolo di cd. indennizzo diretto. Parte_2
In sintesi, nel giudizio svoltosi avanti al Giudice di Pace, la ha citato in causa la Parte_1 CP_1
e la deducendo che, allorquando la sig.ra si trovava alla guida della vettura di CP_3 Parte_3 proprietà della mod. Mercedes, tg. FL881VD, ferma in via Roma, la Parte_2
1 stessa è stata bruscamente tamponata dal veicolo Range Rover, intento ad effettuare una manovra di retromarcia. Ha dedotto la che, in conseguenza dell'urto, la vettura ha riportato danni Parte_1 materiali quantificabili in € 2.853,79, iva inclusa, come da fattura n. 30 del 10.04.2019, emessa dalla stessa per le riparazioni, danni ai quali vanno aggiunti “€ 500,00 per spese legali come da notula spese a firma della S.T.P. Snc”. Pur a fronte delle richieste risarcitorie avanzate sia per le vie brevi, sia a mezzo p.e.c. tramite lo studio Di Giambattista - Serafini, la le ha poi versato, peraltro, la sola somma di € 2.434,00 per i danni CP_1 materiali, che è stata accettata dall'attrice in acconto sul maggior avere, mentre alcun pagamento ulteriore è stato effettuato, rimanendo ancora dovuti “€ 213,95 a titolo di Iva” e “€ 500,00 a titolo di spese legali dovute per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla S.T.P. Snc”. Inutile si è rivelato, inoltre, l'invito rivolto alle controparti alla negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, sicché, falliti i tentativi di risolvere bonariamente la lite, l'attrice ha dedotto di avere interesse e diritto ad ottenere il versamento di € 213,95, quale recupero dell'iva di legge, “oltre spese legali come da allegata parcella”, essendo il sinistro dimostrato dal modulo CAI in atti e sussistendo l'esclusiva responsabilità per lo stesso a carico del veicolo Range Rover, che uscendo da un parcheggio in retromarcia ha tamponato la vettura condotta dalla responsabilità Pt_3 sulla quale mai alcuna contestazione è stata sollevata, del resto, dalla . CP_1
Queste le conclusioni rassegnate dall'attrice innanzi al Giudice di Pace: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità in via esclusiva del sinistro avvenuto in data 08/11/2018 ore 18.00 in Colonna, Via Roma 30 del della Sig.ra conducente e proprietaria del veicolo Range Rover Evoque targata ET637GF; 2) E, per l'effetto, Controparte_3 in virtù della procedura d'indennizzo diretto, condannare ed il responsabile civile del Controparte_4 sinistro singolarmente e/o in solido tra loro al pagamento in favore della della Parte_1 somma di Euro 213,95 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti e subendi a causa del sinistro occorso alla
[...] cedente del credito, corrispondente alla differenza tra il quantum corrisposto € 2.434,00 e la fattura Parte_4 di riparazione per l'importo di € 2.853,79, al netto della detrazione fiscale, oltre agli interessi legali dal dì dell'evento e fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali della fase stragiudiziale, del presente giudizio, fase stragiudiziale e negoziazione assistita, oltre Iva e C.p.a. e spese generali al 15% come per legge”.
Costituitasi in giudizio la e dichiarata la contumacia della all'esito dell'istruttoria CP_1 CP_3 documentale espletata il primo Giudice ha pronunciato la sentenza indicata in premessa, con la quale ha ritenuto fondata la domanda attorea “…atteso che di fatto dall'importo della fattura deve essere calcolato anche l'iva pari ad euro 213,95”, condannando la “parte convenuta” al pagamento di tale somma, oltre che al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, la ha proposto l'odierna impugnazione chiedendo: “…disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza 2056/2021 dal Giudice di Pace di Velletri nella persona della Dott.ssa Francesca Salucci a definizione del procedimento civile rubricato al R.G. 3324/2020 in data 14/12/2021 e depositata in cancelleria in pari data, accertare e dichiarare il diritto della al rimborso delle Parte_1 spese di assistenza tecnica, legale e di consulenza, relative alla gestione della fase stragiudiziale relativa al sinistro verificatosi in data 8/11/2018 in Colonna, Via Roma altezza civico 30 tra i veicoli Range Rover Evoque targata ET637GF e Mercedes GLC targata FL881VD, e, per l'effetto, condannare le parti appellate in solido al pagamento dell'importo di
€ 500,00 a titolo di rimborso spese legali relative alla fase stragiudiziale, oltre € 60,00 per la fase di negoziazione assistita secondo i parametri del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 37 del 08/03/2018, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che il Giudice riterrà essere di giustizia, sempre nei limiti dello scaglione del contributo unificato;
Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ha lamentato l'appellante, in sintesi:
- che la sentenza impugnata ha completamente omesso di pronunciarsi in merito alle spese relative alla fase stragiudiziale e alla negoziazione assistita, pur a fronte dell'espressa domanda di essa istante, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.;
- che la sentenza deve essere, dunque, riformata là dove sono state riconosciute e liquidate le sole spese del giudizio, aggiungendo l'importo di € 500,00 per spese di assistenza tecnica e legale relativa alla fase stragiudiziale, nonché l'importo di € 60,00 per la negoziazione assistita, per entrambi “oltre oneri ed accessori”;
2 - che è palese, del resto, il vizio della sentenza di primo grado, essendo incorso il Giudice di Pace in omessa pronuncia e/o in omessa o insufficiente motivazione;
inoltre, è mancato l'esame delle prove documentali fornite dall'attrice a supporto della propria pretesa volta a conseguire anche le spese della fase stragiudiziale e quelle relative all'invito alla negoziazione assistita;
- che il diritto alla corresponsione di un congruo compenso per l'attività espletata in fase stragiudiziale è riconosciuto, d'altro canto, dall'art. 148 co. 11 d.lgs. 209/2005 e la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere al patrocinatore in sede stragiudiziale un compenso adeguato al valore della lite;
è “prassi consolidata”, inoltre, “fornire un prospetto di parcella ovvero una dettagliata nota spese, per poi emettere in un secondo momento e a pagamento avvenuto la fattura per la determinata prestazione”, mentre, per quel che attiene la necessità e l'utilità delle spese, le stesse risultano dimostrate, nella specie, dal fatto che il sinistro ha richiesto un'adeguata e competente assistenza tecnica, “posto che, l'offerta in sede stragiudiziale è stata formulata dalla Compagnia solo in data 08/04/2019 (a distanza di quasi sei mesi dalla richiesta di risarcimento danni del 20/11/2018) ed il pagamento dell'intera sorte è avvenuto soltanto a seguito del procedimento civile di primo grado” e “sarebbe risultato impossibile barcamenarsi nel complesso reticolo normativo da parte del danneggiato ovvero da parte della
cessionaria del credito al fine di ottenere il giusto risarcimento spettante, corrispondente alle spesse di Parte_1 riparazione del sinistro”;
- che, infine, l'ammontare di € 500,00 è del tutto congruo in relazione all'attività prestata dalla S.T.P. S.n.c.,
“nonché agli usi negoziali in relazione al valore complessivo della controversia di € 2.853,79”, mentre con riferimento all'invito alla negoziazione assistita, risultato peraltro vano per il mancato riscontro della controparte, il compenso va determinato ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018. Si è costituita in giudizio la , contestando l'avversa impugnazione, mentre è rimasta contumace la CP_1
della quale è stata dichiarata, pertanto, la contumacia con provvedimento reso il 17.01.2023. CP_3
Queste le conclusioni rassegnate dalla nella sua comparsa di costituzione: “in via preliminare, CP_1 assorbente: dichiarare l'inammissibilità ex art. 339 cod. proc. civ. dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2056/2021, con vittoria delle spese di giudizio;
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, ex art. 348 bis c.p.c., poiché lo stesso non ha ragionevole probabilità di essere accolto per i motivi sopra esposti;
in via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, n. 2056/2021 resa dal Giudice di Pace di Velletri, con vittoria delle spese di giudizio”. Ha dedotto l'appellata, in sintesi:
- che l'impugnazione è inammissibile, dal momento che il giudizio di primo grado non supera il valore di
€ 1.100,00 e, pertanto, così come previsto dall'art. 113 c.p.c., la sentenza è stata resa dal Giudice di Pace secondo equità, con la conseguente inappellabilità della stessa se non per la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia;
- che l'appello è inammissibile anche per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, stante la correttezza e la completezza della decisione resa dal primo Giudice;
- che la ha domandato al Giudice di prime cure unicamente la condanna della Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 213,95 a titolo di risarcimento dei danni materiali, pari alla differenza tra il quantum già corrispostole e la fattura di riparazione, mentre la domanda non atteneva, a dispetto di quanto preteso dall'appellante in questa sede, anche al pagamento delle spese per l'attività stragiudiziale, giudiziale e per la negoziazione assistita, spese delle quali la non ha comunque fornito alcuna prova, Parte_1 nonostante che la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività curata da un professionista nella fase precontenziosa;
- che, inoltre, tali spese vengono liquidate solo ove non risultino eccessive o superflue alla luce delle caratteristiche della lite, sicché le stesse non sono dovute nel caso di specie, anche alla luce della corretta gestione stragiudiziale del sinistro da parte della compagnia assicurativa;
d'altro canto, la dinamica dell'incidente non è in contestazione e la richiesta di risarcimento danni materiali è stata pienamente soddisfatta in fase precontenziosa;
- che si contesta, infine, la richiesta di liquidazione delle spese in base a un prospetto di parcella che non prova quale attività sia stata effettivamente prestata e che tali spese siano state pagate, oltre al fatto che, in
3 difetto di un parere emesso dall'ordine di appartenenza dell'emittente, non risulta dimostrata la congruità delle stesse;
le avverse richieste sono, dunque, infondate, non provate ed eccessive.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita in via documentale, stante l'assenza di richieste di prova costituenda formulate dalle parti, e all'esito la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2025, fissata da ultimo per l'incombente, le parti costituite hanno quindi rassegnato le loro conclusioni, insistendo l'appellante nell'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto d'appello e chiedendo l'appellata l'accoglimento di quelle indicate nella sua comparsa di risposta e, su tali conclusioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione, con l'assegnazione ai contendenti dei termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene dunque decisa come segue.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla sulla CP_1 base degli artt. 113 e 339 c.p.c.
L'eccezione non merita seguito.
È senz'altro corretto il rilievo che, ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie), le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nelle cause di valore inferiore a € 1.100,00 si considerano rese secondo equità, anche ove il decidente non lo abbia esplicitato nella motivazione della pronuncia.
È stato evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause …di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. …Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e unionali e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 16473/2024; si v. inoltre, Cass. civ. 769/2021 e già Cass. civ. 5287/2012).
Per quel che attiene le ipotesi in cui è possibile, eccezionalmente, proporre appello avverso una sentenza resa secondo equità, è stato chiarito, peraltro, dal giudice di legittimità che l'inosservanza delle norme sul procedimento deve ravvisarsi ove venga lamentata la violazione di “regole del processo che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il giudice di pace …disciplinando le attività delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio”, mentre ne restano escluse le norme che, pur avendo natura processuale, svolgono tuttavia una “funzione di regole di diritto sostanziale interposte …ai fini della decisione sul merito, cioè a dire per formulare il giudizio di fondatezza o di infondatezza della domanda”, la cui violazione, afferendo alla valutazione operata dal Giudice di Pace sul merito della domanda, determina un eventuale “error in iudicando” e non un
“error in procedendo” (si v. Cass. 16473/24 cit., Cass. 5287/12 cit.; tra le altre, anche Cass. civ. 27384/2022).
In base a tali criteri, non vi è dubbio, allora, che tra le norme sul procedimento, la cui inosservanza può essere lamentata con l'appello ex art. 339 co. 3 c.p.c., rientrino anche il principio di cui all'art. 112 c.p.c., il quale impone anche nel giudizio avanti al giudice di pace che la sentenza venga pronunciata su tutta la domanda o le domande proposte, nonché il principio che prescrive al decidente di motivare la propria decisione, anche ove adottata in base all'equità, donde l'appellabilità della sentenza anche in ipotesi di
“radicale assenza o intima contraddittorietà od illogicità della motivazione” (cfr. per quest'ultima, si v. già Cass. civ. sez. un. 27339/2008, nonché Cass. 16473/24 cit.; con riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c., si v. Cass. civ. 34432/2022).
Orbene, con riferimento al presente caso, si osserva che la causa di primo grado aveva, effettivamente, un valore inferiore ad € 1.100,00, considerato che, per quanto la abbia domandato (come Parte_1 di seguito anche si dirà) non già il solo risarcimento di ulteriori € 213,95, a titolo di danni patrimoniali, ma anche il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale di € 500,00, tuttavia, il relativo importo complessivo non superava, evidentemente, il limite di valore di cui all'art. 113 c.p.c.
Ciò detto, è dirimente osservare, però, che con la sua impugnazione l'appellante ha fatto valere una violazione di norme del procedimento, avendo lamentato che il Giudice di Pace abbia del tutto omesso di 4 pronunciarsi sulla sua domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, così come pure sulla sua ulteriore richiesta di rimborso delle spese di negoziazione assistita, soggiungendo, inoltre, che rispetto a tali richieste, ove da considerare in tesi rigettate dal Giudice di prime cure, vi sarebbe stata, comunque, una totale omissione di motivazione.
Le ulteriori censure formulate dalla con il suo atto d'appello si atteggiano, d'altro Parte_1 canto, soltanto quali deduzioni volte ad avvalorare la fondatezza di tali sue domande, onde ottenere che, riconosciuto il vizio di omessa pronuncia o di difetto assoluto di motivazione in cui è incorso il Giudice di Pace, le stesse vengano accolte nel merito in questa sede.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, è evidente, pertanto, che si è in presenza di un appello proposto sull'assunto che vi sia un “error in procedendo” commesso dal Giudice di prime cure, donde l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c. Parte_1
Ciò detto e passando ora alla disamina dei motivi d'impugnazione (dovendo considerarsi, del resto, processualmente superata l'ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dalla in base all'art. 348 CP_1 bis c.p.c.: si v. tra le altre, Cass. civ. 14696/2016), ritiene il Tribunale che l'appello possa, peraltro, trovare accoglimento soltanto parzialmente, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per quel che attiene la censura di omessa pronuncia e/o di insussistenza della motivazione della sentenza di primo grado sulla richiesta della di rimborso delle spese dell'attività di assistenza della Parte_1 quale la stessa si è avvalsa in fase stragiudiziale, si osserva che è esatto il rilievo che il Giudice di Pace abbia mancato di osservare il principio di cui all'art. 112 c.p.c., dal momento che su tale domanda lo stesso non si è in alcun modo pronunciato, mancando di compierne qualsiasi esame, come emerge in maniera evidente dalla lettura della pronuncia impugnata.
Inoltre, a dispetto di quanto sembrerebbe aver preteso la in questa sede, è indubbio che tale CP_1 domanda fosse stata proposta dall'odierna appellante avanti al primo Giudice.
Sebbene il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sia stato impropriamente inserito nelle conclusioni rassegnate dalla , avanti al Giudice di prime cure, nella richiesta di condanna Parte_1 delle convenute alla refusione delle spese di lite (si v. punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, ove è stata richiesta “…vittoria di spese e compensi professionali della fase stragiudiziale, del presente giudizio, fase stragiudiziale e negoziazione assistita, oltre Iva e C.p.a. e spese generali…”), è evidente, infatti, che tale rimborso è stato comunque domandato dall'allora parte attrice, la quale ha prospettato, d'altro canto, il suo diritto ad ottenerne il pagamento dalle controparti anche nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, là dove ha evidenziato (come già anticipato in premessa) di avere riportato danni anche per l'importo di “€ 500,00 per spese legali come da notula spese a firma della S.T.P. Snc” e che la somma corrispostale dalla non potesse CP_1 considerarsi satisfattiva proprio in quanto non comprensiva, oltre che dell'importo di € 213,95 a titolo di rimborso iva, anche per il mancato riconoscimento di “€ 500,00 a titolo di spese legali dovute per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla S.T.P. Snc” (si v. pag. 2, atto di citazione primo grado).
Non solo ma risulta che la abbia anche diffusamente controdedotto in merito alla spettanza di CP_1 tale rimborso nella sua comparsa di costituzione avanti al Giudice di Pace, il che contraddice apertamente quanto sostenuto dalla stessa nella presente sede là dove ha sostenuto che tale domanda non sarebbe stata mai formulata in primo grado dalla . Parte_1
Posta, pertanto, la sussistenza del vizio di omessa pronuncia per la totale mancanza di considerazione da parte del Giudice di prime cure della pretesa esercitata sul punto dall'attrice, ritiene il Tribunale che tale domanda non meriti, però, accoglimento nel merito.
In primo luogo, a dispetto di quanto sembrerebbe avere preteso in prime cure la Parte_1 includendo impropriamente il rimborso di cui si tratta tra le spese di lite, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente”, danno che, in quanto tale, non solo deve essere specificamente domandato in ristoro dall'interessato, ma che deve essere anche dimostrato da quest'ultimo (cfr. Cass. civ. sez. un. 16990/2017; di recente, si v. inoltre Cass. civ. 37477/2022, ove è stato rilevato, specificamente, che “secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, le spese per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ex art. 148 c.d.a. hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con
5 la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”, nonché Cass. civ. 9894/2025, secondo cui “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”).
Pertanto, ai fini del riconoscimento di un rimborso di tali spese, deve essere sempre allegato e dimostrato dalla vittima, nel rispetto dei termini per le preclusioni assertive e probatorie, che nella fase precontenziosa si sia reso necessario, da parte sua, avvalersi di un'attività di assistenza tecnica e/o legale (indifferentemente, sia che si sia trattato dell'attività di un avvocato, sia che si sia trattato di un consulente di parte o di uno studio di infortunistica stradale), dalla quale sia conseguito a suo carico un esborso, pur sempre sopportato a causa del sinistro e, quindi, da imputare anch'esso, in quanto tale, al responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 1223 c.c. (cfr. ancora Cass. 9849/25 cit.; si v. inoltre, Cass. civ. 6422/2017).
Relativamente alla sussistenza del nesso di causalità tra tali spese e il sinistro occorso al danneggiato, è stato chiarito, poi, che lo stesso è ravvisabile ove possa ritenersi che l'esborso sia stato per lui inevitabile o anche solo utile in vista del soddisfacimento delle sue pretese in sede stragiudiziale, necessità o utilità da valutare, però, “ex ante”, ovverosia al momento in cui l'attività è stata posta in essere e avendo riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio, in considerazione delle specifiche circostanze del caso, non escluso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico-legale del danneggiato (cfr. ancora Cass. 9849/25 cit., nonché Cass. 6422/17 cit.).
Proprio perché costituenti un danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale soggiacciono, infatti, alle regole generali dettate in tema di risarcimento del danno e, pertanto, le stesse devono risultare pur sempre come una conseguenza causalmente determinata dall'illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e non possono ritenersi risarcibili nel caso in cui la vittima avrebbe potuto evitarle con l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c. (cfr. anche Cass. civ. 2644/2018).
In tal senso, è stato affermato, quindi, che se l'opzione del danneggiato di ricorrere all'assistenza stragiudiziale resta sempre, come è ovvio, una scelta legittima e di maggiore comodità, tuttavia, la stessa
“…non può essere riversata sul danneggiante né sulla compagnia assicuratrice di questa ove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso” (cfr. Cass. civ. 9548/2017).
Per quanto concerne, invece, la sussistenza del danno, è stato evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'interessato è onerato, altresì, di dimostrare di avere realmente sostenuto l'esborso di cui domanda il ristoro (cfr. ancora Cass. 6422/17 cit.).
In proposito, si osserva, peraltro, che è stato anche chiarito, con un orientamento che questo giudice condivide, che “…in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. civ. 4718/2016; si v. nello stesso senso, anche Cass. civ. 22826/2010).
Tenuto conto di tale condivisibile interpretazione dell'art. 1223 c.c., può e deve ritenersi, pertanto, che anche il danno consistente nelle spese per l'assistenza stragiudiziale vada ristorato alla vittima pure ove quest'ultima non alleghi e dimostri di averne già sostenuto concretamente l'esborso, fermo restando, però, che deve essere pur sempre dedotto e comprovato dalla stessa che sia quantomeno maturata a suo carico un'obbligazione in tal senso, in difetto essendo da escludere la sussistenza del danno emergente da lei lamentato.
Ebbene, ciò posto in diritto, va rilevato in fatto, con riferimento all'odierna fattispecie, che non può dirsi, in effetti, che le spese dell'assistenza stragiudiziale di cui la ha richiesto il rimborso siano Parte_1 state necessarie o anche solo utili in funzione di una tutela del suo interesse a conseguire, nq. cessionaria, il risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo della Parte_2
Anzitutto, preme rilevare che tale questione è stata prospettata dalla sin dal primo grado, avendo CP_1 lamentato la stessa, già nella sua comparsa di costituzione avanti al Giudice di Pace, che tali spese non possono considerarsi risarcibili in quanto superflue, considerato che la gestione del sinistro e le operazioni di
6 liquidazione del danno non hanno richiesto operazioni complesse, tali da rendere necessaria l'opera di un professionista.
Considerata tale questione, tal quale riproposta dall'appellata nella sua comparsa di costituzione in questa sede, si osserva poi, con riferimento al merito della stessa, che dalla documentazione versata in atti emerge, effettivamente, che l'intervento della S.T.P. S.n.c., di cui la si è avvalsa in sede Parte_1 precontenziosa, è consistito esclusivamente nell'invio di una richiesta di risarcimento alla e alla CP_1
quest'ultima nq. assicurazione per la r.c. del veicolo della in data Controparte_5 CP_3
20.11.2018, mentre non risulta nemmeno allegato, e comunque è del tutto indimostrato, che la società suddetta abbia provveduto a un'attività di “consulenza tecnica, perizia, accertamenti e trattative per il sinistro”, quale è quella indicata genericamente nel prospetto di parcella datato 11.04.2019, sulla base del quale l'attrice odierna appellante ha sostenuto di avere diritto all'ottenimento del rimborso di cui si discute (cfr. doc. 4, 8 fasc. attoreo primo grado).
Non solo ma emerge dalla perizia versata in atti dalla nel giudizio di primo grado, redatta dal CP_1 fiduciario incaricato da quest'ultima, che per il sinistro l'assicuratrice abbia provveduto all'avvio delle attività di accertamento dei danni sin dal 13.11.2018 (questa essendo la data dell'incarico affidato al suo perito) e, dunque, anteriormente alla suddetta missiva a firma della S.T.P. S.n.c., con la conseguenza che quest'ultima neppure risulta avere dato concretamente avvio agli accertamenti espletati dalla compagnia assicurativa, accertamenti nel corso dei quali è pacifico, altresì, che non vi sia mai stata alcuna contestazione da parte di quest'ultima in merito all'effettiva verificazione dell'incidente e alla responsabilità del veicolo antagonista, così come dedotto proprio dalla nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, a nulla Parte_1 rilevando le contestazioni poi sollevate dalla soltanto in fase giudiziale. CP_1
Non sono idonee, poi, a condurre a una diversa conclusione le deduzioni svolte dall'appellante sulla questione che si va esaminando, con le quali la stessa si è limitata a sostenere che l'attività di assistenza in fase precontenziosa, non specificata, peraltro, nel suo concreto contenuto, nemmeno in questa sede (così come già dinanzi al Giudice di Pace), si sarebbe resa necessaria e/o utile in quanto “…l'offerta in sede stragiudiziale è stata formulata dalla Compagnia solo in data 08/04/2019 (a distanza di quasi sei mesi dalla richiesta di risarcimento danni del 20/11/2018) ed il pagamento dell'intera sorte è avvenuto soltanto a seguito del procedimento civile di primo grado” e perché “…sarebbe risultato impossibile barcamenarsi nel complesso reticolo normativo da parte del danneggiato ovvero da parte della cessionaria del credito al fine di ottenere il giusto risarcimento spettante, Parte_1 corrispondente alle spese di riparazione del sinistro”.
Come è agevole constatare, la seconda di tali allegazioni si presenta del tutto astratta e generica, considerato che non è stato dedotto in alcun modo quali sarebbero state le effettive complessità, di diritto o di fatto, presentate dal sinistro di cui si tratta, che, come detto, non è stato mai contestato nella sua verificazione e nell'ascrivibilità alla responsabilità della dalla compagnia assicurativa in fase CP_3 precontenziosa e che ha comportato, inoltre, pacificamente, la sola richiesta di un ristoro per i danneggiamenti riportati dalla vettura della così come risultanti dalle Parte_2 attività di riparazione effettuate dalla stessa , al di là del “fermo tecnico” menzionato solo Parte_1 genericamente nella richiesta sopra citata, inviata dalla S.T.P. S.n.c. il 20.11.18, e neppure prospettato dall'attrice odierna appellante avanti al Giudice di Pace (si v. doc. 2, nonché ancora doc. 4 cit. fasc. attoreo primo grado).
Anche la considerazione della qualità della danneggiata, poi, non potrebbe far concludere in diverso senso, considerato che si tratta, nella specie, di un'impresa che svolge abitualmente attività di riparazione di veicoli (carrozzeria) e che già il 15.11.2018 risulta avere sottoscritto (senza alcun intervento tecnico- professionale di terzi) con la proprietaria della vettura danneggiata Parte_2 dal sinistro stradale, un contratto di cessione dei suoi crediti risarcitori, il che porta ragionevolmente a far ritenere (se non altro in assenza di alcuna seria e concreta allegazione in diverso senso effettuata dall'appellante) che la stessa non fosse affatto ignara delle procedure alle quali ricorrere onde ottenere il ristoro dei danni da parte delle compagnie assicurative, compagnie la cui identificazione risulta essere stata, inoltre, del tutto agevole per la predetta anche tenuto conto dei dati contenuti nel modulo CAI in atti (cfr. doc. 1, 2, 5 fasc. attoreo primo grado).
7 Infine, l'ulteriore deduzione dell'appellante sopra richiamata, relativa ai tempi impiegati dalla compagnia assicurativa per pervenire a un'offerta risarcitoria, non vale, parimenti, a far riconoscere una necessità o anche solo un'utilità dell'attività di assistenza stragiudiziale di cui si discute, dal momento che è evidente che queste ultime non sono in alcun modo dimostrate dal mero fatto, in sé, che la formulazione dell'offerta sia stata effettuata dalla “solo in data 08/04/2019 …a distanza di quasi sei mesi dalla richiesta di CP_1 risarcimento danni del 20/11/2018”, oltretutto in assenza di alcuna allegazione (prima ancora che di una prova) offerta dalla in merito a una qualche attività concretamente posta in essere dalla S.T.P. Parte_1
S.n.c. a seguito della sola missiva del 20.11.18, onde sollecitare una liquidazione da parte dell'assicurazione.
In virtù dei superiori rilievi, deve pertanto escludersi che si sia in presenza, nella fattispecie, di spese avvinte da un nesso di causalità giuridica con il sinistro stradale verificatosi ai danni della vettura della spese che nemmeno risulta, anche solo sul piano assertivo, a quale Parte_2 concreta attività stragiudiziale sarebbero da riferire e da considerare, per quanto in atti, del tutto superflue in funzione di un riconoscimento in fase precontenziosa dei danni determinati dal sinistro.
Sotto ulteriore profilo ed in via assorbente anche rispetto alle considerazioni che precedono, deve rilevarsi, inoltre, che non è stato dimostrato dall'appellante che le spese che occupano siano state effettivamente sostenute dalla stessa (o dalla o che, quantomeno, Parte_2 debbano esserlo, essendo sorta a suo carico un'obbligazione in tal senso.
A fondamento della richiesta di rimborso di tali spese è stato prodotto, infatti, dalla Parte_1 soltanto un prospetto di parcella datato 11.04.19, privo, tuttavia, di alcuna sottoscrizione da parte della S.T.P. S.n.c. o di altri soggetti (cfr. doc. 8 fasc. attoreo primo grado).
In questo senso, non solo non è stato dimostrato, pertanto, che la (o la cedente) abbia Parte_1 sostenuto l'esborso indicato in tale preavviso per € 500,00, così come lamentato anche dalla sia nella CP_1 comparsa di costituzione avanti al Giudice di Pace, sia in questa sede, ma nemmeno può dirsi che sia stata adeguatamente dimostrata dall'onerata l'effettiva esistenza di un danno emergente se non altro per essere maturata a suo carico un'obbligazione avente ad oggetto il relativo pagamento, pagamento che non può ritenersi dovuto, infatti, esclusivamente in virtù di un preavviso di parcella di cui è del tutto indimostrata la provenienza, in quanto sguarnito di qualsivoglia evidenza idonea ad attestarne un'elaborazione ad opera della S.T.P. S.n.c. (si v. ancora doc. 8 cit.).
La domanda proposta dalla volta ad ottenere il ristoro del danno per le spese Parte_1 asseritamente sostenute per l'assistenza stragiudiziale, va dunque disattesa.
Merita invece accoglimento la domanda dell'appellante diretta a conseguire il rimborso delle spese relative all'attività legale occorsa per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita.
In primo luogo, preme rilevare che, a differenza di quanto sopra detto per le spese dell'assistenza stragiudiziale, le spese della negoziazione assistita devono essere assimilate a quelle processuali e trattate, pertanto, analogamente ai compensi e alle spese giudiziali.
In questo caso, infatti, si è in presenza di un'attività che indubbiamente si pone in funzione del successivo esercizio del diritto di azione, in specie ove la negoziazione assistita costituisca una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come è previsto, in particolare, dall'art. 3 D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, per le quali la negoziazione assistita deve essere esperita prima di incardinare il giudizio, con la necessaria assistenza di un avvocato (si v. art. 2 co. 5 D.L. 132/14 cit.), in difetto dovendo il giudice disporne l'espletamento o il completamento alla prima udienza.
Anche la giurisprudenza di legittimità, pur pronunciandosi sulle spese della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, ha condivisibilmente chiarito, del resto, che “le spese di mediazione vanno… assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato)…”, evidenziando che “Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello - è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2)…” (cfr. Cass. civ. 32306/2023).
8 Posta, pertanto, la qualificazione delle spese di negoziazione assistita come spese inerenti o strettamente connesse al giudizio e non come un danno emergente, donde il loro assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e la loro afferenza al capo della sentenza che regola le spese di lite, si osserva, poi, che è senz'altro ravvisabile, nella specie, il vizio di omessa pronuncia lamentato dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, per avere il Giudice di Pace del tutto mancato di esaminare la sua richiesta di rimborso di tali spese, per quanto espressamente formulata sin dall'atto di citazione (si v. ancora punto 3 delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Come è evidente scorrendo la pronuncia del Giudice di prime cure, alcuna disamina è stata effettuata, infatti, in merito a tale richiesta di rimborso, essendo state regolamentate le sole spese del processo di primo grado, mentre è stato completamente omesso qualsivoglia provvedimento, espresso o implicito, sulle spese della negoziazione assistita già tentata dalla prima dell'instaurazione del giudizio, con la Parte_1 conseguenza che è configurabile, in effetti, un vizio di omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. già Cass. civ. 14356/2012, proprio in merito all'ammissibilità dell'impugnazione di una sentenza resa secondo equità che abbia omesso di pronunciare sulle spese di lite e, di recente, arg. Cass. civ. 651/2022, la quale ha ribadito che “l'omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum. Gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali”).
Acclarato il vizio della sentenza lamentato dall'appellante e procedendo, quindi, alla valutazione della debenza del rimborso di tali spese, rileva inoltre il Tribunale che è del tutto incontestato che sia stato inviato alla dalla , a mezzo del suo legale, un invito a stipulare una convenzione di CP_1 Parte_1 negoziazione assistita, invito che è stato, inoltre, documentato dall'appellante già dinanzi al primo Giudice (cfr. doc. 9 fasc. attoreo primo grado).
Tenuto conto che è comprovato l'espletamento da parte del legale della dell'attività Parte_1 di attivazione della procedura di negoziazione assistita, attività che ha implicato, evidentemente, anche la preventiva informativa tra l'avvocato e la propria assistita e i cui costi, non diversamente dalle spese giudiziali, devono essere rimborsati dalla parte che è risultata soccombente in conformità con i principi di soccombenza e causalità di cui all'art. 91 c.p.c., ne deriva dunque che va senz'altro riconosciuto all'appellante il rimborso delle spese per la suddetta attività, essendo risultata essa parzialmente vittoriosa in primo grado sulla sua domanda risarcitoria proposta verso la e la ed essendole state, non a caso, già CP_1 CP_3 riconosciute su tale scorta le spese del giudizio di primo grado da parte del primo Giudice.
L'entità di tali spese va liquidato inoltre secondo i criteri e i valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis, in ragione della data in cui la procedura è stata attivata, nel luglio 2020, e si è poi conclusa per il mancato riscontro all'invito entro i successivi trenta giorni: si v. ancora doc. 9 cit.), donde il riconoscimento alla di un rimborso di € 60,00, così Parte_1 come da lei richiesto in conformità con tali parametri e lo scaglione di valore della lite (fino a € 1.100,00).
Le convenute odierne appellate vanno dunque condannate, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al rimborso all'appellante di € 60,00, a titolo di spese per la negoziazione assistita, oltre a cpa e iva di legge.
Infine, alcuna censura è stata proposta sulle restanti statuizioni rese dal Giudice di Pace relativamente alla regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio.
Stante il rigetto della domanda proposta dall'appellante per il ristoro degli esborsi asseritamente sostenuti per l'attività di assistenza stragiudiziale (la sola riconducibile, per quanto detto, al merito della lite e alle parti della sentenza impugnata relative alla sua pretesa risarcitoria, essendo invece le spese della negoziazione assistita riconducibili, per loro natura, al capo della pronuncia afferente alle spese di lite), deve escludersi, dunque, che possa procedersi in questa sede a una rivalutazione delle altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in punto di spese processuali, non oggetto, per l'appunto, di specifici motivi d'impugnazione (arg. tra le altre, Cass. civ. 7616/2021, che ha ribadito il principio secondo cui “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
9 pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione”).
Considerato l'esito complessivo dell'appello, che ha condotto all'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, limitatamente al diritto dell'appellante al rimborso delle spese per l'attivazione della negoziazione assistita, le spese di lite del grado vanno integralmente compensate tra tutte le parti, ravvisandosi una situazione di cd. soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
II Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza n. 2056/2021, depositata dal Giudice di Pace di Velletri in data 14.12.2021, condanna la e , in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore della della somma di € 60,00 a titolo di Parte_1 compensi per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre a cpa e iva di legge;
- Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado, ex art. 92 co. 2 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 14.12.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
10
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4304/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 15.05.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore al d.lgs. 149/2022), con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Stefanini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sito in Albano Laziale (RM), via Aldo Gattanelli n. 6, come in atti;
Parte appellante e
(P.IVA Controparte_1
), in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Fava ed P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sino in Roma (RM), viale di Villa Massimo n. 24, come in atti;
Parte appellata nonché
(C.F. ), non costituita;
Controparte_3 C.F._1
Parte appellata contumace
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo Parte_1 solo “ ”, per brevità) ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(da ora solo “ ”) e , proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 Controparte_3
Velletri n. 2056/2021, depositata in data 14.12.2021, con la quale è stata accolta soltanto parzialmente la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati alla Parte_2 dalla quale la ha acquistato il credito risarcitorio, a causa del sinistro stradale occorso il Parte_1 giorno 08.11.2018, a Colonna, in via Roma n. 30, da imputare all'esclusiva responsabilità della conducente e proprietaria del veicolo mod. Range Rover Evoque, tg. ET637GF, , con la conseguente Controparte_3 condanna di quest'ultima al relativo ristoro unitamente alla , nq. assicuratrice per la r.c. CP_1 dell'autovettura della a titolo di cd. indennizzo diretto. Parte_2
In sintesi, nel giudizio svoltosi avanti al Giudice di Pace, la ha citato in causa la Parte_1 CP_1
e la deducendo che, allorquando la sig.ra si trovava alla guida della vettura di CP_3 Parte_3 proprietà della mod. Mercedes, tg. FL881VD, ferma in via Roma, la Parte_2
1 stessa è stata bruscamente tamponata dal veicolo Range Rover, intento ad effettuare una manovra di retromarcia. Ha dedotto la che, in conseguenza dell'urto, la vettura ha riportato danni Parte_1 materiali quantificabili in € 2.853,79, iva inclusa, come da fattura n. 30 del 10.04.2019, emessa dalla stessa per le riparazioni, danni ai quali vanno aggiunti “€ 500,00 per spese legali come da notula spese a firma della S.T.P. Snc”. Pur a fronte delle richieste risarcitorie avanzate sia per le vie brevi, sia a mezzo p.e.c. tramite lo studio Di Giambattista - Serafini, la le ha poi versato, peraltro, la sola somma di € 2.434,00 per i danni CP_1 materiali, che è stata accettata dall'attrice in acconto sul maggior avere, mentre alcun pagamento ulteriore è stato effettuato, rimanendo ancora dovuti “€ 213,95 a titolo di Iva” e “€ 500,00 a titolo di spese legali dovute per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla S.T.P. Snc”. Inutile si è rivelato, inoltre, l'invito rivolto alle controparti alla negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, sicché, falliti i tentativi di risolvere bonariamente la lite, l'attrice ha dedotto di avere interesse e diritto ad ottenere il versamento di € 213,95, quale recupero dell'iva di legge, “oltre spese legali come da allegata parcella”, essendo il sinistro dimostrato dal modulo CAI in atti e sussistendo l'esclusiva responsabilità per lo stesso a carico del veicolo Range Rover, che uscendo da un parcheggio in retromarcia ha tamponato la vettura condotta dalla responsabilità Pt_3 sulla quale mai alcuna contestazione è stata sollevata, del resto, dalla . CP_1
Queste le conclusioni rassegnate dall'attrice innanzi al Giudice di Pace: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità in via esclusiva del sinistro avvenuto in data 08/11/2018 ore 18.00 in Colonna, Via Roma 30 del della Sig.ra conducente e proprietaria del veicolo Range Rover Evoque targata ET637GF; 2) E, per l'effetto, Controparte_3 in virtù della procedura d'indennizzo diretto, condannare ed il responsabile civile del Controparte_4 sinistro singolarmente e/o in solido tra loro al pagamento in favore della della Parte_1 somma di Euro 213,95 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti e subendi a causa del sinistro occorso alla
[...] cedente del credito, corrispondente alla differenza tra il quantum corrisposto € 2.434,00 e la fattura Parte_4 di riparazione per l'importo di € 2.853,79, al netto della detrazione fiscale, oltre agli interessi legali dal dì dell'evento e fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali della fase stragiudiziale, del presente giudizio, fase stragiudiziale e negoziazione assistita, oltre Iva e C.p.a. e spese generali al 15% come per legge”.
Costituitasi in giudizio la e dichiarata la contumacia della all'esito dell'istruttoria CP_1 CP_3 documentale espletata il primo Giudice ha pronunciato la sentenza indicata in premessa, con la quale ha ritenuto fondata la domanda attorea “…atteso che di fatto dall'importo della fattura deve essere calcolato anche l'iva pari ad euro 213,95”, condannando la “parte convenuta” al pagamento di tale somma, oltre che al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, la ha proposto l'odierna impugnazione chiedendo: “…disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza 2056/2021 dal Giudice di Pace di Velletri nella persona della Dott.ssa Francesca Salucci a definizione del procedimento civile rubricato al R.G. 3324/2020 in data 14/12/2021 e depositata in cancelleria in pari data, accertare e dichiarare il diritto della al rimborso delle Parte_1 spese di assistenza tecnica, legale e di consulenza, relative alla gestione della fase stragiudiziale relativa al sinistro verificatosi in data 8/11/2018 in Colonna, Via Roma altezza civico 30 tra i veicoli Range Rover Evoque targata ET637GF e Mercedes GLC targata FL881VD, e, per l'effetto, condannare le parti appellate in solido al pagamento dell'importo di
€ 500,00 a titolo di rimborso spese legali relative alla fase stragiudiziale, oltre € 60,00 per la fase di negoziazione assistita secondo i parametri del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 37 del 08/03/2018, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che il Giudice riterrà essere di giustizia, sempre nei limiti dello scaglione del contributo unificato;
Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ha lamentato l'appellante, in sintesi:
- che la sentenza impugnata ha completamente omesso di pronunciarsi in merito alle spese relative alla fase stragiudiziale e alla negoziazione assistita, pur a fronte dell'espressa domanda di essa istante, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.;
- che la sentenza deve essere, dunque, riformata là dove sono state riconosciute e liquidate le sole spese del giudizio, aggiungendo l'importo di € 500,00 per spese di assistenza tecnica e legale relativa alla fase stragiudiziale, nonché l'importo di € 60,00 per la negoziazione assistita, per entrambi “oltre oneri ed accessori”;
2 - che è palese, del resto, il vizio della sentenza di primo grado, essendo incorso il Giudice di Pace in omessa pronuncia e/o in omessa o insufficiente motivazione;
inoltre, è mancato l'esame delle prove documentali fornite dall'attrice a supporto della propria pretesa volta a conseguire anche le spese della fase stragiudiziale e quelle relative all'invito alla negoziazione assistita;
- che il diritto alla corresponsione di un congruo compenso per l'attività espletata in fase stragiudiziale è riconosciuto, d'altro canto, dall'art. 148 co. 11 d.lgs. 209/2005 e la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere al patrocinatore in sede stragiudiziale un compenso adeguato al valore della lite;
è “prassi consolidata”, inoltre, “fornire un prospetto di parcella ovvero una dettagliata nota spese, per poi emettere in un secondo momento e a pagamento avvenuto la fattura per la determinata prestazione”, mentre, per quel che attiene la necessità e l'utilità delle spese, le stesse risultano dimostrate, nella specie, dal fatto che il sinistro ha richiesto un'adeguata e competente assistenza tecnica, “posto che, l'offerta in sede stragiudiziale è stata formulata dalla Compagnia solo in data 08/04/2019 (a distanza di quasi sei mesi dalla richiesta di risarcimento danni del 20/11/2018) ed il pagamento dell'intera sorte è avvenuto soltanto a seguito del procedimento civile di primo grado” e “sarebbe risultato impossibile barcamenarsi nel complesso reticolo normativo da parte del danneggiato ovvero da parte della
cessionaria del credito al fine di ottenere il giusto risarcimento spettante, corrispondente alle spesse di Parte_1 riparazione del sinistro”;
- che, infine, l'ammontare di € 500,00 è del tutto congruo in relazione all'attività prestata dalla S.T.P. S.n.c.,
“nonché agli usi negoziali in relazione al valore complessivo della controversia di € 2.853,79”, mentre con riferimento all'invito alla negoziazione assistita, risultato peraltro vano per il mancato riscontro della controparte, il compenso va determinato ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018. Si è costituita in giudizio la , contestando l'avversa impugnazione, mentre è rimasta contumace la CP_1
della quale è stata dichiarata, pertanto, la contumacia con provvedimento reso il 17.01.2023. CP_3
Queste le conclusioni rassegnate dalla nella sua comparsa di costituzione: “in via preliminare, CP_1 assorbente: dichiarare l'inammissibilità ex art. 339 cod. proc. civ. dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2056/2021, con vittoria delle spese di giudizio;
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, ex art. 348 bis c.p.c., poiché lo stesso non ha ragionevole probabilità di essere accolto per i motivi sopra esposti;
in via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, n. 2056/2021 resa dal Giudice di Pace di Velletri, con vittoria delle spese di giudizio”. Ha dedotto l'appellata, in sintesi:
- che l'impugnazione è inammissibile, dal momento che il giudizio di primo grado non supera il valore di
€ 1.100,00 e, pertanto, così come previsto dall'art. 113 c.p.c., la sentenza è stata resa dal Giudice di Pace secondo equità, con la conseguente inappellabilità della stessa se non per la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia;
- che l'appello è inammissibile anche per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, stante la correttezza e la completezza della decisione resa dal primo Giudice;
- che la ha domandato al Giudice di prime cure unicamente la condanna della Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 213,95 a titolo di risarcimento dei danni materiali, pari alla differenza tra il quantum già corrispostole e la fattura di riparazione, mentre la domanda non atteneva, a dispetto di quanto preteso dall'appellante in questa sede, anche al pagamento delle spese per l'attività stragiudiziale, giudiziale e per la negoziazione assistita, spese delle quali la non ha comunque fornito alcuna prova, Parte_1 nonostante che la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività curata da un professionista nella fase precontenziosa;
- che, inoltre, tali spese vengono liquidate solo ove non risultino eccessive o superflue alla luce delle caratteristiche della lite, sicché le stesse non sono dovute nel caso di specie, anche alla luce della corretta gestione stragiudiziale del sinistro da parte della compagnia assicurativa;
d'altro canto, la dinamica dell'incidente non è in contestazione e la richiesta di risarcimento danni materiali è stata pienamente soddisfatta in fase precontenziosa;
- che si contesta, infine, la richiesta di liquidazione delle spese in base a un prospetto di parcella che non prova quale attività sia stata effettivamente prestata e che tali spese siano state pagate, oltre al fatto che, in
3 difetto di un parere emesso dall'ordine di appartenenza dell'emittente, non risulta dimostrata la congruità delle stesse;
le avverse richieste sono, dunque, infondate, non provate ed eccessive.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita in via documentale, stante l'assenza di richieste di prova costituenda formulate dalle parti, e all'esito la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2025, fissata da ultimo per l'incombente, le parti costituite hanno quindi rassegnato le loro conclusioni, insistendo l'appellante nell'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto d'appello e chiedendo l'appellata l'accoglimento di quelle indicate nella sua comparsa di risposta e, su tali conclusioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione, con l'assegnazione ai contendenti dei termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene dunque decisa come segue.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla sulla CP_1 base degli artt. 113 e 339 c.p.c.
L'eccezione non merita seguito.
È senz'altro corretto il rilievo che, ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie), le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nelle cause di valore inferiore a € 1.100,00 si considerano rese secondo equità, anche ove il decidente non lo abbia esplicitato nella motivazione della pronuncia.
È stato evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause …di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. …Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e unionali e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 16473/2024; si v. inoltre, Cass. civ. 769/2021 e già Cass. civ. 5287/2012).
Per quel che attiene le ipotesi in cui è possibile, eccezionalmente, proporre appello avverso una sentenza resa secondo equità, è stato chiarito, peraltro, dal giudice di legittimità che l'inosservanza delle norme sul procedimento deve ravvisarsi ove venga lamentata la violazione di “regole del processo che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il giudice di pace …disciplinando le attività delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio”, mentre ne restano escluse le norme che, pur avendo natura processuale, svolgono tuttavia una “funzione di regole di diritto sostanziale interposte …ai fini della decisione sul merito, cioè a dire per formulare il giudizio di fondatezza o di infondatezza della domanda”, la cui violazione, afferendo alla valutazione operata dal Giudice di Pace sul merito della domanda, determina un eventuale “error in iudicando” e non un
“error in procedendo” (si v. Cass. 16473/24 cit., Cass. 5287/12 cit.; tra le altre, anche Cass. civ. 27384/2022).
In base a tali criteri, non vi è dubbio, allora, che tra le norme sul procedimento, la cui inosservanza può essere lamentata con l'appello ex art. 339 co. 3 c.p.c., rientrino anche il principio di cui all'art. 112 c.p.c., il quale impone anche nel giudizio avanti al giudice di pace che la sentenza venga pronunciata su tutta la domanda o le domande proposte, nonché il principio che prescrive al decidente di motivare la propria decisione, anche ove adottata in base all'equità, donde l'appellabilità della sentenza anche in ipotesi di
“radicale assenza o intima contraddittorietà od illogicità della motivazione” (cfr. per quest'ultima, si v. già Cass. civ. sez. un. 27339/2008, nonché Cass. 16473/24 cit.; con riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c., si v. Cass. civ. 34432/2022).
Orbene, con riferimento al presente caso, si osserva che la causa di primo grado aveva, effettivamente, un valore inferiore ad € 1.100,00, considerato che, per quanto la abbia domandato (come Parte_1 di seguito anche si dirà) non già il solo risarcimento di ulteriori € 213,95, a titolo di danni patrimoniali, ma anche il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale di € 500,00, tuttavia, il relativo importo complessivo non superava, evidentemente, il limite di valore di cui all'art. 113 c.p.c.
Ciò detto, è dirimente osservare, però, che con la sua impugnazione l'appellante ha fatto valere una violazione di norme del procedimento, avendo lamentato che il Giudice di Pace abbia del tutto omesso di 4 pronunciarsi sulla sua domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, così come pure sulla sua ulteriore richiesta di rimborso delle spese di negoziazione assistita, soggiungendo, inoltre, che rispetto a tali richieste, ove da considerare in tesi rigettate dal Giudice di prime cure, vi sarebbe stata, comunque, una totale omissione di motivazione.
Le ulteriori censure formulate dalla con il suo atto d'appello si atteggiano, d'altro Parte_1 canto, soltanto quali deduzioni volte ad avvalorare la fondatezza di tali sue domande, onde ottenere che, riconosciuto il vizio di omessa pronuncia o di difetto assoluto di motivazione in cui è incorso il Giudice di Pace, le stesse vengano accolte nel merito in questa sede.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, è evidente, pertanto, che si è in presenza di un appello proposto sull'assunto che vi sia un “error in procedendo” commesso dal Giudice di prime cure, donde l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c. Parte_1
Ciò detto e passando ora alla disamina dei motivi d'impugnazione (dovendo considerarsi, del resto, processualmente superata l'ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dalla in base all'art. 348 CP_1 bis c.p.c.: si v. tra le altre, Cass. civ. 14696/2016), ritiene il Tribunale che l'appello possa, peraltro, trovare accoglimento soltanto parzialmente, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per quel che attiene la censura di omessa pronuncia e/o di insussistenza della motivazione della sentenza di primo grado sulla richiesta della di rimborso delle spese dell'attività di assistenza della Parte_1 quale la stessa si è avvalsa in fase stragiudiziale, si osserva che è esatto il rilievo che il Giudice di Pace abbia mancato di osservare il principio di cui all'art. 112 c.p.c., dal momento che su tale domanda lo stesso non si è in alcun modo pronunciato, mancando di compierne qualsiasi esame, come emerge in maniera evidente dalla lettura della pronuncia impugnata.
Inoltre, a dispetto di quanto sembrerebbe aver preteso la in questa sede, è indubbio che tale CP_1 domanda fosse stata proposta dall'odierna appellante avanti al primo Giudice.
Sebbene il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sia stato impropriamente inserito nelle conclusioni rassegnate dalla , avanti al Giudice di prime cure, nella richiesta di condanna Parte_1 delle convenute alla refusione delle spese di lite (si v. punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, ove è stata richiesta “…vittoria di spese e compensi professionali della fase stragiudiziale, del presente giudizio, fase stragiudiziale e negoziazione assistita, oltre Iva e C.p.a. e spese generali…”), è evidente, infatti, che tale rimborso è stato comunque domandato dall'allora parte attrice, la quale ha prospettato, d'altro canto, il suo diritto ad ottenerne il pagamento dalle controparti anche nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, là dove ha evidenziato (come già anticipato in premessa) di avere riportato danni anche per l'importo di “€ 500,00 per spese legali come da notula spese a firma della S.T.P. Snc” e che la somma corrispostale dalla non potesse CP_1 considerarsi satisfattiva proprio in quanto non comprensiva, oltre che dell'importo di € 213,95 a titolo di rimborso iva, anche per il mancato riconoscimento di “€ 500,00 a titolo di spese legali dovute per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla S.T.P. Snc” (si v. pag. 2, atto di citazione primo grado).
Non solo ma risulta che la abbia anche diffusamente controdedotto in merito alla spettanza di CP_1 tale rimborso nella sua comparsa di costituzione avanti al Giudice di Pace, il che contraddice apertamente quanto sostenuto dalla stessa nella presente sede là dove ha sostenuto che tale domanda non sarebbe stata mai formulata in primo grado dalla . Parte_1
Posta, pertanto, la sussistenza del vizio di omessa pronuncia per la totale mancanza di considerazione da parte del Giudice di prime cure della pretesa esercitata sul punto dall'attrice, ritiene il Tribunale che tale domanda non meriti, però, accoglimento nel merito.
In primo luogo, a dispetto di quanto sembrerebbe avere preteso in prime cure la Parte_1 includendo impropriamente il rimborso di cui si tratta tra le spese di lite, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente”, danno che, in quanto tale, non solo deve essere specificamente domandato in ristoro dall'interessato, ma che deve essere anche dimostrato da quest'ultimo (cfr. Cass. civ. sez. un. 16990/2017; di recente, si v. inoltre Cass. civ. 37477/2022, ove è stato rilevato, specificamente, che “secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, le spese per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ex art. 148 c.d.a. hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con
5 la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”, nonché Cass. civ. 9894/2025, secondo cui “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”).
Pertanto, ai fini del riconoscimento di un rimborso di tali spese, deve essere sempre allegato e dimostrato dalla vittima, nel rispetto dei termini per le preclusioni assertive e probatorie, che nella fase precontenziosa si sia reso necessario, da parte sua, avvalersi di un'attività di assistenza tecnica e/o legale (indifferentemente, sia che si sia trattato dell'attività di un avvocato, sia che si sia trattato di un consulente di parte o di uno studio di infortunistica stradale), dalla quale sia conseguito a suo carico un esborso, pur sempre sopportato a causa del sinistro e, quindi, da imputare anch'esso, in quanto tale, al responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 1223 c.c. (cfr. ancora Cass. 9849/25 cit.; si v. inoltre, Cass. civ. 6422/2017).
Relativamente alla sussistenza del nesso di causalità tra tali spese e il sinistro occorso al danneggiato, è stato chiarito, poi, che lo stesso è ravvisabile ove possa ritenersi che l'esborso sia stato per lui inevitabile o anche solo utile in vista del soddisfacimento delle sue pretese in sede stragiudiziale, necessità o utilità da valutare, però, “ex ante”, ovverosia al momento in cui l'attività è stata posta in essere e avendo riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio, in considerazione delle specifiche circostanze del caso, non escluso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico-legale del danneggiato (cfr. ancora Cass. 9849/25 cit., nonché Cass. 6422/17 cit.).
Proprio perché costituenti un danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale soggiacciono, infatti, alle regole generali dettate in tema di risarcimento del danno e, pertanto, le stesse devono risultare pur sempre come una conseguenza causalmente determinata dall'illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e non possono ritenersi risarcibili nel caso in cui la vittima avrebbe potuto evitarle con l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c. (cfr. anche Cass. civ. 2644/2018).
In tal senso, è stato affermato, quindi, che se l'opzione del danneggiato di ricorrere all'assistenza stragiudiziale resta sempre, come è ovvio, una scelta legittima e di maggiore comodità, tuttavia, la stessa
“…non può essere riversata sul danneggiante né sulla compagnia assicuratrice di questa ove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso” (cfr. Cass. civ. 9548/2017).
Per quanto concerne, invece, la sussistenza del danno, è stato evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'interessato è onerato, altresì, di dimostrare di avere realmente sostenuto l'esborso di cui domanda il ristoro (cfr. ancora Cass. 6422/17 cit.).
In proposito, si osserva, peraltro, che è stato anche chiarito, con un orientamento che questo giudice condivide, che “…in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. civ. 4718/2016; si v. nello stesso senso, anche Cass. civ. 22826/2010).
Tenuto conto di tale condivisibile interpretazione dell'art. 1223 c.c., può e deve ritenersi, pertanto, che anche il danno consistente nelle spese per l'assistenza stragiudiziale vada ristorato alla vittima pure ove quest'ultima non alleghi e dimostri di averne già sostenuto concretamente l'esborso, fermo restando, però, che deve essere pur sempre dedotto e comprovato dalla stessa che sia quantomeno maturata a suo carico un'obbligazione in tal senso, in difetto essendo da escludere la sussistenza del danno emergente da lei lamentato.
Ebbene, ciò posto in diritto, va rilevato in fatto, con riferimento all'odierna fattispecie, che non può dirsi, in effetti, che le spese dell'assistenza stragiudiziale di cui la ha richiesto il rimborso siano Parte_1 state necessarie o anche solo utili in funzione di una tutela del suo interesse a conseguire, nq. cessionaria, il risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo della Parte_2
Anzitutto, preme rilevare che tale questione è stata prospettata dalla sin dal primo grado, avendo CP_1 lamentato la stessa, già nella sua comparsa di costituzione avanti al Giudice di Pace, che tali spese non possono considerarsi risarcibili in quanto superflue, considerato che la gestione del sinistro e le operazioni di
6 liquidazione del danno non hanno richiesto operazioni complesse, tali da rendere necessaria l'opera di un professionista.
Considerata tale questione, tal quale riproposta dall'appellata nella sua comparsa di costituzione in questa sede, si osserva poi, con riferimento al merito della stessa, che dalla documentazione versata in atti emerge, effettivamente, che l'intervento della S.T.P. S.n.c., di cui la si è avvalsa in sede Parte_1 precontenziosa, è consistito esclusivamente nell'invio di una richiesta di risarcimento alla e alla CP_1
quest'ultima nq. assicurazione per la r.c. del veicolo della in data Controparte_5 CP_3
20.11.2018, mentre non risulta nemmeno allegato, e comunque è del tutto indimostrato, che la società suddetta abbia provveduto a un'attività di “consulenza tecnica, perizia, accertamenti e trattative per il sinistro”, quale è quella indicata genericamente nel prospetto di parcella datato 11.04.2019, sulla base del quale l'attrice odierna appellante ha sostenuto di avere diritto all'ottenimento del rimborso di cui si discute (cfr. doc. 4, 8 fasc. attoreo primo grado).
Non solo ma emerge dalla perizia versata in atti dalla nel giudizio di primo grado, redatta dal CP_1 fiduciario incaricato da quest'ultima, che per il sinistro l'assicuratrice abbia provveduto all'avvio delle attività di accertamento dei danni sin dal 13.11.2018 (questa essendo la data dell'incarico affidato al suo perito) e, dunque, anteriormente alla suddetta missiva a firma della S.T.P. S.n.c., con la conseguenza che quest'ultima neppure risulta avere dato concretamente avvio agli accertamenti espletati dalla compagnia assicurativa, accertamenti nel corso dei quali è pacifico, altresì, che non vi sia mai stata alcuna contestazione da parte di quest'ultima in merito all'effettiva verificazione dell'incidente e alla responsabilità del veicolo antagonista, così come dedotto proprio dalla nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, a nulla Parte_1 rilevando le contestazioni poi sollevate dalla soltanto in fase giudiziale. CP_1
Non sono idonee, poi, a condurre a una diversa conclusione le deduzioni svolte dall'appellante sulla questione che si va esaminando, con le quali la stessa si è limitata a sostenere che l'attività di assistenza in fase precontenziosa, non specificata, peraltro, nel suo concreto contenuto, nemmeno in questa sede (così come già dinanzi al Giudice di Pace), si sarebbe resa necessaria e/o utile in quanto “…l'offerta in sede stragiudiziale è stata formulata dalla Compagnia solo in data 08/04/2019 (a distanza di quasi sei mesi dalla richiesta di risarcimento danni del 20/11/2018) ed il pagamento dell'intera sorte è avvenuto soltanto a seguito del procedimento civile di primo grado” e perché “…sarebbe risultato impossibile barcamenarsi nel complesso reticolo normativo da parte del danneggiato ovvero da parte della cessionaria del credito al fine di ottenere il giusto risarcimento spettante, Parte_1 corrispondente alle spese di riparazione del sinistro”.
Come è agevole constatare, la seconda di tali allegazioni si presenta del tutto astratta e generica, considerato che non è stato dedotto in alcun modo quali sarebbero state le effettive complessità, di diritto o di fatto, presentate dal sinistro di cui si tratta, che, come detto, non è stato mai contestato nella sua verificazione e nell'ascrivibilità alla responsabilità della dalla compagnia assicurativa in fase CP_3 precontenziosa e che ha comportato, inoltre, pacificamente, la sola richiesta di un ristoro per i danneggiamenti riportati dalla vettura della così come risultanti dalle Parte_2 attività di riparazione effettuate dalla stessa , al di là del “fermo tecnico” menzionato solo Parte_1 genericamente nella richiesta sopra citata, inviata dalla S.T.P. S.n.c. il 20.11.18, e neppure prospettato dall'attrice odierna appellante avanti al Giudice di Pace (si v. doc. 2, nonché ancora doc. 4 cit. fasc. attoreo primo grado).
Anche la considerazione della qualità della danneggiata, poi, non potrebbe far concludere in diverso senso, considerato che si tratta, nella specie, di un'impresa che svolge abitualmente attività di riparazione di veicoli (carrozzeria) e che già il 15.11.2018 risulta avere sottoscritto (senza alcun intervento tecnico- professionale di terzi) con la proprietaria della vettura danneggiata Parte_2 dal sinistro stradale, un contratto di cessione dei suoi crediti risarcitori, il che porta ragionevolmente a far ritenere (se non altro in assenza di alcuna seria e concreta allegazione in diverso senso effettuata dall'appellante) che la stessa non fosse affatto ignara delle procedure alle quali ricorrere onde ottenere il ristoro dei danni da parte delle compagnie assicurative, compagnie la cui identificazione risulta essere stata, inoltre, del tutto agevole per la predetta anche tenuto conto dei dati contenuti nel modulo CAI in atti (cfr. doc. 1, 2, 5 fasc. attoreo primo grado).
7 Infine, l'ulteriore deduzione dell'appellante sopra richiamata, relativa ai tempi impiegati dalla compagnia assicurativa per pervenire a un'offerta risarcitoria, non vale, parimenti, a far riconoscere una necessità o anche solo un'utilità dell'attività di assistenza stragiudiziale di cui si discute, dal momento che è evidente che queste ultime non sono in alcun modo dimostrate dal mero fatto, in sé, che la formulazione dell'offerta sia stata effettuata dalla “solo in data 08/04/2019 …a distanza di quasi sei mesi dalla richiesta di CP_1 risarcimento danni del 20/11/2018”, oltretutto in assenza di alcuna allegazione (prima ancora che di una prova) offerta dalla in merito a una qualche attività concretamente posta in essere dalla S.T.P. Parte_1
S.n.c. a seguito della sola missiva del 20.11.18, onde sollecitare una liquidazione da parte dell'assicurazione.
In virtù dei superiori rilievi, deve pertanto escludersi che si sia in presenza, nella fattispecie, di spese avvinte da un nesso di causalità giuridica con il sinistro stradale verificatosi ai danni della vettura della spese che nemmeno risulta, anche solo sul piano assertivo, a quale Parte_2 concreta attività stragiudiziale sarebbero da riferire e da considerare, per quanto in atti, del tutto superflue in funzione di un riconoscimento in fase precontenziosa dei danni determinati dal sinistro.
Sotto ulteriore profilo ed in via assorbente anche rispetto alle considerazioni che precedono, deve rilevarsi, inoltre, che non è stato dimostrato dall'appellante che le spese che occupano siano state effettivamente sostenute dalla stessa (o dalla o che, quantomeno, Parte_2 debbano esserlo, essendo sorta a suo carico un'obbligazione in tal senso.
A fondamento della richiesta di rimborso di tali spese è stato prodotto, infatti, dalla Parte_1 soltanto un prospetto di parcella datato 11.04.19, privo, tuttavia, di alcuna sottoscrizione da parte della S.T.P. S.n.c. o di altri soggetti (cfr. doc. 8 fasc. attoreo primo grado).
In questo senso, non solo non è stato dimostrato, pertanto, che la (o la cedente) abbia Parte_1 sostenuto l'esborso indicato in tale preavviso per € 500,00, così come lamentato anche dalla sia nella CP_1 comparsa di costituzione avanti al Giudice di Pace, sia in questa sede, ma nemmeno può dirsi che sia stata adeguatamente dimostrata dall'onerata l'effettiva esistenza di un danno emergente se non altro per essere maturata a suo carico un'obbligazione avente ad oggetto il relativo pagamento, pagamento che non può ritenersi dovuto, infatti, esclusivamente in virtù di un preavviso di parcella di cui è del tutto indimostrata la provenienza, in quanto sguarnito di qualsivoglia evidenza idonea ad attestarne un'elaborazione ad opera della S.T.P. S.n.c. (si v. ancora doc. 8 cit.).
La domanda proposta dalla volta ad ottenere il ristoro del danno per le spese Parte_1 asseritamente sostenute per l'assistenza stragiudiziale, va dunque disattesa.
Merita invece accoglimento la domanda dell'appellante diretta a conseguire il rimborso delle spese relative all'attività legale occorsa per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita.
In primo luogo, preme rilevare che, a differenza di quanto sopra detto per le spese dell'assistenza stragiudiziale, le spese della negoziazione assistita devono essere assimilate a quelle processuali e trattate, pertanto, analogamente ai compensi e alle spese giudiziali.
In questo caso, infatti, si è in presenza di un'attività che indubbiamente si pone in funzione del successivo esercizio del diritto di azione, in specie ove la negoziazione assistita costituisca una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come è previsto, in particolare, dall'art. 3 D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, per le quali la negoziazione assistita deve essere esperita prima di incardinare il giudizio, con la necessaria assistenza di un avvocato (si v. art. 2 co. 5 D.L. 132/14 cit.), in difetto dovendo il giudice disporne l'espletamento o il completamento alla prima udienza.
Anche la giurisprudenza di legittimità, pur pronunciandosi sulle spese della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, ha condivisibilmente chiarito, del resto, che “le spese di mediazione vanno… assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato)…”, evidenziando che “Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello - è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2)…” (cfr. Cass. civ. 32306/2023).
8 Posta, pertanto, la qualificazione delle spese di negoziazione assistita come spese inerenti o strettamente connesse al giudizio e non come un danno emergente, donde il loro assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e la loro afferenza al capo della sentenza che regola le spese di lite, si osserva, poi, che è senz'altro ravvisabile, nella specie, il vizio di omessa pronuncia lamentato dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, per avere il Giudice di Pace del tutto mancato di esaminare la sua richiesta di rimborso di tali spese, per quanto espressamente formulata sin dall'atto di citazione (si v. ancora punto 3 delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Come è evidente scorrendo la pronuncia del Giudice di prime cure, alcuna disamina è stata effettuata, infatti, in merito a tale richiesta di rimborso, essendo state regolamentate le sole spese del processo di primo grado, mentre è stato completamente omesso qualsivoglia provvedimento, espresso o implicito, sulle spese della negoziazione assistita già tentata dalla prima dell'instaurazione del giudizio, con la Parte_1 conseguenza che è configurabile, in effetti, un vizio di omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. già Cass. civ. 14356/2012, proprio in merito all'ammissibilità dell'impugnazione di una sentenza resa secondo equità che abbia omesso di pronunciare sulle spese di lite e, di recente, arg. Cass. civ. 651/2022, la quale ha ribadito che “l'omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum. Gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali”).
Acclarato il vizio della sentenza lamentato dall'appellante e procedendo, quindi, alla valutazione della debenza del rimborso di tali spese, rileva inoltre il Tribunale che è del tutto incontestato che sia stato inviato alla dalla , a mezzo del suo legale, un invito a stipulare una convenzione di CP_1 Parte_1 negoziazione assistita, invito che è stato, inoltre, documentato dall'appellante già dinanzi al primo Giudice (cfr. doc. 9 fasc. attoreo primo grado).
Tenuto conto che è comprovato l'espletamento da parte del legale della dell'attività Parte_1 di attivazione della procedura di negoziazione assistita, attività che ha implicato, evidentemente, anche la preventiva informativa tra l'avvocato e la propria assistita e i cui costi, non diversamente dalle spese giudiziali, devono essere rimborsati dalla parte che è risultata soccombente in conformità con i principi di soccombenza e causalità di cui all'art. 91 c.p.c., ne deriva dunque che va senz'altro riconosciuto all'appellante il rimborso delle spese per la suddetta attività, essendo risultata essa parzialmente vittoriosa in primo grado sulla sua domanda risarcitoria proposta verso la e la ed essendole state, non a caso, già CP_1 CP_3 riconosciute su tale scorta le spese del giudizio di primo grado da parte del primo Giudice.
L'entità di tali spese va liquidato inoltre secondo i criteri e i valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis, in ragione della data in cui la procedura è stata attivata, nel luglio 2020, e si è poi conclusa per il mancato riscontro all'invito entro i successivi trenta giorni: si v. ancora doc. 9 cit.), donde il riconoscimento alla di un rimborso di € 60,00, così Parte_1 come da lei richiesto in conformità con tali parametri e lo scaglione di valore della lite (fino a € 1.100,00).
Le convenute odierne appellate vanno dunque condannate, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al rimborso all'appellante di € 60,00, a titolo di spese per la negoziazione assistita, oltre a cpa e iva di legge.
Infine, alcuna censura è stata proposta sulle restanti statuizioni rese dal Giudice di Pace relativamente alla regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio.
Stante il rigetto della domanda proposta dall'appellante per il ristoro degli esborsi asseritamente sostenuti per l'attività di assistenza stragiudiziale (la sola riconducibile, per quanto detto, al merito della lite e alle parti della sentenza impugnata relative alla sua pretesa risarcitoria, essendo invece le spese della negoziazione assistita riconducibili, per loro natura, al capo della pronuncia afferente alle spese di lite), deve escludersi, dunque, che possa procedersi in questa sede a una rivalutazione delle altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in punto di spese processuali, non oggetto, per l'appunto, di specifici motivi d'impugnazione (arg. tra le altre, Cass. civ. 7616/2021, che ha ribadito il principio secondo cui “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
9 pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione”).
Considerato l'esito complessivo dell'appello, che ha condotto all'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, limitatamente al diritto dell'appellante al rimborso delle spese per l'attivazione della negoziazione assistita, le spese di lite del grado vanno integralmente compensate tra tutte le parti, ravvisandosi una situazione di cd. soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
II Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza n. 2056/2021, depositata dal Giudice di Pace di Velletri in data 14.12.2021, condanna la e , in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore della della somma di € 60,00 a titolo di Parte_1 compensi per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre a cpa e iva di legge;
- Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado, ex art. 92 co. 2 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 14.12.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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