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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10724/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonia Zelia Pia Vitrano, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Andrea Treppiedi, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 16 e del 13 dicembre 2024, per l'udienza del
18/12/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 29/7/2021, premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio civile con il 23/6/2010 a Palermo e che da tale unione era nata Controparte_1
la figlia , il 21/10/2011, ha dedotto che, dalla comparizione dinanzi al Presidente Per_1
del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 5674/2017 del 23-31/10/2017, non si sono più riconciliati.
Ha aggiunto, inoltre, che le condizioni statuite in sede di separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 150,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa;
di essere economicamente indipendente;
che le esigenze economiche connesse alla minore erano aumentate in ragione dell'età dalla stessa raggiunta.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso della figlia minore, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di € 200,00 mensili Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa.
Il resistente si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio ma contestando il ricorso quanto al resto. Ha dedotto, in particolare: che entrambe le parti percepivano lo stesso sussidio di disoccupazione dato dalla Regione (ex Social Trinacria, sino al 2012), pari ad € 800,00 mensili;
che la ricorrente beneficiava della casa coniugale (di proprietà della di lui sorella); di abitare, di contro, in un immobile condotto in locazione per il canone di €
405,00 mensili;
di avere un'altra figlia. Ha chiesto, pertanto, la conferma delle condizioni di separazione.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 21/10/2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al Giudice
Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori con ordinanza del
24/10/2022: autorizzazione a continuare a vivere separati;
affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno;
assegnazione della casa coniugale a Pt_1
2 Part ; obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 175,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo.
Con memoria integrativa depositata il 27/2/2023, la ricorrente, a parziale modifica delle originarie domande, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore della somma mensile di
€ 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, o, in via subordinata, la somma di € 200,00 con diritto della ricorrente a percepire in via esclusiva l'assegno unico.
Scaduto il termine del 19/4/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e con sentenza n. 1968/2023 del 20-26/4/2023 il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 24/1/2024 il G.I. ha formulato alle parti una proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 24/10/2022, modificando il quantum a carico di
a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia nella misura di € Controparte_1
180,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat”.
All'udienza del 12/6/2024 la ricorrente ha rappresentato di non aderire alla suddetta proposta, mentre il resistente si è dichiarato disponibile ad aderire.
Pertanto, la causa – istruita con le produzioni documentali e l'ordine di esibizione ex art
213 c.p.c. – è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Affidamento della prole minorenne ed assegnazione della casa coniugale.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, con riferimento all'affidamento della figlia minore , di 13 anni, in assenza di ragioni Per_1 ostative, deve confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Conseguentemente, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore di per continuare ad abitarla insieme alla figlia minore. Parte_1
3 Quanto al diritto di visita paterno, deve disporsi che possa incontrare e Controparte_1
tenere con sé la figlia , compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed Per_1
extrascolastiche, secondo accordi liberamente presi con la figlia stessa, la cui età fa presumere adeguata maturità e autonomia di decisione.
3. Domande di contenuto economico.
Con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: di abitare nella casa coniugale di proprietà della cognata;
di percepire un sussidio di € 768,00 mensili, nonché € 102,00 a titolo di assegno unico;
di pagare una rata di € 185,00 mensili per l'acquisto della macchina.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta: per l'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di € 10.677,00; per l'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di €
10.123,00; per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di € 9.984,00 (cfr. all.ti 3-5 al deposito telematico del 30/9/2022).
Di contro il resistente, ha dichiarato: di percepire la metà dell'assegno unico pari a €
102,00 mensili e un sussidio di disoccupazione di € 750,00 mensili;
di abitare in un immobile
4 condotto in locazione.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 risulta un reddito complessivo di € 10.677,00 (cfr. all.to 3 alla comparsa di costituzione). Inoltre, dalle informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate risulta: per gli anni di imposta 2021 e 2022, un reddito complessivo di € 9.984,00, e, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo di € 11.530,00 (cfr. deposito telematico del 30/7/2024).
Infine, dalla dichiarazione di successione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate (cfr. deposito telematico del 25/7/2024) emerge che ha ereditato insieme ad Controparte_1 altri sei coeredi un immobile sito in via Bernardo Bonaiuti n. 6 di proprietà del defunto padre.
Ora, sulla base di tutti gli elementi suesposti, e tenuto anche conto delle accresciute esigenze della figlia minore , oggi adolescente, nonché della permanenza Per_1
assolutamente prevalente della stessa presso l'abitazione materna, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Inoltre, stante la domiciliazione assolutamente prevalente della figlia presso la madre, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di
[...]
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025). Parte_1
4. Regolamentazione delle spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, vista la sentenza non definitiva n. 1968/2023 del 20-
26/4/2023, con la quale è stata accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunziando, così provvede:
• conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
5 , con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come Per_1
indicato in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Parte_1
• pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili, annualmente Parte_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa come da Per_1
Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• attribuisce a l'intero assegno unico;
Parte_1
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10724/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonia Zelia Pia Vitrano, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Andrea Treppiedi, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 16 e del 13 dicembre 2024, per l'udienza del
18/12/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 29/7/2021, premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio civile con il 23/6/2010 a Palermo e che da tale unione era nata Controparte_1
la figlia , il 21/10/2011, ha dedotto che, dalla comparizione dinanzi al Presidente Per_1
del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 5674/2017 del 23-31/10/2017, non si sono più riconciliati.
Ha aggiunto, inoltre, che le condizioni statuite in sede di separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 150,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa;
di essere economicamente indipendente;
che le esigenze economiche connesse alla minore erano aumentate in ragione dell'età dalla stessa raggiunta.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso della figlia minore, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di € 200,00 mensili Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa.
Il resistente si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio ma contestando il ricorso quanto al resto. Ha dedotto, in particolare: che entrambe le parti percepivano lo stesso sussidio di disoccupazione dato dalla Regione (ex Social Trinacria, sino al 2012), pari ad € 800,00 mensili;
che la ricorrente beneficiava della casa coniugale (di proprietà della di lui sorella); di abitare, di contro, in un immobile condotto in locazione per il canone di €
405,00 mensili;
di avere un'altra figlia. Ha chiesto, pertanto, la conferma delle condizioni di separazione.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 21/10/2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al Giudice
Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori con ordinanza del
24/10/2022: autorizzazione a continuare a vivere separati;
affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno;
assegnazione della casa coniugale a Pt_1
2 Part ; obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 175,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo.
Con memoria integrativa depositata il 27/2/2023, la ricorrente, a parziale modifica delle originarie domande, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore della somma mensile di
€ 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, o, in via subordinata, la somma di € 200,00 con diritto della ricorrente a percepire in via esclusiva l'assegno unico.
Scaduto il termine del 19/4/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e con sentenza n. 1968/2023 del 20-26/4/2023 il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 24/1/2024 il G.I. ha formulato alle parti una proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 24/10/2022, modificando il quantum a carico di
a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia nella misura di € Controparte_1
180,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat”.
All'udienza del 12/6/2024 la ricorrente ha rappresentato di non aderire alla suddetta proposta, mentre il resistente si è dichiarato disponibile ad aderire.
Pertanto, la causa – istruita con le produzioni documentali e l'ordine di esibizione ex art
213 c.p.c. – è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Affidamento della prole minorenne ed assegnazione della casa coniugale.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, con riferimento all'affidamento della figlia minore , di 13 anni, in assenza di ragioni Per_1 ostative, deve confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Conseguentemente, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore di per continuare ad abitarla insieme alla figlia minore. Parte_1
3 Quanto al diritto di visita paterno, deve disporsi che possa incontrare e Controparte_1
tenere con sé la figlia , compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed Per_1
extrascolastiche, secondo accordi liberamente presi con la figlia stessa, la cui età fa presumere adeguata maturità e autonomia di decisione.
3. Domande di contenuto economico.
Con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: di abitare nella casa coniugale di proprietà della cognata;
di percepire un sussidio di € 768,00 mensili, nonché € 102,00 a titolo di assegno unico;
di pagare una rata di € 185,00 mensili per l'acquisto della macchina.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta: per l'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di € 10.677,00; per l'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di €
10.123,00; per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di € 9.984,00 (cfr. all.ti 3-5 al deposito telematico del 30/9/2022).
Di contro il resistente, ha dichiarato: di percepire la metà dell'assegno unico pari a €
102,00 mensili e un sussidio di disoccupazione di € 750,00 mensili;
di abitare in un immobile
4 condotto in locazione.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 risulta un reddito complessivo di € 10.677,00 (cfr. all.to 3 alla comparsa di costituzione). Inoltre, dalle informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate risulta: per gli anni di imposta 2021 e 2022, un reddito complessivo di € 9.984,00, e, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo di € 11.530,00 (cfr. deposito telematico del 30/7/2024).
Infine, dalla dichiarazione di successione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate (cfr. deposito telematico del 25/7/2024) emerge che ha ereditato insieme ad Controparte_1 altri sei coeredi un immobile sito in via Bernardo Bonaiuti n. 6 di proprietà del defunto padre.
Ora, sulla base di tutti gli elementi suesposti, e tenuto anche conto delle accresciute esigenze della figlia minore , oggi adolescente, nonché della permanenza Per_1
assolutamente prevalente della stessa presso l'abitazione materna, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Inoltre, stante la domiciliazione assolutamente prevalente della figlia presso la madre, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di
[...]
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025). Parte_1
4. Regolamentazione delle spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, vista la sentenza non definitiva n. 1968/2023 del 20-
26/4/2023, con la quale è stata accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunziando, così provvede:
• conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
5 , con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come Per_1
indicato in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Parte_1
• pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili, annualmente Parte_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa come da Per_1
Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• attribuisce a l'intero assegno unico;
Parte_1
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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