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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3056/2023 R.G. lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1 contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dai
[...] funzionari dott.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 2.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il deducendo: - di essere dipendente del Controparte_1 CP_1 convenuto, quale Funzionario Amministrativo giuridico contabile in servizio presso l'ATP di , CP_1 inquadrata nell'Area professionale III – F4 a decorrere dal 1.01.2016;
- di aver partecipato alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale indetta con
D.D.G. del prot. n. 2307 del 11.11.2022, per la quale erano stati resi Controparte_1 disponibili n. 10 posti per il passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5;
- di essersi collocata, all'esito di tale procedura, alla posizione n. 12 (divenuta poi posizione n. 13 a seguito di rettifiche disposte con D.D.G. prot. n. 414 del 14.03.2023), con l'attribuzione del punteggio pari a 52,00, non utile ai fini della progressione.
- che l'Amministrazione resistente, in chiara violazione dell'ordine di priorità previsto dall'art. 4, comma 3 del citato DDG n. 2307 del 11.11.2022 e dall'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo
Integrativo per i criteri da applicare all'esito della procedura selettiva qualora due o più dipendenti avessero conseguito il medesimo punteggio, aveva illegittimamente dato precedenza all'ultimo criterio, ossia quello della minore età anagrafica, anziché applicare prioritariamente il secondo, ossia quello della maggiora anzianità di servizio, in tal modo falsando la graduatoria.
Dedotto che, laddove si fosse applicato correttamente il criterio della maggiore anzianità di servizio, riformulata la graduatoria, la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile alla progressione orizzontale, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- DICHIARARE ED ACCERTARE l'illegittimità e, in ogni caso, annullare e/o disapplicare il D.D.G. n. 2837 del 30.12.2022 e il D.D.G. di rettifica n. 414 del 14.03.2023 con i quali il ha pubblicato la graduatoria, con le successive Controparte_1 rettifiche, per la progressione economica all'interno dell'Area III, dalla Fascia retributiva F4 a
F5;
- DICHIARARE ED ACCERTARE l'erroneità della applicazione dei criteri stabiliti in caso di parità di punteggio e conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente al collocamento all'interno della graduatoria de qua alla posizione n. 9, conformemente al tenore dell'art. 5 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Amministrazione;
E PER L'EFFETTO: - CONDANNARE il ad inserire la ricorrente Controparte_1 all'interno della graduatoria approvata con D.D.G. n. 2837/2022, poi rettificata con successivo
D.D.G. n. 414/2023, in posizione conforme ai propri titoli, applicati secondo i criteri di priorità di cui all'art. 5 del CCNI di settore, con conseguente rettifica della graduatoria generale di merito per cui è causa e riconoscimento del diritto della ricorrente alla progressione economica dalla posizione F4 a F5, per il profilo professionale in III Area, con decorrenza dal 01.01.2022;
- CONDANNARE il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, di tutti gli aumenti retributivi maturati e non percepiti in forza della accertata legittima posizione utile all'interno della graduatoria finale per la progressione economica, profilo professionale Area III, dalla posizione F4 a F5.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, anche nella sua articolazione territoriale, resistendo CP_1 al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione, rilevando come in realtà non vi fosse stato nel caso di specie alcun sovvertimento dell'ordine di applicazione dei criteri previsti dall'art. 4, comma 3, del
DDG n. 2307 del 11.11.2022 e dall'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo Integrativo, ma semplicemente che il criterio b), ossia quello della maggiore anzianità di servizio, avrebbe potuto assumere rilevanza -come espressamente indicato nella tabella di valutazione dei titoli- soltanto nei limiti dell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2022. Questa perimetrazione della anzianità valutabile ai fini della procedura aveva reso il criterio non dirimente, poiché i candidati che avevano maturato un punteggio di 52,00, come la ricorrente, avevano tutti 10 anni di anzianità di servizio valutabile. Per tali ragioni si era proceduto oltre nei criteri sino a giungere all'ultimo, quello della minore età anagrafica, che aveva fatto assumere alla graduatoria la conformazione pretestuosamente censurata dalla parte ricorrente.
In sede di prima udienza di discussione parte ricorrente replicava rilevando come la limitazione dell'anzianità valutabile potesse operare soltanto con riferimento al momento dell'attribuzione dei punteggi, ma non anche rispetto a quello successivo della applicazione dei criteri di priorità per le ipotesi in cui più candidati avessero conseguito lo stesso punteggio.
Questa tesi sostenuta da parte attrice appare invero maggiormente persuasiva. Giova richiamare a questo punto, per la parte che qui rileva, il dato letterale offerto dall'art. 5 del
Contratto Collettivo Integrativo del Comparto Funzioni Centrali del 20.10.2022 (all. 13 fascicolo attoreo), a tenore del quale:
“
1. Il conferimento della nuova fascia retributiva avviene, con la decorrenza di cui all'articolo 2, all'esito di una procedura selettiva, effettuata secondo i criteri relativi a: anzianità di servizio, titoli di studio e risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021. L'anzianità di servizio ed i titoli di studio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022; i risultati conseguiti sono quelli rilevati dai sistemi di valutazione della performance per gli anni 2019,
2020 e 2021, citati nelle premesse.
2. Ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto.
3. qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteriche seguono in ordine di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
Contr Contro b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex , dell'ex dell'ex e dell'ex CP_2 CP_5
c) maggior anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore età anagrafica.
(…)”
Ebbene, ritiene il Tribunale che, così come formulata, la disposizione convenzionali lasci chiaramente intendere che la Tabella dei criteri di valutazione cui rinvia il comma 2 dell'art. 5 si riferisce ai soli criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia ai parametri di attribuzione di un determinato coefficiente di punteggio per ogni anno di servizio prestato, ma non anche a quelli di cui al comma 3 che operano, invece, soltanto in via eventuale ed in funzione suppletiva, cioè solo laddove quelli di cui al comma 1 abbiano condotto ad esiti non dirimenti.
Posta questa distinzione tra i criteri di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 3, preordinati a guidare segmenti nettamente distinti della procedura selettiva, va rimarcato come la perimetrazione decennale della valutabilità della anzianità di servizio (2012-2022) sia, a ben vedere, richiamata soltanto nella Tabella allegata al contratto integrativo ma non se ne fa alcuna menzione nel corpo dell'art. 5, per cui è lecito sostenere che la perimetrazione in parola possa e debba applicarsi soltanto ai criteri cui la Tabella si riferisce cioè quelli di cui al comma 1, e non anche a quelli di cui al comma 3. A conferma di tale prospettazione ermeneutica soccorre un'ulteriore argomentazione di carattere letterale: se il criterio della maggiore anzianità di servizio di cui al comma 3 dovesse anche lui essere valutato limitatamente al solo decennio 2012-2022, allora non vi sarebbe alcuna ragione di richiamare Contr Contro nel sintagma della lettera b) anche i ruoli “dell'ex , dell'ex dell'ex e dell'ex , CP_2 CP_5 acronimi ministeriali che si collocano storicamente al di fuori di questo intervallo temporale.
È evidente, ad opinione del Tribunale, che se può essere considerata anche l'anzianità maturata nei Contr ruoli ex ex vuol dire che per determinare l'ordine di priorità tra candidati che hanno CP_5 maturato lo stesso punteggio possono rilevare ed essere valutati servizi prestati anche negli anni '90.
Rimossi allora gli argini valutativi della decennalità, il criterio suppletivo della maggiore anzianità di servizio nei ruoli di cui al comma 3 diventa allora decisivo nel far collocare la ricorrente in posizione utile alla progressione orizzontale, scalando dalla n. 13 alla n. 9, essendo rimasta incontestata la graduatoria 'corretta' così come ricostruita in ricorso (si v. pp. 7-8).
Sulla base delle succinte argomentazioni che precedono deve quindi affermarsi il diritto della ricorrente alla progressione economica dalla posizione F4 a F5, per il profilo professionale in III
Area, con decorrenza dal 01.01.2022, e conseguentemente il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutti gli aumenti retributivi maturati e non percepiti in forza dell'accertato diritto alla progressione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione economica dalla posizione F4
a F5, per il profilo professionale in III Area, con decorrenza dal 01.01.2022;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutti gli aumenti CP_1 retributivi maturati e non percepiti in forza dell'accertato diritto alla progressione economica;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Latina, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3056/2023 R.G. lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1 contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dai
[...] funzionari dott.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 2.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il deducendo: - di essere dipendente del Controparte_1 CP_1 convenuto, quale Funzionario Amministrativo giuridico contabile in servizio presso l'ATP di , CP_1 inquadrata nell'Area professionale III – F4 a decorrere dal 1.01.2016;
- di aver partecipato alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale indetta con
D.D.G. del prot. n. 2307 del 11.11.2022, per la quale erano stati resi Controparte_1 disponibili n. 10 posti per il passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5;
- di essersi collocata, all'esito di tale procedura, alla posizione n. 12 (divenuta poi posizione n. 13 a seguito di rettifiche disposte con D.D.G. prot. n. 414 del 14.03.2023), con l'attribuzione del punteggio pari a 52,00, non utile ai fini della progressione.
- che l'Amministrazione resistente, in chiara violazione dell'ordine di priorità previsto dall'art. 4, comma 3 del citato DDG n. 2307 del 11.11.2022 e dall'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo
Integrativo per i criteri da applicare all'esito della procedura selettiva qualora due o più dipendenti avessero conseguito il medesimo punteggio, aveva illegittimamente dato precedenza all'ultimo criterio, ossia quello della minore età anagrafica, anziché applicare prioritariamente il secondo, ossia quello della maggiora anzianità di servizio, in tal modo falsando la graduatoria.
Dedotto che, laddove si fosse applicato correttamente il criterio della maggiore anzianità di servizio, riformulata la graduatoria, la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile alla progressione orizzontale, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- DICHIARARE ED ACCERTARE l'illegittimità e, in ogni caso, annullare e/o disapplicare il D.D.G. n. 2837 del 30.12.2022 e il D.D.G. di rettifica n. 414 del 14.03.2023 con i quali il ha pubblicato la graduatoria, con le successive Controparte_1 rettifiche, per la progressione economica all'interno dell'Area III, dalla Fascia retributiva F4 a
F5;
- DICHIARARE ED ACCERTARE l'erroneità della applicazione dei criteri stabiliti in caso di parità di punteggio e conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente al collocamento all'interno della graduatoria de qua alla posizione n. 9, conformemente al tenore dell'art. 5 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Amministrazione;
E PER L'EFFETTO: - CONDANNARE il ad inserire la ricorrente Controparte_1 all'interno della graduatoria approvata con D.D.G. n. 2837/2022, poi rettificata con successivo
D.D.G. n. 414/2023, in posizione conforme ai propri titoli, applicati secondo i criteri di priorità di cui all'art. 5 del CCNI di settore, con conseguente rettifica della graduatoria generale di merito per cui è causa e riconoscimento del diritto della ricorrente alla progressione economica dalla posizione F4 a F5, per il profilo professionale in III Area, con decorrenza dal 01.01.2022;
- CONDANNARE il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, di tutti gli aumenti retributivi maturati e non percepiti in forza della accertata legittima posizione utile all'interno della graduatoria finale per la progressione economica, profilo professionale Area III, dalla posizione F4 a F5.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, anche nella sua articolazione territoriale, resistendo CP_1 al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione, rilevando come in realtà non vi fosse stato nel caso di specie alcun sovvertimento dell'ordine di applicazione dei criteri previsti dall'art. 4, comma 3, del
DDG n. 2307 del 11.11.2022 e dall'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo Integrativo, ma semplicemente che il criterio b), ossia quello della maggiore anzianità di servizio, avrebbe potuto assumere rilevanza -come espressamente indicato nella tabella di valutazione dei titoli- soltanto nei limiti dell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2022. Questa perimetrazione della anzianità valutabile ai fini della procedura aveva reso il criterio non dirimente, poiché i candidati che avevano maturato un punteggio di 52,00, come la ricorrente, avevano tutti 10 anni di anzianità di servizio valutabile. Per tali ragioni si era proceduto oltre nei criteri sino a giungere all'ultimo, quello della minore età anagrafica, che aveva fatto assumere alla graduatoria la conformazione pretestuosamente censurata dalla parte ricorrente.
In sede di prima udienza di discussione parte ricorrente replicava rilevando come la limitazione dell'anzianità valutabile potesse operare soltanto con riferimento al momento dell'attribuzione dei punteggi, ma non anche rispetto a quello successivo della applicazione dei criteri di priorità per le ipotesi in cui più candidati avessero conseguito lo stesso punteggio.
Questa tesi sostenuta da parte attrice appare invero maggiormente persuasiva. Giova richiamare a questo punto, per la parte che qui rileva, il dato letterale offerto dall'art. 5 del
Contratto Collettivo Integrativo del Comparto Funzioni Centrali del 20.10.2022 (all. 13 fascicolo attoreo), a tenore del quale:
“
1. Il conferimento della nuova fascia retributiva avviene, con la decorrenza di cui all'articolo 2, all'esito di una procedura selettiva, effettuata secondo i criteri relativi a: anzianità di servizio, titoli di studio e risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021. L'anzianità di servizio ed i titoli di studio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022; i risultati conseguiti sono quelli rilevati dai sistemi di valutazione della performance per gli anni 2019,
2020 e 2021, citati nelle premesse.
2. Ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto.
3. qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteriche seguono in ordine di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
Contr Contro b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex , dell'ex dell'ex e dell'ex CP_2 CP_5
c) maggior anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore età anagrafica.
(…)”
Ebbene, ritiene il Tribunale che, così come formulata, la disposizione convenzionali lasci chiaramente intendere che la Tabella dei criteri di valutazione cui rinvia il comma 2 dell'art. 5 si riferisce ai soli criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia ai parametri di attribuzione di un determinato coefficiente di punteggio per ogni anno di servizio prestato, ma non anche a quelli di cui al comma 3 che operano, invece, soltanto in via eventuale ed in funzione suppletiva, cioè solo laddove quelli di cui al comma 1 abbiano condotto ad esiti non dirimenti.
Posta questa distinzione tra i criteri di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 3, preordinati a guidare segmenti nettamente distinti della procedura selettiva, va rimarcato come la perimetrazione decennale della valutabilità della anzianità di servizio (2012-2022) sia, a ben vedere, richiamata soltanto nella Tabella allegata al contratto integrativo ma non se ne fa alcuna menzione nel corpo dell'art. 5, per cui è lecito sostenere che la perimetrazione in parola possa e debba applicarsi soltanto ai criteri cui la Tabella si riferisce cioè quelli di cui al comma 1, e non anche a quelli di cui al comma 3. A conferma di tale prospettazione ermeneutica soccorre un'ulteriore argomentazione di carattere letterale: se il criterio della maggiore anzianità di servizio di cui al comma 3 dovesse anche lui essere valutato limitatamente al solo decennio 2012-2022, allora non vi sarebbe alcuna ragione di richiamare Contr Contro nel sintagma della lettera b) anche i ruoli “dell'ex , dell'ex dell'ex e dell'ex , CP_2 CP_5 acronimi ministeriali che si collocano storicamente al di fuori di questo intervallo temporale.
È evidente, ad opinione del Tribunale, che se può essere considerata anche l'anzianità maturata nei Contr ruoli ex ex vuol dire che per determinare l'ordine di priorità tra candidati che hanno CP_5 maturato lo stesso punteggio possono rilevare ed essere valutati servizi prestati anche negli anni '90.
Rimossi allora gli argini valutativi della decennalità, il criterio suppletivo della maggiore anzianità di servizio nei ruoli di cui al comma 3 diventa allora decisivo nel far collocare la ricorrente in posizione utile alla progressione orizzontale, scalando dalla n. 13 alla n. 9, essendo rimasta incontestata la graduatoria 'corretta' così come ricostruita in ricorso (si v. pp. 7-8).
Sulla base delle succinte argomentazioni che precedono deve quindi affermarsi il diritto della ricorrente alla progressione economica dalla posizione F4 a F5, per il profilo professionale in III
Area, con decorrenza dal 01.01.2022, e conseguentemente il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutti gli aumenti retributivi maturati e non percepiti in forza dell'accertato diritto alla progressione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione economica dalla posizione F4
a F5, per il profilo professionale in III Area, con decorrenza dal 01.01.2022;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutti gli aumenti CP_1 retributivi maturati e non percepiti in forza dell'accertato diritto alla progressione economica;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Latina, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume