Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 365 /2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. GALLI ELENA elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n.28 (Studio Avv. Giovanni Bellini),
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. , (C.F. tutti rappresentati e difesi C.F._2 Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. RONCI FABIO ed elettivamente domiciliati in Riccione, Viale Dante 54 presso il suo studio come da procura in atti
APPELLATI
avente ad
OGGETTO
Promessa di pagamento - Ricognizione di debito – impugnazione sentenza Tribunale TO
N.224/2022 dep. 07.04.2022 pagina 1 di 8
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(erede di impugna la sentenza in epigrafe che, accogliendo Parte_1 Persona_1
l'opposizione proposta dagli odierni appellati, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 279/2018 emesso dal Tribunale di TO che ingiungeva a ed a e , nella qualità di soci P_ Controparte_1 Controparte_1
illimitatamente responsabili, il pagamento della somma di Euro 491.102,59 oltre interessi a titolo di ripetizione delle somme trasferite nel 1994 e 1999 da in favore della (per Persona_1 P_
originari Euro 1.100.000.000,00 asseritamente in assenza di titolo giustificativo).
Deduce l'appellante l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in riferimento all'eccepita prescrizione, richiamando la scrittura privata del 21.10.2009 sottoscritta dalla SI.ra
(attribuzione di paternità risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta sul Controparte_1
medesimo documento nel giudizio N.13/2018 Tribunale di TO) con la quale la SI.ra P_
(legale rappresentante della nonché titolare e socia al 99,5%) si obbligava, in proprio
[...] CP_2
e per il a restituire la somma di Lire 1.100.000.000 oltre che l'importo complessivo di Lire P_
339.00.000 ricevuta a titolo personale e bonificata sul suo c/c personale, oggetto di altro giudizio) entro il 20111; tale somma, secondo l'appellante era evidentemente riconducibile al versamento che il
SI. aveva fatto in due tranches alla trattandosi del medesimo importo e non P_ P_
risultando provato altro versamento per tale importo fatto dal Il fatto che il SI. Persona_1
avesse fatto le dazioni alla mentre il riconoscimento di debito era stato fatto dalla P_ P_
figlia anche per il marito ad avviso dell'appellante trovava giustificazione Controparte_1 P_
nella natura della società (all'epoca addirittura una società semplice), nonché negli stretti P_
rapporti di parentela tra i due (padre/figlia)2 ; dalla suddetta scrittura, sempre secondo l'appellante, emergerebbe la chiara ed inequivoca volontà di di rinunciare ad ogni eventuale Controparte_1
prescrizione, riconoscendosi debitrice del padre ed impegnandosi a restituire i soldi Persona_1
entro il 2011. La scrittura del 21-10-2009 sarebbe quindi una ricognizione di debito chiara e specifica del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di non riconoscere il debito stesso, sottoscritta entro il decimo anno dalla bonificata somma di “un miliardo” (avvenuta in data10/12/1999) e i tre versamenti a deconto indicati nel ricorso monitorio si riferirebbero proprio all'impegno preso dalla nei confronti del padre Controparte_1 Persona_1
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Partendo dai dati certi e dalla documentazione in atti, risulta provato che il SI. Per_1
ha effettuato la dazione di denaro a in due tranches sui c/c N.9655 e c/c N.8420
[...] P_
entrambi intestati alla e precisamente per totali £ 1.100.000.000 (Lire un miliardo e cento P_
milioni).
Inoltre, la sentenza N. 41/2021 emessa dal Tribunale di TO (impugnata dagli odierni appellati e confermata dalla stessa Corte d'Appello di Perugia con sentenza N. 681/2023), avente ad oggetto la medesima scrittura del 21.10.2009, dopo aver esaminato la sentenza N.428/2016 emessa sempre dal Tribunale di TO in data 16.08.2016, nonché la successiva sentenza N.711/2019 della
Corte di Appello di Perugia, ha preso atto della qualificazione giuridica di mutuo e non di donazione indiretta delle somme erogate dal ma ha evidenziato come non venga comunque meno, in P_
capo alla , l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto dal dante causa. A fronte Controparte_1
dell'eccezione di prescrizione sollevata sempre dalla , in sentenza si legge: Controparte_1
“..occorre evidenziare come la rinuncia ex art. 2937 c.c. può essere espressa o tacita;
in particolare quest'ultima consiste in un comportamento del debitore, positivo o negativo , dal quale emerge inconfutabilmente la volontà di non avvalersi della prescrizione già compiuta , e di considerare ancora esistente il diritto altrui. E' pur vero, tuttavia, che la prova di tale circostanza può provarsi anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. Civ., sent. Del 05.04.1974 n.970)...riveste valore fondamentale la scrittura privata del 21.10.2009 con la quale , riconoscendo la sussistenza del debito Controparte_1
in questione... si obbligava nei confronti del padre alla restituzione di tale somma. In particolare, devesi evidenziare che tale scrittura (sottoscritta da , dal padre e dalla Controparte_1
madre) non costituisce una mera ricognizione di debito ma contiene anche l'impegno della debitrice a versare quanto ricevuto a titolo di mutuo entro il 2011... Tale circostanza, invero, riveste valenza fondamentale;
infatti se una mera ricognizione di debito non necessariamente costituisce rinuncia implicita alla prescrizione dovendosi nel caso specifico interpretare se dal tenore della medesima una tale volontà può desumersi, nel caso di specie la ricognizione accompagnata dall'espresso impegno alla
pagina 3 di 8 restituzione di tale somma entro un termine temporale individuato (entro il 2011), rende evidente come la debitrice avesse intenzione di rinunciare alla suddetta prescrizione..”.
Sempre nella medesima sentenza il Giudice afferma che:“..appare chiaro, dunque, come la collocazione temporale dei bonifici sia pienamente conforme all'impegno assunto dalla P_
con la suddetta scrittura privata ...né può agevolmente sostenersi che trattasi di
[...]
adempimento di obbligazioni naturali o di donazioni effettuate dalla figlia in favore del padre affectio causa, sia per la suesposta consecutio temporale tra scrittura privata e adempimento, sia per la suddetta causale, sia per il rilevante importo delle stesse..”.Peraltro, la tesi per cui tali dazioni a titolo liberale sarebbero servite per aiutare il padre a far fronte a sue esposizioni debitorie “da cui la causale
“pagamento rate mutuo”) non appare credibile né risulta provata in concreto...”..
La sentenza sopra citata, che riguardava l'altro prestito menzionato nella scrittura del
21.10.2009, quello di Lire 339.000.000 in favore di personalmente, è passata in Controparte_1
giudicato (sentenza di questa Corte, n. 681/23 pubbl. 10.10.2023); l'erogazione è stata qualificata come mutuo anche in forza della scrittura privata del 21.10.2009, che la Corte di Appello ha ritenuto sottoscritta e proveniente da Come risulta dalla sentenza passata in giudicato, il Parte_2
Tribunale in primo grado aveva affermato -e tale specifica affermazione non è stata impugnata e dunque è stata tenuta per ferma dalla Corte di Appello- che la promessa di pagamento contenuta nella scrittura del 2009 implicava rinuncia alla prescrizione “essendo incompatibile con la volontà di avvalersi di tale fattispecie estintiva l'espresso impegno a corrispondere tale somma”. In quella sentenza, come sopra evidenziato, la Corte ha ritenuto l'autenticità della sottoscrizione del documento in questione sia sulla base del giudizio di probabile attribuibilità espresso dal c.t.u., sia per la provenienza del documento esaminato -un fax- dal recapito telefonico della società del marito di sia per P_
l'effettuazione dei versamenti al padre nel corso del 2011, in esecuzione della Persona_1
promessa di pagamento dei 339.000.000 Lire entro il 2011. In merito ai pagamenti effettuati, a fronte delle medesime eccezioni formulate in questa sede, secondo cui nelle distinte di versamento compare la dicitura “rate mutuo” che gli appellati giustificano affermando di aver prestato aiuto al padre oberato da debiti, la Corte rileva che di un tale mutuo gravante sul padre non viene data alcuna indicazione o prova. 3 Con la sentenza 41/21 del Tribunale di TO veniva in dispositivo dichiarata la paternità in capo a parte attrice della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata in data 21.10.2009 agli atti. pagina 4 di 8 Vi è da dire che anche nel presente giudizio in primo grado ha offerto come Parte_1
fonte di prova della paternità della scrittura privata del 21.10.2009 la CTU espletata nel diverso giudizio di primo grado sopra citato.
Il documento è stato espunto dal Giudice di prime cure, ed in effetti si osserva come ai fini dell'ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali (cfr. Cass. civile, sez. seconda,
14.5.2014, n. 10599).
Peraltro, se è vero che "il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili" (Cass. n. 8585 del 1999; Cass. n. 28855 del 2008), è altresì vero che "tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione" (Cass. n. 7518 del 2001).
Tuttavia, la relazione di CTU -così come il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta da non sono utili né necessarie nel presente giudizio, alla luce del Controparte_1
sopravvenuto giudicato tra le parti formatosi in merito alla medesima questione, successivo all'introduzione del presente giudizio di appello,.
Infatti la Corte di Cassazione (Ord. 19 febbraio 2021 n. 4538) ha affermato: “Poiché l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo, ai fini del relativo accertamento ben potrebbe il giudice di merito decidere la controversia senza reputare di avvalersi dell'ausilio di un tecnico, ovvero ben può, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, posto che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'articolo 217 del codice di procedura civile,
pagina 5 di 8 mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.”
Dato per accertata la paternità della scrittura in questione, occorre solo verificare se tale documento può valere ai fini interruzione prescrizione, anche se non fa riferimento espresso alla società e proviene da un solo socio.
Al riguardo vi sono una serie di elementi da considerare, primo tra tutti la coincidenza dell'importo, elemento fortemente indiziario, al quale deve aggiungersi la circostanza della natura personale della società, con conseguente vincolo dei soci alla restituzione delle somme, rafforzato dal tenore della scrittura, molto poco formale ed anzi redatta in modo assai semplice e spontaneo, senza tecnicismi, e dal vincolo parentale sussistente tra le parti, che da un lato giustifica la mancata adozione di formalità particolari, dall'altro giustifica e rende plausibile il mancato riferimento alla società, posto che in definitiva si trattava di un rapporto dare -avere tra il padre da un lato, e la figlia e il genero dall'altra; del resto, diversamente non si giustificherebbe la differenziazione senza sommatoria tra il primo ed il secondo debito (quest'ultimo senz'altro ascritto alla sola personalmente, come P_
risulta dalla sentenza passata in giudicato).
L'impegno fu sicuramente sottoscritto anche in rappresentanza del posto che il P_
medesimo provvide in più tranches, in epoca coeva alla scadenza dell'obbligo di restituzione, ad effettuare parziali pagamenti. Circa le causali, si è già visto sopra che non è dimostrata l'esistenza del pagamento di rate di mutuo, come decritto in causale.
Pertanto, deve senz'altro ritenersi che vi sia stato riconoscimento del debito ida parte di e . Controparte_1 Controparte_1
Tale dichiarazione, risalente al 21 Ottobre 2009 ,è interruttiva di ogni prescrizione e comunque è atto ricognitivo e d'obbligo.
Al riguardo nessuna rilevanza può essere conferita al giudicato sceso sulla sentenza del
Tribunale di TO n. 428/164 e sulla successiva sentenza di Corte di Appello n. 711/19 perché il Tribunale prima, e la Corte poi, si sono limitate a rigettare la domanda sul presupposto che non si trattasse di donazioni bensì di mutui, anche in questo caso partendo dall'espresso presupposto in fatto che con la scrittura priva del 21.10.2009 sottoscritta dalla SI.ra la stessa si era Controparte_1
impegnata alla restituzione, entro il termine del 2011, delle somme versate in suo favore dal Comm.
. Tale scrittura privata5, secondo il giudice di Appello confermava l'accredito, in favore P_
dell'appellante della somma di lire 339.000.000, che l'appellante aveva ricevuto senza giustificazione alcuna, e che l'appellante si era impegnata alla restituzione della predetta somma, nonché della somma di un miliardo e cento di lire. Anche tale sentenza ribadisce, pertanto, gli elementi in fatto a supporto della riferibilità della scrittura ad . Controparte_1
Infine, si osserva che, mentre il contenuto della scrittura privata può essere sicuramente riferito, da un punto di vista oggettivo, alle somme erogate da alla il Persona_1 P_
riconoscimento è avvenuto solo da parte dei soci, dunque ai sensi dell'art. 1309 c.c. esso non ha effetto riguardo alla società.
Pertanto, rigettata l'eccezione di prescrizione quanto ai soci, i soli soci debbono essere condannati alla restituzione in favore di (quale erede universale di Parte_1 Persona_1
delle somme di cui al decreto ingiuntivo.
La sentenza di primo grado va invece confermata nei confronti della società.
Atteso l'esito del giudizio appare equo compensare per un terzo fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo le spese residue a carico degli appellati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma dell'appellata sentenza;
condanna e al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_4 Parte_1
di €
491.102,59 oltre interessi e spese della procedura monitoria
-rigetta l'appello nei confronti di P_
- compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando gli appellati al rimborso in favore di delle spese residue, che per l'intero si liquidano per il primo grado come Parte_1
pagina 7 di 8 nell'appellata sentenza e per il presente grado in euro 7.120 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Perugia, 07/01/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella scrittura privata del 21.10.2009 la SI.ra si obbligava alla restituzione delle predette somme entro il 2011 e le Controparte_1 restituzioni/rimesse parziali dei SIg.ri e risalgono proprio a quel periodo (25.10.2011, 30.12.2011 e 19.01.2012). P_ P_ 2 In base alla visura storica risulta che al momento dei pagamenti effettuati dal in due tranches la società da srl (per il primo P_ bonifico del 1994) era stata trasformata in società semplice (per il secondo bonifico del 1999). pagina 2 di 8 4 Le domande svolte in via riconvenzionale da erano volte a far dichiarare la nullità di tutte le elargizioni di Parte_1 Per_1
in favore di quali donazioni prive della forma dell'atto pubblico;
venivano rigettata in primo grado con
[...] Controparte_1 riferimento al trasferimento all'attrice di euro 3.849,00 corrispondenti a un deposito in custodia di titoli acceso presso la stessa banca, Lire 1.125.426.000 attribuite mediante una serie di assegni bancari tratti sul conto corrente n. 6756.20 presso il Parte_3 Monte dei Paschi di Siena tra il 1988 e il 1999; a una donazione indiretta mediante il pagamento delle opere di straordinaria manutenzione dell'immobile posto in TO, Via degli Arcangeli, per totali Lire 399.305.000; al trasferimento di Lire 100.000.000 e successivamente L.
1.000.000.000 mediante bonifico in favore della , partecipata al Controparte_3 99,5 % da;
in primo grado veniva accolta solo con riferimento alla donazione di L. 339.000.000 da a Controparte_1 Persona_1
, effettuata mediante bonifico del 06.08.1993 dal conto corrente n. 6756.20 della Banca MPS intestato a Controparte_1 Per_1 al conto corrente n. 9357.49 della Banca MPS intestato a , ma la Corte d'Appello escludeva anche per tali
[...] Controparte_1 somme la natura di donazione qualificando la dazione come mutuo e rigettava quindi la domanda di nullità per difetto di forma. pagina 6 di 8 5 Nella menzionata scrittura privata si legge che “...i coniugi e ed sono creditori alla data odierna della somma Per_1 CP_4 di un miliardo cento (per Euro 567.000) nonché della somma complessiva di lire 339.000.000 (per euro 175.000,00) somma che P_Controparte anche in nome del signor concludendo come segue: da questo momento si impegna in proprio e per entrambi a restituire tutte le somme anzidette entro il 2011”.