Art. 1.
L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23 dicembre 1949, n. 951 , e' ulteriormente prorogata per l'anno 1951.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1951.
L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23 dicembre 1949, n. 951 , e' ulteriormente prorogata per l'anno 1951.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1951.