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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2702/2024 R.G. sul ricorso depositato il 28/05/2024 proposto da difeso dall' avv. Rocco Duardo) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) CP_1
e nei confronti di (difesa dall'avv. Anastasia Giglio), Controparte_2
Viste le note di trattazione delle parti , così definitivamente provvede:
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Riserva, all'esito della verifica da parte della Cancelleria della regolarità del deposito degli atti per il patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
A) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
B) annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400010753000 ed i rispettivi avvisi di addebito n.
39420160001615816000 di € 2.771,67, n. 39420160004128028000 di € 2.745,76 e n.
39420170002700154000 di € 5.513,76 nella parte in cui richiede il pagamento dei versamenti
1 dovuti a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale – somme aggiuntive – spese di notifica per le annualità 2015 e 2016, nella totale misura di € 11.031,19, perché prescritti ai sensi dell'art. 3 co. 9 l. 335/95.
Spese e competenze a carico dell'erario per ammissione al patrocinio a spese dello Stato (delibera di ammissione COA n. 765/2024).
Parte ricorrente deduceva in sintesi che:
- In data 04.05.2024 gli era stata notificata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480202400010753000 con intimazione al pagamento della somma di € 39.878,38 da parte dell' relativa a talune cartelle di pagamento presuntivamente Controparte_2 notificate tra il 2012 e il 2022 per presunto omesso pagamento di svariate posizioni debitorie tributarie e non, tra cui contributi IVS, contributi , sanzioni ed interessi per le annualità dal CP_1
2015 al 2017
In particolar modo, l'intimazione fa riferimento ai seguenti atti:
a) Avviso di addebito n. 39420160001615816000 presuntivamente notificato il 15.06.2016 concernente, tra le altre, presunte omissioni contributive di versamenti dovuti per l'anno
2015 (contributi IVS fissi/percentuale sul minimale – somme aggiuntive) nella totale misura di € 2.771,67;
b) Avviso di addebito n. 39420160004128028000 presuntivamente notificato il 21.11.2016 concernente, tra le altre, presunte omissioni contributive di versamenti dovuti per l'anno 2015
(contributi IVS fissi/percentuale sul minimale – somme aggiuntive) nella totale misura di €
2.745,76;
c) Avviso di addebito n. 39420170002700154000 presuntivamente notificato il 13.10.2017 concernente, tra le altre, presunte omissioni contributive di versamenti dovuti per l'anno 2016
(contributi IVS fissi/percentuale sul minimale – somme aggiuntive) nella totale misura di €
5.513,76;
Si costituiva l' come in epigrafe, che contestando la domanda del ricorrente, evidenziando CP_1 che
I crediti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono riepilogati nel seguente elenco:
• 39420160001615816000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 15.06.2016 – credito non ceduto
• 39420160004128028000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il 21.11.2016 – credito non ceduto
2 • 39420170002700154000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il 13.10.2017 – credito non ceduto.
Si costituiva altresì l' come in epigrafe la quale, contestando la Controparte_2 domanda del ricorrente.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
Pertanto l' non ha legittimazione passiva sulla eccezione di prescrizione . CP_3
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
3 versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
Quanto all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni . CP_ Passando ad esaminare gli atti , l' prova la notifica dell' avviso di addebito n.
39420160001615816000 con avviso di giacenza il 13.5.2016 ma è contestata dal ricorrente perché non residente nel luogo di invio.
Tuttavia parte ricorrente non deposita il certificato di residenza .
La notifica il 21.11.2016 dell'avviso 39420160004128028000 è contestata ma vi è la completa documentazione postale dell'avviso di ricevimento.
Quanto all'ava 39420170002700154000 ( contributi per il 2016 gestione commercianti )non vi è prova della notifica ma solo una schermata di Cruscotto di Monitoraggio della Piattaforma
Centralizzata di Postalizzazione che riporta una consegna il 13.10.2017.
Il ricorrente ha contestato la notifica di detto avviso e in effetti non è provata non facendo fede la CP_ documentazione depositata da -
Ciò posto va detto che laddove manchi notifica dell'avviso di addebito , parte ricorrente aveva allora l'onere di impugnare , in via recuperatoria , in occasione dei successivi atti di intimazione del credito per cui occorre valutare la produzione in relazione ai successivi atti .
Orbene risulta che in merito agli avvisi di addebito nn. 39420160001615816000 -
39420170002700154000 vi è intimazione di pagamento n. 09420219004032413000 che notificata in data 30/10/2023 come attestato dalla relata e dall'invio della comunicazione e con attestata la compiuta giacenza e il deposito presso la casa comunale.
4 La notifica è stata contestata perché < non risulta mai essere stata consegnata al ricorrente per assenza del destinatario né risulta essere stata prodotta la CAD>
La contestazione è fondata nella parte in cui non è consegnata al destinatario ma infondata sul fatto che non è stata prodotta la cad . Invero l' ha depositato tutta la documentazione relativa con CP_3 attestazione di invio della raccomandata di tentata notifica , attestazione di deposito alla casa comunale e attestazione di avvenuta giacenza l'attestazione di giacenza ma avvisato.
A fronte di ciò vige comunque la presunzione di conoscenza dell'arrivo al domicilio della notizia della tentata notifica in base alla documetazione postale
Avviso di addebito n. 39420160004128028000 - intimazioni di pagamento n.
09420229007496844000 notificata in data 29/05/2023 e n. 09420219004032413000 notificata in data 30/10/2023.
Orbene per l'intimazione n. 09420219004032413000 si è detto già.
L'intimazione 09420229007496844000 è contestata dal ricorrente perché risulta essere stata consegnata a “persona di famiglia” non meglio identificata, e non è stata prodotta la raccomandata informativa successiva, la cui omissione comporta la nullità della notifica (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 02/12/2024, n. 30821; Cass. Cass. civ., Sez. V, Ord. 27/05/2025, n. 14089).>.
Orbene sul punto però il giudicante non rinviene siffatta intimazione né la sua notifica e non può ritenere provata la notifica
L deposita poi prova della intimazione AVI-09420199012611592000 e riguarda tutti e tre CP_3 gli avvisi di addebito risultando notificata il 13.3.2020 e non è contestata ( vi è l'avviso di ricevimento sottoscritto )
Ader deposita anche COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATIVO CP_4
n. 09480202400010753000 Fascicolo nNotificata per tutte e tre gli avvisi di addebito i
Ciò posto quindi comunque vi sono almeno due intimazioni di pagamento che sono state notificate e parte ricorrente non ha promosso alcuna impugnazione tempestiva nei 40 giorni dalla loro notifica , in via recuperatoria del termine ove pure le notifiche degli avvisi di addebito fossero state omesse o invalide .
Ne discende che le dette due notifiche avvenute nel 2020 e nel 2023 per tutti gli Ava impugnati sanano le notifiche non provate degli AvA contestati e dalle stesse date di notifica delle intimazioni non sono decorsi i cinque anni.
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
La domanda va rigettata
5
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 8.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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