Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1224/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1224/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Moscato;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Marmo
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.06.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto. La causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.02.2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Corleto Monforte (Sa), in Controparte_1 data 21.08.2010 e che dalla loro unione erano nati CH (17.08.2011) e (23.03.2015). Per_1
1
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno in data 07/03/2022 omologava la separazione con decreto n. cron. 1858/2022 del 07/03/2022 alle condizioni seguenti: “2) affidare i figli minori, ed Persona_2 [...]
, congiuntamente ad entrambi, con collocazione presso la madre;
3) assegnare la casa Per_3 coniugale, sita in OC (SA), alla via G. Giuliani n. 91, presa in fitto ad € 200,00 al mese, alla sig.ra , che ci vivrà con i propri figli minori e;
4) quanto alla Pt_1 Per_2 Per_1
regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà tenere con se i figli: nel week-end, a fine CP_1
settimana alternati, dal sabato mattina alle 8,00 e sino alla domenica sera alle ore 20,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli, con se, un pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, e per tre pomeriggi
a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli, ad anni alterni, dal 25 al 27 dicembre oppure dal 31 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni,
i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno, con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per tutte le altre festività, e per i giorni del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale: 5) porre a carico del sig. un assegno mensile, di € 500,00, a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli e nessun assegno per il mantenimento del coniuge: l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) porre a carico del sig. CP_1
il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i piccoli e , purchè Per_2 Per_1
previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. A titolo di esempio: libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
7) il sig. CP_1 lascierà la casa coniugale entro 7 giorni dall'udienza presidenziale di separazione, portando via con se solo i propri effetti personali;
8) il sig. terrà l'autovettura Fiat Punto, acquistata durante CP_1 il matrimonio;
9) i coniugi si divideranno i mobili acquistati per il matrimonio, al 50%”.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso che prevedevano, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori con residenza presso la madre, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, la regolamentazione del diritto di visita del padre e il versamento da parte di quest'ultimo di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli pari ad € 600,00, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Con propria memoria in data 09.05.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1
2 r.g. 1224/2025
giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva che prevedevano, tra l'altro, la conferma del mantenimento in favore dei figli secondo quanto concordato in sede di separazione.
2. All'udienza del 10.06.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti concludevano congiuntamente chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e, soprattutto, rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.08.2010 in Corleto
Monforte (SA), tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Corleto Monforte C.F._2
(Sa) al n. 2 P. II serie Auff. 1 anno 2010, alle condizioni indicate in motivazione;
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B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corleto Monforte (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11.06.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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