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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14538/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14538 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 OS AN OL RA EC
Controparte_1
2 C.F._1 CP_2 [...] E Per_1 CP_3
3 Controparte_4
[...] 4 Controparte_5
[...]
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10 E
[...] CP_3 10 CP_11 CP_5 E
[...] CP_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 1
procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 12.10.2023
1. OS AN OL (C.F.: , nato a [...] il C.F._2 13/03/1973 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Antarctica n. 720, casa 73;
2. (C.F.: Controparte_13 Parte_1
), nata a SA PA (Brasile) il [...], in [...] e unitamente al C.F._3 marito, (C.F. ) nato a [...] Controparte_14 P.IVA_1 Dos OS (BR) il 03/06/1977, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
3. nata a [...] Controparte_15 JO Dos OS (BRASILE), il 17/09/2015,
4. nato a [...] Controparte_16 SA PA (BRASILE), il 02/10/2017, tutti residenti in Jaguariuna (SA PA BR), Rodovia Governador Andrè Franco Montoro n.801, casa 18;
5. (C.F.: ), Controparte_17 C.F._4 nato a [...] il [...] e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2343, casa 44;
6. (C.F.: ) nato a [...] Controparte_5 P.IVA_2 PA (Brasile) il 25/07/1988 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2925, Blocco 21, Appartamento 22;
7. (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._5 12/10/1989 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2925, Blocco 05, Appartamento 42;
Dott. Giovanni Calasso 2
8. (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_7 P.IVA_3 19/04/1966 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2925, Casa 44;
9. (C.F.: , nata a [...] il Controparte_8 C.F._6 09/11/1962 e residente a [...], Rua Bela Vista do Paraiso n.47, Appartamento 134;
10. (C.F.: , nata a [...] il Controparte_9 P.IVA_4 26/02/1991 e residente a [...], Rua Bela Vista do Paraiso n.47, Appartamento 134;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
1.ACCERTARE E DICHIARARE: che i SIg. SI. OS AN OL (C.F.: ), nato a [...] il P.IVA_5
13/03/1973; (C.F.: CP_13 Controparte_16
), nata a [...] il [...], sia in proprio che quale madre C.F._3 esercente la patria potestà sui figli minori E Controparte_10 nata a [...], il [...] e CP_3 CP_16
nato a [...], il
[...] Parte_1
02/10/2017; C.F.: , Controparte_17 P.IVA_6 nato a [...] il [...]; (C.F.: Controparte_5
) 39034103811, nato a [...] il [...]; P.IVA_2 Controparte_6
(C.F.: , nato a [...] il [...]; C.F._5 Controparte_7
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ;
[...] C.F._7 [...]
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_8 C.F._6
SI.ra (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._8
26/02/1991; Sono cittadini italiani iure sanguinis, per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto e, per l'effetto
2.DICHIARARE: il riconoscimento della cittadinanza italiana ai SIg.ri:OS AN OL (C.F.: ); P.IVA_5 Parte_2
(C.F.: 31182133886), sia in proprio che quale madre esercente la patria
[...] potestà sui figli minori DE EN nata Controparte_10 Parte_1 CP_ a SA JO Dos OS (BRASILE), il 17/09/2015 e
[...] nato Campinas SA PA (BRASILE), il 02/10/2017; Controparte_16 [...]
C.F.: ; Controparte_17 P.IVA_6 [...]
(C.F.: ); (C.F.: Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
); (C.F.: , e P.IVA_7 Controparte_7 P.IVA_8 Controparte_8
(C.F.: ), per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
[...] P.IVA_9
3.ORDINARE: Al ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
Dott. Giovanni Calasso 3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana sig.ra , nata a [...] Persona_2 Stino di Livenza (VE) il 01/01/1909, figlia di e , emigrata Persona_3 Persona_4 in Brasile ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e mai naturalizzatasi brasiliana. La SI.ra , in data 18/06/1928 a Boa Esperanca Stato di SA Persona_2 PA (BRASILE) contraeva matrimonio con il SI. e dalla loro unione Controparte_6 nascevano:
• , in data 09/04/1929, a Araraquara, che in data 09/04/1959 Persona_5 contraeva matrimonio con la SI.ra , nella frazione di SAta Persona_6 EC (SA PA BRASILE) e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 09/11/1962 a SA PA (BRASILE), CP_8 CP_8
, odierna ricorrente che il 06/09/1986, a SA PA (BRASILE),
[...] contraeva matrimonio con il SI. e dalla loro Controparte_18 unione nasceva:
✓ in data 26/02/1991, a SA PA (BRASILE), la figlia SI.ra
[...]
, odierna ricorrente, che il 22/05/2020, a SAta CP_9 EC (BRASILE) contraeva matrimonio con il SI.
[...]
Persona_7
• OS CL , nato in data [...] a [...], in CP_6 data 09/04/1955 contraeva matrimonio con la SI.ra , nella Persona_8 frazione Perdizes a SA PA (BRASILE). Dal matrimonio nascevano quattro figli;
➢ , in data 14/08/1956, che il 04/01/1979, nella Parte_3 Frazione di Ibirapuera SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con il SI. e dalla loro unione Controparte_17 nascevano tre figli:
✓ , a SA PA Parte_2 (Brasile) il 22/10/1982, odierna ricorrente, che il 20/08/2011, nella Circoscrizione di Jaguariuna SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con il SI. Dalla Controparte_14 CP_3 loro unione nascevano:
❖ CP_10 Controparte_16 a SA JO Dos OS (BRASILE), il
[...] 17/09/2015, odierna ricorrente;
❖ CP_11 Controparte_16 a Campinas SA PA (BRASILE), il
[...] 02/10/2017, odierno ricorrente
Dott. Giovanni Calasso 4
✓ , a SA Controparte_17 PA (Brasile) il 22/10/1985, odierno ricorrente;
✓ nato a [...] Controparte_5 (Brasile) il 25/07/1988, odierno ricorrente;
➢ , in data 04/09/1958, che in data 05/09/1987, a Parte_4 Ibirapuera SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con la SI.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: Persona_9
✓ in data 12/10/1989 a SA PA (Brasile), , Controparte_6 odierno ricorrente;
➢ CR , in data 05/05/1963, che il 05/05/1991, a Ibirapuera Persona_10 SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con il SI. Persona_11
e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ in data 19/04/1996 a SA PA (BRASILE), Controparte_7
, odierno ricorrente;
[...]
➢ OS AN OL, il 13/03/1973, odierno ricorrente, che in data 25/05/2000, nel Distretto di Barao Geraldo, Circoscriizone di Campinas, SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_12 ;
[...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra Persona_2
nata a [...] il [...], che contraendo matrimonio il
[...] 18/06/1928 a Boa Esperanca Stato di SA PA (BRASILE) , con il sig. CP_6
, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono
Dott. Giovanni Calasso 5
seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
Dott. Giovanni Calasso 6
della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco,UPP. Lecce-Venezia, 16.10.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14538 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 OS AN OL RA EC
Controparte_1
2 C.F._1 CP_2 [...] E Per_1 CP_3
3 Controparte_4
[...] 4 Controparte_5
[...]
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10 E
[...] CP_3 10 CP_11 CP_5 E
[...] CP_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 1
procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 12.10.2023
1. OS AN OL (C.F.: , nato a [...] il C.F._2 13/03/1973 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Antarctica n. 720, casa 73;
2. (C.F.: Controparte_13 Parte_1
), nata a SA PA (Brasile) il [...], in [...] e unitamente al C.F._3 marito, (C.F. ) nato a [...] Controparte_14 P.IVA_1 Dos OS (BR) il 03/06/1977, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
3. nata a [...] Controparte_15 JO Dos OS (BRASILE), il 17/09/2015,
4. nato a [...] Controparte_16 SA PA (BRASILE), il 02/10/2017, tutti residenti in Jaguariuna (SA PA BR), Rodovia Governador Andrè Franco Montoro n.801, casa 18;
5. (C.F.: ), Controparte_17 C.F._4 nato a [...] il [...] e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2343, casa 44;
6. (C.F.: ) nato a [...] Controparte_5 P.IVA_2 PA (Brasile) il 25/07/1988 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2925, Blocco 21, Appartamento 22;
7. (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._5 12/10/1989 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2925, Blocco 05, Appartamento 42;
Dott. Giovanni Calasso 2
8. (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_7 P.IVA_3 19/04/1966 e residente in [...](SA PA BR), Avenida Pacifico Moneda n.2925, Casa 44;
9. (C.F.: , nata a [...] il Controparte_8 C.F._6 09/11/1962 e residente a [...], Rua Bela Vista do Paraiso n.47, Appartamento 134;
10. (C.F.: , nata a [...] il Controparte_9 P.IVA_4 26/02/1991 e residente a [...], Rua Bela Vista do Paraiso n.47, Appartamento 134;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
1.ACCERTARE E DICHIARARE: che i SIg. SI. OS AN OL (C.F.: ), nato a [...] il P.IVA_5
13/03/1973; (C.F.: CP_13 Controparte_16
), nata a [...] il [...], sia in proprio che quale madre C.F._3 esercente la patria potestà sui figli minori E Controparte_10 nata a [...], il [...] e CP_3 CP_16
nato a [...], il
[...] Parte_1
02/10/2017; C.F.: , Controparte_17 P.IVA_6 nato a [...] il [...]; (C.F.: Controparte_5
) 39034103811, nato a [...] il [...]; P.IVA_2 Controparte_6
(C.F.: , nato a [...] il [...]; C.F._5 Controparte_7
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ;
[...] C.F._7 [...]
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_8 C.F._6
SI.ra (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._8
26/02/1991; Sono cittadini italiani iure sanguinis, per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto e, per l'effetto
2.DICHIARARE: il riconoscimento della cittadinanza italiana ai SIg.ri:OS AN OL (C.F.: ); P.IVA_5 Parte_2
(C.F.: 31182133886), sia in proprio che quale madre esercente la patria
[...] potestà sui figli minori DE EN nata Controparte_10 Parte_1 CP_ a SA JO Dos OS (BRASILE), il 17/09/2015 e
[...] nato Campinas SA PA (BRASILE), il 02/10/2017; Controparte_16 [...]
C.F.: ; Controparte_17 P.IVA_6 [...]
(C.F.: ); (C.F.: Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
); (C.F.: , e P.IVA_7 Controparte_7 P.IVA_8 Controparte_8
(C.F.: ), per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
[...] P.IVA_9
3.ORDINARE: Al ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
Dott. Giovanni Calasso 3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana sig.ra , nata a [...] Persona_2 Stino di Livenza (VE) il 01/01/1909, figlia di e , emigrata Persona_3 Persona_4 in Brasile ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e mai naturalizzatasi brasiliana. La SI.ra , in data 18/06/1928 a Boa Esperanca Stato di SA Persona_2 PA (BRASILE) contraeva matrimonio con il SI. e dalla loro unione Controparte_6 nascevano:
• , in data 09/04/1929, a Araraquara, che in data 09/04/1959 Persona_5 contraeva matrimonio con la SI.ra , nella frazione di SAta Persona_6 EC (SA PA BRASILE) e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 09/11/1962 a SA PA (BRASILE), CP_8 CP_8
, odierna ricorrente che il 06/09/1986, a SA PA (BRASILE),
[...] contraeva matrimonio con il SI. e dalla loro Controparte_18 unione nasceva:
✓ in data 26/02/1991, a SA PA (BRASILE), la figlia SI.ra
[...]
, odierna ricorrente, che il 22/05/2020, a SAta CP_9 EC (BRASILE) contraeva matrimonio con il SI.
[...]
Persona_7
• OS CL , nato in data [...] a [...], in CP_6 data 09/04/1955 contraeva matrimonio con la SI.ra , nella Persona_8 frazione Perdizes a SA PA (BRASILE). Dal matrimonio nascevano quattro figli;
➢ , in data 14/08/1956, che il 04/01/1979, nella Parte_3 Frazione di Ibirapuera SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con il SI. e dalla loro unione Controparte_17 nascevano tre figli:
✓ , a SA PA Parte_2 (Brasile) il 22/10/1982, odierna ricorrente, che il 20/08/2011, nella Circoscrizione di Jaguariuna SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con il SI. Dalla Controparte_14 CP_3 loro unione nascevano:
❖ CP_10 Controparte_16 a SA JO Dos OS (BRASILE), il
[...] 17/09/2015, odierna ricorrente;
❖ CP_11 Controparte_16 a Campinas SA PA (BRASILE), il
[...] 02/10/2017, odierno ricorrente
Dott. Giovanni Calasso 4
✓ , a SA Controparte_17 PA (Brasile) il 22/10/1985, odierno ricorrente;
✓ nato a [...] Controparte_5 (Brasile) il 25/07/1988, odierno ricorrente;
➢ , in data 04/09/1958, che in data 05/09/1987, a Parte_4 Ibirapuera SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con la SI.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: Persona_9
✓ in data 12/10/1989 a SA PA (Brasile), , Controparte_6 odierno ricorrente;
➢ CR , in data 05/05/1963, che il 05/05/1991, a Ibirapuera Persona_10 SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con il SI. Persona_11
e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ in data 19/04/1996 a SA PA (BRASILE), Controparte_7
, odierno ricorrente;
[...]
➢ OS AN OL, il 13/03/1973, odierno ricorrente, che in data 25/05/2000, nel Distretto di Barao Geraldo, Circoscriizone di Campinas, SA PA (BRASILE), contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_12 ;
[...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra Persona_2
nata a [...] il [...], che contraendo matrimonio il
[...] 18/06/1928 a Boa Esperanca Stato di SA PA (BRASILE) , con il sig. CP_6
, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono
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seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
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della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco,UPP. Lecce-Venezia, 16.10.2025
IL GOP
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