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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1492/2022 R.g.a.c. proposta da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Policoro (MT) alla v. Verdi 5/B, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dagli avv.ti
Francesco CIRIGLIANO, giusta procura allegata all'atto di citazione e Nicola
MONTAGNA, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'11.3.2024;
-attrice - contro
(p.i. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore con sede in Policoro (MT) alla p.zza A. Moro 1, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del
30.11.2022, dall'avv. Roberta CARUSO, nonché dall'avv. Francesco BELLO, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione del 31.5.2024;
-convenuta ed attrice in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “…accertare e dichiarare l'illegittimità sopravvenuta della sospensione dei lavori disposta giusta verbale del 06.05.2021, nonché l'eccessiva durata della stessa per i motivi esposti in fatto e diritto, dichiarandone l'esclusiva responsabilità in capo al convenuto;
accertare e dichiarare la corretta esplicitazione delle riserve effettuate nel verbale di ripresa dei lavori del 07.06.2021 e negli atti conseguenti allo stesso e per l'effetto la validità delle stesse;
accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere
l'immediato risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e, per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi pari ad
€.52.056,30 oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dovuti ovvero le somme maggiori o minori ritenute …”
Per la convenuta:” …in via principale, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per le causali dedotte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa nei limiti di quanto effettivamente dovuto e di giustizia, avuto riguardo alle risultanze che emergeranno in corso di causa;
in ogni caso e in via riconvenzionale, accogliere la domanda di condanna al risarcimento del
nei confronti di per l'importo di € Controparte_1 Parte_1
25.000,00 o altro importo risultante in corso di causa oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino a soddisfo …”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.9.2022, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deduceva di essersi aggiudicata l'appalto dei lavori di riqualificazione di via Lido, con adeguamento dei percorsi ciclopedonali del giusta determina dirigenziale n. 349 del Controparte_1
17.3.2021, per un importo complessivo di € 251.898,39, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 9.653,43 e di aver consegnato in via d'urgenza, in data 16.4.2021, siffatti lavori, poi sospesi il successivo 6.5.2021 per consentire il taglio dell'erba.
Quindi allegava che in data 20.5.2021 era stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori di riqualificazione de quibus e che essa, a fronte dell'ingiustificato protrarsi del pag. 2/7 periodo di sospensione, aveva notificato in data 1.6.2021 al appaltatore una CP_1
missiva di diffida e contestazione ai fini della sollecita riattivazione dei lavori, effettivamente disposta dal R.u.p. il successivo 7.6.2021.
Deduceva inoltre l'odierna attrice di aver apposto riserva al verbale di ripresa dei lavori, ivi avanzando 6 domande di indennità, per un importo complessivo di €
36.631,03 e “chiedendo contestualmente l'attivazione della procedura di accordo bonario considerato che l'ammontare delle riserve si attestava tra il 5 e il 15% dell'importo in contratto”.
Quindi precisava che “in data 15.6.2021, veniva sottoscritto atto di sottomissione per effetto di apposita perizia di variante e suppletiva approvata dall'organo competente dell'amministrazione comunale e, nella stessa data, l'appaltatore avanzava formale richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori […] alla luce delle incongruenze del cronoprogramma lavori originario rispetto alle esigenze tecniche ed alle condizioni di caldo eccezionali registrate nel periodo estivo”: proroga accordata il successivo 15.7.2021 per 60 giorni in forza delle determina n. 877 R.Gen.
Allegava inoltre la deducente che: in data 5.8.2021 era Parte_1
stato sottoscritto con riserva “il secondo ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il
30 luglio nella cui sede l'impresa esecutrice esplicava ulteriori domande di indennità per € 5.042,16 aggiornando l'ammontare complessivo delle riserve ad € 41.673,19”; in data 13.8.2021 era stata accertata e certificata l'ultimazione dei lavori e quindi la regolare esecuzione degli stessi il 26.11.2021 ed infine, in data 25.3.2022, era stato sottoscritto il conto finale, approvato il successivo 20.5.2022 con determina n. 645, in cui la medesima impresa appaltatrice aveva apposto un'ulteriore riserva con domande di indennità per complessivi € 5.947, 86.
Sul presupposto dell'illegittimità sopravvenuta della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, per esclusiva responsabilità di quest'ultima (che aveva ordinato il differimento della loro esecuzione per 32 giorni, a fronte della durata pattuita per 60 giorni), instava quindi per il risarcimento dei Controparte_2
pag. 3/7 danni patiti “per la ridotta attività di cantiere sia sulla base del tipo di oneri diretti coinvolti e sopportati senza corrispondente produzione in termini di sottoutilizzazione di macchine ed attrezzature, spese generali, polizze fideiussorie, spese fisse di cantiere, sia di danni indiretti in termini di mancato beneficio per l'utile non interamente conseguito”, complessivamente quantificati, alla stregua dell'elenco delle domande di indennità da 1 a 11 e dei relativi criteri di computo dettagliati nell'atto introduttivo, nella somma di 52.056,30, oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta, interpretando l'avversa domanda come contestazione della illegittimità ab origine del provvedimento di sospensione dei lavori per carenza dei presupposti di cui all'art. 107, co. 1 del Codice dei contratti pubblici, ne eccepiva la decadenza dal diritto di apporre la relativa riserva, che avrebbe dovuto essere formulata nel verbale del 6.5.2021 quale primo atto utile. Contestava, inoltre,
l'applicabilità alla fattispecie anche della diversa ipotesi di illegittimità della sospensione sopravvenuta per eccessiva durata, di cui al successivo comma 2 dell'art. 107 cit., come riprodotta nell'art. 18 del Capitolato speciale di appalto, non avendo l'appaltatrice richiesto la risoluzione del contratto, “con ciò accettando i maggiori oneri connessi al prolungamento della sospensione oltre il termine di legge e di contratto” ed avendo, comunque, in spregio al dettato normativo, domandato “il risarcimento dei presunti danni per l'intera durata della sospensione e non solo per il periodo eccedente il quarto della durata contrattualmente prevista (32-15=17 gg.)” .
Nel merito, eccepiva la convenuta l'inserimento nella domanda del computo di voci di danno non previste né dal D.m. 49/2018 né dalle pattuizioni contrattuali, confutando le specifiche avverse richieste ed avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, commisurati ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità del tronco di via Lido direzione mare all'altezza dell'incrocio di via Trieste con via
Penelope dovuti alla presenza di fessurazioni longitudinali sulla viabilità ciclabile, quantificati in € 25.000,00.
Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti, in assenza di prove costituende ed in pag. 4/7 ragione della natura documentale della controversia, vanno effettuate le seguenti considerazioni.
In via preliminare, deve rilevarsi come dal tenore della domanda e, prima ancora, della missiva di diffida dell'1.6.2021, si evinca che, alla stregua della medesima prospettazione di parte attrice, il titolo della denunciata illegittimità del provvedimento di sospensione dei lavori fosse stato originariamente individuato dalla medesima appaltatrice nell'ipotesi disciplinata dall'art. 107, co. 2 del codice degli appalti pubblici, così come espressamente e testualmente richiamata nella menzionata nota ed alla stregua del rimando al concetto di sopravvenienza e di sproporzione tra la durata complessiva dei lavori e quella del loro differimento, anche in rapporto alla “esiguità tecnica degli interventi di pulizia effettuati dal personale”.
Effettuata tale premessa in punto di allegazione attorea e passando alla disamina del provvedimento sospensivo di cui al verbale del 6.5.2021 allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta, rileva, comunque ed indipendentemente sia dalla qualificazione operata dall'appaltatrice nella edictio actionis sia dalla lettera del richiamo normativo effettuato nell'intestazione del verbale di sospensione, come nella fattispecie la disciplina codicistica di cui al citato art. 107 sia stata consensualmente recepita dai paciscenti nel senso di estendere l'operatività dei limiti di cui al secondo comma ad ogni ipotesi sospensiva. In altri e più precisi termini, a mente degli artt. 18 e
19 del capitolato speciale d'appalto, parte integrante del contratto del 21.5.2021 in forza degli artt. 9 e 13 di quest'ultimo, sia nelle ipotesi di sospensione ordinate dalla direzione dei lavori “in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte” sia in quelle in disposte dal RUP “per cause di pubblico interesse o particolare necessità” resta convenuto dalle parti che, laddove, come nella fattispecie, la durata del periodo sospensivo superi di ¼ quella complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, sia accordata all'appaltatore la facoltà di richiedere “lo scioglimento del contratto senza indennità” e pag. 5/7 che soltanto in caso di opposizione della stazione appaltante possa essergli riconosciuta
“la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile”.
A fronte, pertanto, della sospensione disposta dalla direzione dei lavori sulla scorta di una motivazione adeguatamente esplicitata e dettagliata (“ la sopraggiunta esigenza da parte della stazione appaltante di effettuare la pulizia e il taglio dell'erba delle aree laterali alla carreggiata stradale (banchine e pertinenze stradali); lavori di pulizia, sfalcio erba e taglio siepi in corrispondenza dello spartitraffico per garantire sicurezza
e decoro urbano alla cittadinanza”) ed in conformità all'iter disciplinato dagli artt. 17
e 18 del menzionato capitolato speciale d'appalto, deve ritenersi applicabile, quanto agli effetti della disposta sospensione dei lavori e della sua durata, la lex specialis contrattuale di cui rispettivamente ai commi 9 dell'art. 18 e 5 dell'art. 19.
Con l'ulteriore logico corollario che, non avendo l'appaltatrice avanzato domanda di
“scioglimento del contratto” nei termini ivi precisati, né essendo stata formulata opposizione di sorta da parte del committente, nessuna pretesa risarcitoria, alla stregua di quanto allegato nella domanda giudiziale, può essere avanzata.
Né, tuttavia, si appalesa meritevole di accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto, sulla scorta della decisiva ed assorbente CP_1
considerazione che dalla stessa relazione di collaudo tecnico amministrativo con annesso certificato a firma dell'ing. su cui è fondato il titolo Persona_1
della richiesta risarcitoria (cfr. allegato sub 24 alla memoria istruttoria del 19.4.2023 di parte convenuta) si evince l'avvenuta accettazione (rilevante ai fini di cui all'art. 1667
c.c.) anche delle “soluzioni adottate nell'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti sul tratto di ciclabile del I tratto lato mare”, definite per l'appunto “accettabili ed accettate dal punto di vista funzionale”.
Ragioni di reciproca soccombenza, dovute al rigetto sia della domanda principale sia di quella riconvenzionale, giustificano, infine, la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
pag. 6/7
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti del CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore e sulla domanda
[...]
riconvenzionale avanzata da quest'ultimo, così provvede: rigetta la domanda dell'attrice e quella riconvenzionale della convenuta;
compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Matera il 31.3.2025 Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 7/7