Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21294 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03985/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3985 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Noe' Maria Apollonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del seguente provvedimento emesso dalla Direzione di Intendenza M.M.-Roma Reparto
Amministrativo: Comunicazione ex art. 4-ter,co.3,del D.L.44/2021, di invito alla
vaccinazione, del 18 dicembre 2021, nonché provvedimento della Direzione di Intendenza
M.M.-Roma Reparto Amministrativo di sospensione dell'attività lavorativa senza
retribuzione del 14 gennaio 2022 N. M_D MDINTRM0001485 di Prot. con la quale si
accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale-Sospensione dal diritto di svolgere
prestazioni a rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
PER L'ANNULLAMENTO
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/9/2022:
- Del decreto AB05933 REG 2022 0330314 emesso dal Ministero della
Difesa-Direzione Generale per il personale militare nei confronti del
Sottocapo di 1^ Classe Scelto QS SSAL/Fr -OMISSIS- in data
9/6/2022 e notificato in data 23/6/2022
- Delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SS MD REG 2021
0228670 del 10 dicembre 2021 e n.M_D SS MD REG 2021 0230767 del 14
dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano la
corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- Della Circolare n. M_D GMIL REG 2021 0454904 del 14 ottobre 2021 della
Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare
“sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle
vigenti norme di stato giuridico
- Di ogni atti presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto,
ed esecutivo a tutti quelli impugnati
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. DO De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il sig. -OMISSIS-, Sottocapo della Marina Militare in servizio a Roma, risultava soggetto alla profilassi vaccinale anti-SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 4-ter D.L. 44/2021, introdotto da D.L. 176/2021, estesa al personale del comparto Difesa a partire dal 15 dicembre 2021.
1.1 Ricevuto l'invito a vaccinarsi (in data 15 dicembre 2021) e prenotata la vaccinazione (31 dicembre 2021) inviava successivamente una richiesta di ostensione della prescrizione medica ed il 31 dicembre 2021, presso l'hub vaccinale di Massafra (TA), contestava la mancanza di prescrizione e l'obbligo di sottoscrivere il consenso informato nonostante l’erronea informativa ricevuta dal medico circa l'efficacia del vaccino (solo per la malattia COVID-19, non per l'infezione come richiesto dal D.L. 44/2021) ottenendo di ciò verbalizzazione dai Carabinieri.
1.2 Dichiarava pertanto di non aver potuto vaccinarsi per mancanza delle condizioni di cui all’art. 4-Ter D.L. 44/2021.
1.3 Il Comando, constatata la mancata vaccinazione, disponeva la sospensione dal servizio e dalla retribuzione a partire dal 14 gennaio 2022.
1.4 Insorgeva allora il Militare innanzi a questo giudice contro il suddetto provvedimento e quello di invito alla vaccinazione, chiedendo “1)Dichiararsi illegittimo, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero, accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità del provvedimento di sospensione sopra indicato, comminato in danno della parte ricorrente oggi impugnato e conseguentemente annullarsi lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto con immediata riammissione del ricorrente in servizio e ripristino della retribuzione e di ogni altro emolumento correlato con effetto ex tunc dalla data della sospensione, oltre interessi e rivalutazione dal dì della sospensione fino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, ivi comprese tredicesima mensilità, ferie maturate e TFR; 2) Ordinare alla parte resistente di provvedere al versamento presso l’ente previdenziale di competenza della contribuzione previdenziale maturata nel periodo di sospensione fino alla data di effettivo reintegro della parte ricorrente , e comunque porre in essere tutte quelle attività necessarie atte a preservare la posizione contributiva della ricorrente; 3)Condannare parte resistente al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale, consistente quest’ultimo nell’aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita per poter sopravvivere in assenza delle entrate derivanti 62 dall’attività lavorativa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito per la quantificazione del quale ci si rimette all’equo apprezzamento del Giudice; 4) Subordinatamente chiede procedersi al versamento del 50 % del dovuto quale assegno alimentare ai sensi dell’Art. 82 del D.P.R. n.3 del 1957”.
1.5 Il ricorso, notificato il 9.3.2022 e accompagnato da istanza cautelare, era articolato su una parte in diritto con 11 compositi motivi (a loro volta frammentati in più censure e quasi tutti diretti a contestare la conformità della base normativa primaria ai principi costituzionali) e, senza alcuna previa richiesta di autorizzazione, sforava ampiamente il limite dei caratteri ammessi nel rispetto del dovere di sinteticità.
1.6 Le censure possono sintetizzarsi come di seguito, seguendo titoli e ordine di esposizione dati dal ricorrente.
I. Preliminarmente.
Si affermava che l’art. 4-ter del D.L. 44/2021 imponendo la vaccinazione come requisito essenziale per il lavoro nel comparto Difesa, la rendeva surretiziamente obbligatoria.
II. Eccezione di Incostituzionalità (A). Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto con l’art. 32 commi 1 e 2 Cost.
La disciplina che imponeva l’obbligo vaccinale al personale militare e delle forze dell’ordine risultava incostituzionale perché non prevedeva le necessarie cautele sanitarie preventive richieste dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. aveva infatti stabilito che, in caso di trattamenti obbligatori, il legislatore doveva garantire strumenti diagnostici idonei a valutare i rischi per la salute dell’individuo. La normativa invece invertiva l’onere della prova, lasciando al singolo la dimostrazione delle condizioni cliniche ostative. Inoltre, la sospensione dal servizio e dallo stipendio rendeva la vaccinazione un obbligo di fatto, lesivo delle garanzie previste dall’Art. 32 Cost. Ne risultava un sacrificio sproporzionato del diritto individuale alla salute, non giustificabile neppure alla luce di principi solidaristici.
III. Eccezione di Incostituzionalità (B). Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto con l’art. 32 commi 2 Cost.
La norma contestata era incostituzionale perché imponeva un obbligo vaccinale utilizzando prodotti autorizzati in via emergenziale, dunque privi di dati completi e potenzialmente idonei a incidere sulla salute del singolo oltre i limiti consentiti dal principio del “rispetto della persona umana”. Poiché tali vaccini non impedivano il contagio ma solo attenuavano le conseguenze della malattia, veniva meno l’argomento del necessario sacrificio della salute individuale per quella collettiva. La Corte costituzionale ammetteva trattamenti obbligatori solo se pienamente sicuri, prevedendo anche ristori per eventuali danni; condizioni qui insussistenti. Inoltre, l’emergenza non poteva giustificare l’imposizione di un obbligo fondato su dati scientifici ancora in evoluzione, pena un’irragionevole compressione del diritto alla salute.
IV. Eccezione di Incostituzionalità (B). Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto, sotto complementare profilo, con gli artt. 11 e 117 comma 1, Cost.
L’obbligo vaccinale introdotto dall’Art. 4-ter D.L. 44/2021 violava i principi europei sul consenso libero e informato, sanciti dall’Art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. Poiché tale Carta tutelava diritti che coincidevano con quelli costituzionali interni, la compressione dell’autodeterminazione sanitaria configurava una duplice violazione: costituzionale e sovranazionale. Secondo la Corte costituzionale, quando un diritto fondamentale è protetto da entrambe le fonti, è necessario il sindacato accentrato della Consulta. Ne conseguiva che la norma doveva essere scrutinata alla luce degli Artt. 11 e 117 Cost., i quali imponevano il rispetto degli obblighi europei e la massima tutela dei diritti fondamentali.
V. Eccezione di Incostituzionalità (C). Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto, sotto complementare profilo, con l’art. 24, comma 1 Cost.
La disciplina sull’obbligo vaccinale prevedeva la sospensione dal lavoro senza garantire all’interessato un effettivo contraddittorio preventivo. Tale assetto contrastava con il principio del “giusto procedimento”, riconosciuto dalla Corte costituzionale, quale tutela minima dei diritti inviolabili. La partecipazione procedimentale, infatti, aveva funzione sia difensiva sia collaborativa e non poteva essere esclusa quando erano incisi diritti fondamentali. Anche la giurisprudenza CEDU e l’Art. 41 della Carta UE imponevano il diritto ad essere ascoltati prima di un provvedimento pregiudizievole. Ne derivava la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata o, in alternativa, del rinvio alla Consulta per verificare la compatibilità della norma con l’Art. 24 Cost.
VI. Eccezione di contrarieta’ della normativa c.d. emergenziale e c.d. pandemica con il diritto internazionale recepito in italia
Le norme sull’obbligo vaccinale e sulle correlate misure emergenziali violavano il Patto ONU sui diritti civili e politici, che vietava deroghe al divieto di sperimentazione medica senza consenso (Art. 7), anche in stato di emergenza. I vaccini anti-ID, qualificabili come prodotti sperimentali e non pienamente idonei a fermare il contagio, non soddisfacevano i requisiti richiesti dal Comitato ONU. Inoltre, il Patto ONU sui diritti economici e sociali tutelava il diritto al lavoro e a condizioni di vita adeguate, compromessi dalla sospensione dal lavoro senza reddito e dall’assenza di misure alternative meno restrittive.
VII. Questioni di Legittimità Costituzionale e Contrasto con la Normativa Europea
Il ricorrente deduceva l’illegittimità costituzionale e sovranazionale dell’impianto normativo relativo all’obbligo vaccinale e alle conseguenze sanzionatorie previste in caso di inadempimento. Le doglianze del motivo si ramificavano in diversi nuclei tematici, ciascuno dei quali confluiva in specifico sottomotivo invocando da parte del giudice un intervento di disapplicazione o, in alternativa, di rimessione della questione alla Corte costituzionale.
A) Compressione di diritti fondamentali
Si contestava, innanzitutto, la compatibilità dell’obbligo vaccinale con il quadro costituzionale ed europeo. Si rilevava come le autorizzazioni concesse dall’Agenzia Europea del Farmaco e dalla Commissione Europea presentassero criticità rispetto al Regolamento UE n. 507/2006 in materia di autorizzazioni condizionate; criticità che, se confermate, avrebbero determinato l’illegittimità derivata dell’obbligo stesso.
Era poi evidenziato che l’imposizione del vaccino, stigmatizzato come ancora “sperimentale” e inidoneo ad impedire contagio e trasmissione, costituiva una compressione ingiustificata dei diritti di integrità fisica, salute, autodeterminazione e libertà professionale. L’obbligo gravava in modo sproporzionato sul lavoratore, privandolo della retribuzione e della dignità professionale, senza un reale fondamento sanitario.
Si richiamava inoltre la natura innovativa e priva di storia clinica “delle tecnologie mRNA e DNA”, nonché l’incertezza scientifica sugli effetti a medio e lungo termine, alla luce anche del monitoraggio aggiuntivo richiesto dalle autorità regolatorie. Tutti tali elementi rendevano impossibile un consenso realmente libero e informato. Era infine sottolineata l’efficacia limitata dei vaccini sulle varianti emerse successivamente e documentata dallo stesso Istituto Superiore di Sanità. Ne derivava la conclusione che l’obbligo era stato introdotto in violazione dei principi di proporzionalità, necessità e ragionevolezza, fondanti nel diritto costituzionale e sovranazionale.
B) Irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione.
Si deduceva che, trattandosi di una vera e propria sanzione, si sarebbero dovuti seguire criteri di giusta proporzionalità e ragionevolezza.
B.1) L’obbligo “vaccinale” viene utilizzato a fini irragionevolmente discriminatori – Contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost
Il ricorrente osservava che, invece, il legislatore aveva costruito un sistema punitivo che prescindeva totalmente dai dati scientifici noti, i quali attestavano come la vaccinazione non impedisse la contrazione dell’infezione né la diffusione del virus. Ciò comportava una evidente irragionevolezza: soggetti non vaccinabili per ragioni mediche potevano continuare a lavorare percependo regolare retribuzione, mentre i soggetti che decidevano legittimamente di non vaccinarsi erano sospesi senza stipendio, pur essendo identica la condizione di rischio epidemiologico.
La discriminazione non riguardava dunque un fatto oggettivo, ma la mera condizione soggettiva del lavoratore, che veniva penalizzato non per una condotta pericolosa, ma per una scelta personale. Tale impostazione aveva natura dichiaratamente sanzionatoria, come confermato dal contrasto con la Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2361/2021, che espressamente vietava trattamenti discriminatori nei confronti dei non vaccinati.
C) Privazione del diritto al contraddittorio
Un ulteriore profilo di illegittimità derivava dall’assenza totale di una procedura che consentisse al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa. La sospensione era infatti attivata ope legis, senza alcun contraddittorio, nè possibilità di addurre motivazioni personali o sanitarie ulteriori rispetto a quelle tipizzate, e senza che l’interessato potesse partecipare alla formazione dell’atto. Tale meccanismo si poneva in evidente contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., poiché integrava una misura afflittiva che tuttavia non seguiva le garanzie minime previste per qualsiasi sanzione o provvedimento lesivo. Era inoltre sottolineato come il legislatore, definendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, cercasse di aggirare l’obbligo delle garanzie partecipative. Ma la natura sanzionatoria emergeva chiaramente dal fatto che la sospensione colpiva solo chi rifiutava volontariamente il vaccino, e non gli altri soggetti non vaccinati (immunodepressi, non responders, soggetti che non sviluppavano anticorpi). La sospensione dal lavoro senza stipendio assumeva così la natura di vera e propria pena accessoria, priva delle garanzie previste dalla legge n. 689/1981.
D) Ulteriori profili di illegittimità dell’impianto sanzionatorio
Il ricorrente rilevava anche che la sospensione generava gravissimi effetti economici e personali: totale privazione del reddito, perdita della professionalità, rischio di indigenza e fenomeni di esclusione sociale. Si trattava di conseguenze sproporzionate rispetto all’obiettivo di politica sanitaria, tali da violare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali.
Il quadro complessivo dell’impianto normativo risultava quindi incompatibile con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della dignità umana.
E) Contrasto dell’apparato sanzionatorio con l’art. 24 Cost. e sugli ulteriori profili di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 2, 13, 32, nonché dei diritti umani costituzionalizzati per effetto degli art 10, 11 e 117 Cost., nonché con leggi dello Stato non abrogate e convenzioni internazionali.
E1) Violazione del consenso informato e dell’autodeterminazione sanitaria
Si osservava che l’obbligo vaccinale, imponendo un trattamento sanitario a fronte di un farmaco qualificato come sperimentale e privo di effetti accertati sulla contagiosità, impediva in concreto l’esercizio del diritto al dissenso informato, che costituiva parte integrante del diritto all’autodeterminazione tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost. L’accertamento del mancato adempimento, inoltre, svolgeva la funzione di titolo esecutivo di una sanzione: ciò obbligava il lavoratore ad accettare il trattamento contro la propria volontà o, in alternativa, a subire una sospensione che ledeva i diritti al lavoro, alla retribuzione e alla dignità (artt. 1, 4, 36 Cost.).
E2) Contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale
Il ricorrente segnalava il contrasto con: art. 5 Statuto dei Lavoratori; art. 2103 c.c.; D.Lgs. 51/2018; CEDU artt. 1, 2, 8; Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE artt. 3, 8, 21, 35, 38; Codice di Norimberga, Dichiarazione di Helsinki, Convenzione di OV.
La Carta di Nizza in particolare, dotata di efficacia vincolante perché integrata nei Trattati UE, imponeva al giudice un obbligo di applicazione diretta e, in caso di conflitto, di disapplicazione della normativa interna in contrasto.
E3) Contrasto con principi desumibili dai lavori preparatori quanto all’art. 32 Cost.
Dai lavori preparatori emergeva il limite invalicabile del “rispetto della persona umana”, che escludeva sperimentazioni o trattamenti sanitari coatti senza garanzie. La giurisprudenza costituzionale aveva inoltre stabilito chiaramente che un trattamento sanitario obbligatorio era legittimo solo se: fosse utile alla salute del soggetto obbligato; fosse utile alla salute collettiva; non comportasse rischi sproporzionati. Tali condizioni non risultavano integrate nel caso dei vaccini ID.
F) Necessaria disapplicazione della norma violativa dei trattati dell'Unione ad opera del giudice e dalla p.a. in quanto entrambi soggetti al principio di legalità. – Considerazioni conclusive
F1) Primato del diritto europeo
In presenza di un conflitto insanabile tra la norma nazionale e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il giudice aveva l’obbligo di applicare direttamente la fonte sovraordinata e, se necessario, di disapplicare la normativa interna. Tale obbligo discendeva dagli artt. 11 e 117 Cost. e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
F2) Violazione del Patto ONU sui diritti economico-sociali
La sospensione privava totalmente il lavoratore dei mezzi di sussistenza, con violazione degli artt. 6, 7 e 18 del Patto, e determinava una situazione potenzialmente lesiva della dignità umana e dei diritti fondamentali.
F3) Antinomia insanabile tra diritto all’autodeterminazione e obbligo sanzionato
L’imposizione del vaccino, accompagnata dalla sospensione senza retribuzione, determinava uno scontro tra il principio di autodeterminazione sanitaria e l’obbligo legale, con conseguente necessità da parte del giudice di individuare quale disposizione dovesse prevalere. La misura si traduceva nella compressione di diritti essenziali quali il lavoro e l’inviolabilità del corpo umano.
F4) Necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale
Alla luce dei molteplici profili di contrasto con gli artt. 1, 3, 10, 11 e 117 Cost., con il Patto sui diritti civili e politici e con i principi generali di ragionevolezza e non discriminazione, il ricorrente chiedeva al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale. Si richiamavano, in tal senso, precedenti come l’Ordinanza del Tribunale di Padova del 7 dicembre 2021, che aveva già rimesso alla Corte di Giustizia alcune delle questioni qui richiamate.
VIII. Altri profili – Necessità di disapplicazione dell’art. 2 DL n.172 e dell’art. 1 DL n.1/2022 per violazione del diritto comunitario
Il ricorrente sosteneva che gli obiettivi di garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro potevano essere pienamente raggiunti attraverso la disapplicazione delle norme citate, anche per il personale ultracinquantenne, anche qui articolando le censure sotto diversi profili.
(a) Violazione dell’art. 191 TFUE
L’art. 191 TFUE e la Comunicazione COM(2000)1 della Commissione UE stabilivano che il principio di precauzione doveva guidare decisioni in materia sanitaria. L’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali UE ribadiva la centralità della protezione della salute umana. Nel caso dei vaccini COVID-19, l’assunto secondo cui i vaccinati non contagiavano era falso: la variante Omicron, predominante, non era prevenuta dai vaccini, che risultavano inefficaci nel blocco della trasmissione. Inoltre, l’EMA aveva evidenziato rischi proporzionati all’elevato numero di dosi somministrate in breve tempo, suggerendo una sospensione della vaccinazione per insufficiente rispetto del principio di precauzione. Di conseguenza il divieto di lavoro per i non vaccinati era illegittimo, poiché mancava logica, necessità e proporzionalità rispetto alla tutela della salute.
(b) Violazione della Direttiva 2000/54/CE e del D.Lgs. 81/08
La Direttiva 2000/54/CE imponeva al datore di lavoro di ridurre i rischi biologici nei luoghi di lavoro, obbligo recepito dal D.Lgs. 81/08 (art. 17 e 28), che vincolava all’adozione di misure efficaci scientificamente per contenere il SARS-CoV-2. In questo contesto, il tampone diagnostico rappresentava lo strumento necessario e sufficiente per la sicurezza. L’obbligo vaccinale generale previsto dai DL citati, privo di efficacia dimostrata, andava disapplicato, perché contrastava con la normativa primaria europea e nazionale in materia di sicurezza sul lavoro.
(c) Violazione dell’art. 3 co. 3 TUE, art. 21 Carta UE e Risoluzione 2361/21 Consiglio d’Europa
Il DL e il provvedimento impugnato discriminavano tra vaccinati e non vaccinati, ignorando che i tamponi garantivano la sicurezza dei luoghi di lavoro. La vaccinazione non impediva la trasmissione, mentre il tampone assicurava l’assenza di contagio ne lmomento della rilevazione. Si verificava quindi una violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione (art. 3 TUE, art. 21 Carta UE) e un contrasto con la Risoluzione 2361/21 del Consiglio d’Europa, che vietava trattamenti discriminatori basati sulla vaccinazione.
(d) Violazione delle Direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE
Il divieto di lavoro per i non vaccinati violava anche il principio di parità di trattamento sul lavoro (Direttiva 2000/78/CE e D.Lgs. 216/03) e quello di non discriminazione per razza o origine etnica (Direttiva 2000/43/CE e D.Lgs. 215/03). La normativa applicata ribaltava la logica della tutela dei lavoratori simili, creando un’ingiustificata disparità tra vaccinati e non vaccinati, contraria ai principi europei di uguaglianza.
(e) Violazione della giurisprudenza della Corte EDU
La sentenza CEDU n. 116/2021 ammetteva l’obbligatorietà dei vaccini solo per farmaci collaudati e sicuri. I vaccini genici oggetto del DL erano autorizzati in via condizionata e somministrati con dosaggi non sperimentati, in contrasto con la ratio della pronuncia CEDU. Pertanto, la sospensione dal lavoro dei non vaccinati costituiva una violazione abnorme di proporzionalità e necessità e andava rimossa.
(f) Primato del diritto UE e legittima disapplicazione del diritto interno
Il principio di primato del diritto UE, confermato da CGUE e Corte Costituzionale (es. Corte Cost. n. 111/2017), obbligava il giudice a disapplicare norme nazionali contrastanti senza necessità di pronuncia di incostituzionalità. L’applicazione rigorosa di tale principio rafforzava la legittimità della disapplicazione del DL 172/21 e DL 1/22, garantendo il rispetto degli artt. 1-4 TUE e dei diritti fondamentali, in linea con la giurisprudenza europea e costituzionale.
IX . Eccesso di potere per erroneità, carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento; illogicità e irragionevolezza manifesta; violazione del principio di proporzionalità; nullità del procedimento
Con questo motivo si deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto plurimi profili di eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità e nullità del procedimento.
Anzitutto l'Art. 4-ter imponeva l'obbligo per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, laddove però i dati AIFA e i consensi informati attestavano che i prodotti prevenivano unicamente la malattia COVID-19 come emergeva dalle schede tecniche pubblicate dall’AIFA. Questa discrepanza svuotava la ratio normativa, rendendo i provvedimenti sospensivi affetti da sviamento di potere e illogicità manifesta, poiché l'inadempimento non era imputabile al ricorrente (i prodotti forniti non adempivano all'obiettivo legale).
La distinzione tra infezione da SARS-CoV-2 e malattia COVID-19 non era terminologica, ma sostanziale: il contagiato non sviluppava necessariamente la patologia, come dimostravano i casi asintomatici. Ne conseguiva che i provvedimenti sospensivi – comminati per mancato adempimento di un obbligo finalizzato a prevenire il contagio – erano affetti da sviamento di potere, poiché l’inadempimento non era imputabile ai ricorrenti: i prodotti forniti dallo Stato non consentivano di adempiere alla ratio normativa.
Il Regolamento (UE) 2021/953 ammetteva che, alla data del 14 giugno 2021, non vi era prova scientifica che i vaccinati non trasmettessero il virus. Tale lacuna persisteva. La vaccinazione, non prevenendo il contagio, atteneva alla tutela individuale, non collettiva. La scelta terapeutica doveva pertanto rimanere libera.
I vaccini erano stati autorizzati in via condizionata: l’efficacia e la sicurezza sarebbero state accertate solo nel 2023-2024. Le circolari ministeriali contraddicevano le schede tecniche. I provvedimenti erano altresì nulli per vizi procedurali di notifica, in violazione del Codice dell’Amministrazione Digitale. Per tutti i suesposti profili, i provvedimenti impugnati dovevano essere annullati.
XII. Manifesta irragionevolezza degli obblighi vaccinali a seguito del D.L. n. 5/2022
Saltando direttamente nella numerazione dal motivo IX) al XII), il ricorso censurava che con il D.L. n. 5/2022 fosse stato introdotto l’art. 9-bis, consentendo ai soggetti provenienti dall’estero l’accesso a tutti i servizi e attività (anche in zona rossa) previa semplice prova della negatività attraverso tampone.
Tale disciplina introduceva una palese disparità di trattamento: ai cittadini italiani non vaccinati era precluso l’accesso al lavoro con sospensione della retribuzione, senza l’alternativa del tampone; ai cittadini stranieri era invece consentito l’accesso a ogni attività con il solo tampone, nonostante identico profilo di rischio contagio. La normativa violava l’Art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza, poiché non era logicamente giustificabile che il medesimo rischio epidemiologico ricevesse trattamento deteriore per i cittadini italiani.
XIII. La recente giurisprudenza
Si richiamava poi la giurisprudenza recente che aveva riconosciuto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla privazione della retribuzione ed il doveroso bilanciamento tra tutela della salute collettiva e diritto a un’esistenza libera e dignitosa (artt. 3 e 36 Cost.) del lavoratore. Analoghi principi erano stati affermati da altri tribunali e si richiamava persino una sentenza della Suprema Corte degli Stati Uniti che avrebbe dichiarato incostituzionale l’obbligo vaccinale.
1.8 Si costituiva il Ministero della difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura, e preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali e, comunque, il sopravvenuto difetto di interesse a fronte del sopravvenuto art. 8 del DL 24/2022 (conv. L. 19/2022) che ha sancito la cessazione della sospensione del militare a partire dal 1.4.2022.
1.8.1 Nel merito la difesa erariale resisteva argomentando ad ampio spettro con quanto di seguito.
a) Conformità degli atti impugnati alla normativa primaria
L’Amministrazione affermava che i provvedimenti di sospensione erano stati adottati in piena ottemperanza al D.L. n. 172/2021, che aveva esteso l’obbligo vaccinale al personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. La norma qualificava la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e imponeva ai responsabili delle strutture precisi adempimenti.
b) Richiamo ai doveri costituzionali di solidarietà
La sospensione era conforme ai principi di cui all’art. 2 Cost., poiché il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale avrebbe messo a rischio la salute di colleghi e cittadini, specie nel quadro operativo delle Forze Armate.
c) Infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale e internazionale
L’Amministrazione richiamava la giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 218/1994, n. 307/1990, n. 5/2018), che riconosceva al legislatore ampia discrezionalità nell’introdurre obblighi vaccinali, e la sentenza Cons. Stato n. 7045/2021, che confermava la piena legittimità dell’obbligo vaccinale per ragioni di salute pubblica.
d) Compatibilità con la CEDU
Veniva richiamata la sentenza ŘI c. Repubblica Ceca della Grande Camera, secondo cui la vaccinazione era considerata uno strumento sanitario essenziale che gli Stati potevano prevedere a tutela della salute pubblica, cornice in cui la normativa italiana rientrava pienamente.
e) Conformità al diritto dell’Unione europea – confutazione dell’idea di “vaccini sperimentali”
L’Amministrazione sosteneva che i vaccini anti-ID non fossero terapie sperimentali. Essi erano stati autorizzati mediante procedura di “autorizzazione condizionata” (Reg. CE 726/2004), che garantiva standard rigorosi di sicurezza ed efficacia.
f) Funzionamento delle banche dati di farmacovigilanza (EudraVigilance)
Le segnalazioni di reazioni avverse definite come “sospette” non erano con certezza imputabili al vaccino. Il loro numero non dimostrava per ciò solo un rischio incompatibile con la normativa.
g) Rapporto beneficio/rischio ampiamente favorevole
L’Amministrazione richiamava gli EPAR dell’EMA, che confermavano un rapporto beneficio/rischio positivo, e sosteneva che l’inclusione della vaccinazione nella prassi clinica e nelle misure di salute pubblica fosse raccomandata a livello europeo.
1.9 Parte ricorrente depositava poi un’istanza di rimessione in termini per la ritardata iscrizione del ricorso a causa di un errore scusabile innescato da un lapsus all’atto dell’iscrizione a ruolo telematica (in luogo dell’indirizzo pec “studiolegaleapollonio@pec.it” veniva indicato, nell’apposita casella per mero errore materiale, l’indirizzo pec “studiolegaleapollonio@pc.it”).
1.10 L’istanza cautelare veniva respinta da questo TAR con ordinanza dell’11-26 maggio 2022, n. 3346 “Ritenuto che non sia configurabile un pregiudizio grave e irreparabile a carico del ricorrente nelle more della decisione di merito della causa, in quanto il militare dovrà essere riammesso in servizio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, per cui l’oggetto della controversia risulta ormai circoscritto all’accertamento della legittimità della pregressa sospensione dal servizio e della conseguente mancata erogazione della retribuzione per un numero limitato di mensilità (Tar Lazio, Sez. I bis, n. 2549/2022);”.
1.11 In data 22.9.2022 il ricorrente proponeva motivi aggiunti per impugnare il decreto 9 giugno 2022 AB05933 REG 2022 0330314 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, recante detrazione di un periodo di anzianità di servizio per un totale di 70 giorni, nonché le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SS MD REG 2021 0228670 del 10 dicembre 2021 e n.M_D SS MD REG 2021 0230767 del 14 dicembre 2021 (secondo le quali i giorni di “sospensione” comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio) e n. M_D GMIL REG 2021 0454904 del 14 ottobre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisca una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico.
1.12 Il nuovo gravame si affidava a 4 ulteriori motivi come di seguito rubricati e sintetizzabili.
“1. Difetto Assoluto di Attribuzione e Violazione dell'Art. 858 C.O.M. (Nullità)”
Con cui si deduceva la nullità del decreto per difetto assoluto di attribuzione (Art. 21-septies L. 241/90) e violazione dell'Art. 858, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare. La normativa prevedeva un'elencazione tassativa delle cause di detrazione dell'anzianità di servizio, tra le quali non figurava la sospensione per mancata vaccinazione anti-COVID-19. L'Amministrazione, estendendo ope facti l'istituto della detrazione a un caso non contemplato dal legislatore (il D.L. 44/2021 prevedeva solo la perdita della retribuzione), aveva esercitato un potere non conferito da alcuna norma di legge, configurando una nuova causa di decurtazione al di fuori del perimetro legale.
“2. Illogicità, Irragionevolezza e Contraddittorietà Intrinseca del Decreto”
Con cui si eccepiva l'illegittimità del decreto per vizio di illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà derivante dalla macroscopica incongruenza tra le diverse parti dello stesso provvedimento. In specie, il decreto impugnato operava la detrazione dell'anzianità di servizio per un periodo temporale completamente diverso da quello della sospensione effettivamente richiamato nel preambolo. Tale discrasia (es. sospensione attestata dal 14/01/2022 al 24/03/2022, ma detrazione disposta per il periodo 15/12/2020 al 23/02/2021) manifestava un vizio logico insanabile che violava il principio di corrispondenza e la correttezza dell'azione amministrativa, rendendo il provvedimento annullabile.
“3. Illogicità, Irragionevolezza e Contraddittorietà per Disparità di Trattamento (Art. 3 Cost.)”
Con cui si lamentava disparità di trattamento in contrasto con l'Art. 3 della Costituzione. L'Amministrazione aveva applicato conseguenze deteriori (sospensione dal lavoro, perdita di retribuzione e detrazione di anzianità) esclusivamente per la mancata vaccinazione anti-COVID-19, mentre l'inadempimento ad altri obblighi vaccinali nel comparto militare (Art. 206-bis C.O.M.) comportava conseguenze più blande (massimo inimpiegabilità in determinati contesti). Poiché la finalità (tutela della salute pubblica) e il comportamento (mancata vaccinazione) erano analoghi, l'automatismo sanzionatorio introdotto dal D.L. 172/2021 per il solo COVID-19 costituiva una differenziazione ingiustificata e irragionevole tra situazioni omogenee.
“5. (saltato il 4) Illegittima Configurazione della Detrazione come Sanzione Accessoria Senza Procedimento Amministrativo”
Con cui si censurava l'illegittima configurazione della detrazione dell'anzianità come sanzione accessoria de facto, applicata in assenza dell'avvio di un regolare procedimento amministrativo. Non essendo il decreto di detrazione un atto vincolato (poiché nessuna norma prevedeva l'automatismo detrazione-sospensione per mancata vaccinazione), l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare un procedimento che consentisse al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa e contraddittorio. L'emissione del provvedimento in assenza dei presupposti di legge e del procedimento necessario costituiva, in sostanza, l'applicazione di una sanzione mascherata che richiedeva, al limite, l'avvio di un procedimento disciplinare non esperito.
1.13 Replicava con memoria l’Amministrazione ed evidenziava che il provvedimento di sospensione del ricorrente, conseguente alla mancata vaccinazione anti-ID, era stato adottato in piena conformità al quadro normativo vigente. L’art. 4 del D.L. 44/2021, esteso al personale del comparto Difesa dal D.L. 172/2021, introduceva l’obbligo vaccinale come condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevedendo – in caso di inadempimento – come atto vincolato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Le successive direttive dello Stato Maggiore Difesa (10, 14 e 27 dicembre 2021) e la circolare della Direzione Generale del 14 ottobre 2021 disciplinavano le modalità applicative e le conseguenze economiche e di stato, stabilendo che il periodo di sospensione non produceva ferie né anzianità e comportava la detrazione dell’anzianità di grado.
Il provvedimento impugnato risultava pertanto conforme a tali disposizioni.
L’Amministrazione richiamava anche il quadro costituzionale: l’art. 32 Cost. non riconosceva un diritto assoluto a rifiutare i trattamenti sanitari, poiché, nelle malattie ad alta diffusività, vi era da tutelare anche la salute collettiva. La Corte costituzionale affermava che i trattamenti sanitari obbligatori, quando diretti a tutelare la salute pubblica, potevano giustificare una compressione dell’autodeterminazione individuale. Analogamente, nel rapporto di lavoro, il lavoratore aveva l’obbligo di non mettere a rischio la sicurezza altrui (art. 2087 c.c. e art. 20 d.lgs. 81/2008), dovere particolarmente stringente per il personale militare.
La detrazione dell’anzianità di grado applicata al ricorrente costituiva una conseguenza automatica della sospensione, poiché l’anzianità doveva essere calcolata sui periodi di effettivo servizio prestato. I due periodi richiamati nel provvedimento risultavano perfettamente aderenti alla normativa. Il provvedimento, come detto, aveva natura vincolata, sicché non rilevava alcuna disparità di trattamento rispetto a chi non acconsentiva ad altre tipologie di vaccino, non essendo previste analoghe conseguenze da altre norme. Non poteva infine applicarsi la normativa generale quando il legislatore intendeva disciplinare in modo specifico l’obbligo vaccinale ID attraverso norme speciali.
1.14 All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 fissata per la trattazione parte ricorrente formulava preliminare istanza di rinvio in attesa degli esiti della rimessione operata, per fattispecie analoghe, con ordinanza del 23 luglio 2024 dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia Unione Europea (C-522/24), il Collegio invitava le parti alla discussione. All’esito la causa era assunta in decisione.
DIRITTO
2.1 Il Collegio, preliminarmente, non ritiene di dare seguito alla richiesta di rinvio dell’udienza di discussione avanzata dal ricorrente ( supra sub 1.14), possibile, secondo l’art. 73, comma 1 bis, CPA, solo in casi di assoluta eccezionalità che non possono riscontrarsi tout court nella presenza di una rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea -per investire la quale, tra l’altro, è sufficiente il mero dubbio di compatibilità senza delibazione quantomeno di non manifesta infondatezza come per l’accesso alla Consulta- di questioni di diritto in parte coincidenti con quelle in discussione in questo giudizio.
2.2 Vanno poi respinte le eccezioni preliminari prospettate dall’Avvocatura ( supra sub 1.8).
Quanto alla violazione del principio di sinteticità va osservato che il pur conclamato sforamento -non autorizzato- dei limiti dimensionali nel ricorso introduttivo non può avere come conseguenza la sua inammissibilità, bensì quella ora prevista nell'art. 13 ter comma 5 delle disposizioni di attuazione del CPA, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (v.si AP CdS n.2/2025).
Quanto al preteso difetto sopravvenuto d’interesse dopo che l’art. 8 del D.L. n. 24/2022 (conv. in L. 19/2022) ha determinato la cessazione della sospensione a partire dal 1.4.2022, va anzitutto ricordato che in questa sede di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo si pronuncia, al di fuori di una logica strettamente impugnatoria, sull’intero spettro delle situazioni soggettive del rapporto d’impiego coinvolte e che la tutela qui richiesta comporta l’accertamento della legittimità della sospensione dal lavoro con le relative conseguenze retributive, pensionistiche e di carriera, cui il ricorrente mantiene tuttora interesse.
2.2.1 Va invece accolta l’istanza del ricorrente ( supra sub 1.9) di rimessione in termini per la ritardata iscrizione del ricorso, costituendo errore scusabile il lapsus nell’indirizzo pec all’atto dell’iscrizione a ruolo telematica.
2.3 Ciò posto il ricorso ed i motivi aggiunti possono trovare solo parziale accoglimento nei termini di cui in seguito.
2.3.1 La vicenda attiene all’applicazione dell’art. 4-ter DL 44/2021 (come introdotto dal DL 172/2021) che ha imposto al personale del Comparto Difesa la profilassi vaccinale «per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2» prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto).
Il Sottocapo -OMISSIS- -in epoca di vigenza del citato art. 4-ter DL 44/2021- è stato sospeso dal servizio a partire dal 14 gennaio 2022 per non aver adempiuto, per propria scelta, alla profilassi vaccinale. Dopo il ricorso, la normativa relativa alla sospensione ha cessato comunque la sua efficacia il 24 marzo 2022 quando, con l’ampia progressione del piano vaccinale e l’allentarsi della morsa della pandemia, l’accesso al lavoro è stato ripristinato per tutti a prescindere dall’avvenuta vaccinazione, per effetto delle disposizioni del DL 24/2022. Di ciò si è già dato atto ai fini cautelari.
Di seguito, con provvedimento 9 giugno 2022 al -OMISSIS- è stata applicata la detrazione dell’anzianità di grado per la durata della sospensione dal servizio (70 giorni) da lui impugnata con motivi aggiunti ( supra sub 1.11).
2.3.2 Il ricorrente ha articolato la sua impugnativa dei provvedimenti in epigrafe per lo più assumendo -in quasi tutte le censure prospettate- la loro conformità al quadro legislativo vigente e contestando però la contrarietà di quest’ultimo ai principi costituzionali e dell’Unione Europea, sollecitando questo giudice a, rispettivamente, sollevare le relative questioni di non manifesta infondatezza innanzi alla Consulta oppure a disapplicare la normativa presunta antieuropea (ovvero rimettere alla CGUE la questione interpretativa), onde poi pervenire alle richieste pronunce di annullamento ovvero di nullità degli atti impugnati.
Con la rimanente parte dei motivi ha invece dedotto violazioni nei provvedimenti impugnati del quadro normativo vigente.
2.3.3.1 Non avendo il -OMISSIS- delineato una graduazione è opportuno procedere allo scrutinio separato di ciascuno dei motivi e sottomotivi articolati (ancorchè talvolta ripetitivi) secondo l’ordine da lui dato.
2.3.3.2 Con il motivo di cui supra sub 1.6 II. rubricato “Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto con l’art. 32 commi 1 e 2 Cost.” ” si lamenta che il sostanziale obbligo vaccinale introdotto fosse superabile “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina ” (comma 2 dell’art. 4 del DL 44/2021) e si richiede che la parte pubblica “alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individui con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e determini se e quali strumenti diagnostici, idonei a prevederne la concreta verificabilità, siano praticabili su un piano di effettiva fattibilità” in linea con quanto affermato dalla Consulta (sentt. 258/1994 e 118/1996) in caso di TSO con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter DL 44/2021 per contrasto con l’art. 32 commi 1 e 2 Cost.
Siffatta obiezione -invero di non piana intelligibilità- può reputarsi infondata alla luce delle pronunce già stratificatesi della Corte costituzionale la quale ha già avuto modo di affermare con chiarezza che “l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività (argum. ex sentt n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).”
Più di recente e riguardo al tema specifico con le sent. 14/2023, sent. 15/2024, sent. 198/2023 la Consulta ha tra l’altro affermato che l’imposizione della profilassi vaccinale può essere introdotta sia direttamente sia indirettamente, purché siano rispettati i requisiti costituzionali (utilità per la collettività, rischio non sproporzionato) e che il legislatore, poi, può subordinare l’accesso allo svolgimento delle funzioni di un impiego pubblico a un requisito sanitario quando necessario per la tutela della collettività, asserendo che la sospensione dall’impiego non costituisce sanzione, ma “mera regolamentazione del rapporto di lavoro”, coerente con l’esigenza di impedire che il servizio avvenga in condizioni non sicure, atteggiandosi di riflesso la mancata retribuzione come mero effetto del difetto di prestazione lavorativa per fatto del dipendente.
La giurisprudenza ha avuto anche modo di respingere doglianze sulla mancata adozione di misure di mitigazione nel triage pre-vaccinale chiarendo: quanto al coinvolgimento del Medico di Base (Medico di Medicina Generale), che questi non ha un ruolo primario nel triage vaccinale in Italia, competenza che spetta ai medici vaccinatori specializzati delle ASSL. Tuttavia, il D.L. 44/2021 ha comunque previsto il coinvolgimento del MMG per la verifica delle eventuali cause di esenzione, valorizzando la sua conoscenza della storia clinica del paziente; quanto all’assenza di test pre-vaccinali, che l'anamnesi pre-vaccinale standardizzata è la prassi consolidata per accertare controindicazioni e precauzioni; che non è prevista né è supportata da evidenze l'utilità di test diagnostici di routine (incluso il test sierologico) prima di qualsiasi vaccinazione; che le principali autorità sanitarie internazionali (OMS e CDC) non raccomandavano l'esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la profilassi COVID-19.
2.3.3.3 Con il motivo di cui supra sub 1.6 III. rubricato “III. Eccezione di Incostituzionalità (B). Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto con l’art. 32 commi 2 Cost.” si lamenta la violazione del "rispetto della persona umana" (Art. 32 Cost.), poiché i vaccini autorizzati in via emergenziale mancano di dati completi e sicurezza a lungo termine, tanto più che la vaccinazione non impedisce il contagio, ma attenua solo la malattia.
L’obiezione è infondata.
In merito alla mancanza di dati consolidati sui vaccini all’epoca somministrati, con sent. 17/2023 la Corte costituzionale ha già ritenuto che “in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all’evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte. D’altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell’evoluzione medico-scientifica.”
Sempre alla luce della giurisprudenza costituzionale (argum. ex sentt. 14/2023, 15/2024) va precisato che i vaccini “anti-ID” non erano “farmaci sperimentali”, ma medicinali oggetto di autorizzazione condizionata (CMA) rilasciata dall’UE ai sensi del Regolamento (CE) 507/2006 nel rispetto del considerando 4 del citato Regolamento secondo il quale il rilascio delle autorizzazioni condizionate all’immissione in commercio è “limitato ai casi in cui solo la parte clinica del fascicolo della domanda è meno completa della norma. Dati farmaceutici o preclinici incompleti andrebbero accettati solo nel caso di un prodotto destinato ad essere utilizzato in situazioni di emergenza, in risposta a minacce per la salute pubblica” e nel rispetto di “tutte le seguenti condizioni: a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE come modificata, risulta positivo; b) è probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi; c) il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte; d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari”.
Anche l’ulteriore argomento dell’illegittimità dell’obbligo dei vaccini in quanto attenuano solo la malattia ma non bloccano integralmente il contagio è stato superato dalla Corte Costituzionale che, nelle Sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, ha affermato che legittima finalità della profilassi vaccinale era non solo l'immunità da contagio ma anche la tutela della salute collettiva attraverso, crucialmente, la prevenzione delle forme gravi della malattia che avrebbero sovraccaricato il Servizio Sanitario Nazionale (che in quell’ora buia aveva sperimentato fasi di drammatica ristrettezza di unità di terapia intensiva disponibili rispetto alle esigenze) e, nel caso di addetti a servizi essenziali, sguarnito la relativa struttura pubblica.
Infatti, pur ammettendo che i vaccini non impedissero totalmente la trasmissione del viru,s va ritenuto che il loro ruolo nel ridurre la severità della malattia fosse un beneficio essenziale per la collettività, oltre che per non sovraccaricare il SSN, anche per mantenere la continuità e la funzionalità di servizi pubblici essenziali (come nel caso di specie le forze armate) proteggendo gli operatori dall’insorgenza in forma grave e invalidante delle patologie causate dal COVID ed evitando la decimazione degli addetti.
La giurisprudenza ha già poi avuto modo di considerare, sulla base dei primi dati a consuntivo di EudraVigilance/AIFA, la conferma della relativa sicurezza dei vaccini somministrati a fronte di eventi avversi dell’ordine di 1,20 decessi ogni 100.000 dosi in UE (0,70 Italia) ritenuti entro la soglia di tollerabilità, nonché soprattutto l’indubbio rapido conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento dei casi di malattia grave, con riduzione dei tassi di ospedalizzazione e decessi dell’ordine dell’80-90% (dati EMA/ISS) .
2.3.3.4 Con il motivo di cui supra sub 1.6 IV rubricato “IV. Eccezione di Incostituzionalità B). Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto, sotto complementare profilo, con gli artt. 11 e 117 comma 1, Cost.” si denuncia testualmente che “La norma in oggetto di disamina, introducendo, l’obbligo vaccinale quale requisito essenziale per l’esercizio dell’attività lavorativa si pone in contrasto con l’art. 3, paragrafo 2, lett. a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, inserita nel Trattato di Lisbona del 2007, in base al quale “ nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge ” con conseguenziale violazione anche degli Artt. 11 e 117 Cost. e dovere del giudice, a fronte della “doppia pregiudizialità”, di attivare l’intervento della Consulta per la rimozione della norma con effetto “erga omnes”.
L’obiezione che, nei termini letterali in cui è stata formulata, evoca la mancata previsione del consenso “libero e informato” per la somministrazione delle vaccinazioni COVID 19, è infondata.
Ciascuno riceveva le adeguate informazioni disponibili sul trattamento, pubblicate anche sui siti delle pubbliche istituzioni, e rimaneva libero di rifiutare la vaccinazione la quale, pur prevedendo conseguenze nel rapporto di lavoro, non era coercitiva, tanto è vero che il ricorrente ha potuto evitarla non prestando il proprio consenso.
La conseguente sospensione dal lavoro per chi non avesse eseguito la profilassi vaccinale non è stata ritenuta nella giurisprudenza della Consulta, come già detto, una sanzione, ma “mera regolamentazione del rapporto di lavoro”, coerente con l’esigenza di impedire che il servizio avvenisse in condizioni non sicure.
Ha specificato la Corte costituzionale nella sent. 188 del 2024 “ come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto.
In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri.”
2.3.3.5 Con il motivo di cui supra sub 1.6 V rubricato “V. ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ C) Illegittimità degli atti impugnati derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 convertito in Legge n. 3/2022 per contrasto, sotto complementare profilo, con l’art. 24, comma 1 Cost.” si censurava la mancata previsione di una fase di contraddittorio preventivo nel procedimento di sospensione dal lavoro per mancata profilassi vaccinale, con violazione dell'Art. 24 Cost. (Diritto di Difesa) e dell'Art. 41 della Carta UE.
Anche quest’obiezione è stata già superata in giurisprudenza (Corte cost. sentt. 15 del 2023 e 188 del 2024) considerando che il provvedimento di sospensione non aveva natura di misura disciplinare, non venendo in rilievo un atto deontologicamente rimproverabile del dipendente ma un’esigenza organizzativa dell’apparato del datore di lavoro pubblico.
Il provvedimento sospensivo era del resto un atto vincolato privo di margini valutativi che, in quanto tale, nel nostro ordinamento può essere assunto anche senza un contraddittorio preventivo, fermo restando poi che la garanzia della impugnabilità in sede giurisdizionale era tutela adeguata rispetto all’Art. 24 Cost.
2.3.3.6 Con il motivo di cui supra sub 1.6 VI rubricato “VI. eccezione di contrarieta’ della normativa c.d. emergenziale e c.d. pandemica con il diritto internazionale recepito in Italia” è stata sollevata -potenzialmente in relazione all’Art. 117, comma 1, Cost- la violazione dell'Art. 7 del Patto sui Diritti Civili e Politici, che vieta la sperimentazione medica senza consenso e quella dell’art.11 del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, che tutela il diritto a un livello di vita adeguato (Art. 11) e al lavoro.
L’eccezione è infondata.
Come già visto (sub 2.3.3.3) la profilassi vaccinale contro il COVID-19 non può qualificarsi come sperimentazione medica, essendo avvenuta con farmaci dotati di autorizzazione provvisoria dell’EMA nella cornice normativa UE ed essendo basata sulle evidenze scientifiche disponibili nel momento emergenziale.
Quanto alla sospensione provvisoria dal lavoro senza effetti estintivi sul rapporto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale essa ha rappresentato misura non irragionevole di bilanciamento degli interessi, in un quadro emergenziale dove sull’altro piatto della bilancia stavano fondamentali obiettivi di salvaguardia della salute collettiva.
2.3.3.7 Con il motivo di cui supra sub 1.6 VII A) rubricato “VII. questioni di legittimitá costituzionale e di contrasto con la normativa europea A) Compressione di diritti fondamentali” si lamenta la violazione di diritti quali lavoro, salute ed integrità fisica sostenendo che i vaccini erano stati autorizzati in via emergenziale con il simbolo di "medicinale sperimentale" (triangolo nero) con dati completi, essendo ignoti i rischi a medio/lungo termine e con consenso estorto dalla minaccia di perdere il lavoro.
La questione è infondata.
Rinviando a quanto già detto (sub 2.3.3.3 e 2.3.3.6) i vaccini contro il COVID-19 non potevano qualificarsi come sperimentali, essendo “autorizzati in via condizionata” nella cornice normativa UE (Reg. n. 507/2006), nel cui ambito il “triangolo nero” non vuol dire farmaco “sperimentale” ma sottoposto a monitoraggio addizionale degli effetti e ad eventuali aggiornamenti.
Quanto all’infondatezza dell’ulteriore argomento circa la capacità dei vaccini di attenuare la malattia senza fermare però il contagio si rinvia alle considerazioni già sopra svolte (sub 2.3.3.3).
2.3.3.8 Con il motivo di cui supra sub 1.6 VII B) rubricato “B) Irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione” si considera che se i militari con incompatibilità medica accertata, e perciò non vaccinati, potevano continuare a lavorare, costituiva iniqua sanzione la sospensione dal lavoro disposta verso i militari ugualmente non vaccinatisi per scelta, nonostante il rischio di contagiare altri.
La questione è infondata.
Il legislatore, nell’inedito e gravissimo quadro emergenziale della pandemia, ha promosso una azione di mitigazione del rischio (ragionevole secondo quelle che all’epoca erano le più accreditate opinioni epidemiologiche) attraverso la vaccinazione di massa con l’obiettivo, come già detto, non di impedire integralmente l'infezione negli inoculati e la trasmissione da parte loro del virus, ma di ridurre drasticamente in loro la probabilità di sviluppare la malattia in forma grave con rischio di ospedalizzazione e decesso e, per particolari categorie, di sguarnire strutture pubbliche essenziali.
Per questo risultato complessivo erano coerenti addendi tanto l’imposizione del dover essere vaccinati per poter svolgere le prestazioni di lavoro, tanto l’esenzione da detto dovere della minoranza che fosse in condizioni fisiche incompatibili con l’assolvimento (per la quale ultima sì il trattamento vaccinale sarebbe stato dannoso per la salute).
In entrambi i casi hanno continuato a svolgere le loro prestazioni lavorative coloro che non hanno violato -perché le hanno adempiute ovvero ne erano legittimamente esentati- le prescrizioni legali poste per il conseguimento dell’obiettivo di profilassi stabilito dalla legge.
L’alternativa prospettata del resto dal ricorrente -che pur evocando dubbi non arriva a negare con certezza la capacità dei vaccini di mitigare il rischio di malattia per gli inoculati- sarebbe stata la mancata o minoritaria vaccinazione della popolazione con permanenza di elevati tassi di insorgenza della malattia in forma grave e sopraffazione delle capacità di cura del SSN.
2.3.3.9 Con il motivo di cui supra sub 1.6 VII B1) rubricato “B.1) L’obbligo “vaccinale” viene utilizzato a fini irragionevolmente discriminatori – Contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost” si afferma che l'obbligo vaccinale è sproporzionato e discriminatorio, configurandosi come misura punitiva, ribadendo che il vaccino offre una tutela individuale e a breve termine, poiché anche i vaccinati sono contagiosi e pertanto realizza una discriminazione tra personale vaccinato e non vaccinato (per ragioni di salute) irragionevole.
La questione è infondata.
Si rinvia a quanto appena sopra detto sull’inconfigurabilità di finalità discriminatorie.
L’obbligo vaccinale non mirava ad azzerare l’epidemia e le possibilità di contagio, ma a rafforzare le difese immunitarie della maggioranza della popolazione mitigando il rischio di malattia in forma grave ed i relativi contraccolpi sulle capacità di cura del SSN.
2.3.3.10 Con il motivo di cui supra sub 1.6 VII C) rubricato “C) Privazione del diritto al contraddittorio” si contesta che la sospensione dal lavoro operi ope legis e senza un procedimento disciplinare, configurandosi come pena accessoria inflitta al di fuori di un giusto processo.
La questione è infondata, come già illustrato supra sub 2.3.3.5 .
2.3.3.11 Con il motivo di cui supra sub 1.6 VII D) rubricato “D) Ulteriori profili di illegittimità, illogicità ed incostituzionalità dell’impianto sanzionatorio ex D.L. 44/2021 e successivi” si afferma che la conseguenza prevista per l’inottemperanza all’obbligo vaccinale produce un danno diretto e ingente nella sfera personale e patrimoniale La questione è infondata.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto la misura proporzionata alla gravità dell’emergenza, anche perché di durata strettamente circoscritta al periodo di inosservanza del dovere vaccinale e caratterizzata dalla conservazione del posto di lavoro.
2.3.3.12 Con i motivi di cui supra sub 1.6 VII E1), E2), E3) si formula una complessa censura di incostituzionalità del sistema sanzionatorio, focalizzata sulla violazione dei diritti fondamentali italiani ed europei e dei principi di garanzia processuale.
E1) Mancanza di Giusto Processo e Consenso Coatto (Violazione Artt. 2, 13, 24, 32 Cost.)
L'atto di accertamento che porta alla sospensione è un atto illecito che funziona come un titolo esecutivo, violando gli Artt. 13 e 24 Cost. perché emesso senza diritto di difesa o contraddittorio, imponendo un consenso coatto al trattamento sperimentale (violazione di Artt. 2, 13, 32 Cost. e Codice di Norimberga).
La questione è infondata per le ragioni già illustrate supra sub 2.3.3.4 e 2.3.3.5.
E2) Contrasto con ME VR (CDFUE, CEDU)
L'impianto normativo viola direttamente la Carta di Nizza (CDFUE) e i trattati internazionali (CEDU, Convenzione di OV), che hanno rango superiore alla legge ordinaria (ex Artt. 11 e 117 Cost.). Si eccepisce in particolare la violazione dell'Art. 52, par. 5, della CDFUE, poiché le limitazioni al diritto al lavoro non sono né strettamente necessarie né proporzionate, né rispettano il contenuto essenziale dei diritti. Il giudice è pertanto tenuto a disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione.
La questione è infondata.
Va intanto precisato che la Carta di Nizza (CDFUE) non può essere qui invocata quale parametro idoneo a disapplicare direttamente le norme interne, essendo la materia vaccinale tra quelle riservate alla competenza nazionale e quindi sottratta alla diretta vigenza delle norme UE.
Invero la Carta di Nizza, in virtù dell'Art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), ha lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione, ma condizione essenziale affinché essa possa essere direttamente invocata e porti alla disapplicazione delle norme interne è che la situazione oggetto del giudizio rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (Art. 51, par. 1, CDFUE) come definito dagli Artt. 3 e 4 del TFUE.
La materia specifica della tutela vaccinale obbligatoria (o trattamento sanitario obbligatorio) e la sua introduzione come requisito per l'accesso al lavoro vanno considerate prevalentemente di competenza nazionale degli Stati membri e non rientrano in quelle di primaria applicazione del diritto dell'Unione. Ai sensi dell‘Art. 6, lett. k, TFUE la tutela e il miglioramento della salute umana rientrano nella competenza di sostegno della UE che, ai sensi dell’Art. 168, par. 5, TFUE, non può poi armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di salute.
Anche ai sensi poi dell’invocato Art. 52, par. 5, della CDFUE le tutele in essa recate dell’integrità fisica con conseguente necessità del consenso informato per i trattamenti sanitari (Art. 3 CDFUE) e della salute (Art. 35 CDFUE) nella specifica materia non possono considerarsi diritti immediatamente azionabili con disapplicazione diretta delle norme assunte in contrasto, ma princìpi, affidati alla mediazione normativa attuativa degli Stati membri e giudizialmente utilizzabili soltanto ai fini dell’interpretazione e del controllo di legalità di tali atti di mediazione.
Nel merito non può ritenersi -né ai sensi dell’Art. 52, par. 5 CDFUE, né degli Artt. 11 e 117 Cost- che le limitazioni normative imposte per la promozione della campagna vaccinale anti-COVID abbiano violato i principi della CDFUE o il Trattato di OV (entrato in vigore per l'Italia il 1° ottobre 2021) vista l’ormai consolidata opinione della Corte costituzionale alla cui stregua detta legislazione ha rappresentato un ragionevole punto di equilibrio, nella peculiarissima situazione emergenziale data, tra la tutela dei diritti individuali ed il perseguimento di fondamentali obiettivi di salute pubblica.
E3) Violazione del Limite Invalicabile della Persona Umana
Si afferma che trattamenti sanitari sperimentali come i vaccini anti-COVID-19 non avrebbero rispettato il "limite invalicabile del rispetto della persona umana" di cui all'Art. 32 Cost. esponendo i destinatari a gravi rischi.
L’obiezione è già stata più volte confutata quanto al presupposto della presunta “sperimentalità” dei vaccini ( supra sub 2.3.3.3). Va anche ribadito che il trattamento era rifiutabile (come di fatto rifiutato dal ricorrente) e non obbligatorio coercitivo e che non si può negare, allo stato delle conoscenze, che il vaccino fosse quantomeno idoneo a limitare il rischio di contrazione della malattia in forma grave negli inoculati, fermi gli inevitabili rischi di imprevisti effetti collaterali che ogni farmaco può generare (atteso invece che situazioni individuali verificate di incompatibilità al vaccino erano già scriminate dalla normativa).
La valutazione positiva del rapporto rischio/beneficio è stata del resto alla base dell’autorizzazione condizionata EMA.
2.3.3.13 Con i motivi di cui supra sub 1.6 VII F1), F2), F3), F4) si formulano le seguenti ulteriori censure per la“Necessaria disapplicazione della norma violativa dei trattati dell'Unione ad opera del giudice e dalla p.a. in quanto entrambi soggetti al principio di legalità. Considerazioni conclusive”.
F1) Si ripete che la Carta di Nizza (Art. 52, comma 5) impone al Giudice di interpretare la normativa nazionale in modo comunitariamente conforme o di disapplicarla. L'obbligo vaccinale porta i ricorrenti alla sospensione dal lavoro senza retribuzione né sostegno economico, una conseguenza sproporzionata.
Il motivo è infondato.
Come già visto (sub 2.3.3.12 - E2) non è possibile, in questa materia, la disapplicazione della norma nazionale in caso di preteso contrasto con principi della CDFUE e, nel merito, la Corte costituzionale ha poi già escluso nel caso di specie l’incostituzionalità della sospensione dallo stipendio (v. sub 2.3.3.6).
F2) Le precedenti argomentazioni valgono anche a confutare questo motivo dove si reitera l’affermazione che la mancanza di misure di sostegno economico ai soggetti sospesi dal lavoro violerebbe le disposizioni del Patto ONU sui Diritti Economici.
F3-F4) Si reitera l’obiezione del contrasto tra il diritto al consenso libero e informato al trattamento vaccinale e la sanzione sul piano lavorativo e si denuncia la pretesa discriminazione tra chi ha scelto di “non sottoporsi ai trattamenti sanitari sperimentali quali sono le attuali vaccinazioni anti Sars-Cov-2” e i “soggetti esentati che possono pertanto continuare a lavorare e a percepire lo stipendio in assenza di vaccinazione” con “violazione degli artt. 1, 3, 10 comma 1, 11 e 117 della Costituzione italiana e degli articoli 6, 7, 18 del Patto sui diritti civili e politici adottato nell’ordinamento italiano con legge n. 881 del 25 ottobre 1977”.
I motivi sono infondati.
Come già più volte affermato non è anzitutto condivisibile l’affermazione sul carattere sperimentale dei vaccini trattandosi di farmaci autorizzati nella cornice della legislazione UE (v. sub 2.3.3.3) mentre la giurisprudenza della Consulta ha escluso la sussistenza della discriminazione lamentata (v.si sub 2.3.3.4) posto che, al pari dei vaccinati, i soggetti esentati non erano stati sospesi dal lavoro in quanto, come i primi, rispettavano le disposizioni di legge.
2.3.3.14 Con i motivi di cui supra sub 1.6 VIII a), b), c), d), e), f) si formula una complessiva censura di contrarietà al diritto UE rubricata “Sotto altri profili- necessita’ di disapplicazione dell’art. 2 DL n.172 e dell’art 1 del DL n.1/2022 per violazione del diritto comunitario” chiedendo la disapplicazione delle norme in preteso contrasto.
a) Con questo motivo si contesta la violazione del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e del diritto alla salute di cui all'Art. 35 della Carta di Nizza da parte della normativa interna poiché basata sul "falso scientifico" che i vaccinati non contagino con ciò pregiudicando la sicurezza del luogo di lavoro, tanto più in assenza di un vaccino specifico per la variante Omicron, l'obbligo perde efficacia. Inoltre, l'EMA avrebbe sollevato problemi di proporzionalità tra la somministrazione seriale delle dosi in periodi ravvicinati e il rischio di gravi effetti avversi.
Il motivo è infondato.
Si è già visto come la giurisprudenza costituzionale abbia ritenuto ragionevole la vaccinazione di massa effettuata all’epoca pur nella consapevolezza che il siero non bloccasse in assoluto nell’inoculato la possibilità di essere contagiato e contagiare, quanto il rischio di contrarre in forma grave la malattia, proteggendo così la salute individuale e le capacità operative del SSN.
Il legislatore ha adottato perciò una misura di chiara precauzione, secondo lo stato della scienza dell’epoca, contrastando il rischio di malattia grave a livello individuale con un farmaco con positivo rapporto tra benefici e rischi.
Vago è poi il riferimento a generiche preoccupazioni espresse dall’EMA, non tradottesi in espressi pareri negativi e comunque riferite a somministrazioni ravvicinate (senza specificare la reale distanza temporale).
b) Con questo motivo si contesta la violazione della Direttiva n. 2000/54/CE e delle norme nazionali di recepimento (D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico Sicurezza Lavoro) affermandosi che per garantire la protezione sostanziale effettiva sul luogo di lavoro, l'unica misura con oggettiva efficacia scientifica sarebbe stata l'effettuazione obbligatoria del tampone (antigenico o RT-PCR) per tutti i lavoratori, a prescindere dallo stato vaccinale.
Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale, nelle Sentenze n. 14 e n. 15 del 2023 sul vaccino anti-COVID-19, ha respinto l'argomento secondo cui i tamponi avrebbero dovuto essere considerati misure equivalenti o alternative all'obbligo di vaccinazione.
Le due misure hanno infatti obiettivi clinici e di salute pubblica profondamente diversi: mentre il vaccino tutela dal rischio clinico individuale di malattia grave e dalla conseguente insopportabile pressione sulle strutture sanitarie (con il loro numero limitato di Unità di terapia intensiva), il tampone ha una funzione diagnostica e di contenimento temporaneo del contagio, intercettando l’informazione sull'infezione in atto in un dato momento, senza ridurre in alcun modo la probabilità di sviluppo della malattia in forma severa. Il metodo del tampone poteva sì “selezionare” ambienti di lavoro (temporaneamente) privi di contagiati, ma abbandonava al loro destino i lavoratori contagiati (nei molteplici modi e luoghi in cui con un virus ubiquo ciò poteva avvenire) con il rischio di contrarre in modo grave o esiziale la malattia, acuito dalla progressiva paralisi del SSN.
La Corte ha quindi riconosciuto la ragionevolezza della scelta di promozione del vaccino in quanto unica misura idonea a proteggere la salute individuale dei lavoratori e l’interesse collettivo di evitare il collasso dovuto alla proliferazione progressiva di casi gravi sia per il SSN, sia per altri servizi essenziali.
c) Con questo motivo si ripropone la (già confutata) tesi della preferibilità del tampone al vaccino come strumento di protezione dei luoghi di lavoro denunciando poi la pretesa discriminazione patita dai non vaccinati rispetto all’Art. 21 della Carta di Nizza e della Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d'Europa, laddove la pericolosità derivava dai vaccinati ammessi a lavorare senza tampone.
Il motivo è infondato.
La Corte costituzionale ha già negato a riguardo una possibile violazione del principio di uguaglianza per discriminazione irragionevole, poiché le posizioni di vaccinato e non vaccinato (per scelta) sono giuridicamente diverse: il primo ha adempiuto all'obbligo di legge, riducendo il proprio rischio clinico di sviluppare forme gravi della malattia e contribuendo alla stabilità del sistema sanitario; il non vaccinato per scelta ha invece mantenuto elevato il proprio rischio clinico con pericolo di saturare le limitate risorse del SSN.
Quanto alla Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d'Europa essa non ha carattere normativo ma di raccomandazione (ex art. 23 Statuto Consiglio d'Europa), né ha carattere altrimenti vincolante sul territorio nazionale, tantomeno come norma interposta ex Art. 117, comma 1, Cost.
d) Con questo motivo si contesta ancora la pretesa discriminazione dei non vaccinati sui luoghi di lavoro per violazione delle Direttive europee sulla parità di trattamento (n. 2000/78/CE, Direttiva "quadro" sull'occupazione, recepita dal D.Lgs. 216/2003, e n. 2000/43/CE sulla parità tra le persone) che impongono parità di trattamento nell'accesso, nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione.
Il motivo è infondato.
Come già affermato la Consulta -sia con riguardo ai parametri costituzionali interni che a quelli Unionali direttamente precettivi- ha escluso che nel caso di specie si sia dato vita ad un’irragionevole discriminazione, sussistendo l’idoneo fine di tutelare la salute individuale e la funzionalità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
(e) Con questo motivo si solleva la violazione della Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sent. n. 116/2021) laddove circoscriverebbe la legittimità dell'obbligatorietà ai soli vaccini collaudati, escludendo farmaci non sufficientemente testati (come i vaccini genici autorizzati in via provvisoria condizionata) e non ammetterebbe che sanzioni pecuniarie lievi in caso di rifiuto.
Il motivo è infondato.
La citata sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 8 aprile 2021 n. 116 (c.d. ŘI) ha invero stabilito che un obbligo vaccinale, pur costituendo un'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata (Art. 8 CEDU), può essere legittimo se persegue un obiettivo di sanità pubblica e si basa su un adeguato bilanciamento tra i benefici collettivi e gli oneri individuali, condizioni queste affermate come ricorrenti nella legislazione nazionale in esame dalla Corte costituzionale, atteso che i trattamenti vaccinali -ancorchè non “collaudati”- sono stati oggetto di un’autorizzazione EMA-UE che ne ha validato l’attitudine, alla stregua, tra l’altro, di un positivo rapporto rischi/benefici.
La misura della sospensione dal lavoro, volta a stimolare l'adempimento vaccinale, non è stata poi ritenuta dalla Consulta come avente carattere sanzionatorio, nè comunque conseguenza sproporzionata, atteso il suo carattere temporaneo con conservazione del rapporto.
(f) Le deduzioni di questo motivo si esauriscono in un’affermazione accademica sul Primato del Diritto dell'Unione Europea e del dovere di disapplicazione della normativa nazionale contraria, senza necessità di una pronuncia di illegittimità costituzionale.
2.3.3.15 Con i motivi di cui supra sub 1.6 IX sono dedotte le censure di “Eccesso di potere per erroneità, carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento; illogicità e irragionevolezza manifesta; violazione del principio di proporzionalità; nullità del procedimento” fondate su un identico nucleo argomentativo: la ratio legis dell’art. 4-ter DL 44/2021, e cioè la prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, è radicalmente svuotata dall’efficacia reale dei vaccini, che prevengono o attenuano soltanto la malattia COVID-19 ma non il contagio.
Ciò sarebbe confermato: dalle schede tecniche (c.d “bugiardini”) AIFA di tutti i quattro vaccini (Comirnaty/Pfizer, Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Janssen); dagli Allegati 1 ai moduli di consenso informato del Ministero della Salute; dal Regolamento UE 2021/953 laddove nei consideranda 7, 10, 13 ammetterebbe che, al 14 giugno 2021, non esistevano prove scientifiche che i vaccinati non trasmettessero il virus interrompendo così la catena di trasmissione.
Deriverebbero da ciò sviamento di potere, illogicità manifesta e violazione di proporzionalità: lo Stato impone, con la minaccia di perdita della retribuzione, un obbligo vaccinale per perseguire un risultato che il prodotto fornito non può garantire.
Poiché il vaccino non assolve alla sua ratio legis di prevenzione del contagio, il rifiuto del vaccino non sarebbe censurabile, rendendo la sospensione gravata illegittima.
Detti motivi sono infondati.
Come più volte visto, lo scopo primario della campagna vaccinale, più volte validato dalla giurisprudenza costituzionale, era la protezione individuale dai casi gravi e la contestuale tutela del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dal relativo sovraccarico dovuto, che rischiava di sfociare nella paralisi della generalità delle prestazioni a garanzia della salute dei cittadini.
Rispetto a tale fondamentale obiettivo, nella gravissima situazione emergenziale creatasi, lo strumento vaccinale è stato ritenuto idoneo e proporzionato allo scopo, ancorchè incapace di per sé di bloccare completamente il contagio.
La misura, del resto, sul piano individuale non collideva con il diritto alla salute mirando comunque ad evitare lo sviluppo in forma grave della patologia, all’epoca rischio concreto e universale.
2.3.3.15.1 Specifiche censure vengono sollevate con riguardo alla gestione della campagna vaccinale che ha visto emergere incongruenze tra schede tecniche e circolari ministeriali (somministrazione booster del vaccino anticipata a 4 mesi anziché 6 come consigliato dalla casa di produzione; esteso ai minori in contrasto con indicazioni RCP Comirnaty; Vaccinazioni successive autorizzate con vaccini diversi nonostante RCP vieti espressamente l’intercambiabilità) somministrazione della terza dose senza attendere i dati sull’effetto collaterale della miocardite, farmacovigilanza limitata alla sola fase passiva -cioè segnalazione rimessa ai cittadini- e assenza di studi di pre-immissione in commercio su interazione con altri farmaci.
Va osservato preliminarmente che queste censure, a differenza di quelle sin qui scrutinate, non sono direttamente rivolte contro le basi legali dei provvedimenti impugnati, ma lamentano un malgoverno amministrativo nella fase di attuazione della campagna vaccinale.
Nondimeno sono infondate.
Al di là dell’indimostrata capacità dei comportamenti suddetti di incidere in concreto sull’efficacia del vaccino o di connotare di irrazionalità l’intera campagna vaccinale, è indimostrato un nesso tra le carenze lamentate (ad es. quanto ai tempi di somministrazione della terza dose o al mix successivo tra vaccini di diverso produttore) ed il rifiuto della vaccinazione da parte del sig. -OMISSIS-, espressamente motivato a suo tempo su tutt’altre basi.
2.3.3.15.2 Ulteriore censura veniva articolata circa “i numerosi vizi procedurali che inficiano irrimediabilmente il procedimento” lamentando che “la comunicazione del 15.12.21 è avvenuta con una c.d. raccomandata a mano mentre il provvedimento di sospensione non era munito di firma autografa e comunque in palese violazione delle norme di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, tra le altre, tese a garantire certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.”
La censura non ha pregio.
Nelle fattispecie in esame (in disparte la tardività della contestazione relativa alla comunicazione del 15.12.2021) è indubbio che al di là della veicolazione formale le comunicazioni abbiano raggiunto lo scopo di dare certezza di data e partecipazione del loro contenuto al destinatario.
In ogni caso il provvedimento di sospensione -che dà atto dell’avvenuta firma digitale del documento- risulta inviato da indirizzo di posta certificato della Marina a indirizzo certificato del ricorrente, condizione sufficiente a ricondurre l’atto senza incertezze all’Autorità mittente.
2.3.3.16 Con il motivo di cui supra sub 1.6 XII è stata dedotta “manifesta irragionevolezza degli obblighi vaccinali a seguito del D.L. n. 5/2022” denunciando l’irragionevolezza dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. n. 5/2022 che ha introdotto nell’art. 9 del D.L. 52/2021 il nuovo comma 9-bis, che stabilisce che i soggetti provenienti dall’estero, in possesso di certificato di vaccinazione o guarigione rilasciato da autorità straniere, anche se vaccinati o guariti da oltre sei mesi (o vaccinati con prodotti non riconosciuti in Italia) possono accedere a tutti i servizi e attività per cui in Italia è richiesto il Green Pass Rafforzato, purché effettuino un tampone antigenico (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore).
Emergerebbe disparità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali cui si vieta di lavorare se privi di vaccinazione, anche qualora esibiscano un recente tampone negativo.
Il rilievo è infondato.
Va osservato anzitutto che con questo motivo -non incidendo per definizione l’art. 3, comma 1, lett. a) D.L. n. 5/2022 sulle vicende del ricorrente- si va in realtà a sottolineare un elemento di pretesa irragionevolezza nel comportamento del legislatore rispetto all’art. 4 ter D.L. 44/2021, base normativa dell’atto impugnato.
La norma sopravvenuta, in quanto portatrice di una ratio pretesamente contraddittoria con quella del citato art. 4 ter D.L. 44/2021, connoterebbe ex post di irragionevolezza quest’ultima disposizione.
Pur in disparte i dubbi sulla sostenibilità di un siffatto assunto non convince l’assimilazione delle due fattispecie.
La novella recata dal D.L. n. 5/2022 si rivolgeva ad un numero limitato di destinatari stranieri tendenzialmente in soggiorno temporaneo nel Paese e perseguiva, in un quadro di intese UE e sovranazionali, l’obiettivo primario di “rianimare” la mobilità internazionale e il turismo, assicurando comunque un livello minimo di sicurezza tramite l’accertamento di una pregressa -ancorchè datata, per quanto potesse esserlo in un epoca in cui i vaccini erano disponibili solo da alcuni mesi- profilassi vaccinale nonché l’esibizione di tampone negativo aggiornato.
Ben diversa era invece la funzione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 che si rivolgeva a numeri ben più ampi di consociati e si prefiggeva obiettivi fondamentali per la salute e la coesione della comunità nazionale.
2.3.3.17 Con il motivo di cui supra sub 1.6 XIII rubricato “la recente giurisprudenza” il ricorrente ha prodotto una propria rassegna unilaterale di giurisprudenza da cui emergerebbe tra l’altro il -da alcuno messo in dubbio- riconoscimento del grave pregiudizio derivante dalla perdita della retribuzione, l’assenza di una base costituzionale per dichiarare lo “stato di emergenza” e la necessità di rispettare il bilanciamento tra diritti fondamentali.
Trattasi più che di censure di considerazioni giuridiche a sostegno delle ragioni già esposte.
Ad ogni buon fine si ritiene di precisare che lo “stato di emergenza” per rischio sanitario non fu deliberato sulla base di una norma specifica della Carta costituzionale, che notoriamente non lo prevede, nè tantomeno “extra-ordinem”, bensi su una base legislativa ordinaria rappresentata dal Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018) alla cui stregua compete al Consiglio dei Ministri dichiarare e prorogare lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e art. 24. Va poi ricordato che, in realtà, la gestione più incisiva della pandemia ha avuto luogo utilizzando il canale normativo ed il consolidato strumento del decreto legge a mezzo del quale l’impianto della Costituzione pur in assenza di istituiti come “stato di emergenza” e simili, ha dotato il Governo di possibilità di intervento efficaci ed immediate salvaguardando al contempo il ruolo del Parlamento.
2.3.3.18 Con i successivi motivi aggiunti di cui supra sub 1.11 – 1.12 il Sottocapo -OMISSIS- ha impugnato il decreto 9 giugno 2022 del Ministero della Difesa (e le circolari di riferimento) con il quale, in attuazione del precedente provvedimento di sospensione dalla retribuzione, è stata disposta nei suoi confronti la detrazione ad ogni effetto dell’anzianità di servizio relativa ai 70 giorni di durata della sospensione, 14 gennaio 2022 al 24 marzo 2022, articolando 4 motivi come di seguito riepilogati.
1. Difetto Assoluto di Attribuzione e Nullità: L'Amministrazione della Difesa ha introdotto una nuova causa di detrazione dell'anzianità di servizio non prevista dalla legge. L'Art. 858, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (COM) contiene un'elencazione tassativa delle cause di detrazione. La sospensione per mancata vaccinazione non rientra nelle ipotesi previste (es. detenzione o sospensione disciplinare), in quanto il D.L. 44/2021 prevedeva solo la perdita della retribuzione. La creazione di questa nuova causa comporta la nullità del decreto.
2. Illogicità, Irragionevolezza e Contraddittorietà: Il decreto impugnato è viziato da una macroscopica contraddizione interna che ne mina la logicità. Nel preambolo si richiama una sospensione avvenuta in un periodo specifico (es. 14 gennaio 2022 – 24 marzo 2022), mentre nel dispositivo si decreta la detrazione dell'anzianità per un periodo di tempo totalmente diverso (15 dicembre 2020 – 23 febbraio 2021). Questa incongruenza rende il provvedimento irragionevole.
3. Illogicità, Irragionevolezza e Contraddittorietà (Disparità di Trattamento): Si contesta la disparità di trattamento rispetto ad altre profilassi vaccinali obbligatorie per i militari. Per le altre vaccinazioni (Art. 206-bis Codice Ordinamento Militare), la mancata ottemperanza comporta al massimo l'inimpiegabilità in certi contesti, ma mai la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione/anzianità. L'automatismo di conseguenze punitive previsto solo per la mancata vaccinazione anti-COVID-19, pur essendo identica la finalità (salute pubblica) e il comportamento omissivo, viola il principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.).
5. (saltato il 4) Illegittima Configurazione della Detrazione come Sanzione Accessoria: La detrazione dell'anzianità, non essendo prevista da alcuna norma di legge come conseguenza automatica della sospensione, si configura de facto come una sanzione, da reputarsi illegittima nella misura in cui non è stata preceduta dall'avvio di un regolare procedimento disciplinare, con garanzia del diritto di difesa.
2.3.3.18.1 Dette censure sono in parte fondate nei seguenti termini.
Anzitutto non è discutibile che la sterilizzazione dell’anzianità recata dal decreto (aldilà della tecnicalità usata di retrodatazione dell’anzianità iniziale) corrisponda al periodo interessato dalla sospensione lavorativa. Né può discutersi che la sterilizzazione del periodo di sospensione ai fini dell’anzianità determini molteplici effetti in più istituti del rapporto di impiego .
Non è fondato il rilievo (motivo 3) sull’assimilabilità della profilassi vaccinale COVID -connotata da caratteri evidenti di specialità- alle altre previste dall’art. 206-bis Codice Ordinamento Militare.
2.3.3.18.2 Vanno invece accolti i motivi aggiunti 1 e 5.
Il Sottocapo -OMISSIS- aveva invero specificamente richiesto già nel ricorso introduttivo “il ripristino della retribuzione e di ogni altro emolumento correlato con effetto ex tunc dalla data della sospensione, oltre interessi e rivalutazione dal dì della sospensione fino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, ivi comprese tredicesima mensilità, ferie maturate e TFR” e di “Ordinare alla parte resistente di provvedere al versamento presso l’ente previdenziale di competenza della contribuzione previdenziale maturata nel periodo di sospensione fino alla data di effettivo reintegro della parte ricorrente , e comunque porre in essere tutte quelle attività necessarie atte a preservare la posizione contributiva della ricorrente”.
Era già recata in tali domande -rivolte in sede di giurisdizione esclusiva- una contestazione della legittimità dell’estensione degli effetti della sospensione aldilà di conseguenze strettamente retributive.
Con i motivi aggiunti è stata specificamente contestata la pretesa dell’amministrazione di sterilizzare il periodo di sospensione lavorativa anche ai fini dell’anzianità con effetti, come detto, sui vari diritti, diversi dalla retribuzione, che ad essa si collegano nel rapporto d’impiego.
A riguardo il Collegio, dando seguito ai precedenti della Sezione (ex plurimis sent. n. 744/2025) deve osservare che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del DL n. 44 del 2021 –proprio per il suo affermarsi nella giurisprudenza della Consulta come punto di sottile equilibrio tra più valori fondamentali costituzionalmente garantiti- è una disposizione di carattere speciale di stretta interpretazione che, laddove contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, non si presta a giustificare ulteriori conseguenze penalizzanti rispetto a quella retributiva, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); come affermato, tra le altre, da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”.
Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi specificamente previste che attengono alla retribuzione, con conseguente invalidità di clausole o provvedimenti con i quali si sia proceduto difformemente, estendendo gli effetti del periodo di sospensione -con conseguente sterilizzazione delle giornate relative- agli altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera, previsti dal contratto di lavoro.
L’estensione indebita degli effetti della norma si traduce nell’esercizio di un potere non attribuito di incisione dei diritti del Militare nell’ambito del rapporto d’impiego.
Resta inteso che potranno sempre conseguire alla sospensione gli effetti previsti da altre speciali disposizioni o principi inderogabili di legge, come nel caso della non computabilità dei relativi periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nell’ambito delle procedure di avanzamento.
3 Conclusivamente il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti parzialmente, nei sensi di cui sopra sub 2.3.3.18.2.
3.1 I provvedimenti impugnati con il ricorso sono quindi confermati per quanto attiene alla legittimità della sospensione ed ai correlati effetti strettamente retributivi, con nullità invece del decreto 9 giugno 2022 AB05933 REG 2022 0330314 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare e delle circolari di riferimento impugnate nei limiti d’interesse del ricorrente.
3.2 Non può farsi luogo alla condanna al risarcimento dei danni richiesta nel ricorso introduttivo in mancanza del presupposto dell’illegittimità del provvedimento di sospensione dalla retribuzione, laddove invece l’invalidazione del decreto 9 giugno 2022 comporta la rimozione ex tunc degli effetti preclusivi eventualmente già subiti dal Sottocapo -OMISSIS- quanto all’anzianità, risarcendolo specificamente.
3.3 Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
3.4 Il denunciato superamento non autorizzato nel ricorso introduttivo (con oltre 125.000 caratteri spazi esclusi) dei limiti dimensionali consentiti deve produrre (anche per i giudizi instaurati antecedentemente al 1° gennaio 2025, secondo AP CdS n.2/2025) le conseguenze ora previste nell'art. 13 ter comma 5 delle disposizioni di attuazione del CPA, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Pertanto, considerata l’entità dello sforamento, si reputa equo disporre la condanna del ricorrente al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio pari al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio, in aggiunta al contributo già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti;
--li accoglie in parte come da motivazione e, per l’effetto, conferma i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del Sottocapo -OMISSIS- a partire dal 14 gennaio 2022, dichiarando invece la nullità del decreto 9 giugno 2022 AB05933 REG 2022 0330314 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare nonché, nei limiti d’interesse del ricorrente, della circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SS MD REG 2021 0228670 del 10 dicembre 2021 e n.M_D SS MD REG 2021 0230767 del 14 dicembre 2021 (nelle parti in cui dispongono che i giorni di “sospensione” comportino la corrispondente perdita di anzianità di servizio) e della circolare n. M_D GMIL REG 2021 0454904 del 14 ottobre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare (nella parte dove è disposto che il militare “sospeso” subisca necessariamente una detrazione di anzianità).
--compensa le spese di lite tra le parti costituite;
--condanna il ricorrente al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado pari al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio, in aggiunta al contributo già versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
DO De TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De TI | AN IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.