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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere designato, Dott.ssa Teresa Barillari, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 575/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
qualità di procuratrice generale di rappresentati e difesi Parte_4 dall'Avv. Nicola Pistininzi giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Dasà (VV), Via Provinciale snc.;
- ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
- visto il ricorso depositato telematicamente il 4-5-2025 da Parte_1
, e in qualità di procuratrice
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
generale di quale erede di , con il quale è stato Parte_4 Persona_1 richiesto l'indennizzo dei danni non patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del giudizio civile instaurato dal loro dante causa dinanzi Persona_1
al Tribunale di Vibo , in funzione di Giudice del Lavoro, avente ad CP_3
oggetto domanda di condanna alla corresponsione di differenze retributive, e dai medesimi riassunto, dopo la sua interruzione a seguito del sopravvenuto decesso del predetto, e definito in secondo grado con sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro emessa il 7-5-2024 n. 306;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che nella specie il giudizio presupposto si è articolato in due gradi di merito ed è iniziato in primo grado con specifico riguardo alla posizione dei ricorrenti con ricorso in riassunzione depositato il 27-7-2009, momento a partire dal quale i predetti hanno assunto la qualità di parti processuali nell'ambito del giudizio presupposto, e si è concluso in appello con sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro emessa il 7-5-2024, per una durata complessiva pari a 15 anni;
- considerato, pertanto, che il giudizio presupposto, si è protratto per 10 anni oltre i termini (anni 3 per il giudizio di primo grado + anni 2 il giudizio di appello= 5 anni) previsti dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n. 89/2001;
- rilevato che non risultano ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
- valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- considerato che, avuto riguardo all'esito del giudizio e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, nonché del valore e della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali della parte, stimasi equo ai sensi dell'art. 2056
c.c. riconoscere la somma di €uro 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini dettati dalla legge, per un importo totale pari a €uro 4.000,00, da liquidarsi in favore di ciascuna parte ricorrente a titolo di danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- considerato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in base ai parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia per i procedimenti di ingiunzione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_2
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di
[...]
di di e di n. q. la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 somma di €uro 4.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, il pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €uro 68,28 per spese e in €uro 650,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, il 5 giugno 2025.
Il Consigliere designato
(Dott.ssa Teresa Barillari)
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere designato, Dott.ssa Teresa Barillari, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 575/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
qualità di procuratrice generale di rappresentati e difesi Parte_4 dall'Avv. Nicola Pistininzi giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Dasà (VV), Via Provinciale snc.;
- ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
- visto il ricorso depositato telematicamente il 4-5-2025 da Parte_1
, e in qualità di procuratrice
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
generale di quale erede di , con il quale è stato Parte_4 Persona_1 richiesto l'indennizzo dei danni non patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del giudizio civile instaurato dal loro dante causa dinanzi Persona_1
al Tribunale di Vibo , in funzione di Giudice del Lavoro, avente ad CP_3
oggetto domanda di condanna alla corresponsione di differenze retributive, e dai medesimi riassunto, dopo la sua interruzione a seguito del sopravvenuto decesso del predetto, e definito in secondo grado con sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro emessa il 7-5-2024 n. 306;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che nella specie il giudizio presupposto si è articolato in due gradi di merito ed è iniziato in primo grado con specifico riguardo alla posizione dei ricorrenti con ricorso in riassunzione depositato il 27-7-2009, momento a partire dal quale i predetti hanno assunto la qualità di parti processuali nell'ambito del giudizio presupposto, e si è concluso in appello con sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro emessa il 7-5-2024, per una durata complessiva pari a 15 anni;
- considerato, pertanto, che il giudizio presupposto, si è protratto per 10 anni oltre i termini (anni 3 per il giudizio di primo grado + anni 2 il giudizio di appello= 5 anni) previsti dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n. 89/2001;
- rilevato che non risultano ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
- valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- considerato che, avuto riguardo all'esito del giudizio e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, nonché del valore e della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali della parte, stimasi equo ai sensi dell'art. 2056
c.c. riconoscere la somma di €uro 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini dettati dalla legge, per un importo totale pari a €uro 4.000,00, da liquidarsi in favore di ciascuna parte ricorrente a titolo di danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- considerato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in base ai parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia per i procedimenti di ingiunzione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_2
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di
[...]
di di e di n. q. la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 somma di €uro 4.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, il pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €uro 68,28 per spese e in €uro 650,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, il 5 giugno 2025.
Il Consigliere designato
(Dott.ssa Teresa Barillari)